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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/05/2024, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile
il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3530 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
n. 105, dom.to presso lo studio degli avvocati Francesco
D'Avino, C.F. e Francesca Ambrosio, C.F. C.F._2
, in Striano (NA), Via Garibaldi n. 44, dai C.F._3 quali è rapp.to e difeso in virtù di procura in atti
Attore
E
in persona dei suoi legali Controparte_1 rappresentanti pro tempore, con sede legale in Mogliano Veneto
(TV), Via Marocchesa n. 14 (iscrizione nel Registro Imprese di
Treviso, C.F. e Partita IVA n. , rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta Procura Generale alle liti conferita per atto notar del 18.12.2014, rep. n. 186905/30367, dall'avv. Per_1
Fabrizio Massaccesi (C.F. ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio in Napoli al Centro
Direzionale Is. E/2
Convenuta
E
nato a [...] il [...] (C.F. CP_2
), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via C.F._5
Monte di Dio n. 4, presso lo studio dell'avv.to Mario Ivan
Esposito (C.F. dal quale è rappresentato e C.F._6
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 3530/2016 R.G.A.C.
difeso, come da procura in calce all'atto di nomina di nuovo difensore
Convenuto in riconvenzionale
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t., P.iva , con sede legale in Bologna alla Via P.IVA_2
Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Sorrento alla
Via Parise n. 16 presso lo studio dell'avvocato Magda Pavolini
(C.F. , che la rappresenta e difende in virtù C.F._7 di procura in atti
Terza chiamata in causa
E
in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t., con sede in Napoli alla Via delle Repubbliche
Marinare n° 109, P.IVA rappresentata e difesa P.IVA_3 dagli avv.ti Angelo Francesco Vangone (C.F. e C.F._8
Teresa Falco ( ), con studio in Napoli alla CodiceFiscale_9
Via Nuova Poggioreale n° 11, Centro Polif. Torre 7, ove CP_5 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
Terza chiamata in causa
E
(CF. Controparte_6
), in persona del l.r.p.t., avv. Valter Militi, con P.IVA_4 sede in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Coppola (c.f.
, - giusta procura in atti, elettivamente C.F._10 domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via A.
Depretis, 19
Interventrice volontaria
Conclusioni – Come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 14/12/2023
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata alla Controparte_1
e a l'attore conveniva dette parti
[...] CP_2 innanzi al presente Tribunale, chiedendo, per quanto ivi
. 2 N. 3530/2016 R.G.A.C.
argomentato, di “accertare e dichiarare la responsabilità del
Sig. per le lesioni subite da parte attrice, CP_2
Sig. a causa del sinistro in premessa e, per Parte_1
l'effetto, condannare i convenuti, ciascuno per il loro titolo, per le ragioni di cui in premessa, a risarcire i danni subiti da parte attrice nel sinistro di cui è causa mediante il pagamento a suo favore della somma che richiede per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, pari ad euro 163.494,61, comprensivo del rimborso delle spese mediche, certificazione monetaria ed interessi compensativi per il ritardato pagamento e/o nella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente giudizio all'esito dell'espletanda istruttoria”, con il favore delle spese processuali con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
La si costituiva, formulando eccezioni Controparte_1 di rito e di merito, concludendo in conformità.
Si costituiva, altresì, il quale ricostruiva CP_2 una diversa dinamica dell'evento descritto in citazione ritenendo, invero, quale unico responsabile del sinistro lo stesso attore per cui chiedeva di chiamare in causa in causa la quale utilizzatrice Controparte_4 dell'autocarro condotto da e l Parte_1 [...]
in qualità di compagnia assicuratrice per Controparte_3 la r.c.a. di detto veicolo, nonché di condannarle solidalmente, in via riconvenzionale, al pagamento dei danni subiti alla propria persona, sì da trattare, quindi, congiuntamente le richieste risarcitorie aventi causa dal titolo dedotto dall'attore.
Anche le terze chiamate in causa, Controparte_3
e si costituivano e
[...] Controparte_4 in particolare quest'ultima spiegava a sua volta domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della convenuta per vedersi risarcita la “differenza” Controparte_1 del danno materiale occorso al veicolo Peugeot Boxer, ritirato e rottamato dalla concedente . Organizzazione_1
. 3 N. 3530/2016 R.G.A.C.
Infine, interveniva volontariamente in giudizio anche la
, in persona CP_6 Controparte_6 del legale rapp.te p.t., al fine di accertare il diritto di surroga della stessa nei diritti risarcitori eventualmente riconosciuti in capo al convenuto avvocato con CP_2 condanna del danneggiante al pagamento diretto nei confronti della dell'importo di euro 3.874,32. CP_6
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, cpc, assunte le prove orali ammesse, espletata la CTU per la ricostruzione della cinematica e dinamica del sinistro nonché CTU medico-legale
(unica attività istruttoria disposta da chi scrive sul cui ruolo la lite era infine pervenuta), la causa era assegnata in decisione ex art. 190 cpc, con i relativi termini di legge.
1. La domanda è da ritenersi procedibile a termini degli artt.
148 e 145 del d. L.vo 7-9-2005 n. 209, alla stregua delle risultanze documentali della relativa produzione: la stessa, così come la riconvenzionale proposta, possono essere accolte nei limiti che seguono.
In via preliminare, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice,
d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. N. 4077 del 1996 e N. 3564 del 1995).
Nel merito, nella fattispecie dedotta in lite va premesso che non vi è contestazione sull'effettivo accadimento del sinistro, né sul coinvolgimento nello stesso dei veicoli indicati nell'atto di citazione, circostanze che comunque emergono dalla documentazione prodotta, in particolare dalla copia allegata in atti del prontuario per le annotazioni e gli accertamenti
. 4 N. 3530/2016 R.G.A.C.
urgenti relativi agli incidenti stradali redatto dagli agenti della Sezione della Polizia stradale di Angri.
Non contestato è anche l'avvenuto scontro tra l'autocarro
Peugeot Boxer tg. EB192LT, in uso alla Controparte_7
e assicurato con la
[...] Controparte_3
, condotto al momento del sinistro dall'attore
[...] Parte_1
e l'autovettura Volkswagen Lupo, tg. EG055PV, in
[...] proprietà di e assicurata con la CP_2 Controparte_1
..
[...]
Contestata è, invece, la dinamica e conseguente responsabilità nella causazione del sinistro. Infatti, mentre l'attore ha allegato la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Volkswagen Lupo, tg. EG055PV, il quale si spostava improvvisamente e senza segnalazione verso destra, dalla corsia di sorpasso alla prima, tagliando la strada all'autocarro che ivi transitava e finendo per urtarlo violentemente, il convenuto nel costituirsi in CP_2 giudizio, ha invero dedotto che, nel mentre si apprestava a sorpassare sulla sinistra l'autocarro Peugeot Boxer tg. EB192LT che viaggiava sulla corsia centrale, quest'ultimo invadeva la corsia di marcia della urtandola con la ruota anteriore CP_8 sinistra e provocandone lo sbandamento fino a farla impattare contro il new jersey per poi restituirle un ulteriore urto che provocava l'espulsione del medesimo conducente dall'abitacolo della vettura e il seguente ribaltamento della stessa. CP_8
Ciò posto, in applicazione dell'art. 2054, co. 2, c.c., nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Per superare la presunzione dell'art. 2054 cod. civ. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede quindi una prova positiva sui doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale (cfr. Cassazione penale sez. IV, 15 novembre 2012, n. 48439: le norme sulla
. 5 N. 3530/2016 R.G.A.C.
circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili;
la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alla prescrizioni del legislatore (principio di affidamento), se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente, nella specie la Corte ha annullato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup, relativamente ad un sinistro mortale verificatosi allorché un motociclista, intento a superare una colonna di auto, era stato colpito da una vettura che si apprestava a svoltare a sinistra). Come pacifico in giurisprudenza, in base all'art. 2054, comma 2, c.c.,
l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (si vedano, tra le tante, Cass. civ.,3 novembre 2004, n. 21056; Cass. civ.,27 ottobre 2004, n. 20814;
Cass. civ.,15 dicembre 2000, n. 15847).
Quanto alla dinamica del fatto storico, nel caso di specie, le parti hanno affidato tale prova all'istruttoria orale nonché a quanto riportato nel prontuario degli agenti della Polstrada di
Angri intervenuti sui luoghi nell'immediatezza dell'evento in cui, raccolte le spontanee dichiarazioni, in particolare dei
Sig.ri e si procedeva ad Parte_1 Testimone_1 effettuare i dovuti accertamenti e rilievi planimetrici del campo del sinistro. In tale verbale, nella specie, si legge che
“dagli accertamenti esperiti sul luogo del sinistro, dai danni rilevati sui veicoli e sulle cose, nonché dalle dichiarazioni rese spontaneamente dai coinvolti, la dinamica del presente può così essersi verificata. Il veicolo B, Lupo, targato EG055PV, condotto da percorreva la A/3 NA-SA proveniente CP_2 dal lato di Salerno diretto verso Napoli... Giunto all'altezza del KM 21+500 nord, dalla corsia di sorpasso, dove si trovava, scarrocciava, in senso obliquo verso dx, per circa mt 30,
. 6 N. 3530/2016 R.G.A.C.
tagliando tutta la luce della carreggiata, finendo davanti il veicolo “a” che procedeva regolarmente in corsia di marcia. Il veicolo “a” peugeot, boxer, targato eb192lt, condotto da dato l'improvviso ostacolo trovatasi davanti, Parte_1 pur sterzando bruscamente verso dx non riusciva ad evitare di trasportare in avanti il veicolo “b”. Quest'ultimo passatoci davanti finiva violentemente con la parte anteriore contro il new jersey in cemento sul margine destro della carreggiata.
Dall'urto violento il new jersey si ribaltava sul fianco dx ed il veicolo di rimbalzo si ribaltava effettuando un paio di giravolte complete, fino a fermarsi in posizione statica sulla fiancata sx a ridosso del bacino del suo conducente nel frattempo catapultato fuori dell'abitacolo (vedi schizzo espositivo) conseguentemente, il veicolo a dopo aver sterzato bruscamente verso dx urtava con la fiancata dx contro i new- jersey in cemento sul margine dx rimanendoci attaccato vicino in posizione statica, procurandosi danni sulla parte sottostante del telaio in tutta la fiancata dx… sul manto stradale si rilevavano tracce di scarrocciamento che partivano dalla corsia di sorpasso e in senso obliquo verso dx finivano verso la corsia di marcia appartenente alla ruote del veicolo b. sulla fiancata dx del veicolo b si rilevano tracce di natura gommosa lasciate dallo strofinamento contro il pneumatico e paraurti in plastica nera del veicolo a. lo stesso sul cofano … presenta brevi tracce di vernice rossa con andamento sx verso dx”.
Quanto sopra riportato è stato confermato anche in sede istruttoria dal teste assistente capo della Polizia Tes_2 di Stato in servizio presso la Sottosezione della Polizia
Stradale di Angri, il quale, interrogato sui capi della II memoria art. 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta, ha dichiarato di aver redatto il citato verbale, ma di non aver direttamente assistito all'impatto tra i veicoli coinvolti in quanto era accorso solo successivamente sul luogo del sinistro richiamato dai forti rumori dovuti allo scontro e trovandosi già sul tratto di autostrada interessato al km 21.700
. 7 N. 3530/2016 R.G.A.C.
unitamente al proprio collega in servizio per contravvenzionare altro veicolo;
chiariva, infine, la verosimiglianza e compatibilità della dinamica come ricostruita ex post nel sottoscritto prontuario a seguito degli accertamenti effettuati.
