Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 394
CS
Ordinanza cautelare 26 agosto 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erroneità della decisione in ordine alla ritenuta insussistenza di prova della realizzazione del manufatto in epoca anteriore alla legge n. 765/1967

    L'onere della prova sull'epoca di realizzazione del manufatto grava sul privato. La prova deve essere rigorosa e basata su dati oggettivi. Le dichiarazioni contenute negli atti notarili sono de relato e non sufficienti. La documentazione catastale e le perizie tecniche non hanno fornito prova certa dell'epoca di realizzazione antecedente al 1967. Il fabbricato principale è successivo all'atto notarile del 2012.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il motivo relativo alla violazione dell’art. 31, commi 1, 2 e 3, del d.p.r. 380/2001, per carenza istruttoria e motivazionale in ordine ai manufatti di cui ai rilievi sub b) e sub c)

    Il carattere precario di un manufatto si valuta in base all'uso, non ai materiali. Le opere contestate sono dirette a soddisfare esigenze abitative stabili. La copertura in metallo e policarbonato ha creato un vano chiuso adibito a cucina-lavanderia. Il pergolato, pur essendo una struttura aperta per natura, se coperto con elementi non facilmente amovibili, necessita di titolo edilizio e integra una tettoia.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’ordinanza di demolizione, pur in presenza di elementi istruttori non considerati e a fronte della totale urbanizzazione del contesto

    L'ordinanza di demolizione è un atto vincolato e sufficientemente motivato se descrive le opere abusive e le ragioni della loro abusività. Il tempo trascorso, l'affidamento del privato o l'urbanizzazione dell'area non sono elementi che incidono sulla doverosità dell'ordine di demolizione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità e mancata valutazione del contesto urbanistico consolidato

    Una volta accertata l'abusività, l'amministrazione è tenuta a disporre la demolizione senza valutazioni in ordine all'astratta sanabilità o alla destinazione residenziale. L'immobile è una casa di villeggiatura, non abitazione principale, escludendo l'applicazione della giurisprudenza CEDU sul domicilio. La Corte EDU e la Cassazione hanno confermato la prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela del paesaggio e del territorio sull'interesse individuale alla conservazione di un immobile abusivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 394
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 394
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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