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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 780/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 780/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRI FRANCO e Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. RADOVANI GLORIA, elettivamente domiciliata in PIAZZA KENNEDY 22
48121 RAVENNA presso il difensore avv. FABBRI FRANCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
DESIDERI ZANARDELLI OL e dell'avv. D'AGOSTINO ROSA MARIA, elettivamente domiciliata in VIA DELLA SCROFA 57 ROMA presso il difensore avv.
DESIDERI ZANARDELLI OL
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
quale consumatore finale, ha promosso il presente giudizio per ottenere da Parte_1
quale soggetto subentrato al proprio fornitore di energia Controparte_1
elettrica la restituzione della somma di € 14.158,40, oltre a interessi Controparte_2
legali, versata dalla ricorrente a negli anni 2010 e 2011 a titolo di Controparte_2
rivalsa per le addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del
D.L. n. 511/1988, assumendo che tali imposte addizionali, abolite a far data dal
01/01/2012 (nelle regioni a statuto ordinario) e dal 01/04/2012 (nelle regioni a statuto speciale), non erano dovute nemmeno per il periodo precedente, in quanto incompatibili ab origine con la Direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia della
UE con sentenze del 05/03/2015 e del 25/07/2018. si è ritualmente costituita in giudizio, eccependo in via Controparte_1
preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, contestando la sussistenza del credito restitutorio vantato da in quanto la relativa pretesa sarebbe fondata Parte_1
unicamente sull'asserito contrasto della normativa nazionale con la Direttiva
2008/118/CE, avente efficacia solo verticale, e non anche orizzontale, e contestando altresì la quantificazione di detto credito, anche con riferimento alle fatture emesse fino al 01/04/2010, data in cui era entrata in vigore la suddetta direttiva comunitaria.
All'esito dell'espletata istruttoria, esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve rilevarsi in primo luogo l'infondatezza dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva della resistente.
Risulta infatti che (ora – con la quale Controparte_2 Controparte_3
ha intrattenuto il rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica Parte_1
nell'ambito del quale ha versato a titolo di rivalsa le addizionali oggetto della domanda di ripetizione proposta in questa sede – ha conferito nell'anno 2016 il ramo di azienda relativo alla commercializzazione dell'energia elettrica in un'altra società del medesimo gruppo, (ora , la quale deve pertanto ritenersi CP_4 Controparte_1
2 responsabile ex art. 2560, comma 2, c.c. delle obbligazioni restitutorie aventi ad oggetto somme incassate dalla società cedente sulla base di fatture emesse dalla stessa e regolarmente indicate nei libri contabili;
l'odierna resistente, peraltro, ha implicitamente riconosciuto la propria legittimazione passiva in sede stragiudiziale, come si evince chiaramente dalla corrispondenza intercorsa con nell'anno 2020 (docc. 9-12 Parte_1
allegati al ricorso introduttivo).
Per quanto riguarda la sussistenza del credito restitutorio vantato da si Parte_1
ritiene che debba essere data continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui:
“Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3 (nel testo applicabile ratione temporis) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14
e della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, è il fornitore. Il consumatore finale, a cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore, può normalmente agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa, può direttamente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività” (Cass. 04/06/2019 n. 15199; nello stesso senso v. Cass.
23/10/2019 n. 27099);
“In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con
3 conseguente non debenza delle addizionali medesime” (Cass. 04/06/2019 n. 15198);
“Il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui
l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost., 8 giugno
1984, n. 170 e successive;
C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa C103/88, Fratelli
Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, Sez. U, 12 aprile 1996, n. 3458)” (Cass.
15/10/2020 n. 22343; nello stesso senso v. Cass. 28/07/2020 n. 16142; Cass. 05/06/2020
n. 10691).
Nello stesso senso è orientata gran parte della giurisprudenza di merito (v. ex pluribus Trib. Bologna 25/6/2021 e 13/09/2021; Trib. Milano 16/12/2021; Trib. Torino
27/12/2021; Trib. Ferrara 17/11/2021; Trib. Milano 15/06/2021; Trib. Roma
04/02/2022; Trib. Torino 14/02/2022; App. Milano 01/06/2022 e 25/08/2022; Trib.
Aosta 27/07/2022).
Alla luce dei principi sopra riportati deve ritenersi che l'efficacia solo verticale, e non anche orizzontale, delle direttive della UE non impedisca la disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 nel presente giudizio, posto che la contrarietà dell'addizionale in questione al diritto unionale deriva dai princìpi elaborati e dall'attività interpretativa della CGUE, che, in quanto immediatamente applicabili nell'ordinamento interno
(costituendo fonte “complementare” del diritto europeo), impongono al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che risultino in contrasto o incompatibili con essa.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, si richiamano le risultanze della C.T.U. contabile espletata in corso di causa dal dott. il quale è pervenuto alla CP_5
seguente conclusione, che il Tribunale ritiene di dover condividere e fare propria, in
4 quanto sorretta da congrua ed esauriente motivazione, immune da vizi logici e giuridici:
“La società ricorrente ha provveduto all'integrale pagamento di tutte le Parte_1
fatture allegate al ricorso, per un totale di Euro 193.834,44.