I testi e hanno affermato Testimone_3 Testimone_1 di aver visto personalmente l'incidente di cui si discute, trovandosi il primo in auto immediatamente seguente quella del convenuto e il secondo essendo il terzo CP_2 trasportato a bordo dell'autocarro condotto dall'attore
. Parte_1
Al riguardo, si osserva che le deposizioni testimoniali rese da quest'ultimi divergono in merito alla dinamica del sinistro poiché mentre il teste riferisce di aver visto la Tes_3 parte iniziale dell'incidente ovvero l'autocarro Peugeot spostarsi sulla corsia di marcia dell'autovettura finendo CP_8 per urtarla all'altezza della ruota posteriore destra con la sua parte anteriore sinistra, il teste , invece, Tes_1 riferisce che il conducente dell'autovettura Lupo, viaggiando a forte velocità sulla corsia centrale, perdeva improvvisamente il controllo del veicolo ed andava a tagliare la strada all'autocarro, precisando che il punto d'impatto avveniva al suo spigolo anteriore sinistro.
Alla luce delle circostanze evidenziate, sorgono dubbi sull'attendibilità di tali soggetti escussi come testi, per cui ne consegue l'inutilizzabilità delle deposizioni dai medesimi rese: di talché, alcun elemento utile può trarsi dall'istruttoria svolta ai fini della ricostruzione dell'effettiva dinamica del sinistro.
All'uopo, è stata disposta la CTU tecnica per la ricostruzione cinematica delle effettive modalità di accadimento della dinamica del sinistro de quo, a firma del Dott. , il Per_2 quale ha descritto come possibile la seguente dinamica: “in data 16 marzo 2014, alle ore 16.20 circa, il sig.
[...]
è alla guida della propria autovettura di marca CP_2
Volkswagen modello Lupo targata EG055PV, percorrendo
. 8 N. 3530/2016 R.G.A.C.
l'autostrada a tre corsie A3 Napoli – Salerno in direzione
Napoli, nella corsia di marcia centrale. Poche centinaia di metri prima dell'ex area di servizio di Torre Annunziata, il sig. si appresta a sorpassare l'autocarro che lo CP_2 precede nella medesima corsia, avvalendosi della corsia veloce posta a sinistra del senso di marcia percorso. A sorpasso quasi ultimato, si verifica l'urto tra la parte laterale destra dell'autocarro – terzo anteriore – e la parte laterale sinistra dell'autoveicolo – terzo posteriore” (Cfr. pag. 30 dell'elaborato peritale). A seguire il ctu, tuttavia, aggiunge che “non viene esibita prova tecnica in grado di dimostrare in modo assoluto una delle due seguenti ipotesi contrastanti: se sia stato l'autocarro a sbandare verso sinistra e a urtare l'autoveicolo e a provocarne lo scarrocciamento;
oppure se sia stato l'autoveicolo a sbandare verso destra e a impattare l'autocarro, per poi perdere il controllo con le conseguenze note”, per cui, alla luce delle indagini svolte, risulta evidente che entrambi i veicoli coinvolti procedessero a velocità non conforme al limite fissato in 60 km/h nel tratto autostradale interessato. Di fatti, conclude l'analisi tecnica affermando che “triangolando la lunghezza delle tracce trasversali rilevate dagli agenti e la larghezza delle tre corsie scenario del sinistro, si ricava che lo spazio percorso da entrambi i veicoli, qualora avessero proceduto nel rispetto della velocità, avrebbe consentito ampiamente l'arresto della marcia attraverso una manovra di frenata di emergenza, e comunque, non in grado di generare l'evento di poi registrato”
(Cfr. pag. 31 della ctu).
Premesso tutto quanto sopra, ne discende che non avendo, nessuno dei due conducenti dimostrato di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente, non può ritenersi superata la presunzione dell'art. 2054 cod. civ.: pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato in fatto e in diritto, la responsabilità dell'incidente per cui è lite va ascritta a carico di entrambi i conducenti dei veicoli
. 9 N. 3530/2016 R.G.A.C.
coinvolti in pari misura. Va, quindi, accolta in modo parziale sia la domanda attorea che quella riconvenzionale spiegata dal convenuto . CP_2
In ordine al danno biologico subito dall'attore Parte_1 ed dal convenuto occorre fare riferimento alla CP_2 documentazione sanitaria in atti e alla relazione medica del
CTU nominato in corso di causa, da cui emerge rispettivamente che, il primo, a seguito del sinistro dedotto in lite ha riportato una “frattura disco somatica di l2” ed, il secondo, un “trauma cranico con ematoma parenchimale cerebrale in fossa cranica media e con ESA di base e volta cranica + emomastoide sinistra con rima di frattura trasversaria cavità timpanica a sinistra + frattura rocca petrosa sinistra (da ciò la residuale persistente cefalea frontale + ipo-anosmia + acufeni a sinistra
+ ipoacusia omolaterale). Frattura delle apofisi trasverse di
L1, L2, L3 + Frattura della marginale somatica superiore sinistra di L1 stabilizzata chirurgicamente mediante vertebroplastica (da ciò la residuale persistente rigidità dolorosa della cerniera dorso-lombare non complicata da segni di radicolopatia AAII). Frattura dell'ala sacrale di sinistra + frattura delle branche ischio-pubiche di destra e di sinistra + frattura della branca ileo-pubica e del ciglio cotiloideo anteriore di sin. con interessamento del pilastro anteriore dell'acetabolo omolaterale (da ciò la residuale persistente limitazione algico-disfunzionale delle coxo-femorali). Frattura della VI^, VII^, VIII^ costa destra con falda di pneumotorace”.
