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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/07/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2863/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2863/2018 R.G. tra
, c.f. ; Parte_1 C.F._1
c.f. ; Parte_2 C.F._2
, c.f. ; Parte_3 C.F._3
, c.f. , non costituiti nel Parte_4 C.F._4 giudizio riassunto;
Opponenti
CONTRO
p.i. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nada Lucaccioni;
P.IVA_1
Opposta
Conclusioni per gli opponenti: come da atto di citazione, non essendo costituiti nel giudizio riassunto;
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 22/04/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La agiva in via monitoria nei Controparte_1 confronti di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
allegando di essere creditrice nei confronti di quale debitrice
[...] Parte_2 principale, nonché nei confronti di , e Parte_1 Parte_3 [...]
, quali garanti, in ragione del saldo debitore di mutuo fondiario per Parte_4
1 complessivi € 76.203,69. Chiedeva dunque la condanna dei debitori al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
524/2018 RG 1542/2018.
Proponevano opposizione gli ingiunti, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Arezzo, l'illegittimità del decreto per duplicazione dei titoli esecutivi, la nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38
TUB, la nullità delle fideiussioni ex art. 2 L. 287/1990, nonché la nullità del decreto ingiuntivo per non univoca determinazione degli interessi moratori. Chiedevano quindi la declaratoria di nullità e comunque la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto, con condanna ex art. 96 c.p.c.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con provvedimento del 07/12/2023 il giudizio veniva dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 301 c.p.c. in ragione della cancellazione dall'albo professionale del difensore degli opponenti Avv. Paola Bianchi.
Con istanza del 25/11/2024, la parte opposta chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio per omessa riassunzione ai sensi dell'art 305 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio con gli originari opponenti, questi, pur destinatari di regolare notifica personale, non si costituivano nel giudizio riassunto.
Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 24/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Sull'estinzione del giudizio
Occorre innanzitutto qualificare l'istanza di estinzione formulata dalla parte opposta con l'atto del 25/11/2024, posto che la parte opposta ha contestato l'applicazione dell'art. 303 c.p.c. affermando di avere chiesto l'estinzione del giudizio e non anche la sua riassunzione.
Sul punto va osservato che la pronuncia sull'istanza di estinzione presuppone necessariamente la riassunzione del processo, ancorché finalizzata alla mera declaratoria di estinzione, considerato che nell'ambito del giudizio monocratico il provvedimento di estinzione ha natura di sentenza (cfr. Cass. Civ., n. 18499/2021), che non potrebbe essere evidentemente pronunciata in assenza di riassunzione, atteso che, ai sensi degli artt. 304 e 298 c.p.c., durante
2 l'interruzione non possono essere compiuti atti del procedimento, e dunque, a fortiori, pronunciati provvedimenti che definiscano il giudizio.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, se da un lato l'estinzione può essere dedotta in via di eccezione a fronte della riassunzione da altri curata, dall'altro lato “nulla vieta che sia proposta anche in via di azione, con atto riassuntivo del processo stesso, rivolto al solo fine di ottenere una declaratoria in proposito. Questa Corte ha più volte affermato detto principio (ad es. con sentenza 13 nov. 1986 n. 6651) della cui esattezza non può dubitarsi perché, oltre ad essere applicazione della regola della libertà delle forme, sembra essere l'unico modo possibile, in caso di persistente inattività di una delle parti, per portare alla definitiva esclusione del procedimento da quelli ancora pendenti (sia pur in stato di quiescenza)” (così Cass. Civ., n.
2322/1994).
Ciò posto sul piano preliminare, occorre verificare la ricorrenza della causa di estinzione dedotta da parte opposta, secondo cui, a fronte dell'interruzione dichiarata il 07/12/2023, gli opponenti non avrebbero riassunto il giudizio nei tre mesi successivi, con conseguente estinzione ex art. 305 c.p.c.
Sotto tale aspetto, l'estinzione invocata da parte opposta non sussiste.
Secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell'evento conoscenza legale, acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, e dovendo tale conoscenza avere ad oggetto tanto l'evento in sé considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti (cfr. Cass. Civ., n. 10594/2019).
Tali principi, pur pronunciati in relazione alla morte del difensore, devono ritenersi comunque applicabili alla fattispecie, rilevante nel caso di specie, di cancellazione volontaria del difensore, venendo in rilievo la medesima esigenza di tutela della parte, laddove, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la rinuncia all'incarico non ha effetto finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
Ciò posto, va osservato che non vi è alcuna prova del fatto che gli opponenti, prima della notificazione della riassunzione finalizzata all'estinzione, abbiano avuto formale conoscenza dell'intervenuta interruzione del procedimento a causa della cancellazione volontaria dall'albo del loro difensore, per cui, in base al principio di diritto sopra citato, in assenza di tale conoscenza il dies a quo per la riassunzione non può decorrere dal 07/12/2023, e dunque non è
3 fondata la tesi dell'opposta secondo cui l'estinzione si sarebbe già verificata in data 25/11/2024, allorquando è stata proposta l'istanza di estinzione.
Sennonché, considerato che l'estinzione opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c., va osservato che la notizia dell'evento interruttivo deve ritenersi acquisita dagli opponenti a seguito della notificazione dell'istanza di riassunzione, contenente espressa menzione del procedimento pendente e della sua interruzione per cancellazione del difensore dall'albo professionale.
Tale notificazione, disposta con decreto del 29/11/2024, si è perfezionata nei confronti di in data 02/01/2025, nei confronti di e Parte_1 Parte_3 [...]
in data 30/12/2024, e nei confronti di in data Parte_4 Parte_2
10/01/2025, a seguito di giacenza, come documentato dall'opposta con la produzione dei relativi avvisi di ricevimento.
Ne deriva che, a decorrere al più tardi dal 10/01/2025, gli opponenti, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., avrebbero dovuto proseguire il procedimento, o quanto meno costituirsi nel giudizio al fine di ottenere una pronuncia di merito. Al riguardo non può ritenersi che l'istanza di parte opposta del 25/11/2024, pur incardinata nei binari della riassunzione per le ragioni sopra esposte, comporti un esonero degli opponenti dall'attivarsi per chiedere la prosecuzione del giudizio e la pronuncia di merito, atteso che l'istanza di parte opposta del 25/11/2024 era specificamente ed espressamente finalizzata alla sola declaratoria di estinzione e non anche alla pronuncia di merito.
Ne consegue che, essendo il termine ex art. 305 c.p.c. scaduto il 10/04/2025, e dunque prima dell'udienza in trattazione scritta del 23/04/2025, il processo va dichiarato estinto, con conseguente esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Conclusioni
Alla luce di quanto finora esposto, va dichiarata, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., l'estinzione del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 524/2018 RG 1542/2018, che va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del giudizio;
4 - Ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 524/2018 RG
1542/2018.
Perugia, 08/07/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2863/2018 R.G. tra
, c.f. ; Parte_1 C.F._1
c.f. ; Parte_2 C.F._2
, c.f. ; Parte_3 C.F._3
, c.f. , non costituiti nel Parte_4 C.F._4 giudizio riassunto;
Opponenti
CONTRO
p.i. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nada Lucaccioni;
P.IVA_1
Opposta
Conclusioni per gli opponenti: come da atto di citazione, non essendo costituiti nel giudizio riassunto;
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 22/04/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La agiva in via monitoria nei Controparte_1 confronti di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
allegando di essere creditrice nei confronti di quale debitrice
[...] Parte_2 principale, nonché nei confronti di , e Parte_1 Parte_3 [...]
, quali garanti, in ragione del saldo debitore di mutuo fondiario per Parte_4
1 complessivi € 76.203,69. Chiedeva dunque la condanna dei debitori al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
524/2018 RG 1542/2018.
Proponevano opposizione gli ingiunti, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Arezzo, l'illegittimità del decreto per duplicazione dei titoli esecutivi, la nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38
TUB, la nullità delle fideiussioni ex art. 2 L. 287/1990, nonché la nullità del decreto ingiuntivo per non univoca determinazione degli interessi moratori. Chiedevano quindi la declaratoria di nullità e comunque la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto, con condanna ex art. 96 c.p.c.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con provvedimento del 07/12/2023 il giudizio veniva dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 301 c.p.c. in ragione della cancellazione dall'albo professionale del difensore degli opponenti Avv. Paola Bianchi.
Con istanza del 25/11/2024, la parte opposta chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio per omessa riassunzione ai sensi dell'art 305 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio con gli originari opponenti, questi, pur destinatari di regolare notifica personale, non si costituivano nel giudizio riassunto.
Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 24/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Sull'estinzione del giudizio
Occorre innanzitutto qualificare l'istanza di estinzione formulata dalla parte opposta con l'atto del 25/11/2024, posto che la parte opposta ha contestato l'applicazione dell'art. 303 c.p.c. affermando di avere chiesto l'estinzione del giudizio e non anche la sua riassunzione.
