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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/05/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.05.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10981/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Celentano Francesco Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
suo Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Villasmunta Danila,
- resistente -
OGGETTO: infortunio sul lavoro - postumi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.12.2023, parte ricorrente – premesso di aver subito un infortunio sul lavoro in data 6.11.2015 – ha adito l'intestato Tribunale, esponendo che l' ha accertato “esiti di
CP_1 ferita corneale OS con residuo deficit acuità visiva;
pseudofacia OS”, con postumi permanenti nella misura dell'11%; di aver presentato all' , in data 9.03.2020, istanza di revisione passiva;
che, con
CP_1 provvedimento del 21.04.2021, l' ha rigettato la predetta istanza, ritenendo invariate le
CP_1 percentuali invalidanti;
di aver proposto opposizione, anch'essa rigettata dall' con
CP_1
provvedimento del 11.01.2022; di aver inoltrato, in data 7.07.2022, intervento integrativo precontenzioso.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto, previo accertamento di una percentuale di postumi permanenti superiori a quella quantificata dall' , il pagamento dell'importo differenziale rispetto CP_1
a quello già corrisposto in relazione alla percentuale riconosciuta. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, ha dedotto che, “come evidenziato nelle note medico-legali dell'08/07/2024, in atti con allegati, la richiesta non appare giustificata in quanto sia l'istanza di revisione che la successiva
pagina 1 di 4 opposizione non sono state supportate da referti medici specialistici. Peraltro gli esami oculistici seguiti presso il CML hanno confermato l'assenza di peggioramento dell'occhio sinistro mentre CP_1
in sede di visita medica collegiale, in data 24/11/2016, anche il medico del Patronato ha concordato con la percentuale di anno (11%) riconosciuta dall'Istituto”.
Nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. medica.
Acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
La domanda deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Il consulente tecnico d'ufficio – dott. – a cui è stato dato l'incarico di accertare se siano Persona_1 risultati postumi superiori rispetto a quelli già riconosciuti dall' , dopo aver richiesto una visita CP_1
oculistica presso uno specialista, individuato nel dott. , ha accertato che: “In base Persona_2
all'esame critico dei documenti medici contenuti nei fascicoli processuali, risulta che Parte_1 della classe 1955, in seguito all'infortunio lavorativo del 6 -11 -15 ebbe a riportare lesioni personali di natura traumatica precisabili con la dizione nosologica di: “Esito di ferita perforante bulbare in
Occhio Sinistro, ps eudofachia ed opacità corneale lineare centrale con visus naturale di 2/10 non correggibile con lenti (VOD:10/10)” . In base ai ben noti criteri medico-legali di giudizio, criterio cronologico, topografico, dell'adeguatezza lesiva qualitativa e quantitativa e per l'esclusione di altre cause, si deve ammettere dette lesioni in diretta derivazione causale con l'evento lavorativo in questione, peraltro non in discussione. Per quanto riguarda i postumi permanenti residuati, questi possono essere valutati allo stato con il 18% (diciotto per cento) di danno biologico, secondo tab.
(D.M. 12 - 7 -2000) con riferimento a co d .371 - Allegato 3”. CP_1
Le conclusioni rassegnate dal c.t.u. appaiono senz'altro condivisibili (“Letti ed esaminati gli atti di causa, risulta che a seguito dell'infortunio lavorativo del 6 -11 - 1 5, ebbe a riportare Parte_1 lesioni di natura traumatica precisabili con la dizione nosologica di: “Esito di ferita perforante bulbare in Occhio Sinistro, ps eudofachia ed opacità corneale lineare centrale con visus naturale di
2/10 non correggibile con lenti (VOD:10/10)”. Il nesso di causalità materiale è attendibile. Sono residuati postumi permanenti, valutabili allo stato con il 18 % (diciotto per cento) di danno biologico con rif. e per analogia a cod.37 1 -Allegato 3 Tab. (D.M. 12 - 7 -2000)”), perché basate su uno CP_1
studio accurato delle peculiarità del caso sottoposto al suo esame, con particolare riferimento alla relazione tra i postumi riscontrati e l'incidente occorso al ricorrente, nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici.
Deve peraltro rimarcarsi che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali – relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante,
pagina 2 di 4 appunto) – la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata – che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito – con la conseguenza che … il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e
l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (v. Cass. 17178/06, in motivazione).
Trattandosi di un danno biologico superiore a quello riconosciuto dall' (11%) la domanda di parte CP_1 attrice dev'essere accolta con riferimento al grado d'invalidità accertato. Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire la rendita per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 18%, per l'infortunio occorsogli in data 6.11.2015.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo differenziale rispetto a CP_1 quello già liquidato in relazione alla percentuale d'invalidità e danno biologico riconosciuta dall' CP_1
oltre rivalutazione e interessi legali nei limiti di legge, a far data dalla domanda amministrativa di aggravamento.
La soccombenza regola le spese, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi in relazione alla serialità del contenzioso, scaglione “infra” €.26.000”.
Nella quantificazione delle spese processuali è compreso l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis,
D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto emesso in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire la rendita per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 18% per l'infortunio occorso in data
6.11.2015, a far data dalla domanda amministrativa di aggravamento, condanna l' al pagamento in CP_1 favore del ricorrente dell'importo differenziale rispetto a quello già corrisposto in relazione alla percentuale riconosciuta, oltre rivalutazione e interessi legali nei limiti di legge;
pagina 3 di 4 - condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.2.966,70, CP_1
oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA, CPA, come per legge, con distrazione nei confronti dell'avv. Celentano Francesco;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.05.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.05.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10981/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Celentano Francesco Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
suo Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Villasmunta Danila,
- resistente -
OGGETTO: infortunio sul lavoro - postumi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.12.2023, parte ricorrente – premesso di aver subito un infortunio sul lavoro in data 6.11.2015 – ha adito l'intestato Tribunale, esponendo che l' ha accertato “esiti di
CP_1 ferita corneale OS con residuo deficit acuità visiva;
pseudofacia OS”, con postumi permanenti nella misura dell'11%; di aver presentato all' , in data 9.03.2020, istanza di revisione passiva;
che, con
CP_1 provvedimento del 21.04.2021, l' ha rigettato la predetta istanza, ritenendo invariate le
CP_1 percentuali invalidanti;
di aver proposto opposizione, anch'essa rigettata dall' con
CP_1
provvedimento del 11.01.2022; di aver inoltrato, in data 7.07.2022, intervento integrativo precontenzioso.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto, previo accertamento di una percentuale di postumi permanenti superiori a quella quantificata dall' , il pagamento dell'importo differenziale rispetto CP_1
a quello già corrisposto in relazione alla percentuale riconosciuta. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, ha dedotto che, “come evidenziato nelle note medico-legali dell'08/07/2024, in atti con allegati, la richiesta non appare giustificata in quanto sia l'istanza di revisione che la successiva
pagina 1 di 4 opposizione non sono state supportate da referti medici specialistici. Peraltro gli esami oculistici seguiti presso il CML hanno confermato l'assenza di peggioramento dell'occhio sinistro mentre CP_1
in sede di visita medica collegiale, in data 24/11/2016, anche il medico del Patronato ha concordato con la percentuale di anno (11%) riconosciuta dall'Istituto”.
Nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. medica.
Acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
La domanda deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Il consulente tecnico d'ufficio – dott. – a cui è stato dato l'incarico di accertare se siano Persona_1 risultati postumi superiori rispetto a quelli già riconosciuti dall' , dopo aver richiesto una visita CP_1
oculistica presso uno specialista, individuato nel dott. , ha accertato che: “In base Persona_2
all'esame critico dei documenti medici contenuti nei fascicoli processuali, risulta che Parte_1 della classe 1955, in seguito all'infortunio lavorativo del 6 -11 -15 ebbe a riportare lesioni personali di natura traumatica precisabili con la dizione nosologica di: “Esito di ferita perforante bulbare in
Occhio Sinistro, ps eudofachia ed opacità corneale lineare centrale con visus naturale di 2/10 non correggibile con lenti (VOD:10/10)” . In base ai ben noti criteri medico-legali di giudizio, criterio cronologico, topografico, dell'adeguatezza lesiva qualitativa e quantitativa e per l'esclusione di altre cause, si deve ammettere dette lesioni in diretta derivazione causale con l'evento lavorativo in questione, peraltro non in discussione. Per quanto riguarda i postumi permanenti residuati, questi possono essere valutati allo stato con il 18% (diciotto per cento) di danno biologico, secondo tab.
(D.M. 12 - 7 -2000) con riferimento a co d .371 - Allegato 3”. CP_1
Le conclusioni rassegnate dal c.t.u. appaiono senz'altro condivisibili (“Letti ed esaminati gli atti di causa, risulta che a seguito dell'infortunio lavorativo del 6 -11 - 1 5, ebbe a riportare Parte_1 lesioni di natura traumatica precisabili con la dizione nosologica di: “Esito di ferita perforante bulbare in Occhio Sinistro, ps eudofachia ed opacità corneale lineare centrale con visus naturale di
2/10 non correggibile con lenti (VOD:10/10)”. Il nesso di causalità materiale è attendibile. Sono residuati postumi permanenti, valutabili allo stato con il 18 % (diciotto per cento) di danno biologico con rif. e per analogia a cod.37 1 -Allegato 3 Tab. (D.M. 12 - 7 -2000)”), perché basate su uno CP_1
studio accurato delle peculiarità del caso sottoposto al suo esame, con particolare riferimento alla relazione tra i postumi riscontrati e l'incidente occorso al ricorrente, nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici.
Deve peraltro rimarcarsi che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali – relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante,
pagina 2 di 4 appunto) – la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata – che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito – con la conseguenza che … il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e
l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (v. Cass. 17178/06, in motivazione).
Trattandosi di un danno biologico superiore a quello riconosciuto dall' (11%) la domanda di parte CP_1 attrice dev'essere accolta con riferimento al grado d'invalidità accertato. Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire la rendita per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 18%, per l'infortunio occorsogli in data 6.11.2015.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo differenziale rispetto a CP_1 quello già liquidato in relazione alla percentuale d'invalidità e danno biologico riconosciuta dall' CP_1
oltre rivalutazione e interessi legali nei limiti di legge, a far data dalla domanda amministrativa di aggravamento.
La soccombenza regola le spese, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi in relazione alla serialità del contenzioso, scaglione “infra” €.26.000”.
Nella quantificazione delle spese processuali è compreso l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis,
D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto emesso in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire la rendita per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 18% per l'infortunio occorso in data
6.11.2015, a far data dalla domanda amministrativa di aggravamento, condanna l' al pagamento in CP_1 favore del ricorrente dell'importo differenziale rispetto a quello già corrisposto in relazione alla percentuale riconosciuta, oltre rivalutazione e interessi legali nei limiti di legge;
pagina 3 di 4 - condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.2.966,70, CP_1
oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA, CPA, come per legge, con distrazione nei confronti dell'avv. Celentano Francesco;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.05.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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