Ebbene il giudicante ritiene di non discostarsi dalle valutazioni effettuate dal consulente tecnico che ha accertato che l'attore in conseguenza del sinistro per cui Parte_1
è causa, è rimasto temporaneamente inabile in modo assoluto per giorni 60 e, in modo parziale, per ulteriori giorni 90 al 50%,
90 al 25% e 50 al 15%, stimando il danno biologico nella misura del 15-16% mentre il convenuto in conseguenza CP_2 del sinistro per cui è causa, è rimasto temporaneamente inabile in modo assoluto per giorni 60 e, in modo parziale, per
. 10 N. 3530/2016 R.G.A.C.
ulteriori giorni 60 al 75%, 90 al 50% e 120 al 25%, stimando il danno biologico nella misura del 35-38%.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod. ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la
S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè tali da garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-
2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-
2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte
. 11 N. 3530/2016 R.G.A.C.
dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”).
Alla luce di tanto, secondo le riferite tabelle di Milano elaborate per l'anno 2021 il danno risarcibile nella sua interezza dovrebbe essere quantificato come segue: tenuto conto che all'epoca del fatto aveva quaranta anni, in Parte_1 suo favore, andrebbe riconosciuta la somma di euro 36.911,00 a titolo di danno biologico (16%);
euro 5.940,00 per 60 gg. di ITT;
euro 4.455,00 per 90 gg. di ITP al 50%;
euro 2.227,50 per 90 gg. di ITP al 25%;
euro 742,50 per 50 gg. di ITP al 15%; per un ammontare pari ad euro 50.276,00, cui aggiungere €
5.992,61 per spese mediche, per un ammontare complessivo pari ad euro 56.268,61; mentre, a favore di che all'epoca del sinistro CP_2 aveva quarantanove anni, in suo favore, andrebbe riconosciuta la somma di euro 148.218,00 a titolo di danno biologico (38%);
euro 5.940,00 per 60 gg. di ITT;
euro 4.455,00 per 60 gg. di ITP al 75%,
euro 4.455,00 per 90 gg. di ITP al 50%,
euro 2.970,00 per 120 gg. di ITP al 25% per un ammontare pari ad euro 166.038,00.
Relativamente alla capacità lavorativa di quest'ultimo è a rilevarsi che in comparsa di costituzione veniva asserito come la stessa potesse essere effettivamente valutata e quantificata solo al momento della ctu.
Orbene, pur a seguito del relativo deposito, in sede di precisazione delle conclusioni (non potendo la comparsa conclusionale andare oltre, attesa la funzione meramente descrittiva e riepilogativa della stessa) l'istante sì trascriveva: “… condannare, altresì, solidalmente i medesimi convenuti al pagamento –in favore dell'istante- delle somme che verranno determinate in via equitativa dall'Ill.mo Giudicante, per l'incidenza del danno biologico sulla capacità lavorativa
. 12 N. 3530/2016 R.G.A.C.
specifica di Avvocato del comparente ed il danno emergente relativo alle spese sanitarie e non, a sostenersi in futuro relativamente al danno biologico riportato, e che orientativamente si quantificano da € 540.000,00 ad €
810.000,00”.
E' sin troppo evidente come l'importo indicato non abbia alcun collegamento, né riscontro con quanto acclarato, di talché lo stesso può essere determinato in € 30.000,00, pari poco più al
20% del danno biologico, sì da addivenire all'importo di €
196.038,00, cui aggiungere € 3.480,00 (di cui € 3.000,00 quale valore commerciale dell'auto distrutta ed € 480,00 quale valore del passaggio di proprietà per l'acquisto di un'auto nuova) ed
€ 5.000,00 a titolo di spese mediche, per un ammontare complessivo pari ad euro 204.518,00.
Invece, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale non avendo l'attore né tanto meno il convenuto in riconvenzionale allegato, prima ancora che provato, circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte: “In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (Cass. n. 339/2016).
2. In definitiva, tenendosi conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nonché del medesimo convenuto in riconvenzionale nella uguale misura del 50%, l'importo totale spettante a favore di è pari a € 28.134,30 e Parte_1 quello spettante ad è pari a € 102.259,00. CP_2
Da detrarre somma per la Cassa Forense, così come da dispositivo.
. 13 N. 3530/2016 R.G.A.C.
Tenuto conto che devono essere riconosciuti ai lesionato gli interessi per ritardati pagamenti dal dì dell'evento (ex art. 1219, 2° comma, n. 1 c.c.), 11-03-2014, al soddisfo, questi vanno corrisposti nella misura legale e calcolati sull'importo ottenuto tra la somma dovuta all'attualità e quella dovuta all'epoca del fatto (calcolata devalutando il primo importo con l'applicazione dei notori indici ISTAT), e quindi anno per anno e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione.
3. Le spese di lite, infine, vanno interamente compensate, ivi comprese quelle delle ctu, in considerazione della pronuncia facente applicazione della presunzione ex art. 2054, co. 2, cc.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con la citazione de qua nei confronti Parte_1 di e della nonché di CP_2 Controparte_1 quella effettuata da nei confronti della CP_2 [...]
e della Controparte_7 Controparte_3
, nonché della domanda della
[...] [...]
, così provvede: Controparte_6
a) dichiara ex art. 2054 co. 2 c.c. la pari responsabilità di ed nella causazione del sinistro Parte_1 CP_2 del 11 marzo 2014 oggetto di lite;
b) per l'effetto, condanna la ed Controparte_1
in solido tra loro, al risarcimento dei danni CP_2 nei confronti dell'attore, che liquida come da paragrafo 2. della motivazione;
c) per l'effetto, condanna la e Controparte_3 la in solido tra loro, al Controparte_7 risarcimento dei danni nei confronti di che CP_2 liquida come da paragrafo 2. della motivazione;
d) dichiara la Controparte_6 surrogata per l'importo di € 3.874,32 e ne dispone il
[...] pagamento diretto a suo favore da parte della
[...]
e della Controparte_3 Controparte_7
. 14 N. 3530/2016 R.G.A.C.
in solido, previa relativa sottrazione dall'importo di cui sopra;
d) spese di lite interamente compensate.
