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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 425 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 19.04.2023
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Parte_1 C.F._1
Oberdan n.37, presso lo studio degli avv.ti OL AG e CE BR, da cui è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(c.f. elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Braccio Controparte_1 C.F._2
Martello n.19, presso lo studio dell'avv. Carlo Serafini da cui è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
nel giudizio in riassunzione ex art.392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
n. 5465/2022 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 618/2020 avverso la sentenza del tribunale di Lecce n. 5042/2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.10.2013 la sig.ra Parte_1
conveniva dinanzi al tribunale di Lecce il sig. al fine di sentirlo condannare al Controparte_1
rimborso del 50% delle spese dalla stessa sostenute per la ristrutturazione dell'appartamento in comproprietà, formulando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il Sig. CP_1
è tenuto quale comproprietario, oltre che per l'effetto della sentenza di separazione n. 118
[...]
1 del 21.01.2015 (e successivo divorzio), al rimborso, nella misura del 50%, di tutte le spese sostenute dall'attrice per i lavori di ristrutturazione della casa familiare, così come da fatture depositate in atti;
ove occorra, dichiararlo tenuto per arricchimento senza causa al contributo del 50% di dette spese, ovvero del maggior valore acquisito dall'appartamento de quo per effetto di tali lavori, per come sarà provato e, in difetto, rimesso al giudizio di equità del giudice adito;
b) per l'effetto, condannare il convenuto, al pagamento della somma di € 14.705,65 o della maggiore o minore somma che risulterà dovuta nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
c) con vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari, che all'uopo rendono dichiarazione di rito”.
Con comparsa depositata in data 08.01.2014 si costituiva in giudizio il convenuto , Controparte_1
chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto e in via subordinata la rideterminazione della domanda così come formulata da parte attrice.
La causa di primo grado veniva istruita mediante l'esibizione in originale di parte attrice della perizia giurata a cura del Geom. Inoltre, il Giudice disponeva c.t.u. nominando l'ing. , Per_1 Persona_2
al fine di verificare quali opere fossero state eseguite, la loro destinazione alla conservazione dell'immobile in comproprietà, nonché la congruità delle spese sostenute.
Precisate le conclusioni e assegnati alle parti i termini per il deposito delle note conclusive, con sentenza n. 5042/2016 il Tribunale di Lecce così provvedeva: “1) dichiara il convenuto, quale comproprietario al 50% della casa sita in Lecce alla via E. Mario 23 e nella mostrata trascuranza, tenuto a rimborsare l'attrice del 50% delle spese da essa sostenute per la conservazione dell'immobile, come meglio descritte nella parte motiva;
2) per l'effetto, condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 11.553,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3) condanna infine il convenuto, al pagamento in favore dei procuratori dell'attrice, dichiaratisi anticipatari, delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi € 2.824,83 di cui €
224,83 per esborsi ed € 2.600,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure di legge sulle voci soggette;
4) pone definitivamente a carico del convenuto esborsi e compensi liquidati al CTU nominato in corso di causa. Esecutività come per legge. Così deciso e letto in udienza in Lecce ex art. 281 sexies c.p.c., addì 28.11.2016”.
Avverso tale sentenza, con atto del 26.05.2017, proponeva appello il sig. formulando le CP_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata a) Dare atto, per i motivi esposti nei due gradi di giudizio, che il signor non è tenuto al pagamento di quanto richiesto dalla signora Controparte_1 [...]
; b) Gradatamente riformare la sentenza impugnata, dando atto che nel giudizio di Parte_1
primo grado la domanda è sfornita di prova;
c) In subordine rideterminare le somme eventualmente
2 dovute, secondo i criteri sanciti dalla legge;
con condanna, in ogni caso, di parte appellata al pagamento delle spese di giustizia del doppio grado di giudizio”.
La sig.ra si costituiva con comparsa del 04.10.17, impugnando e contestando l'atto di appello, Pt_1 così concludendo: “la sentenza impugnata, ricorrendo i presupposti di cui all'art.1104 c.c. e segg. per quanto provato documentalmente, per quanto non contestato e per quanto accertato tecnicamente dal CTU, ha correttamente statuito in ordine alla domanda dell'attrice; pertanto, si chiede il rigetto dei motivi di appello, perché gradatamente inammissibili e infondati in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata;
con ogni conseguenza in ordine a spese e compensi legali e peritali del doppio grado”.
All'udienza del 14.05.2019 venivano precisate le conclusioni e assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali, depositate unicamente dalla parte appellata.
