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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5328 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18701 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Amelia per procura in atti Parte_1
RICORRENTE
E
e rappresentati e difesa dall'Avv. Roberta Controparte_1 CP_2
SACRIPANTI per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.29 cpc, ritualmente notificato alla controparte (in copia conforme alla versione contraddistinta come “atto errata corrige” depositato il 28.6.2023, ad emenda del ricorso inizialmente depositato), unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
a chiesto: “a) in via principale: revocare l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente
[...]
1 per il figlio b) in via subordinata: ridurre l'assegno di mantenimento a carico del CP_2 ricorrente ad € 200,00\mensili, disponendo in tal caso che detto assegno sia direttamente erogato al suddetto figlio e non più alla c) stabilire un termine di assistenzialismo da CP_2 CP_1 parte del sig. nei confronti del figlio , considerato che tale lentezza negli studi di CP_2 CP_2 quest'ultimo potrebbe verosimilmente perpetuarsi nel tempo. d) Revocare l'assegnazione della casa a
i cui diritti di abitazione di lei e del nuovo marito si basano unicamente sul figlio Controparte_1 quasi venticinquenne che, da un resoconto dell'università privata Lumsa, risulta CP_2 scarsamente motivato negli studi con evidente volontà a non raggiungere l'indipendenza economica quanto prima.”.
Ha dedotto all'uopo: che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9592/2016 resa a definizione del giudizio di divorzio, aveva posto a suo carico, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , nato il [...], un assegno mensile di 400,00 euro, oltre al 50% delle spese CP_2 straordinarie;
che aveva avuto un altro figlio, (il 10.9.2013); che doveva far fronte al Per_1
pagamento del mutuo (con rata pari a 485,00 euro mensili) gravante sulla casa in cui viveva con la sua nuova famiglia e che la propria moglie, aveva provveduto ad Persona_2
estinguere, per un importo di 24.500 euro, il mutuo gravante sulla ex casa familiare in Via
Forte Boccea 108, dove la iveva con il figlio e l'attuale marito;
che egli era CP_1 CP_2 dipendente del Corpo della Gendarmeria della Città del Vaticano, ma prossimo al pensionamento, con uno stipendio attuale di circa 2.550 euro, oltre ad una pensione di invalidità di circa 950,00 euro mensili (vedi dichiarazione del Comandante della
Gendarmeria Vaticana in atti), oltre a percepire una pensione di invalidità di circa 950,00 euro mensili;
che del proprio nuovo nucleo familiare faceva parte anche il figlio della attuale moglie, rimasto orfano di padre;
che aveva appreso che gli studi del figlio , ormai CP_2 da tempo maggiorenne, procedevano con estremo rilento e che lo stesso doveva ancora sostenere numerosi esami per poter conseguire la laurea magistrale;
che la ex moglie era Part dipendente con uno stipendio di 1.800,00 euro mensili e aveva contratto nuove nozze;
che quindi la revoca dell' assegno di mantenimento non avrebbe comunque privato il figlio
, ventiquattrenne e pienamente capace di lavorare, del sostentamento necessario. CP_2
Si sono costituiti in giudizio l'ex coniuge e il figlio i Controparte_1 CP_2
quali, opponendosi alla domanda avversaria, hanno dedotto: che il padre era stato sempre assente dalla vita del figlio , il quale aveva avuto patologie psicologiche che ne CP_2 avevano compromesso sia l'iter universitario che la vita sociale ed era stato costretto ad
2 effettuare cicli di psicoterapia, dal 2016 al 2020; che tali patologie (vedi certificazione della psicoterapeuta dott.ssa avevano cagionato al figlio “un grave stato d'ansia, Persona_3
accompagnato da pensieri ossessivi persistenti, che hanno determinato nel tempo un progressivo ritiro
e, in alcune fasi, distacco dalla realtà” e pertanto “….. una grave compromissione del funzionamento personale, sociale e lavorativo….., rendendogli impossibile proseguire nella realizzazione del proprio progetto di vita” ……. “; che aveva conseguito la laurea in Scienze e Tecniche CP_2
Psicologiche e che ella aveva provveduto al pagamento di tutte le spese universitarie, per complessivi 25.160,00 euro;
che dal dicembre 2020 il figlio era iscritto al corso di Laurea
Magistrale in Psicologia e allo stato aveva sostenuto 10 esami, con una media del 26,5/30.