Torre A., 1 maggio 2024
Il Giudice
dr. Massimo Palescandolo
. 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile
il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3530 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
n. 105, dom.to presso lo studio degli avvocati Francesco
D'Avino, C.F. e Francesca Ambrosio, C.F. C.F._2
, in Striano (NA), Via Garibaldi n. 44, dai C.F._3 quali è rapp.to e difeso in virtù di procura in atti
Attore
E
in persona dei suoi legali Controparte_1 rappresentanti pro tempore, con sede legale in Mogliano Veneto
(TV), Via Marocchesa n. 14 (iscrizione nel Registro Imprese di
Treviso, C.F. e Partita IVA n. , rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta Procura Generale alle liti conferita per atto notar del 18.12.2014, rep. n. 186905/30367, dall'avv. Per_1
Fabrizio Massaccesi (C.F. ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio in Napoli al Centro
Direzionale Is. E/2
Convenuta
E
nato a [...] il [...] (C.F. CP_2
), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via C.F._5
Monte di Dio n. 4, presso lo studio dell'avv.to Mario Ivan
Esposito (C.F. dal quale è rappresentato e C.F._6
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 3530/2016 R.G.A.C.
difeso, come da procura in calce all'atto di nomina di nuovo difensore
Convenuto in riconvenzionale
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t., P.iva , con sede legale in Bologna alla Via P.IVA_2
Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Sorrento alla
Via Parise n. 16 presso lo studio dell'avvocato Magda Pavolini
(C.F. , che la rappresenta e difende in virtù C.F._7 di procura in atti
Terza chiamata in causa
E
in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t., con sede in Napoli alla Via delle Repubbliche
Marinare n° 109, P.IVA rappresentata e difesa P.IVA_3 dagli avv.ti Angelo Francesco Vangone (C.F. e C.F._8
Teresa Falco ( ), con studio in Napoli alla CodiceFiscale_9
Via Nuova Poggioreale n° 11, Centro Polif. Torre 7, ove CP_5 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
Terza chiamata in causa
E
(CF. Controparte_6
), in persona del l.r.p.t., avv. Valter Militi, con P.IVA_4 sede in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Coppola (c.f.
, - giusta procura in atti, elettivamente C.F._10 domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via A.
Depretis, 19
Interventrice volontaria
Conclusioni – Come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 14/12/2023
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata alla Controparte_1
e a l'attore conveniva dette parti
[...] CP_2 innanzi al presente Tribunale, chiedendo, per quanto ivi
. 2 N. 3530/2016 R.G.A.C.
argomentato, di “accertare e dichiarare la responsabilità del
Sig. per le lesioni subite da parte attrice, CP_2
Sig. a causa del sinistro in premessa e, per Parte_1
l'effetto, condannare i convenuti, ciascuno per il loro titolo, per le ragioni di cui in premessa, a risarcire i danni subiti da parte attrice nel sinistro di cui è causa mediante il pagamento a suo favore della somma che richiede per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, pari ad euro 163.494,61, comprensivo del rimborso delle spese mediche, certificazione monetaria ed interessi compensativi per il ritardato pagamento e/o nella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente giudizio all'esito dell'espletanda istruttoria”, con il favore delle spese processuali con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
La si costituiva, formulando eccezioni Controparte_1 di rito e di merito, concludendo in conformità.
Si costituiva, altresì, il quale ricostruiva CP_2 una diversa dinamica dell'evento descritto in citazione ritenendo, invero, quale unico responsabile del sinistro lo stesso attore per cui chiedeva di chiamare in causa in causa la quale utilizzatrice Controparte_4 dell'autocarro condotto da e l Parte_1 [...]
in qualità di compagnia assicuratrice per Controparte_3 la r.c.a. di detto veicolo, nonché di condannarle solidalmente, in via riconvenzionale, al pagamento dei danni subiti alla propria persona, sì da trattare, quindi, congiuntamente le richieste risarcitorie aventi causa dal titolo dedotto dall'attore.
Anche le terze chiamate in causa, Controparte_3
e si costituivano e
[...] Controparte_4 in particolare quest'ultima spiegava a sua volta domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della convenuta per vedersi risarcita la “differenza” Controparte_1 del danno materiale occorso al veicolo Peugeot Boxer, ritirato e rottamato dalla concedente . Organizzazione_1
. 3 N. 3530/2016 R.G.A.C.
Infine, interveniva volontariamente in giudizio anche la
, in persona CP_6 Controparte_6 del legale rapp.te p.t., al fine di accertare il diritto di surroga della stessa nei diritti risarcitori eventualmente riconosciuti in capo al convenuto avvocato con CP_2 condanna del danneggiante al pagamento diretto nei confronti della dell'importo di euro 3.874,32. CP_6
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, cpc, assunte le prove orali ammesse, espletata la CTU per la ricostruzione della cinematica e dinamica del sinistro nonché CTU medico-legale
(unica attività istruttoria disposta da chi scrive sul cui ruolo la lite era infine pervenuta), la causa era assegnata in decisione ex art. 190 cpc, con i relativi termini di legge.
1. La domanda è da ritenersi procedibile a termini degli artt.
148 e 145 del d. L.vo 7-9-2005 n. 209, alla stregua delle risultanze documentali della relativa produzione: la stessa, così come la riconvenzionale proposta, possono essere accolte nei limiti che seguono.
In via preliminare, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice,
d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. N. 4077 del 1996 e N. 3564 del 1995).
Nel merito, nella fattispecie dedotta in lite va premesso che non vi è contestazione sull'effettivo accadimento del sinistro, né sul coinvolgimento nello stesso dei veicoli indicati nell'atto di citazione, circostanze che comunque emergono dalla documentazione prodotta, in particolare dalla copia allegata in atti del prontuario per le annotazioni e gli accertamenti
. 4 N. 3530/2016 R.G.A.C.
urgenti relativi agli incidenti stradali redatto dagli agenti della Sezione della Polizia stradale di Angri.