Con sentenza n. 618/2020, pubblicata in data 02.07.2020, la Corte di Appello di Lecce, sez. II, così testualmente provvedeva: “accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza: - rigetta la domanda proposta da nei confronti di con atto di citazione Parte_1 Controparte_1
notificato il 9.10.2013; - compensa integralmente tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
La Corte d'appello di Lecce riformava la sentenza di primo grado in quanto la non aveva mai Pt_1
convocato l'assemblea dei comproprietari ed aveva piuttosto deciso ed attuato unilateralmente
(nonostante la formale opposizione del gli interventi edilizi da lei ritenuti necessari, CP_1
escludendo del tutto il comproprietario dalla individuazione degli appaltatori e dalla contrattazione dei compensi (come da lettera 29 aprile 2011 dell'avvocato Gemma). Secondo la Corte d'appello,
l'attrice non aveva neanche fornito la prova dell'esistenza di tutte le condizioni stabilite nell'art. 1110
c.c. ovvero della “trascuranza” (in quanto la nota 17 maggio 2011 dell'avv. Serafini per conto di non poteva essere considerata tale, essendo diretta a contestare la unilateralità delle decisioni CP_1
della ) come anche la “prova della necessità (conservazione della cosa comune ed Pt_1
indifferibilità con conseguente impossibilità di ricorrere agli ordinari procedimenti decisionali) delle spese” non valendo a ciò la “Perizia Giurata” formata fuori dal processo (da pag. 2 e 3 della sentenza della Suprema Corte).
Con ricorso del 31.01.2021 la sig.ra adiva la Suprema Corte per la cassazione della sentenza Pt_1
n. 618/2020 della Corte d'Appello di Lecce, articolando tre distinti motivi:
1) Violazione di norma di diritto - art. 1110 c.c. in relazione all' art. 360, comma 1, n. 3 cpc. Con riferimento alla errata interpretazione della “trascuranza” ed “indifferibilità” dei lavori eseguiti sull'immobile di proprietà comune.
3 2) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all' art.360, comma 1, n. 5 cpc. Il giudice di appello ha ritenuto disattendere le risultanze della c.t.u. espletata nel giudizio di I grado, circa la necessità di esecuzione dei lavori e delle relative spese.
3) Omessa pronuncia su di una domanda, in violazione all'art. 112 c.p.c., ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per la omessa pronuncia del giudice di appello, sulla domanda di arricchimento senza causa formulata da parte della signora , quale domanda subordinata già avanzata nel primo grado di giudizio. Pt_1
In particolare, con il primo motivo di ricorso, la si doleva - ripercorrendo l'evoluzione Pt_1
interpretativa elaborata dalla Suprema Corte - dell'erronea interpretazione in cui era incorsa la Corte
d'Appello di Lecce in relazione all'art. 1110 c.c. per non aver ritenuto provato il requisito della trascuranza del comproprietario relativamente alle spese sostenute per la conservazione della CP_1
cosa comune. Inoltre, la ricorrente lamentava che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il diritto al rimborso ex art. 1110 c.c. non necessitava della presenza dei requisiti dell'urgenza e della indifferibilità dei lavori.
Con il secondo motivo la ricorrente denunciava che la Corte d'Appello di Lecce non avesse preso in considerazione le risultanze della c.t.u. la quale aveva accertato la necessità di eseguire i lavori di manutenzione di cui si chiedeva il rimborso.
Con l'ultimo motivo la lamentava la mancata pronuncia da parte del giudice del gravame, Pt_1
sulla domanda ex art. 2041 c.c.
resisteva con controricorso. Controparte_1
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 4893/2022 pubblicata il 18.02.2022, accoglieva il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito l'esame del terzo, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava la causa, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione per il corrispondente nuovo esame.
In riferimento al terzo motivo, la Corte così statuiva: “il terzo motivo di ricorso, denunciando
l'omessa pronuncia su domanda subordinata, è assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi e dalla cassazione della sentenza impugnata, rimanendo la questione devoluta al giudice del rinvio nei limiti consentiti dall'art. 394 c.p.c.”
Tanto premesso, la riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte d'appello, con atto di Pt_1 citazione in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in conformità al dettato della ordinanza n.5465/2022 del 27.01.2022 della Corte di Cassazione, contrariis reiectis, in accoglimento delle domande formulate dalla sig.ra
nell'atto di citazione del 03.10.13: “a) accertare e dichiarare che il sig. Parte_1 CP_1
è tenuto quale comproprietario, oltre che per effetto della sentenza di separazione n.118 del
[...]