All'udienza ex art. 473-bis. 21 cpc del 12.10.2023, il ricorrente ha dichiarato di essere pensionato e di percepire, a titolo di pensione, 3.000 euro per tredici mensilità. Il G.D., quindi, confermati in via provvisoria ed urgente i vigenti provvedimenti divorzili, ritenuta ultronea la CTU richiesta dai resistenti, su istanza del difensore di questi ultimi, ha rinviato la discussione orale all'udienza del 14.5.2024, alla quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi il ricorrente al ricorso e i resistenti alla propria memoria difensiva.
Dall'esame del fascicolo telematico risulta che successivamente alla rimessione della decisione al Collegio, in data 11.6.2024 il difensore dei resistenti (Avv. Fabrizio Amelia) ha provveduto al deposito di una scrittura privata transattiva sottoscritta dalle parti e, in pari data, è stata depositata la comparsa del nuovo difensore del ricorrente, Avv. Alessandro
Zottola (costituitosi in sostituzione dell'iniziale difensore, Avv. Anna Maria Bruni), con cui
è stato chiesto al Tribunale di recepire integralmente le condizioni concordate con la predetta scrittura privata, del pari prodotta dal ricorrente. In data 12.7.2024 il nuovo difensore del ricorrente ha poi depositato dichiarazione di revoca della volontà del proprio assistito di definire il giudizio nei termini di cui alla scrittura transattiva, riprecisando le iniziali conclusioni. In data 15.7.2024 il difensore dei resistenti ha depositato una “istanza”, con ulteriori documenti allegati, con la quale ha chiesto di “non prendere in alcuna considerazione l'accordo pervenuto in data 11.06.2024, non essendosi avverata la condizione ivi prevista ed ogni altra condizione per colpa e fatto esclusivo del Sig. , reiterando le Parte_1
conclusioni rassegnate precedentemente all'accordo. In data 24.7.2024 è stata depositata per il ricorrente, dall'ultimo nuovo difensore Avv. Roberta Sacripanti, “comparsa di costituzione di nuovo difensore con contestuale precisazione delle conclusioni e brevi note di replica all'istanza del
16/07/2024”, con allegati ulteriori documenti. 3 Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità dell'attività defensionale irritualmente ed autonomamente espletata da entrambe le parti ad istruttoria ormai chiusa, allorquando la causa era già stata rimessa al Collegio per la decisione. Ne deriva che gli scritti difensivi e gli ulteriori documenti depositati da entrambe le parti in pendenza della fase decisoria vanno ritenuti tamquam non esset e pertanto sono inutilizzabili, eccezion fatta per la mera costituzione dei nuovi difensori del ricorrente in sostituzione dei precedenti e per le relative procure ad litem.
Tanto premesso, va rilevato che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto tendenziale delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, ove ciò sia compatibile con le risorse economiche dei genitori (vedi Cass. civ. 18076/14, 17183/20, 26875/2023). Nel caso di specie, il figlio, oggi ventiseienne, sta terminando il percorso di studi universitario (laurea magistrale) ed ha già conseguito già (nel 2020) una laurea triennale. Dalla documentazione versata in atti risulta inoltre che lo stesso ha sostenuto con profitto 10 esami del corso di laurea magistrale, pur essendo fuori corso. Il ritardo lamentato dal padre nel completamento del percorso di studi da parte del figlio non può però ritenersi sintomatico di una colpevole indolenza del ragazzo, essendo invece giustificabile alla luce delle problematiche di salute documentate in atti (segnatamente dalla relazione della psicoterapeuta che lo segue ormai da anni) e non specificamente contestate, del tutto verosimilmente incidenti (considerata la sintomatologia descritta nella citata relazione della psicoterapeuta e sopra sintetizzata) sulle capacità di impegno nello studio, giustificando pertanto l'obbligo del padre di continuare a supportare economicamente il figlio nel completamento del percorso scolastico e nel successivo iniziale inserimento nel mondo del lavoro.
Va pertanto rigettata la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento paterno.
Quanto alla domanda subordinata di riduzione dell'assegno, risulta che il già CP_2
ispettore della Gendarmeria Vaticana, è collocato a riposo dal mese di luglio 2023 e 4 percepisce un trattamento pensionistico pari a circa 2.200 euro mensili netti (vedi cedolini in atti), cui va aggiunta la pensione erogatagli dall' pari da ultimo (vedi mod. CP_3
730/2023) a circa 15.000 euro netti annui (ossia a 1.154,00 euro circa su 13 mensilità), a fronte di un reddito netto mensile complessivo (da attività lavorativa e da pensione di invalidità) pari a 3.243,83 euro accertato dal Giudice del divorzio, sicchè non v'è prova di alcuna significativa contrazione delle entrate del conseguente al pensionamento, tanto più CP_2
se si considerano anche il verosimile incasso della liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro, della quale non è stato quantificato l'importo, nonché il risparmio di spesa correlato alla cessazione della corresponsione del canone di locazione di 600,00 euro (vedi sentenza di divorzio) a fronte del minor esborso pari a complessivi 485,00 euro mensili (cui deve ritenersi obbligata a contribuire anche l'attuale moglie) per il mutuo gravante sull'attuale casa di abitazione. Inoltre, l'omesso deposito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e della documentazione bancaria depone, ex artt. 116 cpc e 473-bis.18 cpc, per la disponibilità in capo al ricorrente di risorse finanziarie sottaciute al Tribunale, sì da non potersi ritenere provato che l'obbligo di far fronte alle aumentate esigenze del secondogenito incida sulla capacità contributiva del padre, al punto da impedirgli di continuare a concorrere nella originaria misura al mantenimento del primogenito, le cui esigenze di vita sono del pari aumentate con la crescita (essendo ancora minorenne alla data del divorzio dei genitori). Pertanto va rigettata anche la domanda subordinata del ricorrente di riduzione dell'assegno di mantenimento, la quale non si giustifica pur ritenendo provato l'incremento, invero non espressamente contestato, del reddito della (attualmente CP_1
Part responsabile delle relazioni con il pubblico dell' secondo quanto dedotto dal ricorrente e non contestato), rispetto all'importo di 1.800 euro mensili o comunque all'importo significativamente superiore all'ultima retribuzione documentata (di 1.000 euro mensili) relativa all'anno 2012, valutato dal Giudice del divorzio. Invero, pur dovendo presumersi che l'omesso prescritto deposito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della documentazione bancaria e delle dichiarazioni dei redditi depongano, ex artt. 116 e 473- bis.18 cpc, per un significativo incremento del reddito della predetta, tale incremento deve verosimilmente ritenersi assorbito dai maggiori esborsi necessari al soddisfacimento delle aumentate esigenze del figlio, studente universitario, tanto più che non è contestato che sia la madre a sostenere integralmente le rilevanti spese universitarie per il ragazzo.
5 Inaccoglibile è inoltre la domanda subordinata di versamento diretto dell'assegno al figlio, atteso che il genitore divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore non può pretendere, in assenza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, in quanto titolari di diritti autonomi ancorché concorrenti e pertanto entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass. civ.
25300/13, 34100/21).
In mancanza dell'autosufficienza economica del figlio convivente con la madre, non ricorrono i presupposti per la revoca dell'assegnazione a quest'ultima della ex casa familiare, dovendo pertanto rigettarsi la relativa domanda del ricorrente.
E' infine inammissibile la ulteriore domanda del ricorrente, peraltro di non chiara formulazione, di “stabilire un termine di assistenzialismo da parte del sig. ei confronti del CP_2 figlio considerato che tale lentezza negli studi di quest'ultimo potrebbe verosimilmente CP_2 perpetuarsi nel tempo”, atteso che essa sembrerebbe volta ad individuare, ora per allora, un termine massimo di protrazione dell'obbligo di contribuzione paterna, in contrasto, pertanto, con la natura giuridica dei provvedimenti di modifica della regolamentazione degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, da adottarsi “rebus sic stantibus”.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, aumentate per il secondo assistito ex art. 4 co 2 DM 55/2014, seguono la totale soccombenza del ricorrente
PQM
definitivamente decidendo:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 CP_2 CP_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 3.311,10 euro
[...] per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP.