Non contestato è anche l'avvenuto scontro tra l'autocarro
Peugeot Boxer tg. EB192LT, in uso alla Controparte_7
e assicurato con la
[...] Controparte_3
, condotto al momento del sinistro dall'attore
[...] Parte_1
e l'autovettura Volkswagen Lupo, tg. EG055PV, in
[...] proprietà di e assicurata con la CP_2 Controparte_1
..
[...]
Contestata è, invece, la dinamica e conseguente responsabilità nella causazione del sinistro. Infatti, mentre l'attore ha allegato la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Volkswagen Lupo, tg. EG055PV, il quale si spostava improvvisamente e senza segnalazione verso destra, dalla corsia di sorpasso alla prima, tagliando la strada all'autocarro che ivi transitava e finendo per urtarlo violentemente, il convenuto nel costituirsi in CP_2 giudizio, ha invero dedotto che, nel mentre si apprestava a sorpassare sulla sinistra l'autocarro Peugeot Boxer tg. EB192LT che viaggiava sulla corsia centrale, quest'ultimo invadeva la corsia di marcia della urtandola con la ruota anteriore CP_8 sinistra e provocandone lo sbandamento fino a farla impattare contro il new jersey per poi restituirle un ulteriore urto che provocava l'espulsione del medesimo conducente dall'abitacolo della vettura e il seguente ribaltamento della stessa. CP_8
Ciò posto, in applicazione dell'art. 2054, co. 2, c.c., nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Per superare la presunzione dell'art. 2054 cod. civ. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede quindi una prova positiva sui doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale (cfr. Cassazione penale sez. IV, 15 novembre 2012, n. 48439: le norme sulla
. 5 N. 3530/2016 R.G.A.C.
circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili;
la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alla prescrizioni del legislatore (principio di affidamento), se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente, nella specie la Corte ha annullato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup, relativamente ad un sinistro mortale verificatosi allorché un motociclista, intento a superare una colonna di auto, era stato colpito da una vettura che si apprestava a svoltare a sinistra). Come pacifico in giurisprudenza, in base all'art. 2054, comma 2, c.c.,
l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (si vedano, tra le tante, Cass. civ.,3 novembre 2004, n. 21056; Cass. civ.,27 ottobre 2004, n. 20814;
Cass. civ.,15 dicembre 2000, n. 15847).
Quanto alla dinamica del fatto storico, nel caso di specie, le parti hanno affidato tale prova all'istruttoria orale nonché a quanto riportato nel prontuario degli agenti della Polstrada di
Angri intervenuti sui luoghi nell'immediatezza dell'evento in cui, raccolte le spontanee dichiarazioni, in particolare dei
Sig.ri e si procedeva ad Parte_1 Testimone_1 effettuare i dovuti accertamenti e rilievi planimetrici del campo del sinistro. In tale verbale, nella specie, si legge che
“dagli accertamenti esperiti sul luogo del sinistro, dai danni rilevati sui veicoli e sulle cose, nonché dalle dichiarazioni rese spontaneamente dai coinvolti, la dinamica del presente può così essersi verificata. Il veicolo B, Lupo, targato EG055PV, condotto da percorreva la A/3 NA-SA proveniente CP_2 dal lato di Salerno diretto verso Napoli... Giunto all'altezza del KM 21+500 nord, dalla corsia di sorpasso, dove si trovava, scarrocciava, in senso obliquo verso dx, per circa mt 30,
. 6 N. 3530/2016 R.G.A.C.
tagliando tutta la luce della carreggiata, finendo davanti il veicolo “a” che procedeva regolarmente in corsia di marcia. Il veicolo “a” peugeot, boxer, targato eb192lt, condotto da dato l'improvviso ostacolo trovatasi davanti, Parte_1 pur sterzando bruscamente verso dx non riusciva ad evitare di trasportare in avanti il veicolo “b”. Quest'ultimo passatoci davanti finiva violentemente con la parte anteriore contro il new jersey in cemento sul margine destro della carreggiata.
Dall'urto violento il new jersey si ribaltava sul fianco dx ed il veicolo di rimbalzo si ribaltava effettuando un paio di giravolte complete, fino a fermarsi in posizione statica sulla fiancata sx a ridosso del bacino del suo conducente nel frattempo catapultato fuori dell'abitacolo (vedi schizzo espositivo) conseguentemente, il veicolo a dopo aver sterzato bruscamente verso dx urtava con la fiancata dx contro i new- jersey in cemento sul margine dx rimanendoci attaccato vicino in posizione statica, procurandosi danni sulla parte sottostante del telaio in tutta la fiancata dx… sul manto stradale si rilevavano tracce di scarrocciamento che partivano dalla corsia di sorpasso e in senso obliquo verso dx finivano verso la corsia di marcia appartenente alla ruote del veicolo b. sulla fiancata dx del veicolo b si rilevano tracce di natura gommosa lasciate dallo strofinamento contro il pneumatico e paraurti in plastica nera del veicolo a. lo stesso sul cofano … presenta brevi tracce di vernice rossa con andamento sx verso dx”.
Quanto sopra riportato è stato confermato anche in sede istruttoria dal teste assistente capo della Polizia Tes_2 di Stato in servizio presso la Sottosezione della Polizia
Stradale di Angri, il quale, interrogato sui capi della II memoria art. 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta, ha dichiarato di aver redatto il citato verbale, ma di non aver direttamente assistito all'impatto tra i veicoli coinvolti in quanto era accorso solo successivamente sul luogo del sinistro richiamato dai forti rumori dovuti allo scontro e trovandosi già sul tratto di autostrada interessato al km 21.700
. 7 N. 3530/2016 R.G.A.C.
unitamente al proprio collega in servizio per contravvenzionare altro veicolo;
chiariva, infine, la verosimiglianza e compatibilità della dinamica come ricostruita ex post nel sottoscritto prontuario a seguito degli accertamenti effettuati.