Tali pagamenti effettuati, sulla base della documentazione agli atti di causa, sono imputabili ad indebite addizionali sulle accise per l'importo di Euro 14.159,00 e comunque in misura non inferiore all'importo di Euro 14.158,40 dichiarato da parte ricorrente” (pag. 24 della relazione peritale depositata in data 01/06/2023).
La convenuta ha formulato in via subordinata anche una richiesta di riduzione del quantum fondata sul fatto che l'obbligo di conformarsi alla Direttiva 2008/118/CE sarebbe entrato in vigore soltanto a partire dal 01/04/2020, con conseguente esclusione delle addizionali relative alle fatture emesse fino a quella data.
Si ritiene che tale richiesta debba essere rigettata.
Si richiama a tale proposito la giurisprudenza di merito che ha affermato quanto segue:
“L'art. 3, paragrafo 2, della Direttiva n. 92/12/CEE … prevedeva che gli oli minerali,
l'alcole e le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati potessero “formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
Tale disposizione veniva estesa ai prodotti elettrici e all'elettricità dall'art. 3 della
Direttiva n. 2003/96/CE, secondo cui “I riferimenti agli «oli minerali» e alle «accise» applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s'intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l'elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva”,
e ciò in ossequio al Considerando n. 33 della Direttiva n. 2003/96/CE, secondo cui “Il campo d'applicazione della direttiva 92/12/CEE dovrebbe essere esteso, se del caso, ai prodotti e alle imposte indirette contemplati dalla presente direttiva”.
Di conseguenza, già prima dell'entrata in vigore della Direttiva n. 2008/118/CE vi era il principio per cui le imposte indirette sull'energia – tra cui appunto l'addizionale
5 all'accisa contemplata dall'art. 6 del d.l. n. 511/1988 – erano legittime soltanto se destinate ad una finalità specifica, e l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva n.
2008/118/CE non è altro che la mera riproposizione di quanto precedentemente previsto dall'art. 3, paragrafo 2, della Direttiva n. 92/12/CEE.
È irrilevante, pertanto, che la Direttiva n. 2008/118/CE sia entrata in vigore soltanto in data 1.4.2010, giacché l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 poteva già essere disapplicato per contrasto con il combinato disposto dell'art. 3, paragrafo 2, della Direttiva n.
92/12/CEE e dell'art. 3 della Direttiva n. 2003/96/CE” (Trib. Venezia 05/03/2022; nello stesso senso v. Trib. Bologna 02/08/2024; Trib. Milano 05/09/2024).
La domanda attorea merita pertanto accoglimento per la somma di € 14.158,40, maggiorata degli interessi legali.
Quanto alla decorrenza di questi ultimi, occorre considerare che il fornitore era in buona fede all'epoca del pagamento delle addizionali in questione da parte della ricorrente, perché la contrarietà dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 alla normativa comunitaria è stata accertata soltanto successivamente;
ne consegue che, in applicazione dell'art. 2033 c.c., gli interessi devono decorrere dalla domanda, anche stragiudiziale (v. Cass. S.U.
13/06/2019 n. 15895), e quindi dal 28/02/2020, data di scadenza del termine per il pagamento assegnato dalla lettera di messa in mora del 13/02/2020 (doc. 9 prodotto dalla ricorrente).
Le spese di lite seguono la soccombenza, ma si ritiene giustificata una parziale compensazione delle stesse a norma dell'art. 92, comma, 2 c.p.c., stante il carattere controverso delle questioni giuridiche trattate, sulle quali la giurisprudenza risulta ancora divisa, e considerato inoltre che nel caso in esame il fornitore non può ottenere il rimborso dall'amministrazione finanziaria se non dopo il passaggio in giudicato della sentenza con cui sia stato condannato alla restituzione dell'indebito a favore del consumatore.
Non ricorrono i presupposti per una condanna della resistente ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
6 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) condanna alla restituzione in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 14.158,40, oltre agli interessi legali con decorrenza dal 28/02/2020 al saldo;
2) condanna a rifondere ad le spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio nella misura del 50%, liquidandole, così ridotte, in € 132,00 per anticipazioni ed € 2.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., e ponendo in via definitiva a carico della resistente l'intero compenso dovuto al C.T.U., già liquidato con decreto dell'11/08/2023;
3) respinge la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta da Parte_1
Così deciso in Ravenna, il giorno 10/02/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 780/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRI FRANCO e Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. RADOVANI GLORIA, elettivamente domiciliata in PIAZZA KENNEDY 22
48121 RAVENNA presso il difensore avv. FABBRI FRANCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
DESIDERI ZANARDELLI OL e dell'avv. D'AGOSTINO ROSA MARIA, elettivamente domiciliata in VIA DELLA SCROFA 57 ROMA presso il difensore avv.