Roma, 24.3.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18701 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Amelia per procura in atti Parte_1
RICORRENTE
E
e rappresentati e difesa dall'Avv. Roberta Controparte_1 CP_2
SACRIPANTI per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.29 cpc, ritualmente notificato alla controparte (in copia conforme alla versione contraddistinta come “atto errata corrige” depositato il 28.6.2023, ad emenda del ricorso inizialmente depositato), unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
a chiesto: “a) in via principale: revocare l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente
[...]
1 per il figlio b) in via subordinata: ridurre l'assegno di mantenimento a carico del CP_2 ricorrente ad € 200,00\mensili, disponendo in tal caso che detto assegno sia direttamente erogato al suddetto figlio e non più alla c) stabilire un termine di assistenzialismo da CP_2 CP_1 parte del sig. nei confronti del figlio , considerato che tale lentezza negli studi di CP_2 CP_2 quest'ultimo potrebbe verosimilmente perpetuarsi nel tempo. d) Revocare l'assegnazione della casa a
i cui diritti di abitazione di lei e del nuovo marito si basano unicamente sul figlio Controparte_1 quasi venticinquenne che, da un resoconto dell'università privata Lumsa, risulta CP_2 scarsamente motivato negli studi con evidente volontà a non raggiungere l'indipendenza economica quanto prima.”.
Ha dedotto all'uopo: che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9592/2016 resa a definizione del giudizio di divorzio, aveva posto a suo carico, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , nato il [...], un assegno mensile di 400,00 euro, oltre al 50% delle spese CP_2 straordinarie;
che aveva avuto un altro figlio, (il 10.9.2013); che doveva far fronte al Per_1
pagamento del mutuo (con rata pari a 485,00 euro mensili) gravante sulla casa in cui viveva con la sua nuova famiglia e che la propria moglie, aveva provveduto ad Persona_2
estinguere, per un importo di 24.500 euro, il mutuo gravante sulla ex casa familiare in Via
Forte Boccea 108, dove la iveva con il figlio e l'attuale marito;
che egli era CP_1 CP_2 dipendente del Corpo della Gendarmeria della Città del Vaticano, ma prossimo al pensionamento, con uno stipendio attuale di circa 2.550 euro, oltre ad una pensione di invalidità di circa 950,00 euro mensili (vedi dichiarazione del Comandante della
Gendarmeria Vaticana in atti), oltre a percepire una pensione di invalidità di circa 950,00 euro mensili;
che del proprio nuovo nucleo familiare faceva parte anche il figlio della attuale moglie, rimasto orfano di padre;
che aveva appreso che gli studi del figlio , ormai CP_2 da tempo maggiorenne, procedevano con estremo rilento e che lo stesso doveva ancora sostenere numerosi esami per poter conseguire la laurea magistrale;
che la ex moglie era Part dipendente con uno stipendio di 1.800,00 euro mensili e aveva contratto nuove nozze;
che quindi la revoca dell' assegno di mantenimento non avrebbe comunque privato il figlio
, ventiquattrenne e pienamente capace di lavorare, del sostentamento necessario. CP_2
Si sono costituiti in giudizio l'ex coniuge e il figlio i Controparte_1 CP_2
quali, opponendosi alla domanda avversaria, hanno dedotto: che il padre era stato sempre assente dalla vita del figlio , il quale aveva avuto patologie psicologiche che ne CP_2 avevano compromesso sia l'iter universitario che la vita sociale ed era stato costretto ad
2 effettuare cicli di psicoterapia, dal 2016 al 2020; che tali patologie (vedi certificazione della psicoterapeuta dott.ssa avevano cagionato al figlio “un grave stato d'ansia, Persona_3
accompagnato da pensieri ossessivi persistenti, che hanno determinato nel tempo un progressivo ritiro
e, in alcune fasi, distacco dalla realtà” e pertanto “….. una grave compromissione del funzionamento personale, sociale e lavorativo….., rendendogli impossibile proseguire nella realizzazione del proprio progetto di vita” ……. “; che aveva conseguito la laurea in Scienze e Tecniche CP_2
Psicologiche e che ella aveva provveduto al pagamento di tutte le spese universitarie, per complessivi 25.160,00 euro;
che dal dicembre 2020 il figlio era iscritto al corso di Laurea
Magistrale in Psicologia e allo stato aveva sostenuto 10 esami, con una media del 26,5/30.
All'udienza ex art. 473-bis. 21 cpc del 12.10.2023, il ricorrente ha dichiarato di essere pensionato e di percepire, a titolo di pensione, 3.000 euro per tredici mensilità. Il G.D., quindi, confermati in via provvisoria ed urgente i vigenti provvedimenti divorzili, ritenuta ultronea la CTU richiesta dai resistenti, su istanza del difensore di questi ultimi, ha rinviato la discussione orale all'udienza del 14.5.2024, alla quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi il ricorrente al ricorso e i resistenti alla propria memoria difensiva.
Dall'esame del fascicolo telematico risulta che successivamente alla rimessione della decisione al Collegio, in data 11.6.2024 il difensore dei resistenti (Avv. Fabrizio Amelia) ha provveduto al deposito di una scrittura privata transattiva sottoscritta dalle parti e, in pari data, è stata depositata la comparsa del nuovo difensore del ricorrente, Avv. Alessandro
Zottola (costituitosi in sostituzione dell'iniziale difensore, Avv. Anna Maria Bruni), con cui
è stato chiesto al Tribunale di recepire integralmente le condizioni concordate con la predetta scrittura privata, del pari prodotta dal ricorrente. In data 12.7.2024 il nuovo difensore del ricorrente ha poi depositato dichiarazione di revoca della volontà del proprio assistito di definire il giudizio nei termini di cui alla scrittura transattiva, riprecisando le iniziali conclusioni. In data 15.7.2024 il difensore dei resistenti ha depositato una “istanza”, con ulteriori documenti allegati, con la quale ha chiesto di “non prendere in alcuna considerazione l'accordo pervenuto in data 11.06.2024, non essendosi avverata la condizione ivi prevista ed ogni altra condizione per colpa e fatto esclusivo del Sig. , reiterando le Parte_1
conclusioni rassegnate precedentemente all'accordo. In data 24.7.2024 è stata depositata per il ricorrente, dall'ultimo nuovo difensore Avv. Roberta Sacripanti, “comparsa di costituzione di nuovo difensore con contestuale precisazione delle conclusioni e brevi note di replica all'istanza del
16/07/2024”, con allegati ulteriori documenti. 3 Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità dell'attività defensionale irritualmente ed autonomamente espletata da entrambe le parti ad istruttoria ormai chiusa, allorquando la causa era già stata rimessa al Collegio per la decisione. Ne deriva che gli scritti difensivi e gli ulteriori documenti depositati da entrambe le parti in pendenza della fase decisoria vanno ritenuti tamquam non esset e pertanto sono inutilizzabili, eccezion fatta per la mera costituzione dei nuovi difensori del ricorrente in sostituzione dei precedenti e per le relative procure ad litem.
Tanto premesso, va rilevato che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto tendenziale delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, ove ciò sia compatibile con le risorse economiche dei genitori (vedi Cass. civ. 18076/14, 17183/20, 26875/2023). Nel caso di specie, il figlio, oggi ventiseienne, sta terminando il percorso di studi universitario (laurea magistrale) ed ha già conseguito già (nel 2020) una laurea triennale. Dalla documentazione versata in atti risulta inoltre che lo stesso ha sostenuto con profitto 10 esami del corso di laurea magistrale, pur essendo fuori corso. Il ritardo lamentato dal padre nel completamento del percorso di studi da parte del figlio non può però ritenersi sintomatico di una colpevole indolenza del ragazzo, essendo invece giustificabile alla luce delle problematiche di salute documentate in atti (segnatamente dalla relazione della psicoterapeuta che lo segue ormai da anni) e non specificamente contestate, del tutto verosimilmente incidenti (considerata la sintomatologia descritta nella citata relazione della psicoterapeuta e sopra sintetizzata) sulle capacità di impegno nello studio, giustificando pertanto l'obbligo del padre di continuare a supportare economicamente il figlio nel completamento del percorso scolastico e nel successivo iniziale inserimento nel mondo del lavoro.
Va pertanto rigettata la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento paterno.
Quanto alla domanda subordinata di riduzione dell'assegno, risulta che il già CP_2
ispettore della Gendarmeria Vaticana, è collocato a riposo dal mese di luglio 2023 e 4 percepisce un trattamento pensionistico pari a circa 2.200 euro mensili netti (vedi cedolini in atti), cui va aggiunta la pensione erogatagli dall' pari da ultimo (vedi mod. CP_3
730/2023) a circa 15.000 euro netti annui (ossia a 1.154,00 euro circa su 13 mensilità), a fronte di un reddito netto mensile complessivo (da attività lavorativa e da pensione di invalidità) pari a 3.243,83 euro accertato dal Giudice del divorzio, sicchè non v'è prova di alcuna significativa contrazione delle entrate del conseguente al pensionamento, tanto più CP_2
se si considerano anche il verosimile incasso della liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro, della quale non è stato quantificato l'importo, nonché il risparmio di spesa correlato alla cessazione della corresponsione del canone di locazione di 600,00 euro (vedi sentenza di divorzio) a fronte del minor esborso pari a complessivi 485,00 euro mensili (cui deve ritenersi obbligata a contribuire anche l'attuale moglie) per il mutuo gravante sull'attuale casa di abitazione. Inoltre, l'omesso deposito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e della documentazione bancaria depone, ex artt. 116 cpc e 473-bis.18 cpc, per la disponibilità in capo al ricorrente di risorse finanziarie sottaciute al Tribunale, sì da non potersi ritenere provato che l'obbligo di far fronte alle aumentate esigenze del secondogenito incida sulla capacità contributiva del padre, al punto da impedirgli di continuare a concorrere nella originaria misura al mantenimento del primogenito, le cui esigenze di vita sono del pari aumentate con la crescita (essendo ancora minorenne alla data del divorzio dei genitori). Pertanto va rigettata anche la domanda subordinata del ricorrente di riduzione dell'assegno di mantenimento, la quale non si giustifica pur ritenendo provato l'incremento, invero non espressamente contestato, del reddito della (attualmente CP_1
Part responsabile delle relazioni con il pubblico dell' secondo quanto dedotto dal ricorrente e non contestato), rispetto all'importo di 1.800 euro mensili o comunque all'importo significativamente superiore all'ultima retribuzione documentata (di 1.000 euro mensili) relativa all'anno 2012, valutato dal Giudice del divorzio. Invero, pur dovendo presumersi che l'omesso prescritto deposito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della documentazione bancaria e delle dichiarazioni dei redditi depongano, ex artt. 116 e 473- bis.18 cpc, per un significativo incremento del reddito della predetta, tale incremento deve verosimilmente ritenersi assorbito dai maggiori esborsi necessari al soddisfacimento delle aumentate esigenze del figlio, studente universitario, tanto più che non è contestato che sia la madre a sostenere integralmente le rilevanti spese universitarie per il ragazzo.
5 Inaccoglibile è inoltre la domanda subordinata di versamento diretto dell'assegno al figlio, atteso che il genitore divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore non può pretendere, in assenza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, in quanto titolari di diritti autonomi ancorché concorrenti e pertanto entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass. civ.
25300/13, 34100/21).
In mancanza dell'autosufficienza economica del figlio convivente con la madre, non ricorrono i presupposti per la revoca dell'assegnazione a quest'ultima della ex casa familiare, dovendo pertanto rigettarsi la relativa domanda del ricorrente.
E' infine inammissibile la ulteriore domanda del ricorrente, peraltro di non chiara formulazione, di “stabilire un termine di assistenzialismo da parte del sig. ei confronti del CP_2 figlio considerato che tale lentezza negli studi di quest'ultimo potrebbe verosimilmente CP_2 perpetuarsi nel tempo”, atteso che essa sembrerebbe volta ad individuare, ora per allora, un termine massimo di protrazione dell'obbligo di contribuzione paterna, in contrasto, pertanto, con la natura giuridica dei provvedimenti di modifica della regolamentazione degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, da adottarsi “rebus sic stantibus”.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, aumentate per il secondo assistito ex art. 4 co 2 DM 55/2014, seguono la totale soccombenza del ricorrente
PQM
definitivamente decidendo:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 CP_2 CP_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 3.311,10 euro
[...] per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP.
Roma, 24.3.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
6