I testi e hanno affermato Testimone_3 Testimone_1 di aver visto personalmente l'incidente di cui si discute, trovandosi il primo in auto immediatamente seguente quella del convenuto e il secondo essendo il terzo CP_2 trasportato a bordo dell'autocarro condotto dall'attore
. Parte_1
Al riguardo, si osserva che le deposizioni testimoniali rese da quest'ultimi divergono in merito alla dinamica del sinistro poiché mentre il teste riferisce di aver visto la Tes_3 parte iniziale dell'incidente ovvero l'autocarro Peugeot spostarsi sulla corsia di marcia dell'autovettura finendo CP_8 per urtarla all'altezza della ruota posteriore destra con la sua parte anteriore sinistra, il teste , invece, Tes_1 riferisce che il conducente dell'autovettura Lupo, viaggiando a forte velocità sulla corsia centrale, perdeva improvvisamente il controllo del veicolo ed andava a tagliare la strada all'autocarro, precisando che il punto d'impatto avveniva al suo spigolo anteriore sinistro.
Alla luce delle circostanze evidenziate, sorgono dubbi sull'attendibilità di tali soggetti escussi come testi, per cui ne consegue l'inutilizzabilità delle deposizioni dai medesimi rese: di talché, alcun elemento utile può trarsi dall'istruttoria svolta ai fini della ricostruzione dell'effettiva dinamica del sinistro.
All'uopo, è stata disposta la CTU tecnica per la ricostruzione cinematica delle effettive modalità di accadimento della dinamica del sinistro de quo, a firma del Dott. , il Per_2 quale ha descritto come possibile la seguente dinamica: “in data 16 marzo 2014, alle ore 16.20 circa, il sig.
[...]
è alla guida della propria autovettura di marca CP_2
Volkswagen modello Lupo targata EG055PV, percorrendo
. 8 N. 3530/2016 R.G.A.C.
l'autostrada a tre corsie A3 Napoli – Salerno in direzione
Napoli, nella corsia di marcia centrale. Poche centinaia di metri prima dell'ex area di servizio di Torre Annunziata, il sig. si appresta a sorpassare l'autocarro che lo CP_2 precede nella medesima corsia, avvalendosi della corsia veloce posta a sinistra del senso di marcia percorso. A sorpasso quasi ultimato, si verifica l'urto tra la parte laterale destra dell'autocarro – terzo anteriore – e la parte laterale sinistra dell'autoveicolo – terzo posteriore” (Cfr. pag. 30 dell'elaborato peritale). A seguire il ctu, tuttavia, aggiunge che “non viene esibita prova tecnica in grado di dimostrare in modo assoluto una delle due seguenti ipotesi contrastanti: se sia stato l'autocarro a sbandare verso sinistra e a urtare l'autoveicolo e a provocarne lo scarrocciamento;
oppure se sia stato l'autoveicolo a sbandare verso destra e a impattare l'autocarro, per poi perdere il controllo con le conseguenze note”, per cui, alla luce delle indagini svolte, risulta evidente che entrambi i veicoli coinvolti procedessero a velocità non conforme al limite fissato in 60 km/h nel tratto autostradale interessato. Di fatti, conclude l'analisi tecnica affermando che “triangolando la lunghezza delle tracce trasversali rilevate dagli agenti e la larghezza delle tre corsie scenario del sinistro, si ricava che lo spazio percorso da entrambi i veicoli, qualora avessero proceduto nel rispetto della velocità, avrebbe consentito ampiamente l'arresto della marcia attraverso una manovra di frenata di emergenza, e comunque, non in grado di generare l'evento di poi registrato”
(Cfr. pag. 31 della ctu).
Premesso tutto quanto sopra, ne discende che non avendo, nessuno dei due conducenti dimostrato di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente, non può ritenersi superata la presunzione dell'art. 2054 cod. civ.: pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato in fatto e in diritto, la responsabilità dell'incidente per cui è lite va ascritta a carico di entrambi i conducenti dei veicoli
. 9 N. 3530/2016 R.G.A.C.
coinvolti in pari misura. Va, quindi, accolta in modo parziale sia la domanda attorea che quella riconvenzionale spiegata dal convenuto . CP_2
In ordine al danno biologico subito dall'attore Parte_1 ed dal convenuto occorre fare riferimento alla CP_2 documentazione sanitaria in atti e alla relazione medica del
CTU nominato in corso di causa, da cui emerge rispettivamente che, il primo, a seguito del sinistro dedotto in lite ha riportato una “frattura disco somatica di l2” ed, il secondo, un “trauma cranico con ematoma parenchimale cerebrale in fossa cranica media e con ESA di base e volta cranica + emomastoide sinistra con rima di frattura trasversaria cavità timpanica a sinistra + frattura rocca petrosa sinistra (da ciò la residuale persistente cefalea frontale + ipo-anosmia + acufeni a sinistra
+ ipoacusia omolaterale). Frattura delle apofisi trasverse di
L1, L2, L3 + Frattura della marginale somatica superiore sinistra di L1 stabilizzata chirurgicamente mediante vertebroplastica (da ciò la residuale persistente rigidità dolorosa della cerniera dorso-lombare non complicata da segni di radicolopatia AAII). Frattura dell'ala sacrale di sinistra + frattura delle branche ischio-pubiche di destra e di sinistra + frattura della branca ileo-pubica e del ciglio cotiloideo anteriore di sin. con interessamento del pilastro anteriore dell'acetabolo omolaterale (da ciò la residuale persistente limitazione algico-disfunzionale delle coxo-femorali). Frattura della VI^, VII^, VIII^ costa destra con falda di pneumotorace”.
