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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 13672/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 13672/2024 promossa da
(c.f. ), nato il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Granarolo dell'Emilia (Bo), Via Ghiaradino n.33, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Costanza Di Ninno del Foro di Bologna, e dall'Avv. Irene Chidichimo del Foro di Bologna entrambe con studio in Bologna, Via D'Azeglio n. 58, ove il ricorrente elegge domicilio e da
C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Maria Chiara
Prandin presso lo studio della quale in Bologna, via San Vitale n. 21/2, é elettivamente domiciliata con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13/03/2025; il P.M. è intervenuto.
SENTENZA
Con ricorso depositato il 02/10/2024, dava atto di aver avuto una relazione Parte_1
sentimentale con la SI.ra dalla quale, in data 04/07/2017 nasceva il Parte_2
figlio il ricorrente proseguiva narrando che la loro relazione sentimentale si era Persona_1
progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel novembre 2023 quando il sig.
in accordo con la sig.ra lasciava la casa familiare. Pt_1 Parte_2 pagina 1 di 3 Ciò posto, il ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di assumere i provvedimenti provvisori e urgenti e di prevedere l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori.
Il 07/01/2025, si costituiva nel presente giudizio la SI.ra , la quale concordando Parte_2
circa la richiesta di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, chiedeva che il minore fosse collocato presso di lei, oltre che una diversa regolamentazione della calendarizzazione proposta dal padre e una diversa regolamentazione degli aspetti economici afferenti il minore.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che interveniva senza formulare rilievi.
All'udienza del 13/03/2025, erano presenti entrambe le parti, le quali, sentita la proposta transattiva del
Giudice, dichiaravano di raggiungere un accordo volto alla consensualizzazione del procedimenti nei termini proposti dal Giudice.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti rappresenti l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui e, per l'effetto:
1) affida ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione Per_1
materna;
2) dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di 500,00 euro da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente della SI.ra Parte_2
3) dispone che i genitori contribuiranno alle spese straordinarie nell'interesse di Per_1
secondo quanto previsto dal Protocollo sulle Spese Straordinarie del Tribunale di Bologna nella misura del 50% ciascuno;
4) dispone che il SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Parte_1
pagina 2 di 3 - il minore pernotterà dal padre per due fine settimana al mese dal venerdì alla domenica sera o a lunedì mattina nell'ipotesi in cui non vi sia scuola, due martedì al mese di pernotto quando il fine settimana è di competenza materna;
-oltre a due pomeriggi infrasettimanali, il martedì con prelievo direttamente a scuola, pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo e il giovedì pomeriggio con prelievo direttamente a scuola e riaccompagnamento presso l'abitazione materne entro le ore
21,00, dopo cena;
- vacanze natalizie: trascorrerà, ad anni alterni, la settimana dal 24 al 30 dicembre Per_1 con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
- vacanze pasquali: trascorrerà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, Per_1 alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
- vacanze estive: trascorrerà con il padre tre settimane di cui quindici giorni non Per_1
consecutivi, con comunicazione del periodo prescelto entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di di disaccordo la madre sceglierà negli anni dispari, mentre il padre negli anni pari;
5) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .26.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 13672/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 13672/2024 promossa da
(c.f. ), nato il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Granarolo dell'Emilia (Bo), Via Ghiaradino n.33, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Costanza Di Ninno del Foro di Bologna, e dall'Avv. Irene Chidichimo del Foro di Bologna entrambe con studio in Bologna, Via D'Azeglio n. 58, ove il ricorrente elegge domicilio e da
C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Maria Chiara
Prandin presso lo studio della quale in Bologna, via San Vitale n. 21/2, é elettivamente domiciliata con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13/03/2025; il P.M. è intervenuto.
SENTENZA
Con ricorso depositato il 02/10/2024, dava atto di aver avuto una relazione Parte_1
sentimentale con la SI.ra dalla quale, in data 04/07/2017 nasceva il Parte_2
figlio il ricorrente proseguiva narrando che la loro relazione sentimentale si era Persona_1
progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel novembre 2023 quando il sig.
in accordo con la sig.ra lasciava la casa familiare. Pt_1 Parte_2 pagina 1 di 3 Ciò posto, il ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di assumere i provvedimenti provvisori e urgenti e di prevedere l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori.
Il 07/01/2025, si costituiva nel presente giudizio la SI.ra , la quale concordando Parte_2
circa la richiesta di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, chiedeva che il minore fosse collocato presso di lei, oltre che una diversa regolamentazione della calendarizzazione proposta dal padre e una diversa regolamentazione degli aspetti economici afferenti il minore.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che interveniva senza formulare rilievi.
All'udienza del 13/03/2025, erano presenti entrambe le parti, le quali, sentita la proposta transattiva del
Giudice, dichiaravano di raggiungere un accordo volto alla consensualizzazione del procedimenti nei termini proposti dal Giudice.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti rappresenti l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui e, per l'effetto:
1) affida ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione Per_1
materna;
2) dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di 500,00 euro da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente della SI.ra Parte_2
3) dispone che i genitori contribuiranno alle spese straordinarie nell'interesse di Per_1
secondo quanto previsto dal Protocollo sulle Spese Straordinarie del Tribunale di Bologna nella misura del 50% ciascuno;
4) dispone che il SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Parte_1
pagina 2 di 3 - il minore pernotterà dal padre per due fine settimana al mese dal venerdì alla domenica sera o a lunedì mattina nell'ipotesi in cui non vi sia scuola, due martedì al mese di pernotto quando il fine settimana è di competenza materna;
-oltre a due pomeriggi infrasettimanali, il martedì con prelievo direttamente a scuola, pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo e il giovedì pomeriggio con prelievo direttamente a scuola e riaccompagnamento presso l'abitazione materne entro le ore
21,00, dopo cena;
- vacanze natalizie: trascorrerà, ad anni alterni, la settimana dal 24 al 30 dicembre Per_1 con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
- vacanze pasquali: trascorrerà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, Per_1 alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
- vacanze estive: trascorrerà con il padre tre settimane di cui quindici giorni non Per_1
consecutivi, con comunicazione del periodo prescelto entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di di disaccordo la madre sceglierà negli anni dispari, mentre il padre negli anni pari;
5) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .26.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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