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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 294/2024 R.G., passata in decisione all'udienza di PC, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 15.10.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20) con decorrenza dal giorno 18.10.2024 scaduti il giorno 7.01.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Isola del Gran Sasso, alla Via Parte_1
San Gabriele, n. 80, presso e nello studio dell'avv. Giulio Ciarelli, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Franco Patella, in forza di procura speciale in calce ed allegata telematicamente all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392
c.p.c..
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata alla Via S. Antonio, n. 4, di Isola del
Gran Sasso, presso e nello studio dell'avv. Mario Cheng Chi Chang e dell'avv. Antonio
Trivellizzi, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
APPELLATA OGGETTO: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito della sentenza n. 470/2024 della
Corte di Cassazione, pubblicata il giorno 8.1.2024 – Appalto.
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo gravi e fondati motivi ex art. 283 c.p.c.;
2) In via principale, accogliere il proposto appello e, in riforma integrale della sentenza del
Tribunale di Teramo n. 1558/2017 – R.G. n. 1345/2017, G.I. Dott. Alessandro Chiauzzi, depositata il 4 dicembre 2017, mai notificata, rigettare l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla convenuta opposta in primo grado e, per l'effetto, dichiarare legittima e ammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 31/2017, emesso dal Tribunale di Teramo il 7 gennaio 2017, effettuata dall'esponente in primo grado, con prosieguo del giudizio di merito;
3) In via principale, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della signora nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
31/2017 emesso dal Tribunale di Teramo in data 7 gennaio 2017, e per l'effetto, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo e revocare il detto decreto ingiuntivo, della cui opposizione si tratta, rigettando la domanda proposta con il relativo ricorso ed assolvendo
l'intimata da ogni pretesa della ricorrente;
4) Con vittoria di spese e compensi relativi tanto ai tre gradi di giudizio quanto alla presente fase, il tutto oltre accessori di legge”.
Per la convenuta in riassunzione:
“Alla luce delle considerazioni svolte, la società Controparte_2
corrente in Isola del Gran Sasso (TE) alla Via Salita del Torrione n. 5,
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, c.f. e Part. IVA ut P.IVA_1
sopra rappresentata e difesa, allo stato rassegna le seguenti conclusioni: devolute nel presente grado di giudizio tutte le domande eccezioni e le richieste istruttorie formalizzate in prime cure, confermare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo opposto con ogni consequenziale pronuncia di legge;
nel merito, sempre in via alternativa ed ulteriormente gradata, accertare e dichiarare
l'esistenza della postazione creditoria in capo alla società l Controparte_1
corrente in Isola del Gran Sasso (TE) alla Via Salita del Torrione n. 5,
[...]
c.f. e Part. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 [...] , nato a [...] il [...], c.f.: , per le causali di cui in CP_3 C.F._1 narrativa e, per l'effetto, condannare , al pagamento della somma Parte_1 di € 14.195,55, ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza in questa sede impugnata (n. 1258/2017) -resa all'esito del giudizio n.
1345/2017, promosso da con atto di opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 31/17 emesso dal Tribunale di Teramo (con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della complessiva somma di € 14.195,55, a Controparte_1 titolo di corrispettivo dei lavori edili eseguiti da questa presso l'immobile sito al Largo Corte, n. 10, di
Isola del Gran Sasso, indicati nella fattura n. 10 del 11.4.2014, allegata al ricorso monitorio), giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta resistendo all'opposizione– il Tribunale di
Teramo così statuiva “definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e deduzione disattesa, : - dichiara inammissibile l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 31/2017, emesso dal Tribunale di Parte_1
Teramo; condanna l'opponente alla refusione, in favore della parte opposta, delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi € 2.100,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, iva e cap come per legge”.
1.1. Il Tribunale riteneva fondata l'eccezione d'inammissibilità dell'opposizione per tardività della relativa proposizione ex art. 641 c.p.c., per risultare l'atto introduttivo notificato in data
6.4.2017, ergo oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'indicata norma, da ritenersi scaduto il 28.3.2017, posto che la notificazione del ricorso monitorio, nonché del pedissequo decreto ingiuntivo, era avvenuta ex art. 140 c.p.c. in data 16.2.2017.
1.2. Rilevava che quest'ultima notificazione era indubbiamente venuta a perfezionarsi alla data da ultimo indicata, in quanto avvenuta correttamente, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c., evincendosi dalla documentazione in atti che il deposito della raccomandata ai sensi di tale norma codicistica era avvenuto presso l'ufficio postale in data
6.2.2017 e non era stato seguito dal ritiro del relativo plico, entro i successivi dieci giorni.
Rilevava, poi, che la correttezza della ridetta notifica non era in contestazione per averne espressamente l'opponente dato atto in sede di udienza del 17.7.2017, come da relativo verbale.
1.3. Riteneva non ricorrenti nel caso di specie i presupposti per poter qualificare l'opposizione de qua tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (norma che consente all'ingiunto di proporre opposizione anche una volta scaduto il termine fissato nello stesso), come rappresentato dall'opponente, per non avere quest'ultimo dato prova dei relativi presupposti
(con particolare riguardo al presupposto del caso fortuito e/o forza maggiore).
1.4. Riteneva inoltre non applicabile al caso di specie la normativa introdotta dall'art. 18 undicies della L. n. 45/2017, implicante che al Comune di Isola del Gran Sasso venisse estesa l'applicazione della L. n. 229/2016 (avente ad oggetto la sospensione dei termini processuali), tramite l'aggiunta a quest'ultima normativa dell'allegato 2-bis, in cui detto ente locale (insieme ad altri) era ricompreso, posto che tale aggiunta era intervenuta allorquando il termine per proporre opposizione al decreto monitorio opposto ex art. 641 c.p.c. era già inutilmente spirato, considerata l'operatività della normativa de qua unicamente nelle ipotesi in cui i termini in questione erano ancora in corso o la cui decorrenza non era ancora iniziata.
2. Con sentenza n. 2104/2018 pubblicata in data 13.11.2018 la Corte d'Appello, decidendo sull'appello proposto da , così statuiva. “1) respinge l'appello; 2) Parte_1 condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 3.777,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, I.V.A. e C.P.A. sulle somme imponibili;
3) dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione”.
2.1. Il gravame era stato proposto da sulla scorta dei seguenti Parte_1 motivi di appello: 1) “Errata valutazione delle prove. Violazione degli artt. 115, 116 e 650
c.p.c., Vizio di motivazione” (con detto motivo aveva lamentato l'erroneità della valutazione del primo giudice in ordine alla ricorrenza, ritenuta insussistente dal giudicante, dei presupposti per ricondurre la tardività della spiegata opposizione all'ipotesi di cui all'art. 650 c.p.c.); 2) “Violazione di norme di diritto. Vizio di motivazione” (con detto motivo aveva lamentato che il primo giudice erroneamente non aveva riconosciuto la tempestività dell'opposizione, avendo ritenuto che la sospensione dei termini processuali prevista dalla L. n. 229/2016, estesa al comune di Isola del Gran
Sasso (luogo di residenza dell'appellante), con l'allegato 2 bis aggiunto dall'art. 18 della L. n.