DESIDERI ZANARDELLI OL
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
quale consumatore finale, ha promosso il presente giudizio per ottenere da Parte_1
quale soggetto subentrato al proprio fornitore di energia Controparte_1
elettrica la restituzione della somma di € 14.158,40, oltre a interessi Controparte_2
legali, versata dalla ricorrente a negli anni 2010 e 2011 a titolo di Controparte_2
rivalsa per le addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del
D.L. n. 511/1988, assumendo che tali imposte addizionali, abolite a far data dal
01/01/2012 (nelle regioni a statuto ordinario) e dal 01/04/2012 (nelle regioni a statuto speciale), non erano dovute nemmeno per il periodo precedente, in quanto incompatibili ab origine con la Direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia della
UE con sentenze del 05/03/2015 e del 25/07/2018. si è ritualmente costituita in giudizio, eccependo in via Controparte_1
preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, contestando la sussistenza del credito restitutorio vantato da in quanto la relativa pretesa sarebbe fondata Parte_1
unicamente sull'asserito contrasto della normativa nazionale con la Direttiva
2008/118/CE, avente efficacia solo verticale, e non anche orizzontale, e contestando altresì la quantificazione di detto credito, anche con riferimento alle fatture emesse fino al 01/04/2010, data in cui era entrata in vigore la suddetta direttiva comunitaria.
All'esito dell'espletata istruttoria, esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve rilevarsi in primo luogo l'infondatezza dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva della resistente.
Risulta infatti che (ora – con la quale Controparte_2 Controparte_3
ha intrattenuto il rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica Parte_1
nell'ambito del quale ha versato a titolo di rivalsa le addizionali oggetto della domanda di ripetizione proposta in questa sede – ha conferito nell'anno 2016 il ramo di azienda relativo alla commercializzazione dell'energia elettrica in un'altra società del medesimo gruppo, (ora , la quale deve pertanto ritenersi CP_4 Controparte_1
2 responsabile ex art. 2560, comma 2, c.c. delle obbligazioni restitutorie aventi ad oggetto somme incassate dalla società cedente sulla base di fatture emesse dalla stessa e regolarmente indicate nei libri contabili;
l'odierna resistente, peraltro, ha implicitamente riconosciuto la propria legittimazione passiva in sede stragiudiziale, come si evince chiaramente dalla corrispondenza intercorsa con nell'anno 2020 (docc. 9-12 Parte_1
allegati al ricorso introduttivo).
Per quanto riguarda la sussistenza del credito restitutorio vantato da si Parte_1
ritiene che debba essere data continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui:
“Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3 (nel testo applicabile ratione temporis) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14
e della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, è il fornitore. Il consumatore finale, a cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore, può normalmente agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa, può direttamente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività” (Cass. 04/06/2019 n. 15199; nello stesso senso v. Cass.
23/10/2019 n. 27099);
“In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con
3 conseguente non debenza delle addizionali medesime” (Cass. 04/06/2019 n. 15198);
“Il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui
l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost., 8 giugno
1984, n. 170 e successive;
C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa C103/88, Fratelli
Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, Sez. U, 12 aprile 1996, n. 3458)” (Cass.
15/10/2020 n. 22343; nello stesso senso v. Cass. 28/07/2020 n. 16142; Cass. 05/06/2020
n. 10691).
Nello stesso senso è orientata gran parte della giurisprudenza di merito (v. ex pluribus Trib. Bologna 25/6/2021 e 13/09/2021; Trib. Milano 16/12/2021; Trib. Torino
27/12/2021; Trib. Ferrara 17/11/2021; Trib. Milano 15/06/2021; Trib. Roma
04/02/2022; Trib. Torino 14/02/2022; App. Milano 01/06/2022 e 25/08/2022; Trib.
Aosta 27/07/2022).
Alla luce dei principi sopra riportati deve ritenersi che l'efficacia solo verticale, e non anche orizzontale, delle direttive della UE non impedisca la disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 nel presente giudizio, posto che la contrarietà dell'addizionale in questione al diritto unionale deriva dai princìpi elaborati e dall'attività interpretativa della CGUE, che, in quanto immediatamente applicabili nell'ordinamento interno
(costituendo fonte “complementare” del diritto europeo), impongono al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che risultino in contrasto o incompatibili con essa.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, si richiamano le risultanze della C.T.U. contabile espletata in corso di causa dal dott. il quale è pervenuto alla CP_5
seguente conclusione, che il Tribunale ritiene di dover condividere e fare propria, in
4 quanto sorretta da congrua ed esauriente motivazione, immune da vizi logici e giuridici:
“La società ricorrente ha provveduto all'integrale pagamento di tutte le Parte_1
fatture allegate al ricorso, per un totale di Euro 193.834,44.
