Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 26/06/2025, n. 12722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12722 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12722/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01831/2018 REG.RIC.
N. 11862/2019 REG.RIC.
N. 04159/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1831 del 2018, proposto da Ater di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Bravi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, V. F. Paulucci De Calboli 20/E;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Roma Capitale Municipio Roma VIII, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 11862 del 2019, proposto da Ater del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Troiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Rossi in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Municipio Roma VIII - Direzione Tecnica - Attività Amministrativa e Appalti - Gestione Entrate di Competenza Ufficio Osp, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 4159 del 2021, proposto da Ater di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Bravi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato TO FO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio TO FO in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per l'annullamento:
- quanto al ricorso n. 1831 del 2018:
della D.D. N. CM/2536/2017 del 20.11.2017 dell’Ufficio OSP Temporanea non Commerciale del Municipio RM VIII;
- quanto al ricorso n. 11862 del 2019:
della D.D. CM/1243/2019 del 06.06.2019 dell’Ufficio OSP Temporanea non Commerciale del Municipio RM VIII;
- quanto al ricorso n. 4159 del 2021:
della D.D. CM/2055/2020 del 30.12.2020 dell’Ufficio OSP del Municipio RM VIII;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Roma Capitale e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con i tre ricorsi in epigrafe, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma, di seguito ATER, ha impugnato le altrettante Determinazioni dirigenziali, pure ivi indicate, adottate dal Municipio Roma VIII — Direzione Tecnica, aventi ad oggetto il diniego di esenzione dal pagamento del Canone di Occupazione di Suolo Pubblico in occasione di occupazioni di urgenza effettuate dall’Ater.
In sostanza, è avvenuto che l’ATER – dopo aver effettuato occupazioni di suolo pubblico in urgenza per lo svolgimento di lavori e attività tecniche – ha presentato domanda di concessione in sanatoria con contestuale istanza di esenzione dal pagamento del canone, che, tuttavia, è stata ogni volta respinta (con i provvedimenti impugnati nei tre giudizi).
In estrema sintesi, ogni volta il diniego è stato motivato sul fatto che l’ATER è “ ente che non opera in regime di diritto amministrativo bensì di diritto privato e ha ad oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di un’impresa commerciale ”, richiamando, altresì, un parere del Dipartimento risorse economiche.
Davanti al Tribunale l’Azienda ha quindi lamentato la mancata applicazione dell’articolo 19 del Regolamento adottato da Roma Capitale in materia di occupazione di suolo pubblico (DAC 39/2014 e ss.mm.ii.) secondo il quale il canone Cosap non è dovuto per le “ occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, altri comuni e loro associazioni o consorzi, per lo svolgimento di attività istituzionale oppure dagli enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi oppure dagli enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica ”.
Con istanza depositata in data 12.10.2021 in tutti e tre i giudizi la ricorrente ha chiesto la riunione dei ricorsi.
Roma Capitale si è costituita in resistenza, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di pagamento del canone di concessione.
Alla pubblica udienza del 18.04.2025 le cause sono state trattenute in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene di disporre la riunione dei ricorsi, come peraltro richiesto dalla ricorrente, in quanto trattasi di gravami connessi, sia sotto il profilo soggettivo, che sotto il profilo oggettivo, poiché concernenti identiche questioni.
Ciò premesso, come correttamente eccepito da Roma Capitale, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.
L’oggetto della domanda giudiziale, infatti, riguarda esclusivamente la effettiva debenza, o meno, del pagamento del canone da parte dell’Ater per le occupazioni di suolo pubblico poste in essere, ed integra una tipica questione giuridica di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, che indaga un rapporto paritario di contenuto meramente patrimoniale, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa.
Nella fattispecie, infatti, il contenuto delle pretese avversate è interamente patrimoniale, né la ricorrente invoca l’esercizio di poteri autoritativi nella conformazione del rapporto concessorio (come avverrebbe, ad esempio, se si sollecitasse la p.a. a rilasciare la concessione ovvero a prorogarla), con la conseguenza che la giurisdizione di questo Giudice è testualmente esclusa ai sensi dell’art.133, co.1, lett.b) c.p.a., non involgendo atti autoritativi di Roma Capitale a tutela dell'interesse generale (cfr. Cass., Sezioni Unite, 31.12.2024, n.35330).
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando nella fattispecie la giurisdizione al Giudice Ordinario, dinanzi al quale i giudizi potranno essere riassunti, ai sensi e nei termini di cui all’art.11, co.2, c.p.a..
Le spese di lite sono compensate in ragione della definizione esclusivamente in rito della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, ricorso, come in epigrafe proposti e riuniti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO