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1 ottobre 2018
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9 febbraio 2021
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Art. 325-quater. (( (Comunicazione all'AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo).)) (( 1. L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni relative alle attivita' di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativi, ivi comprese le sanzioni pubblicate in forma anonima, o la cui pubblicazione sia stata rimandata o esclusa, nonche' comunica le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse. )) 2. L'IVASS trasmette all'AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate in conformita' del ((Capo VI del presente Titolo)) . (45)
------------ AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
------------ AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Commentario • 1
- 1. Attuazione IDD: ultime novità in materia di distribuzione assicurativaDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 9 febbraio 2021 · 0.93076426
Il quadro normativo nazionale in materia di distribuzione assicurativa è stato ancora una volta modificato a seguito dall'approvazione di un nuovo provvedimento che entra in vigore oggi, 9 febbraio 2021. Nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2021 è stato pubblicato il d. lgs. 30 dicembre 2020, n. 187, recante disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della Direttiva 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa (cd. “IDD”). Nello schema del provvedimento che ha preceduto l'emanazione del d.lgs. 187 si legge che le modifiche in esame sono volte principalmente ad “assicurare una maggiore aderenza [del Codice delle Assicurazioni] alla …
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