Sul punto va osservato che la pronuncia sull'istanza di estinzione presuppone necessariamente la riassunzione del processo, ancorché finalizzata alla mera declaratoria di estinzione, considerato che nell'ambito del giudizio monocratico il provvedimento di estinzione ha natura di sentenza (cfr. Cass. Civ., n. 18499/2021), che non potrebbe essere evidentemente pronunciata in assenza di riassunzione, atteso che, ai sensi degli artt. 304 e 298 c.p.c., durante
2 l'interruzione non possono essere compiuti atti del procedimento, e dunque, a fortiori, pronunciati provvedimenti che definiscano il giudizio.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, se da un lato l'estinzione può essere dedotta in via di eccezione a fronte della riassunzione da altri curata, dall'altro lato “nulla vieta che sia proposta anche in via di azione, con atto riassuntivo del processo stesso, rivolto al solo fine di ottenere una declaratoria in proposito. Questa Corte ha più volte affermato detto principio (ad es. con sentenza 13 nov. 1986 n. 6651) della cui esattezza non può dubitarsi perché, oltre ad essere applicazione della regola della libertà delle forme, sembra essere l'unico modo possibile, in caso di persistente inattività di una delle parti, per portare alla definitiva esclusione del procedimento da quelli ancora pendenti (sia pur in stato di quiescenza)” (così Cass. Civ., n.
2322/1994).
Ciò posto sul piano preliminare, occorre verificare la ricorrenza della causa di estinzione dedotta da parte opposta, secondo cui, a fronte dell'interruzione dichiarata il 07/12/2023, gli opponenti non avrebbero riassunto il giudizio nei tre mesi successivi, con conseguente estinzione ex art. 305 c.p.c.
Sotto tale aspetto, l'estinzione invocata da parte opposta non sussiste.
Secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell'evento conoscenza legale, acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, e dovendo tale conoscenza avere ad oggetto tanto l'evento in sé considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti (cfr. Cass. Civ., n. 10594/2019).
Tali principi, pur pronunciati in relazione alla morte del difensore, devono ritenersi comunque applicabili alla fattispecie, rilevante nel caso di specie, di cancellazione volontaria del difensore, venendo in rilievo la medesima esigenza di tutela della parte, laddove, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la rinuncia all'incarico non ha effetto finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
Ciò posto, va osservato che non vi è alcuna prova del fatto che gli opponenti, prima della notificazione della riassunzione finalizzata all'estinzione, abbiano avuto formale conoscenza dell'intervenuta interruzione del procedimento a causa della cancellazione volontaria dall'albo del loro difensore, per cui, in base al principio di diritto sopra citato, in assenza di tale conoscenza il dies a quo per la riassunzione non può decorrere dal 07/12/2023, e dunque non è
3 fondata la tesi dell'opposta secondo cui l'estinzione si sarebbe già verificata in data 25/11/2024, allorquando è stata proposta l'istanza di estinzione.
Sennonché, considerato che l'estinzione opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c., va osservato che la notizia dell'evento interruttivo deve ritenersi acquisita dagli opponenti a seguito della notificazione dell'istanza di riassunzione, contenente espressa menzione del procedimento pendente e della sua interruzione per cancellazione del difensore dall'albo professionale.
Tale notificazione, disposta con decreto del 29/11/2024, si è perfezionata nei confronti di in data 02/01/2025, nei confronti di e Parte_1 Parte_3 [...]
in data 30/12/2024, e nei confronti di in data Parte_4 Parte_2
10/01/2025, a seguito di giacenza, come documentato dall'opposta con la produzione dei relativi avvisi di ricevimento.
Ne deriva che, a decorrere al più tardi dal 10/01/2025, gli opponenti, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., avrebbero dovuto proseguire il procedimento, o quanto meno costituirsi nel giudizio al fine di ottenere una pronuncia di merito. Al riguardo non può ritenersi che l'istanza di parte opposta del 25/11/2024, pur incardinata nei binari della riassunzione per le ragioni sopra esposte, comporti un esonero degli opponenti dall'attivarsi per chiedere la prosecuzione del giudizio e la pronuncia di merito, atteso che l'istanza di parte opposta del 25/11/2024 era specificamente ed espressamente finalizzata alla sola declaratoria di estinzione e non anche alla pronuncia di merito.
Ne consegue che, essendo il termine ex art. 305 c.p.c. scaduto il 10/04/2025, e dunque prima dell'udienza in trattazione scritta del 23/04/2025, il processo va dichiarato estinto, con conseguente esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Conclusioni
Alla luce di quanto finora esposto, va dichiarata, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., l'estinzione del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 524/2018 RG 1542/2018, che va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del giudizio;
4 - Ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 524/2018 RG
1542/2018.
Perugia, 08/07/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
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