TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/03/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 5.02.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8037/2024 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Costa come da procura speciale Parte_1 alle liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca CP_1
Banchetti come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: ratei indennità di accompagnamento a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis
c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.9.2024, adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, al Parte_1 fine di sentir condannare l' al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento CP_1
(riconosciuta a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. reso a definizione del giudizio n.
5223/2023 RGL), nella misura di euro 9.003,12, oltre interessi legali e spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' eccepiva di aver provveduto ad accreditare al ricorrente tutti gli CP_1 arretrati in data 23.9.2024, come da modello TE08 trasmesso via pec. Chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Acquisite le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 5.2.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
pagina 1 di 2 Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Ebbene, il pagamento della prestazione da parte dell' nelle more del giudizio (cfr. doc.1 allegato alla CP_1 memoria di costituzione dell' , rende evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti ad una CP_1 pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Può quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, la tempistica dei fatti: decreto di omologa del 9.5.2024, notificato il 10.5.2024; notifica del modello AP70 il 17.5.2024, TE08 emesso il 23.9.2024 (un giorno prima del deposito del ricorso, avvenuto il 24.9.2024) e comunicato il 27.9.2024, prima della notifica del ricorso, avvenuta in data
16.10.2024, integra le gravi ed eccezionali ragioni che consentono la parziale compensazione delle spese di lite, in ragione di due terzi. Il restante terzo viene posto a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, con l'aumento del 10% per i collegamenti ipertestuali).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 8037/2024, proposto da
[...]
nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Parte_1 CP_1 provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento di un terzo delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero, CP_1 in € 2.965,05 (€ 2695,50+€ 269,55) oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione. Compensa tra le parti i residui due terzi.
Foggia, all'esito dell'udienza del 5.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
pagina 2 di 2