45/2017, non operasse per essere il termine già spirato); 3) “Nel merito - carenza di legittimazione passiva della signora ” (con cui ha addotto la Parte_1
legittimazione passiva, in relazione ai lavori controversi, in capo al consorzio obbligatorio denominato “ ” (creato per la ricostruzione dell'immobile a seguito dei danni del Parte_1 sisma del 6.4.2009), di cui era parte insieme al sig. e di cui era presidente Controparte_4
l'avv. Stefano Mosca, nonché che detti lavori erano stati commissionati ad altro soggetto, ovvero allo studio EN & Partners”).
2.2. Nel giudizio di appello si era costituita l' Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata. 2.3. La Corte rigettava integralmente l'appello condividendo l'impostazione del primo giudice in punto di inammissibilità dell'opposizione proposta dall'appellante, in particolare rilevando:
a) che non erano inquadrabili nei presupposti del caso fortuito e della forza maggiore di cui all'art. 650 c.p.c. (onde poter considerare ammissibile sebbene tardiva l'opposizione a sensi di tale norma), le circostanze della malattia dell'appellante (dovuta ad una frattura rotulea medio-laterale), non implicando tale malattia (il cui decorso era stato positivo), di non poter tornare a Isola Del Gran Sasso, né della morte del relativo coniuge, avvenuta in data
12.2.2017 (un mese e mezzo prima dello spirare del termine ex art. 641 c.p.c., scaduto il
28.3.2017), non rappresentando tale decesso un evento esterno assolutamente ostativo alla conoscenza del decreto monitorio opposto, né impeditivo della relativa tempestiva opposizione;
b) che non era applicabile l'art. 18 undecies introdotto dalla L. n. 45/2017, che aveva aggiunto alla L. 229/2016 l'allegato 2 bis (in cui era ricompreso il Comune di Isola Del
Gran Sasso di residenza dell'appellante), e quindi neppure la sospensione dei termini processuali ivi prevista, posto che il termine di quaranta giorni ex art. 641 c.p.c. era già spirato alla data dell'11.4.2017, di entrata in vigore della L. n. 45/2017.
3. Con sentenza n. 470/2024 pubblicata il giorno 8.1.2024, la Corte di Cassazione decidendo sul ricorso proposto da , così statuiva: “accoglie il Parte_1
secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla
Corte d'Appello de L'Aquila in diversa composizione”.
3.1. In particolare la Suprema Corte –dichiarato inammissibile ed infondato il primo motivo di ricorso (con il quale la ricorrente aveva denunciato la violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt.
115, 116 e 650 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 3, c.p.c., sostenendo la sussistenza della forza maggiore, per lo stato di prostrazione dovuto alle gravi vicende personali che l'avevano costretta a disinteressarsi della cura dei propri interessi)- ha accolto il secondo motivo di ricorso (con il quale la ricorrente aveva denunciato la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, vizio di motivazione in relazione all'art. 360, co. 3, c.p.c., deducendo che la disciplina emergenziale (che prevedeva la sospensione dei termini processuali a causa dei noti eventi sismici del periodo 2016/2017, per i comuni di residenza dalla stessa indicati) dettata dall'art. 49, comma 4, del D.L. 189/2016, convertito con L. 229/2016, si applicasse anche al Comune di Isola del Gran Sasso, di propria residenza (per l'avvenuta aggiunta alla normativa de qua, dell'allegato 2 bis, in cui detto ente locale era ricompreso), ai sensi dell'art. 18 undecies della L. 45/2017).
3.2 La Corte di Cassazione ha premesso che la Corte territoriale abruzzese aveva ritenuto che la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 49, comma 4, del D.L. 189/2016 convertito in L. 229/2016, non operasse per i soggetti residenti nel Comune di Isola del Gran
Sasso posto che esso non era ricompreso né nell'allegato 1 del D.L. n. 189/2016 né nell'allegato 2 aggiunto in sede di conversione avvenuta con la L. n. 229/2016, mentre la L. 45/2017 -il cui art. 18 undecies aveva aggiunto alla ridetta disciplina emergenziale l'allegato
2 bis (in cui il comune in parola era ricompreso)- era entrata in vigore in data 11.4.2017, ovvero dopo la scadenza del termine per proporre l'opposizione che ci occupa, non potendosi riconoscere a detta norma effetti retroattivi come previsto dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.
3.3. Ha osservato che l'art. 18 undecies introdotto dalla L. 45/2017 (che aveva aggiunto l'all.
2 bis al D.L. 189/2016, convertito nella L. 229/2016, facendo così ricadere nell'alveo di applicazione della ridetta disciplina emergenziale il Comune di Isola del Gran Sasso) al comma 1 giustificava l'allargamento a comuni non inizialmente soggetti a detta disciplina tenuto conto che “tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 anche ai territori della Regione Abruzzo non compresi tra
i Comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2” e al comma 2 disponeva: “Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel decreto e nelle ordinanza commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2- bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo”, e la lettera f) disponeva “è aggiunto, in fine, l'allegato 2-bis, cui all'allegato A annesso al presente decreto”.
3.4. Ha spiegato che, nell'interpretazione complessiva del disposto normativa, la ratio dell'allargamento della disciplina emergenziale ai comuni interessati dal sisma di cui all'allegato 2 bis (introdotto dall'art. 18 undecies della L. 45/2017) era data dall'aggravamento della situazione e dalla necessità di applicare la normativa di cui al D.L.
186/2016 a comuni inizialmente non considerati da tale normativa;
allargamento disposto con efficacia retroattiva dal comma 2 “prevedendosi che il riferimento agli allegati 1 e 2 al
d.l. 189/2016 debba intendersi in relazione anche all'allegato 2 bis “Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017”, tra i quali Isola del Gran Sasso”; che detto allargamento era stato disposto con efficacia retroattiva dal comma 2.
3.5. Ha affermato che detta previsione rendeva applicabile a detti Comuni, ex art. 49 del
D.L. 189/2016, la sospensione dei termini perentori “legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione”,
a far data dall'evento sismico del 18.1.2017 e pertanto retroattivamente rispetto all'entrata in vigore della L. 45/2017.
3.6. Ha, quindi, concluso che, nel caso di specie, in applicazione di detto principio la notifica del decreto ingiuntivo doveva reputarsi perfezionata il 16.2.2017, in pendenza della sospensione dei termini, sicché l'opposizione in esame doveva ritenersi tempestivamente proposta.
4. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 25.3.2024 ha Parte_1
introdotto il presente giudizio di rinvio chiedendo, in applicazione dei principi dettati dalla
Corte di Cassazione: - di rigettare l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla convenuta opposta in primo grado e, per l'effetto, dichiarare legittima e ammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 31/2017, emesso dal Tribunale di Teramo il 7 gennaio 2017, effettuata da essa esponente in primo grado, con prosieguo del giudizio di merito;
- di accertare e dichiarare, nel merito, la carenza di legittimazione passiva della signora nel giudizio di opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 31/2017 emesso dal Tribunale di Teramo in data 7 gennaio 2017, e per l'effetto, accogliere l' opposizione e dichiarare nullo e revocare il detto decreto ingiuntivo, rigettando la domanda proposta con il relativo ricorso ed assolvendo l'intimata da ogni pretesa della ricorrente;
- di condannare la controparte al pagamento delle spese di lite dei tre gradi di giudizio, con accessori di legge.
L'attrice in riassunzione ha chiesto inoltre ammettersi prova testimoniale, non avendo potuto chiederne l'ammissione in prime cure nei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
5. Nel presente giudizio si è costituita chiedendo Controparte_5 di confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo n. 285/2017 all'esito del giudizio
R.G. 1345/2017, con conseguente conferma del decreto opposto, e, in subordine, accertare e dichiarare nel merito l'esistenza della posizione creditoria azionata in capo ad essa esponente, con condanna dell'appellante al pagamento in proprio favore di € 14.195,55, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dì del dovuto al saldo.
La convenuta in riassunzione ha reiterato inoltre nella presente sede la richiesta di ammissione della prova per testi già avanzata in prime cure.
6. L'udienza del 15.10.2024 si è svolta con le modalità della trattazione scritta secondo l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal D.lvo 149/2022.
All'esito della camera di consiglio da remoto svolta in data 17.10.2024 la causa (soggetta al vecchio rito, vertendosi in ipotesi di giudizio di rinvio) è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. con decorrenza dalla data di comunicazione dell'ordinanza alle parti.
7. Premette il Collegio come, per effetto della cassazione della sentenza n. 2104/2018 di questa Corte territoriale, occorra in questa sede procedere al riesame dell'appello proposto dall'odierna attrice in riassunzione avverso la sentenza di primo grado n. 1258/2017, alla luce del principio enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 470/2024.
7.1. Tanto preliminarmente chiarito si rileva innanzi tutto che la sentenza impugnata deve ritenersi passata in giudicato (alla luce del rigetto del primo motivo di ricorso per cassazione) quanto alla asserita sussistenza, dedotta con il primo motivo dell'originario appello, dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 650 c.p.c.
7.2. Va invece accolto, conformemente a quanto disposto dalla Suprema Corte il secondo motivo d'appello con cui ha lamentato l'erroneità della decisione Parte_1 di primo grado in punto di ritenuta inammissibilità dell'opposizione perché ritenuta tardiva sulla base di una non corretta interpretazione della normativa emergenziale.
La Suprema Corte nella sentenza con cui ha cassato, sotto tale profilo, la sentenza di questa
Corte territoriale, ha affermato che essendosi la notifica del decreto ingiuntivo perfezionata in data 1.02.2017, in piena pendenza della sospensione dei termini processuali operante anche per i residenti del Comune di Isola del Gran Sasso in forza del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 18 undecies introdotto dalla L. 47/17, la opposizione a decreto ingiuntivo doveva ritenersi tempestiva.
8. L'accoglimento del secondo motivo di appello e la declaratoria di ammissibilità dell'opposizione impone ora di decidere la controversia nel merito.
8.1 Giova premettere che, a sostegno della pretesa creditoria (dell'importo di € 14.195,55) azionata in via monitoria nei confronti della sig.ra la ricorrente Pt_1 [...]
nel ricorso per decreto ingiuntivo si è limitata ad allegare genericamente di Controparte_1
aver eseguito in favore della ingiunta le lavorazioni edili di cui alla fattura n. 10/2014 dell'11.04.2021 (la quale riporta la seguente, generica descrizione: “Lavori eseguiti presso la vs abitazione sita in località Largo Corte n. 10 (saggi murature orizzontamenti solai e coperture)”.
8.2. Con atto di opposizione a detto decreto ingiuntivo l'originaria opponente, odierna attrice in riassunzione, ha opposto all'avversa pretesa creditoria il proprio difetto di legittimazione passiva, prospettando l'inconsistenza dell'avversa deduzione secondo cui ella avrebbe affidato alla controparte i lavori edili da cui era originato il credito azionato in via monitoria, posto che: a) tutti i lavori edili, compresi quelli per il quali era stato invocato il pagamento in via monitoria, riguardanti l'edificio per cui è causa (costituito da due porzioni immobiliari, di cui essa è comproprietaria con la germana ), in conseguenza dei danni provocati Pt_2
dal sisma del territorio aquilano del 6.4.2009, erano stati sotto il diretto controllo del
(di cui è presidente l'Avv. Stefano Mosca), costituito in via obbligatoria ex lege per CP_6 la ricostruzione dell'aggregato 2602131/2, denominato “ ”, in cui il ridetto Parte_1
edificio era stato inserito con il fabbricato a questo adiacente di proprietà di CP_4
b) detti lavori risultavano, inoltre, essere stati affidati dal citato non già
[...] CP_6 all'avversaria, ma allo studio EN & Partners”, nonché riportati da quest'ultima sulla fattura n. 10 del 31.1.2013; c) con raccomandata in data 13.3.2013, indirizzata ad essa esponente, l aveva espressamente riferito Controparte_1
l'affidamento dei lavori per cui è causa all'anzidetto consorzio, affermando di avere diritto al compenso in relazione all'edificio per cui è causa per “sopralluoghi effettuati in cantiere in varie riprese dal Sig. e Geom. ordinato dalla D.L.; Controparte_7 Controparte_3
Incontri effettuati presso lo studio dell'Ing. ”. Per_1
8.3. In sede di costituzione nel giudizio di opposizione, l'originaria ricorrente in monitorio ha specificato che la sig.ra e aveva commissionato tutte le lavorazioni prodromiche alla Pt_1
redazione degli elaborati grafici e progettuali finalizzati alla ricostruzione post sisma, consistiti: “nella effettuazione di saggi sulle strutture murarie dell'edificio di proprietà della
RA , nonché negli orizzontamenti solai e coperture e si sono Parte_1 estrinsecati nelle demolizioni dell'intonaco delle pareti nonché nella sottoposizione ad indagini di laboratorio ed ai tecnici progettisti delle risultanze sulle prove dei materiali estratti”. Ha aggiunto che la “peculiarità dell'intervento ha anche richiesto l'esecuzione di fori su tutti i solai dell'edificio, oltre che sulle pareti sia interne che esterne, come si evince dalla legenda elaborata in data 05.05.2010.
8.4. Ciò detto, rileva la Corte che parte opposta in primo grado, a tanto onerata in ragione della sua veste di attrice in senso sostanziale, non ha fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata nei confronti della sig.ra insufficiente rivelandosi in sede di giudizio Pt_1 di opposizione la fattura che ha giustificato l'emissione del decreto ingiuntivo.
8.4.1. A fronte della specifica contestazione formulata dall'opponente parte attrice non ha dimostrato di aver ricevuto direttamente dall'opponente ed in epoca antecedente alla costituzione del consorzio obbligatorio previsto ex lege l'incarico di eseguire le lavorazioni indicate in sede di comparsa di costituzione e risposta, inammissibile rivelandosi per genericità il capitolo di prova testimoniale articolato sul punto in sede di comparsa di costituzione e risposta in primo grado (“vero che, su incarico di , la Parte_1 ha eseguito, presso l'immobile sito in Largo Corte n. 10 di Controparte_1
Isola del Gran Sasso, le lavorazioni di cui alla fattura n. 10 dell'11/04/2014”), privo di qualsiasi riferimento a circostanze specifiche di luogo e di tempo in cui sarebbe stato conferito l'incarico e delle persone tra le quali esso sarebbe intercorso (sì da precludere alla controparte ogni utile esercizio del diritto alla formulazione della prova contraria, ad esempio allegando e dimostrando che quel giorno o in quel periodo si trovava da tutt'altra parte o che non aveva mai avuto a che fare con la persona fisica munita del potere di rappresentare la società).
8.4.2. Inoltre, a fronte dell'altra specifica contestazione operata dalla opponente, secondo cui tutte le lavorazioni anche propedeutiche sarebbero state eseguite dopo la costituzione del e quindi su incarico di questo, parte opposta non ha dimostrato (né chiesto di CP_6 provare, stando al tenore del secondo capitolo di prova testimoniale) l'epoca dell'esecuzione delle lavorazioni descritte nella fattura (emessa peraltro a distanza di quasi quattro anni dalla costituzione del ). CP_6
Non può del resto essere ignorato che alcun riscontro documentale ha offerto la parte opposta a quanto sostenuto in giudizio, avendo omesso anche di produrre gli esiti delle prove sui materiali che ha asserito di aver fatto eseguire su incarico della sig.ra Pt_1
prima della costituzione del;
mentre in atti risulta prodotta la fattura n. 10/2013 CP_6 emessa dalla a carico dell'aggregato Controparte_8 [...]
2602131/2 dell'importo di € 14.324,39 (avente ad oggetto “Saldo relativo alle Parte_1 prove sui materiali eseguite sull'aggregato sito a Isola del Gran Sasso di proprietà Per_2
”) e la nota proforma n. 15/17 emessa dalla Parte_1 Controparte_8
a carico dell'aggregato 2602131/2 dell'importo di €
[...] Parte_1
14.465,14 (avente ad oggetto “Saldo relativo alle prove sui materiali svolte a febbraio 2011 presso l'aggregato n. 2602131/2 sito a Isola del Gran Sasso di proprietà – Pt_1 [...]
, relativa consulenza tecnica di organizzazione, supervisione, interpretazione delle Pt_1 prove e redazione della relativa Relazione tecnica di interpretazione dei valori sperimentali”).
La sola produzione della planimetria redatta dallo studio in data 5.05.2010 recante Per_1
l'ubicazione dei fori del solaio si rivela evidentemente inidonea a fornire la prova che la relativa attività sia stata eseguita dalla su incarico della sig.ra Controparte_1 Pt_1 come pure (in ogni caso) ad offrire elementi idonei alla quantificazione dell'attività di esecuzione dei fori stessi.
Inammissibile risulta invece la produzione documentazione eseguita dalla convenuta in riassunzione solo nel presente giudizio di rinvio, in parte peraltro diretta a dimostrare l'esecuzione di ulteriore attività non dedotta in primo grado (esecuzione di report fotografico correlato e funzionale alla rappresentazione delle planimetrie).
8.4.3. Va anche dato atto che con missiva in data 13.03.2013 (in epoca antecedente all'emissione della fattura n. 10/2014, azionata in sede monitoria) avente ad oggetto “aggregato edilizio n° 2602131/2 denominato “ ””, indirizzata alla sig.ra Parte_1
la nel dolersi della revoca, da parte del presidente del Consorzio, Pt_1 Controparte_1 dell'affidamento dei lavori di riparazione e miglioramento sismico dell'aggregato, e nel rammentare che “sin dall'affidamento dei lavori” essa società aveva “accettato senza formalismi di eseguire i saggi e le prove sui materiali consegnate poi ai tecnici progettisti”, rappresentava di vedersi costretta “a formalizzare, come riportato nell'allegato, le spese sostenute presso l'edificio della Sig.ra sia in termini economici che Parte_1 in termini di tempo, quantificate in € 11.635,70 oltre IVA”.
Tale missiva contiene in sostanza il riconoscimento che tutte le attività, anche preliminari
(quali esecuzione di saggi e le prove sui materiali poi consegnate ai tecnici progettisti) erano state eseguite su incarico del , come confermato anche dal fatto che nell'allegato CP_6 alla missiva in discorso ove è inserita anche la voce “Sopralluoghi effettuati in cantiere in varie riprese dal Sig. e Geom Trasatti Alessandro, come ordinato dalla D.L.” Controparte_7
evidentemente nominata dopo la costituzione del . CP_6
8.4.4 Ciò posto, deve rilevarsi il difetto di titolarità in capo alla sig.ra Parte_1
del rapporto contrattuale (e quindi della posizione debitoria allo stesso connessa), per doversi escludere che sia stata fornita in giudizio la prova di un affidamento dei lavori in relazione ai quali si invoca il pagamento del corrispettivo prima della costituzione del
(avvenuta in data 5.10.2010) personalmente e in via diretta da parte dell'attrice CP_6
in riassunzione, posto che la ridetta società non ha fornito, come detto, alcun elemento utile a corroborare siffatta circostanza, come le competeva in applicazione dei principi richiamati al punto che precede.
9. L'appello merita, in ragione di tanto, accoglimento, con conseguente rigetto della domanda creditoria azionata da e revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 31/2017 reso dal Tribunale di Teramo.
10. Non resta che procedere alla regolamentazione delle spese di lite che deve seguire l'esito decisorio definitivo che vede la soccombenza del convenuto in riassunzione, che va quindi condannato alle spese del giudizio di primo grado, dell'originario giudizio di appello , del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio liquidate ex D.M. 147/2022 con applicazione di parametri minimi (in ragione della semplicità delle questioni involte in giudizio) delle tariffe relative allo scaglione di riferimento, con esclusione, per l'originario giudizio di appello e per il presente giudizio di rinvio della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione, stante il mancato espletamento di attività istruttoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) CONDANNA in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , Parte_1 delle spese del primo grado di giudizio, dell'originario giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio che liquida: quanto al giudizio di primo grado in complessivi € 2.685,50, di cui € 2.540,00 per compensi ed € 145,50, per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e
CAP come per legge;
quanto all'originario giudizio d'appello in complessivi €
2.161,75, di cui € 1.984,00, per compensi ed € 177,75 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al giudizio di cassazione in € 1.541,00, per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi € 2.102,00, di cui € 1.984,00 per compensi, ed € 118,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario, spese generali e ad. IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 21.01.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 294/2024 R.G., passata in decisione all'udienza di PC, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 15.10.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20) con decorrenza dal giorno 18.10.2024 scaduti il giorno 7.01.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Isola del Gran Sasso, alla Via Parte_1
San Gabriele, n. 80, presso e nello studio dell'avv. Giulio Ciarelli, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Franco Patella, in forza di procura speciale in calce ed allegata telematicamente all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392
c.p.c..
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata alla Via S. Antonio, n. 4, di Isola del
Gran Sasso, presso e nello studio dell'avv. Mario Cheng Chi Chang e dell'avv. Antonio
Trivellizzi, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
APPELLATA OGGETTO: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito della sentenza n. 470/2024 della
Corte di Cassazione, pubblicata il giorno 8.1.2024 – Appalto.
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo gravi e fondati motivi ex art. 283 c.p.c.;
2) In via principale, accogliere il proposto appello e, in riforma integrale della sentenza del
Tribunale di Teramo n. 1558/2017 – R.G. n. 1345/2017, G.I. Dott. Alessandro Chiauzzi, depositata il 4 dicembre 2017, mai notificata, rigettare l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla convenuta opposta in primo grado e, per l'effetto, dichiarare legittima e ammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 31/2017, emesso dal Tribunale di Teramo il 7 gennaio 2017, effettuata dall'esponente in primo grado, con prosieguo del giudizio di merito;
3) In via principale, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della signora nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
31/2017 emesso dal Tribunale di Teramo in data 7 gennaio 2017, e per l'effetto, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo e revocare il detto decreto ingiuntivo, della cui opposizione si tratta, rigettando la domanda proposta con il relativo ricorso ed assolvendo
l'intimata da ogni pretesa della ricorrente;
4) Con vittoria di spese e compensi relativi tanto ai tre gradi di giudizio quanto alla presente fase, il tutto oltre accessori di legge”.
Per la convenuta in riassunzione:
“Alla luce delle considerazioni svolte, la società Controparte_2
corrente in Isola del Gran Sasso (TE) alla Via Salita del Torrione n. 5,
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, c.f. e Part. IVA ut P.IVA_1
sopra rappresentata e difesa, allo stato rassegna le seguenti conclusioni: devolute nel presente grado di giudizio tutte le domande eccezioni e le richieste istruttorie formalizzate in prime cure, confermare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo opposto con ogni consequenziale pronuncia di legge;
nel merito, sempre in via alternativa ed ulteriormente gradata, accertare e dichiarare
l'esistenza della postazione creditoria in capo alla società l Controparte_1
corrente in Isola del Gran Sasso (TE) alla Via Salita del Torrione n. 5,
[...]
c.f. e Part. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 [...] , nato a [...] il [...], c.f.: , per le causali di cui in CP_3 C.F._1 narrativa e, per l'effetto, condannare , al pagamento della somma Parte_1 di € 14.195,55, ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza in questa sede impugnata (n. 1258/2017) -resa all'esito del giudizio n.
1345/2017, promosso da con atto di opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 31/17 emesso dal Tribunale di Teramo (con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della complessiva somma di € 14.195,55, a Controparte_1 titolo di corrispettivo dei lavori edili eseguiti da questa presso l'immobile sito al Largo Corte, n. 10, di
Isola del Gran Sasso, indicati nella fattura n. 10 del 11.4.2014, allegata al ricorso monitorio), giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta resistendo all'opposizione– il Tribunale di
Teramo così statuiva “definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e deduzione disattesa, : - dichiara inammissibile l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 31/2017, emesso dal Tribunale di Parte_1
Teramo; condanna l'opponente alla refusione, in favore della parte opposta, delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi € 2.100,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, iva e cap come per legge”.
1.1. Il Tribunale riteneva fondata l'eccezione d'inammissibilità dell'opposizione per tardività della relativa proposizione ex art. 641 c.p.c., per risultare l'atto introduttivo notificato in data
6.4.2017, ergo oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'indicata norma, da ritenersi scaduto il 28.3.2017, posto che la notificazione del ricorso monitorio, nonché del pedissequo decreto ingiuntivo, era avvenuta ex art. 140 c.p.c. in data 16.2.2017.
1.2. Rilevava che quest'ultima notificazione era indubbiamente venuta a perfezionarsi alla data da ultimo indicata, in quanto avvenuta correttamente, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c., evincendosi dalla documentazione in atti che il deposito della raccomandata ai sensi di tale norma codicistica era avvenuto presso l'ufficio postale in data
6.2.2017 e non era stato seguito dal ritiro del relativo plico, entro i successivi dieci giorni.
Rilevava, poi, che la correttezza della ridetta notifica non era in contestazione per averne espressamente l'opponente dato atto in sede di udienza del 17.7.2017, come da relativo verbale.
1.3. Riteneva non ricorrenti nel caso di specie i presupposti per poter qualificare l'opposizione de qua tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (norma che consente all'ingiunto di proporre opposizione anche una volta scaduto il termine fissato nello stesso), come rappresentato dall'opponente, per non avere quest'ultimo dato prova dei relativi presupposti
(con particolare riguardo al presupposto del caso fortuito e/o forza maggiore).
1.4. Riteneva inoltre non applicabile al caso di specie la normativa introdotta dall'art. 18 undicies della L. n. 45/2017, implicante che al Comune di Isola del Gran Sasso venisse estesa l'applicazione della L. n. 229/2016 (avente ad oggetto la sospensione dei termini processuali), tramite l'aggiunta a quest'ultima normativa dell'allegato 2-bis, in cui detto ente locale (insieme ad altri) era ricompreso, posto che tale aggiunta era intervenuta allorquando il termine per proporre opposizione al decreto monitorio opposto ex art. 641 c.p.c. era già inutilmente spirato, considerata l'operatività della normativa de qua unicamente nelle ipotesi in cui i termini in questione erano ancora in corso o la cui decorrenza non era ancora iniziata.
2. Con sentenza n. 2104/2018 pubblicata in data 13.11.2018 la Corte d'Appello, decidendo sull'appello proposto da , così statuiva. “1) respinge l'appello; 2) Parte_1 condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 3.777,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, I.V.A. e C.P.A. sulle somme imponibili;
3) dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione”.
2.1. Il gravame era stato proposto da sulla scorta dei seguenti Parte_1 motivi di appello: 1) “Errata valutazione delle prove. Violazione degli artt. 115, 116 e 650
c.p.c., Vizio di motivazione” (con detto motivo aveva lamentato l'erroneità della valutazione del primo giudice in ordine alla ricorrenza, ritenuta insussistente dal giudicante, dei presupposti per ricondurre la tardività della spiegata opposizione all'ipotesi di cui all'art. 650 c.p.c.); 2) “Violazione di norme di diritto. Vizio di motivazione” (con detto motivo aveva lamentato che il primo giudice erroneamente non aveva riconosciuto la tempestività dell'opposizione, avendo ritenuto che la sospensione dei termini processuali prevista dalla L. n. 229/2016, estesa al comune di Isola del Gran
Sasso (luogo di residenza dell'appellante), con l'allegato 2 bis aggiunto dall'art. 18 della L. n.
45/2017, non operasse per essere il termine già spirato); 3) “Nel merito - carenza di legittimazione passiva della signora ” (con cui ha addotto la Parte_1
legittimazione passiva, in relazione ai lavori controversi, in capo al consorzio obbligatorio denominato “ ” (creato per la ricostruzione dell'immobile a seguito dei danni del Parte_1 sisma del 6.4.2009), di cui era parte insieme al sig. e di cui era presidente Controparte_4
l'avv. Stefano Mosca, nonché che detti lavori erano stati commissionati ad altro soggetto, ovvero allo studio EN & Partners”).
2.2. Nel giudizio di appello si era costituita l' Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata. 2.3. La Corte rigettava integralmente l'appello condividendo l'impostazione del primo giudice in punto di inammissibilità dell'opposizione proposta dall'appellante, in particolare rilevando:
a) che non erano inquadrabili nei presupposti del caso fortuito e della forza maggiore di cui all'art. 650 c.p.c. (onde poter considerare ammissibile sebbene tardiva l'opposizione a sensi di tale norma), le circostanze della malattia dell'appellante (dovuta ad una frattura rotulea medio-laterale), non implicando tale malattia (il cui decorso era stato positivo), di non poter tornare a Isola Del Gran Sasso, né della morte del relativo coniuge, avvenuta in data
12.2.2017 (un mese e mezzo prima dello spirare del termine ex art. 641 c.p.c., scaduto il
28.3.2017), non rappresentando tale decesso un evento esterno assolutamente ostativo alla conoscenza del decreto monitorio opposto, né impeditivo della relativa tempestiva opposizione;
b) che non era applicabile l'art. 18 undecies introdotto dalla L. n. 45/2017, che aveva aggiunto alla L. 229/2016 l'allegato 2 bis (in cui era ricompreso il Comune di Isola Del
Gran Sasso di residenza dell'appellante), e quindi neppure la sospensione dei termini processuali ivi prevista, posto che il termine di quaranta giorni ex art. 641 c.p.c. era già spirato alla data dell'11.4.2017, di entrata in vigore della L. n. 45/2017.
3. Con sentenza n. 470/2024 pubblicata il giorno 8.1.2024, la Corte di Cassazione decidendo sul ricorso proposto da , così statuiva: “accoglie il Parte_1
secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla
Corte d'Appello de L'Aquila in diversa composizione”.
3.1. In particolare la Suprema Corte –dichiarato inammissibile ed infondato il primo motivo di ricorso (con il quale la ricorrente aveva denunciato la violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt.
115, 116 e 650 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 3, c.p.c., sostenendo la sussistenza della forza maggiore, per lo stato di prostrazione dovuto alle gravi vicende personali che l'avevano costretta a disinteressarsi della cura dei propri interessi)- ha accolto il secondo motivo di ricorso (con il quale la ricorrente aveva denunciato la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, vizio di motivazione in relazione all'art. 360, co. 3, c.p.c., deducendo che la disciplina emergenziale (che prevedeva la sospensione dei termini processuali a causa dei noti eventi sismici del periodo 2016/2017, per i comuni di residenza dalla stessa indicati) dettata dall'art. 49, comma 4, del D.L. 189/2016, convertito con L. 229/2016, si applicasse anche al Comune di Isola del Gran Sasso, di propria residenza (per l'avvenuta aggiunta alla normativa de qua, dell'allegato 2 bis, in cui detto ente locale era ricompreso), ai sensi dell'art. 18 undecies della L. 45/2017).
3.2 La Corte di Cassazione ha premesso che la Corte territoriale abruzzese aveva ritenuto che la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 49, comma 4, del D.L. 189/2016 convertito in L. 229/2016, non operasse per i soggetti residenti nel Comune di Isola del Gran
Sasso posto che esso non era ricompreso né nell'allegato 1 del D.L. n. 189/2016 né nell'allegato 2 aggiunto in sede di conversione avvenuta con la L. n. 229/2016, mentre la L. 45/2017 -il cui art. 18 undecies aveva aggiunto alla ridetta disciplina emergenziale l'allegato
2 bis (in cui il comune in parola era ricompreso)- era entrata in vigore in data 11.4.2017, ovvero dopo la scadenza del termine per proporre l'opposizione che ci occupa, non potendosi riconoscere a detta norma effetti retroattivi come previsto dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.
3.3. Ha osservato che l'art. 18 undecies introdotto dalla L. 45/2017 (che aveva aggiunto l'all.
2 bis al D.L. 189/2016, convertito nella L. 229/2016, facendo così ricadere nell'alveo di applicazione della ridetta disciplina emergenziale il Comune di Isola del Gran Sasso) al comma 1 giustificava l'allargamento a comuni non inizialmente soggetti a detta disciplina tenuto conto che “tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 anche ai territori della Regione Abruzzo non compresi tra
i Comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2” e al comma 2 disponeva: “Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel decreto e nelle ordinanza commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2- bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo”, e la lettera f) disponeva “è aggiunto, in fine, l'allegato 2-bis, cui all'allegato A annesso al presente decreto”.
3.4. Ha spiegato che, nell'interpretazione complessiva del disposto normativa, la ratio dell'allargamento della disciplina emergenziale ai comuni interessati dal sisma di cui all'allegato 2 bis (introdotto dall'art. 18 undecies della L. 45/2017) era data dall'aggravamento della situazione e dalla necessità di applicare la normativa di cui al D.L.
186/2016 a comuni inizialmente non considerati da tale normativa;
allargamento disposto con efficacia retroattiva dal comma 2 “prevedendosi che il riferimento agli allegati 1 e 2 al
d.l. 189/2016 debba intendersi in relazione anche all'allegato 2 bis “Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017”, tra i quali Isola del Gran Sasso”; che detto allargamento era stato disposto con efficacia retroattiva dal comma 2.
3.5. Ha affermato che detta previsione rendeva applicabile a detti Comuni, ex art. 49 del
D.L. 189/2016, la sospensione dei termini perentori “legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione”,
a far data dall'evento sismico del 18.1.2017 e pertanto retroattivamente rispetto all'entrata in vigore della L. 45/2017.
3.6. Ha, quindi, concluso che, nel caso di specie, in applicazione di detto principio la notifica del decreto ingiuntivo doveva reputarsi perfezionata il 16.2.2017, in pendenza della sospensione dei termini, sicché l'opposizione in esame doveva ritenersi tempestivamente proposta.
4. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 25.3.2024 ha Parte_1
introdotto il presente giudizio di rinvio chiedendo, in applicazione dei principi dettati dalla
Corte di Cassazione: - di rigettare l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla convenuta opposta in primo grado e, per l'effetto, dichiarare legittima e ammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 31/2017, emesso dal Tribunale di Teramo il 7 gennaio 2017, effettuata da essa esponente in primo grado, con prosieguo del giudizio di merito;
- di accertare e dichiarare, nel merito, la carenza di legittimazione passiva della signora nel giudizio di opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 31/2017 emesso dal Tribunale di Teramo in data 7 gennaio 2017, e per l'effetto, accogliere l' opposizione e dichiarare nullo e revocare il detto decreto ingiuntivo, rigettando la domanda proposta con il relativo ricorso ed assolvendo l'intimata da ogni pretesa della ricorrente;
- di condannare la controparte al pagamento delle spese di lite dei tre gradi di giudizio, con accessori di legge.
L'attrice in riassunzione ha chiesto inoltre ammettersi prova testimoniale, non avendo potuto chiederne l'ammissione in prime cure nei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
5. Nel presente giudizio si è costituita chiedendo Controparte_5 di confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo n. 285/2017 all'esito del giudizio
R.G. 1345/2017, con conseguente conferma del decreto opposto, e, in subordine, accertare e dichiarare nel merito l'esistenza della posizione creditoria azionata in capo ad essa esponente, con condanna dell'appellante al pagamento in proprio favore di € 14.195,55, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dì del dovuto al saldo.
La convenuta in riassunzione ha reiterato inoltre nella presente sede la richiesta di ammissione della prova per testi già avanzata in prime cure.
6. L'udienza del 15.10.2024 si è svolta con le modalità della trattazione scritta secondo l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal D.lvo 149/2022.
All'esito della camera di consiglio da remoto svolta in data 17.10.2024 la causa (soggetta al vecchio rito, vertendosi in ipotesi di giudizio di rinvio) è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. con decorrenza dalla data di comunicazione dell'ordinanza alle parti.
7. Premette il Collegio come, per effetto della cassazione della sentenza n. 2104/2018 di questa Corte territoriale, occorra in questa sede procedere al riesame dell'appello proposto dall'odierna attrice in riassunzione avverso la sentenza di primo grado n. 1258/2017, alla luce del principio enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 470/2024.
7.1. Tanto preliminarmente chiarito si rileva innanzi tutto che la sentenza impugnata deve ritenersi passata in giudicato (alla luce del rigetto del primo motivo di ricorso per cassazione) quanto alla asserita sussistenza, dedotta con il primo motivo dell'originario appello, dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 650 c.p.c.
7.2. Va invece accolto, conformemente a quanto disposto dalla Suprema Corte il secondo motivo d'appello con cui ha lamentato l'erroneità della decisione Parte_1 di primo grado in punto di ritenuta inammissibilità dell'opposizione perché ritenuta tardiva sulla base di una non corretta interpretazione della normativa emergenziale.
La Suprema Corte nella sentenza con cui ha cassato, sotto tale profilo, la sentenza di questa
Corte territoriale, ha affermato che essendosi la notifica del decreto ingiuntivo perfezionata in data 1.02.2017, in piena pendenza della sospensione dei termini processuali operante anche per i residenti del Comune di Isola del Gran Sasso in forza del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 18 undecies introdotto dalla L. 47/17, la opposizione a decreto ingiuntivo doveva ritenersi tempestiva.
8. L'accoglimento del secondo motivo di appello e la declaratoria di ammissibilità dell'opposizione impone ora di decidere la controversia nel merito.
8.1 Giova premettere che, a sostegno della pretesa creditoria (dell'importo di € 14.195,55) azionata in via monitoria nei confronti della sig.ra la ricorrente Pt_1 [...]
nel ricorso per decreto ingiuntivo si è limitata ad allegare genericamente di Controparte_1
aver eseguito in favore della ingiunta le lavorazioni edili di cui alla fattura n. 10/2014 dell'11.04.2021 (la quale riporta la seguente, generica descrizione: “Lavori eseguiti presso la vs abitazione sita in località Largo Corte n. 10 (saggi murature orizzontamenti solai e coperture)”.
8.2. Con atto di opposizione a detto decreto ingiuntivo l'originaria opponente, odierna attrice in riassunzione, ha opposto all'avversa pretesa creditoria il proprio difetto di legittimazione passiva, prospettando l'inconsistenza dell'avversa deduzione secondo cui ella avrebbe affidato alla controparte i lavori edili da cui era originato il credito azionato in via monitoria, posto che: a) tutti i lavori edili, compresi quelli per il quali era stato invocato il pagamento in via monitoria, riguardanti l'edificio per cui è causa (costituito da due porzioni immobiliari, di cui essa è comproprietaria con la germana ), in conseguenza dei danni provocati Pt_2
dal sisma del territorio aquilano del 6.4.2009, erano stati sotto il diretto controllo del
(di cui è presidente l'Avv. Stefano Mosca), costituito in via obbligatoria ex lege per CP_6 la ricostruzione dell'aggregato 2602131/2, denominato “ ”, in cui il ridetto Parte_1
edificio era stato inserito con il fabbricato a questo adiacente di proprietà di CP_4
b) detti lavori risultavano, inoltre, essere stati affidati dal citato non già
[...] CP_6 all'avversaria, ma allo studio EN & Partners”, nonché riportati da quest'ultima sulla fattura n. 10 del 31.1.2013; c) con raccomandata in data 13.3.2013, indirizzata ad essa esponente, l aveva espressamente riferito Controparte_1
l'affidamento dei lavori per cui è causa all'anzidetto consorzio, affermando di avere diritto al compenso in relazione all'edificio per cui è causa per “sopralluoghi effettuati in cantiere in varie riprese dal Sig. e Geom. ordinato dalla D.L.; Controparte_7 Controparte_3
Incontri effettuati presso lo studio dell'Ing. ”. Per_1
8.3. In sede di costituzione nel giudizio di opposizione, l'originaria ricorrente in monitorio ha specificato che la sig.ra e aveva commissionato tutte le lavorazioni prodromiche alla Pt_1
redazione degli elaborati grafici e progettuali finalizzati alla ricostruzione post sisma, consistiti: “nella effettuazione di saggi sulle strutture murarie dell'edificio di proprietà della
RA , nonché negli orizzontamenti solai e coperture e si sono Parte_1 estrinsecati nelle demolizioni dell'intonaco delle pareti nonché nella sottoposizione ad indagini di laboratorio ed ai tecnici progettisti delle risultanze sulle prove dei materiali estratti”. Ha aggiunto che la “peculiarità dell'intervento ha anche richiesto l'esecuzione di fori su tutti i solai dell'edificio, oltre che sulle pareti sia interne che esterne, come si evince dalla legenda elaborata in data 05.05.2010.
8.4. Ciò detto, rileva la Corte che parte opposta in primo grado, a tanto onerata in ragione della sua veste di attrice in senso sostanziale, non ha fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata nei confronti della sig.ra insufficiente rivelandosi in sede di giudizio Pt_1 di opposizione la fattura che ha giustificato l'emissione del decreto ingiuntivo.
8.4.1. A fronte della specifica contestazione formulata dall'opponente parte attrice non ha dimostrato di aver ricevuto direttamente dall'opponente ed in epoca antecedente alla costituzione del consorzio obbligatorio previsto ex lege l'incarico di eseguire le lavorazioni indicate in sede di comparsa di costituzione e risposta, inammissibile rivelandosi per genericità il capitolo di prova testimoniale articolato sul punto in sede di comparsa di costituzione e risposta in primo grado (“vero che, su incarico di , la Parte_1 ha eseguito, presso l'immobile sito in Largo Corte n. 10 di Controparte_1
Isola del Gran Sasso, le lavorazioni di cui alla fattura n. 10 dell'11/04/2014”), privo di qualsiasi riferimento a circostanze specifiche di luogo e di tempo in cui sarebbe stato conferito l'incarico e delle persone tra le quali esso sarebbe intercorso (sì da precludere alla controparte ogni utile esercizio del diritto alla formulazione della prova contraria, ad esempio allegando e dimostrando che quel giorno o in quel periodo si trovava da tutt'altra parte o che non aveva mai avuto a che fare con la persona fisica munita del potere di rappresentare la società).
8.4.2. Inoltre, a fronte dell'altra specifica contestazione operata dalla opponente, secondo cui tutte le lavorazioni anche propedeutiche sarebbero state eseguite dopo la costituzione del e quindi su incarico di questo, parte opposta non ha dimostrato (né chiesto di CP_6 provare, stando al tenore del secondo capitolo di prova testimoniale) l'epoca dell'esecuzione delle lavorazioni descritte nella fattura (emessa peraltro a distanza di quasi quattro anni dalla costituzione del ). CP_6
Non può del resto essere ignorato che alcun riscontro documentale ha offerto la parte opposta a quanto sostenuto in giudizio, avendo omesso anche di produrre gli esiti delle prove sui materiali che ha asserito di aver fatto eseguire su incarico della sig.ra Pt_1
prima della costituzione del;
mentre in atti risulta prodotta la fattura n. 10/2013 CP_6 emessa dalla a carico dell'aggregato Controparte_8 [...]
2602131/2 dell'importo di € 14.324,39 (avente ad oggetto “Saldo relativo alle Parte_1 prove sui materiali eseguite sull'aggregato sito a Isola del Gran Sasso di proprietà Per_2
”) e la nota proforma n. 15/17 emessa dalla Parte_1 Controparte_8
a carico dell'aggregato 2602131/2 dell'importo di €
[...] Parte_1
14.465,14 (avente ad oggetto “Saldo relativo alle prove sui materiali svolte a febbraio 2011 presso l'aggregato n. 2602131/2 sito a Isola del Gran Sasso di proprietà – Pt_1 [...]
, relativa consulenza tecnica di organizzazione, supervisione, interpretazione delle Pt_1 prove e redazione della relativa Relazione tecnica di interpretazione dei valori sperimentali”).
La sola produzione della planimetria redatta dallo studio in data 5.05.2010 recante Per_1
l'ubicazione dei fori del solaio si rivela evidentemente inidonea a fornire la prova che la relativa attività sia stata eseguita dalla su incarico della sig.ra Controparte_1 Pt_1 come pure (in ogni caso) ad offrire elementi idonei alla quantificazione dell'attività di esecuzione dei fori stessi.
Inammissibile risulta invece la produzione documentazione eseguita dalla convenuta in riassunzione solo nel presente giudizio di rinvio, in parte peraltro diretta a dimostrare l'esecuzione di ulteriore attività non dedotta in primo grado (esecuzione di report fotografico correlato e funzionale alla rappresentazione delle planimetrie).
8.4.3. Va anche dato atto che con missiva in data 13.03.2013 (in epoca antecedente all'emissione della fattura n. 10/2014, azionata in sede monitoria) avente ad oggetto “aggregato edilizio n° 2602131/2 denominato “ ””, indirizzata alla sig.ra Parte_1
la nel dolersi della revoca, da parte del presidente del Consorzio, Pt_1 Controparte_1 dell'affidamento dei lavori di riparazione e miglioramento sismico dell'aggregato, e nel rammentare che “sin dall'affidamento dei lavori” essa società aveva “accettato senza formalismi di eseguire i saggi e le prove sui materiali consegnate poi ai tecnici progettisti”, rappresentava di vedersi costretta “a formalizzare, come riportato nell'allegato, le spese sostenute presso l'edificio della Sig.ra sia in termini economici che Parte_1 in termini di tempo, quantificate in € 11.635,70 oltre IVA”.
Tale missiva contiene in sostanza il riconoscimento che tutte le attività, anche preliminari
(quali esecuzione di saggi e le prove sui materiali poi consegnate ai tecnici progettisti) erano state eseguite su incarico del , come confermato anche dal fatto che nell'allegato CP_6 alla missiva in discorso ove è inserita anche la voce “Sopralluoghi effettuati in cantiere in varie riprese dal Sig. e Geom Trasatti Alessandro, come ordinato dalla D.L.” Controparte_7
evidentemente nominata dopo la costituzione del . CP_6
8.4.4 Ciò posto, deve rilevarsi il difetto di titolarità in capo alla sig.ra Parte_1
del rapporto contrattuale (e quindi della posizione debitoria allo stesso connessa), per doversi escludere che sia stata fornita in giudizio la prova di un affidamento dei lavori in relazione ai quali si invoca il pagamento del corrispettivo prima della costituzione del
(avvenuta in data 5.10.2010) personalmente e in via diretta da parte dell'attrice CP_6
in riassunzione, posto che la ridetta società non ha fornito, come detto, alcun elemento utile a corroborare siffatta circostanza, come le competeva in applicazione dei principi richiamati al punto che precede.
9. L'appello merita, in ragione di tanto, accoglimento, con conseguente rigetto della domanda creditoria azionata da e revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 31/2017 reso dal Tribunale di Teramo.
10. Non resta che procedere alla regolamentazione delle spese di lite che deve seguire l'esito decisorio definitivo che vede la soccombenza del convenuto in riassunzione, che va quindi condannato alle spese del giudizio di primo grado, dell'originario giudizio di appello , del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio liquidate ex D.M. 147/2022 con applicazione di parametri minimi (in ragione della semplicità delle questioni involte in giudizio) delle tariffe relative allo scaglione di riferimento, con esclusione, per l'originario giudizio di appello e per il presente giudizio di rinvio della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione, stante il mancato espletamento di attività istruttoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) CONDANNA in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , Parte_1 delle spese del primo grado di giudizio, dell'originario giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio che liquida: quanto al giudizio di primo grado in complessivi € 2.685,50, di cui € 2.540,00 per compensi ed € 145,50, per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e
CAP come per legge;
quanto all'originario giudizio d'appello in complessivi €
2.161,75, di cui € 1.984,00, per compensi ed € 177,75 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al giudizio di cassazione in € 1.541,00, per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi € 2.102,00, di cui € 1.984,00 per compensi, ed € 118,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario, spese generali e ad. IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 21.01.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)