CA
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 204 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra in persona del Direttore Parte_1
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Germano
Belli, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante principale/appellata incidentale e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2
Giovanni Desideri e Paola Ranieri, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
- appellata principale/appellante incidentale e
Controparte_3
, in persona del Presidente del C.D.A. e legale
[...] rappresentante pro tempore, Dott Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Di Nicola, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
- appellata e
con socio unico, in persona del legale CP_5 rappresentante pro tempore, Dott. Controparte_6 rappresentata e difesa dagli Avv. Mauro Ruffolo e Paola Ranieri, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
- appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 83 del
Tribunale Ordinario di Chieti, pubblicata in data 09/02/2023 in materia di prestazioni sanitarie.
Conclusioni per la Parte_2
1) in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.;
2) in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 83/2023 emessa dal
Tribunale Civile di Chieti il 08.02.2023, pubblicata il giorno successivo e non notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, e, per l'effetto:
“2-Nel merito:
2-A- in via preliminare, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per violazione del divieto di ingiustificato frazionamento del credito e, per l'effetto, revocare e, comunque, dichiarare privo di giuridico effetto l'opposto decreto;
2-B- in via principale, dichiarare, ex art. 1260, comma secondo,
c.c., l'inefficacia nei confronti della Parte_3
del contratto di cessione, concluso in data 21 giugno
[...]
2019, tra la (cedente) e la CP_5 Controparte_1
(cessionaria) relativamente ai crediti vantati nei confronti dell' ed azionati con il Decreto Parte_4
Ingiuntivo n. 129/2020 del 08.03.2020 (r.g. n. 337/2020) emesso dal Tribunale di Chieti e, per l'effetto, revocare e, comunque, dichiarare nullo e/o privo di giuridico effetto l'opposto decreto;
2-C- in via gradata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ex art. 1, comma 10, Parte_1 del d.l. 324/1993, convertito in legge n. 424/1993, e, per
l'effetto, revocare e, comunque, dichiarare nullo e/o privo di giuridico effetto l'opposto decreto;
2-D- in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare non dovuti dall' gli importi azionati nel Pt_1 Parte_4 decreto ingiuntivo opposto, per rinuncia e remissione del debito ex art. 1326 c.c. da parte del cedente ed in ragione del pactum de non petendo stipulato tra cedente e cessionario e, per
l'effetto, revocare e, comunque, dichiarare nullo e/o privo di giuridico effetto l'opposto decreto;
2-E- sempre in via gradata, accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2934, 2946 e 2948 c.c., la prescrizione degli importi azionati nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare e, comunque, dichiarare nullo e/o privo di giuridico effetto l'opposto decreto;
2-F- ancora in via gradata, accertare e dichiarare non dovuta dall' la pretesa creditoria ex Parte_5 adverso formulata in via monitoria per superamento dei tetti di spesa, ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/2002 e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 32, comma 8, del
d.lgs. 23 dicembre 1992, n. 502, art. 12, comma 3, e del d.lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, art. 39, e, per l'effetto, revocare e, comunque, dichiarare nullo e/o privo di giuridico effetto
l'opposto decreto;
2-G- sempre in via gradata, accertare e dichiarare, non fondata la pretesa creditoria ex adverso formulata in via monitoria, in ragione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. spiegata a fronte dell'inappropriatezza delle prestazioni ospedaliere rilevata a seguito di attività ispettiva e, per
l'effetto, revocare e comunque dichiarare nullo e/o privo di giuridico effetto l'opposto decreto;
2-H- nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'opposizione, accertare e dichiarare la litispendenza e/o continenza ex art. 39 c.p.c. della domanda di corresponsione di interessi al tasso moratorio di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs.
231/02, ove intesi a far data dalle singole scadenze delle fatture poste a fondamento della presente procedura monitoria sino al saldo, per essere la medesima pretesa oggetto di precedente ed autonoma richiesta avanzata anch'essa in via monitoria ed opposta dall'esponente con giudizio di cognizione pendente dinanzi a codesta Autorità giudiziaria al n. 8/2020
r.g.a.c. (ud. 16.09.2020 – G.U. dott. N. Valletta);
2-I- in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare non dovuti dall' gli interessi di mora ex Pt_1 Parte_4 artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 sulle somme di cui alle fatture azionate nel decreto ingiuntivo opposto, essendo stato convenuto nei contratti tra cedente e ceduto, sopra citati ed allegati, solo il tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c. nonché per inapplicabilità del tasso moratorio sugli interessi nell'ipotesi – come nel caso di specie – in cui non si rientri in rapporti sorretti da transazioni commerciali e, per
l'effetto, revocare e, comunque, dichiarare nullo e/o privo di giuridico effetto l'opposto decreto;
2-L- nella denegata ipotesi di rigetto del presente atto di opposizione e di fondatezza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la terza chiamata, , CP_5 in qualità di cedente e quale proprietaria e gestore delle strutture sanitarie Casa di Cura Pierangeli e Casa di Cura
Spatocco, tenuta a manlevare l' da Parte_4 ogni pretesa dell'opposta, di cui al citato decreto ingiuntivo,
e, per l'effetto, condannare quest'ultima, a CP_5 rifondere all' quanto sarà Parte_4 eventualmente tenuta a pagare all'opposta Controparte_1
3- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.P.A. come per legge.”.