Tali pagamenti effettuati, sulla base della documentazione agli atti di causa, sono imputabili ad indebite addizionali sulle accise per l'importo di Euro 14.159,00 e comunque in misura non inferiore all'importo di Euro 14.158,40 dichiarato da parte ricorrente” (pag. 24 della relazione peritale depositata in data 01/06/2023).
La convenuta ha formulato in via subordinata anche una richiesta di riduzione del quantum fondata sul fatto che l'obbligo di conformarsi alla Direttiva 2008/118/CE sarebbe entrato in vigore soltanto a partire dal 01/04/2020, con conseguente esclusione delle addizionali relative alle fatture emesse fino a quella data.
Si ritiene che tale richiesta debba essere rigettata.
Si richiama a tale proposito la giurisprudenza di merito che ha affermato quanto segue:
“L'art. 3, paragrafo 2, della Direttiva n. 92/12/CEE … prevedeva che gli oli minerali,
l'alcole e le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati potessero “formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
Tale disposizione veniva estesa ai prodotti elettrici e all'elettricità dall'art. 3 della
Direttiva n. 2003/96/CE, secondo cui “I riferimenti agli «oli minerali» e alle «accise» applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s'intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l'elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva”,
e ciò in ossequio al Considerando n. 33 della Direttiva n. 2003/96/CE, secondo cui “Il campo d'applicazione della direttiva 92/12/CEE dovrebbe essere esteso, se del caso, ai prodotti e alle imposte indirette contemplati dalla presente direttiva”.
Di conseguenza, già prima dell'entrata in vigore della Direttiva n. 2008/118/CE vi era il principio per cui le imposte indirette sull'energia – tra cui appunto l'addizionale
5 all'accisa contemplata dall'art. 6 del d.l. n. 511/1988 – erano legittime soltanto se destinate ad una finalità specifica, e l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva n.
2008/118/CE non è altro che la mera riproposizione di quanto precedentemente previsto dall'art. 3, paragrafo 2, della Direttiva n. 92/12/CEE.
È irrilevante, pertanto, che la Direttiva n. 2008/118/CE sia entrata in vigore soltanto in data 1.4.2010, giacché l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 poteva già essere disapplicato per contrasto con il combinato disposto dell'art. 3, paragrafo 2, della Direttiva n.
92/12/CEE e dell'art. 3 della Direttiva n. 2003/96/CE” (Trib. Venezia 05/03/2022; nello stesso senso v. Trib. Bologna 02/08/2024; Trib. Milano 05/09/2024).
La domanda attorea merita pertanto accoglimento per la somma di € 14.158,40, maggiorata degli interessi legali.
Quanto alla decorrenza di questi ultimi, occorre considerare che il fornitore era in buona fede all'epoca del pagamento delle addizionali in questione da parte della ricorrente, perché la contrarietà dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 alla normativa comunitaria è stata accertata soltanto successivamente;
ne consegue che, in applicazione dell'art. 2033 c.c., gli interessi devono decorrere dalla domanda, anche stragiudiziale (v. Cass. S.U.
13/06/2019 n. 15895), e quindi dal 28/02/2020, data di scadenza del termine per il pagamento assegnato dalla lettera di messa in mora del 13/02/2020 (doc. 9 prodotto dalla ricorrente).
Le spese di lite seguono la soccombenza, ma si ritiene giustificata una parziale compensazione delle stesse a norma dell'art. 92, comma, 2 c.p.c., stante il carattere controverso delle questioni giuridiche trattate, sulle quali la giurisprudenza risulta ancora divisa, e considerato inoltre che nel caso in esame il fornitore non può ottenere il rimborso dall'amministrazione finanziaria se non dopo il passaggio in giudicato della sentenza con cui sia stato condannato alla restituzione dell'indebito a favore del consumatore.
Non ricorrono i presupposti per una condanna della resistente ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
6 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) condanna alla restituzione in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 14.158,40, oltre agli interessi legali con decorrenza dal 28/02/2020 al saldo;
2) condanna a rifondere ad le spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio nella misura del 50%, liquidandole, così ridotte, in € 132,00 per anticipazioni ed € 2.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., e ponendo in via definitiva a carico della resistente l'intero compenso dovuto al C.T.U., già liquidato con decreto dell'11/08/2023;
3) respinge la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta da Parte_1
Così deciso in Ravenna, il giorno 10/02/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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