Ebbene il giudicante ritiene di non discostarsi dalle valutazioni effettuate dal consulente tecnico che ha accertato che l'attore in conseguenza del sinistro per cui Parte_1
è causa, è rimasto temporaneamente inabile in modo assoluto per giorni 60 e, in modo parziale, per ulteriori giorni 90 al 50%,
90 al 25% e 50 al 15%, stimando il danno biologico nella misura del 15-16% mentre il convenuto in conseguenza CP_2 del sinistro per cui è causa, è rimasto temporaneamente inabile in modo assoluto per giorni 60 e, in modo parziale, per
. 10 N. 3530/2016 R.G.A.C.
ulteriori giorni 60 al 75%, 90 al 50% e 120 al 25%, stimando il danno biologico nella misura del 35-38%.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod. ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la
S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè tali da garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-
2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-
2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte
. 11 N. 3530/2016 R.G.A.C.
dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”).
Alla luce di tanto, secondo le riferite tabelle di Milano elaborate per l'anno 2021 il danno risarcibile nella sua interezza dovrebbe essere quantificato come segue: tenuto conto che all'epoca del fatto aveva quaranta anni, in Parte_1 suo favore, andrebbe riconosciuta la somma di euro 36.911,00 a titolo di danno biologico (16%);
euro 5.940,00 per 60 gg. di ITT;
euro 4.455,00 per 90 gg. di ITP al 50%;
euro 2.227,50 per 90 gg. di ITP al 25%;
euro 742,50 per 50 gg. di ITP al 15%; per un ammontare pari ad euro 50.276,00, cui aggiungere €
5.992,61 per spese mediche, per un ammontare complessivo pari ad euro 56.268,61; mentre, a favore di che all'epoca del sinistro CP_2 aveva quarantanove anni, in suo favore, andrebbe riconosciuta la somma di euro 148.218,00 a titolo di danno biologico (38%);
euro 5.940,00 per 60 gg. di ITT;
euro 4.455,00 per 60 gg. di ITP al 75%,
euro 4.455,00 per 90 gg. di ITP al 50%,
euro 2.970,00 per 120 gg. di ITP al 25% per un ammontare pari ad euro 166.038,00.
Relativamente alla capacità lavorativa di quest'ultimo è a rilevarsi che in comparsa di costituzione veniva asserito come la stessa potesse essere effettivamente valutata e quantificata solo al momento della ctu.
Orbene, pur a seguito del relativo deposito, in sede di precisazione delle conclusioni (non potendo la comparsa conclusionale andare oltre, attesa la funzione meramente descrittiva e riepilogativa della stessa) l'istante sì trascriveva: “… condannare, altresì, solidalmente i medesimi convenuti al pagamento –in favore dell'istante- delle somme che verranno determinate in via equitativa dall'Ill.mo Giudicante, per l'incidenza del danno biologico sulla capacità lavorativa
. 12 N. 3530/2016 R.G.A.C.
specifica di Avvocato del comparente ed il danno emergente relativo alle spese sanitarie e non, a sostenersi in futuro relativamente al danno biologico riportato, e che orientativamente si quantificano da € 540.000,00 ad €
810.000,00”.
E' sin troppo evidente come l'importo indicato non abbia alcun collegamento, né riscontro con quanto acclarato, di talché lo stesso può essere determinato in € 30.000,00, pari poco più al
20% del danno biologico, sì da addivenire all'importo di €
196.038,00, cui aggiungere € 3.480,00 (di cui € 3.000,00 quale valore commerciale dell'auto distrutta ed € 480,00 quale valore del passaggio di proprietà per l'acquisto di un'auto nuova) ed
€ 5.000,00 a titolo di spese mediche, per un ammontare complessivo pari ad euro 204.518,00.
Invece, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale non avendo l'attore né tanto meno il convenuto in riconvenzionale allegato, prima ancora che provato, circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte: “In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (Cass. n. 339/2016).
2. In definitiva, tenendosi conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nonché del medesimo convenuto in riconvenzionale nella uguale misura del 50%, l'importo totale spettante a favore di è pari a € 28.134,30 e Parte_1 quello spettante ad è pari a € 102.259,00. CP_2
Da detrarre somma per la Cassa Forense, così come da dispositivo.
. 13 N. 3530/2016 R.G.A.C.
Tenuto conto che devono essere riconosciuti ai lesionato gli interessi per ritardati pagamenti dal dì dell'evento (ex art. 1219, 2° comma, n. 1 c.c.), 11-03-2014, al soddisfo, questi vanno corrisposti nella misura legale e calcolati sull'importo ottenuto tra la somma dovuta all'attualità e quella dovuta all'epoca del fatto (calcolata devalutando il primo importo con l'applicazione dei notori indici ISTAT), e quindi anno per anno e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione.
3. Le spese di lite, infine, vanno interamente compensate, ivi comprese quelle delle ctu, in considerazione della pronuncia facente applicazione della presunzione ex art. 2054, co. 2, cc.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con la citazione de qua nei confronti Parte_1 di e della nonché di CP_2 Controparte_1 quella effettuata da nei confronti della CP_2 [...]
e della Controparte_7 Controparte_3
, nonché della domanda della
[...] [...]
, così provvede: Controparte_6
a) dichiara ex art. 2054 co. 2 c.c. la pari responsabilità di ed nella causazione del sinistro Parte_1 CP_2 del 11 marzo 2014 oggetto di lite;
b) per l'effetto, condanna la ed Controparte_1
in solido tra loro, al risarcimento dei danni CP_2 nei confronti dell'attore, che liquida come da paragrafo 2. della motivazione;
c) per l'effetto, condanna la e Controparte_3 la in solido tra loro, al Controparte_7 risarcimento dei danni nei confronti di che CP_2 liquida come da paragrafo 2. della motivazione;
d) dichiara la Controparte_6 surrogata per l'importo di € 3.874,32 e ne dispone il
[...] pagamento diretto a suo favore da parte della
[...]
e della Controparte_3 Controparte_7
. 14 N. 3530/2016 R.G.A.C.
in solido, previa relativa sottrazione dall'importo di cui sopra;
d) spese di lite interamente compensate.
Torre A., 1 maggio 2024
Il Giudice
dr. Massimo Palescandolo
. 15