Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione universale sul diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, nonche' i Protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione stessa.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione universale sul diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, nonche' i Protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione stessa.