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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 09/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 18/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 742/2024 promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Barbara Veronese, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio telematico;
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Elena Gavrilakos, Controparte_1 C.F._2 con elezione di domicilio telematico;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione / cessazione degli effetti civili del matrimonio / assegno divorzile una tantum
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 17 dicembre 2024
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Azeglio il 24 maggio 1992, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di Azeglio, anno 1992, parte II, serie A, numero 3, di Cavaglià, anno 1992, parte
II, serie B, numero 5 e di anno 1992, parte II, serie B, numero 2. Dall'unione non nascevano Per_1 figli. Le parti si sono separate consensualmente rinunciando ad ogni pretesa reciproca di contributo al mantenimento e la relativa separazione è stata omologata dal Tribunale di Biella con provvedimento del 27 luglio 2005.
, con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione depositato il Parte_1
12/07/2024, ha riferito di aver perduto la propria stabile occupazione per motivi di salute e di non essere più in grado di mantenersi in modo completamente autonomo;
ha chiesto pertanto che il marito iniziasse a corrisponderle un assegno di mantenimento.
con memoria depositata il 03 ottobre 2024, ha chiesto di rigettare la Controparte_1 domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di rigettare anche l'eventuale domanda di corresponsione di un assegno divorzile.
Con successiva memoria, la ricorrente si è opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e – in via subordinata – ha chiesto la corresponsione di un assegno divorzile.
All'udienza del 4 novembre 2024 le parti chiedevano un rinvio per trattative.
Alla successiva udienza del 18 dicembre 2024 le parti raggiungevano il seguente accordo:
- pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio stipulato inter partes;
- corresponsione da parte del marito alla moglie di un assegno divorzile una tantum di € 18.000,00, da versare a mezzo assegno circolare in tre rate di pari importo con scadenza 8 gennaio 2025, 3 febbraio 2025, 3 marzo 2025; i titoli verranno consegnati alla scadenza presso lo studio del difensore di parte ricorrente negli orari di apertura dello studio;
- spese di lite compensate.
La giudice disponeva in conformità degli accordi economici e si riservava di riferire al collegio per la deliberazione della decisione.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, la separazione delle parti si protrae da un periodo anteriore al 27 luglio 2005, data di emanazione del provvedimento di omologa: sussistono pertanto le condizioni per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5, commi 6-7-8, l. 898/1979, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.” Le parti hanno concordato il versamento di un assegno divorzile una tantum del valore di € 18.000,00: tale importo non appare incongruo, avuto riguardo alle prospettazioni svolte da ciascuna parte nel presente giudizio e alla data ormai risalente in cui è stata omologata la separazione personale.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., avuto riguardo all'accordo raggiunto e all'assenza di soccombenza, il
Tribunale ritiene infine di compensare le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 742 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 24 maggio 1992, atto trascritto nei Registri degli atti di Controparte_2 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Azeglio, anno 1992, parte II, serie
A, numero 3, di Cavaglià, anno 1992, parte II, serie B, numero 5 e di anno 1992, Per_1 parte II, serie B, numero 2.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui in motivazione.
3) Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile dei
Comune di Azeglio, Cavaglià e perché provveda alle annotazioni ed ulteriori Per_1 incombenze di legge.
Biella, 18/12/2024.
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 18/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 742/2024 promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Barbara Veronese, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio telematico;
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Elena Gavrilakos, Controparte_1 C.F._2 con elezione di domicilio telematico;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione / cessazione degli effetti civili del matrimonio / assegno divorzile una tantum
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 17 dicembre 2024
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Azeglio il 24 maggio 1992, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di Azeglio, anno 1992, parte II, serie A, numero 3, di Cavaglià, anno 1992, parte
II, serie B, numero 5 e di anno 1992, parte II, serie B, numero 2. Dall'unione non nascevano Per_1 figli. Le parti si sono separate consensualmente rinunciando ad ogni pretesa reciproca di contributo al mantenimento e la relativa separazione è stata omologata dal Tribunale di Biella con provvedimento del 27 luglio 2005.
, con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione depositato il Parte_1
12/07/2024, ha riferito di aver perduto la propria stabile occupazione per motivi di salute e di non essere più in grado di mantenersi in modo completamente autonomo;
ha chiesto pertanto che il marito iniziasse a corrisponderle un assegno di mantenimento.
con memoria depositata il 03 ottobre 2024, ha chiesto di rigettare la Controparte_1 domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di rigettare anche l'eventuale domanda di corresponsione di un assegno divorzile.
Con successiva memoria, la ricorrente si è opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e – in via subordinata – ha chiesto la corresponsione di un assegno divorzile.
All'udienza del 4 novembre 2024 le parti chiedevano un rinvio per trattative.
Alla successiva udienza del 18 dicembre 2024 le parti raggiungevano il seguente accordo:
- pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio stipulato inter partes;
- corresponsione da parte del marito alla moglie di un assegno divorzile una tantum di € 18.000,00, da versare a mezzo assegno circolare in tre rate di pari importo con scadenza 8 gennaio 2025, 3 febbraio 2025, 3 marzo 2025; i titoli verranno consegnati alla scadenza presso lo studio del difensore di parte ricorrente negli orari di apertura dello studio;
- spese di lite compensate.
La giudice disponeva in conformità degli accordi economici e si riservava di riferire al collegio per la deliberazione della decisione.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, la separazione delle parti si protrae da un periodo anteriore al 27 luglio 2005, data di emanazione del provvedimento di omologa: sussistono pertanto le condizioni per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5, commi 6-7-8, l. 898/1979, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.” Le parti hanno concordato il versamento di un assegno divorzile una tantum del valore di € 18.000,00: tale importo non appare incongruo, avuto riguardo alle prospettazioni svolte da ciascuna parte nel presente giudizio e alla data ormai risalente in cui è stata omologata la separazione personale.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., avuto riguardo all'accordo raggiunto e all'assenza di soccombenza, il
Tribunale ritiene infine di compensare le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 742 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 24 maggio 1992, atto trascritto nei Registri degli atti di Controparte_2 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Azeglio, anno 1992, parte II, serie
A, numero 3, di Cavaglià, anno 1992, parte II, serie B, numero 5 e di anno 1992, Per_1 parte II, serie B, numero 2.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui in motivazione.
3) Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile dei
Comune di Azeglio, Cavaglià e perché provveda alle annotazioni ed ulteriori Per_1 incombenze di legge.
Biella, 18/12/2024.
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli