Articolo 1708 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1707Articolo 1709
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1708. Decisioni 1. Per i candidati che hanno riportato i prescritti giudizi favorevoli, in caso di avanzamento a graduato di truppa, il comandante del centro di mobilitazione provvede al rilascio del brevetto; se si tratta di avanzamento a sottufficiale, rimette le proposte con i relativi documenti al comitato centrale per la definitiva approvazione dei giudizi da parte del presidente nazionale.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010