4 21.01.05 (e successivo divorzio), al rimborso, nella misura del 50%, di tutte le spese sostenute dall'attrice per i lavori di ristrutturazione della casa familiare, così come da fatture depositate in atti;
ove occorra, dichiararlo tenuto per arricchimento senza causa al contributo del 50% di dette spese, ovvero del maggior valore acquisito dall'appartamento de quo per effetto di tali lavori, per come sarà provato e, in difetto, rimesso al giudizio per equità del giudice adito;
b) per l'effetto, condannare il convenuto, al pagamento della somma di € 14.705,65 o della maggiore o minore somma che risulterà dovuta nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
c) con vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari, che all'uopo rendono dichiarazione di rito”. Al riguardo si richiamano altresì le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione in appello del 04.10.17: “la sentenza impugnata, ricorrendo i presupposti di cui all'art.1104 c.c. e segg. per quanto provato documentalmente, per quanto non contestato e per quanto accertato tecnicamente dal CTU, ha correttamente statuito in ordine alla domanda dell'attrice; pertanto, si chiede il rigetto dei motivi di appello, perché gradatamente inammissibili e infondati in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata;
con ogni conseguenza in ordine a spese e compensi legali e peritali del doppio grado. In via istruttoria si reitera ogni richiesta di cui al giudizio di primo grado. Produzioni come da fascicolo di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di lite, nonché di CTU, dei pregressi gradi, nonché del presente grado e di quello di Cassazione”.
Il sig. costituiva, con memoria del 16.09.2022, chiedendo testualmente: “che la Corte Ecc.ma CP_1
voglia confermare la sentenza già emessa da Codesta Ecc.ma Corte N.618/2020 Sent. e pubblicata in data 02.07.2020, per i motivi già esposti;
con la precisazione e chiarificazione del richiamo al requisito della “necessità dei lavori effettuato nella decisione richiamata”. Con vittoria di tutte le spese di Giustizia”.
All'udienza del 19.04.23, previa precisazione delle conclusioni mediante trattazione scritta, la causa
è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 cpc per le memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È appena il caso di osservare che in questa sede è demandato a questa Corte d'appello l'obbligo di attenersi alle statuizioni della Suprema Corte, la quale, nell'ordinanza che ha disposto il rinvio, ha accolto il primo ed il secondo motivo di ricorso, così disponendo : “La Corte d'appello di Lecce - affermando che la domanda di doveva rigettarsi, stante la unilateralità della Parte_1
decisione e la mancanza di prova della indifferibilità delle opere - ha valutato la sussistenza delle condizioni per l'esigibilità della pretesa di rimborso delle spese anticipate dal comproprietario ex art.1110 c.c. senza uniformarsi al costante orientamento interpretativo di questa Corte, secondo il quale, in tema di spese di conservazione della cosa comune, l'art.1110 c.c. esclude ogni rilievo
5 dell'urgenza o meno dei lavori, stabilendo, piuttosto, che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune (ossia per il mantenimento della sua integrità), ha diritto al rimborso, purché abbia precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti, sicché, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo su di lui soltanto l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori (Cass. Sez. 2, 09/09/2013, n. 20652; Cass. Sez. 2, 08/01/2013, n. 253).” … “Non inducono a diversa conclusione le argomentazioni svolte dal controricorrente nella memoria ex art.380 bis, comma 2, c.p.c. Che le spese sostenute da fossero “necessarie per la Parte_1 conservazione della cosa comune”, e cioè al mantenimento della sua integrità, in modo essa che duri
a lungo senza deteriorarsi (e non soltanto per la sua migliore fruizione), è quanto dovrà decidersi in fatto nel giudizio di rinvio, non risultando accertata quale consistenza avessero i “lavori di straordinaria manutenzione” di cui si legge nella sentenza impugnata.” … “La Corte d'appello di
Lecce, in sede di rinvio, dovrà pertanto riesaminare la causa, uniformandosi agli enunciati principi
e tenendo conto dei rilievi svolti, al fine di accertare se risultino provate, alla stregua delle richiamate risultanze istruttorie documentali e delle emergenze della espletata CTU, la “trascuranza” di CP_1
benché interpellato dalla , e la “necessità” delle spese per la conservazione
[...] Pt_1 dell'integrità della cosa comune”.
Applicando l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Supremo giudice di legittimità, questa
Corte, in diversa composizione, ritiene raggiunta la prova della “trascuranza”.
In tal senso la racc. del 29.04.2011 con la quale la sig.ra comunicava all'altro comproprietario Pt_1
la necessità di dover procedere ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento comune, mettendo a disposizione di quest'ultimo la perizia giurata a cura del dott. del 11.04.2011, appare Per_1
dirimente. Invero, a tale richiesta, il sig. con raccomandata del 17.05.2011, rispondeva CP_1 genericamente: “l'immobile non si presenta in uno stato tale da doversi procedere a lavori di manutenzione straordinaria, né in uno stato di degrado da rendere impossibile la sua abitabilità o intaccare il decoro dei suoi abitanti” respingendo, pertanto, la richiesta di compartecipazione alle spese di ristrutturazione anticipate dalla sig.ra . È logico desumere che, a seguito della risposta Pt_1 del sig. quest'ultimo sia rimasto inerte, integrando così, alla luce del predetto orientamento CP_1
giurisprudenziale, il requisito della trascuranza di cui all'art. 1110 c.c. In tal senso, a nulla rileva l'esplicito rifiuto contenuto nella raccomandata del 17.05.2011, in quanto, si ribadisce, ai fini della sussistenza della “trascuranza” era necessario solamente informare il comproprietario delle eventuali spese sostenute.
6 Come correttamente evidenziato dal tribunale di prime cure “il rifiuto e la trascuranza del convenuto comproprietario deve ritenersi autorizzasse l'esecuzione – da parte dell'altra comproprietaria – dei lavori necessari per la conservazione dell'immobile comune, ossia per il mantenimento della sua integrità le cui spese – ai sensi dell'art.1110 c.c. – comportano il diritto di chi le ha sostenute – anche di propria iniziativa- di esserne rimborsato pro quota (cfr. cass. 253/2013)”.
Con riguardo al requisito della “necessità” delle spese per la conservazione dell'integrità della cosa comune va esaminata la c.t.u. dell'ausiliario nominato, ing. il quale a fronte delle effettive Per_2
operazioni edilizie effettuate: 1) rifacimento dell'impianto idraulico compresa la sostituzione dei sanitari;
2) manutenzione dell'impianto fognario, 3) manutenzione dell'impianto termico;
4) manutenzione dell'impianto elettrico;
5) demolizione e rifacimento dei pavimenti;
6) demolizione e rifacimento dei rivestimenti;
7) demolizione di tramezzature, solo quest'ultima è stata ritenuta una spesa di manutenzione non necessaria alla conservazione dell'appartamento comune. Sul punto l'ing.
a pag. 13 della sua relazione, ha affermato: “l'eliminazione dei tramezzi rientra tra quelli Per_2
voluttuari, realizzati per un diverso utilizzo dell'alloggio, attraverso una modifica della distribuzione degli spazi interni non funzionali alla salvaguardia dell'integrità e dell'efficienza dell'appartamento”.
Non vanno riconosciute neppure le spese relative al rifacimento dei sanitari, dell'importo di
€ 4.356,00, con altri di maggior pregio posto che lo stesso c.t.u. ha dichiarato nelle note conclusive che “non è stato possibile accertare se la sostituzione dei sanitari sia stata eseguita esclusivamente al fine di una conservazione ottimale dell'immobile in tutte le sue parti oppure per rispondere ad ulteriori esigenze di tipo estetico”.
In relazione alla congruità delle spese sostenute dalla sig. questa Corte non ravvisa ragioni Pt_1 per discostarsi dalle risultanze della c.t.u., a firma dell'ing. , che ha ritenuto congrua la Per_2 complessiva somma di € € 27.874,00 (comprensiva di Iva al 10%) da cui vanno quindi decurtati, per le ragioni predette, gli importi di € 412,00 (comprensivo di Iva al 10%) per la demolizione dei tramezzi ed € 4.356,00 (comprensivo di Iva al 10%) per il costo dei sanitari nuovi con esclusione della posa in opera.
Ne consegue che la sig.ra ha diritto al rimborso della somma di € 11.553,00 così determinata: Pt_1
€ 27.874,00 – € 412,00 – € 4.356,00 : 2.
In conclusione la sentenza del tribunale di Lecce n. 5042/2016 va integralmente confermata e l'appello proposto da rigettato. Controparte_1
Le spese del I° giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte appellata in riassunzione.
7 Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, I^ sezione civile, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 5042/16 Controparte_1
del tribunale di Lecce;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del I° giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio liquidate rispettivamente in € 2.800,00 per il primo giudizio di appello, € 3.000,00 per il giudizio di cassazione ed € 2.800,00 per il presente grado di giudizio, oltre per tutti i gradi di giudizio spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori, OL AG e
CE BR dichiaratisi anticipatari.
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico di . Controparte_1
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 6 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
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