Conclusioni di Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, “contrariis rejectis”, previo rigetto della proposta inibitoria: in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare
Part l'inammissibilità dell'appello proposto dalla e per
l'effetto rigettarlo, per le ragioni espresse in narrativa;
nel merito, ove ritenuto ammissibile, rigettare comunque
Part l'appello proposto dalla poiché infondato sotto ogni e qualsiasi profilo in fatto e/o in diritto;
Part in ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla in punto alla sussistenza della legittimazione passiva in capo alla
per gli anni 2005-2007, voglia la Corte, a modifica CP_3 della impugnata sentenza, condannare la al pagamento in CP_3 favore di dell'importo di euro 1.351.453,00, oltre P_ interessi ex D. lgs. 231/2002 e smi dalla scadenza delle fatture, come richiesti e già riconosciuti dal Tribunale.
Ciò posto, voglia altresì la Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da P_
con riguardo al rigetto della domanda riguardante i
[...]
Part corrispettivi dovuti per l'anno 2008, condannare la al pagamento dell'importo di euro 215.749,22, oltre interessi ex D. lgs. n. 231/2002 e smi, dalla scadenza delle fatture e, comunque, dalla domanda giudiziale ex art. 1284 cod. civ., comma 4.
Voglia altresì la Corte, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da con riguardo agli interessi ex P_
D. Lgs. 231/2002 e smi maturati sui corrispettivi dovuti per gli
Part anni 2010-2012, condannare la al pagamento degli interessi di mora previsti dal D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e, comunque, dalla domanda giudiziale ex art. 1284, comma
4, cod. civ..
Voglia infine la Corte, in accoglimento dell'ulteriore motivo di appello incidentale proposto da con riguardo alle spese P_ di lite di I grado poste a suo carico e liquidate in favore della
Part chiamata in causa , condannare la al loro pagamento CP_3 in favore di detta società finanziaria.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
Conclusioni della CP_3
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, pronunciarsi come appresso:
QUANTO ALL'APPELLO PRINCIPALE DELLA Parte_6
In via preliminare e pregiudiziale, previo rigetto della domanda inibitoria: 1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello
Part proposto dalla e per l'effetto rigettarlo, per le ragioni espresse in narrativa;
Nel merito:
2) ove ritenuto ammissibile, rigettare comunque l'appello
Part proposto dalla poiché infondato sotto ogni e qualsiasi profilo in fatto e/o in diritto e per l'effetto
3) confermare la sentenza di primo grado impugnata.
CIRCA L'APPELLO INCIDENTALE DELLA Controparte_1
1)Rigettare la richiesta di appello incidentale avanzato dalla
limitatamente alla posizione della e P_ CP_3 confermare la sentenza impugnata.
CIRCA L'APPELLO CONDIZIONATO DELLA Controparte_1
1)dichiarare inammissibile l'appello condizionato per come proposto e confermare la sentenza impugnata
2)con vittoria delle spese di lite.
Conclusioni di CP_5
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, preliminarmente, accertare e dichiarare
l'intervenuto giudicato in relazione al capo della sentenza impugnata concernente il rigetto della domanda di manleva proposta dall' contro la deducente e la Parte_7 CP_5 correlata statuizione sulle spese di lite tra le suddette parti.
Nel merito, rigettare l'appello, poiché infondato in fatto e diritto.
In subordine e nella denegata ipotesi di ritenuta invalidità della cessione dei crediti, voglia l'adita Corte d'Appello condannare l' al pagamento – in Pt_7 Parte_4 favore della e per le causali di cui agli atti – CP_5 della somma di € 3.419.108,57, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo.
Vinte le spese tutte di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 83, pubblicata in data 09/02/2023, il
Tribunale Ordinario di Chieti, in parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 129/2020 - con il quale era stato ingiunto alla di Parte_8 pagare a quale cessionaria dei crediti Controparte_1 vantati da , la somma di euro 3.634.857,79, oltre CP_5 ad interessi e spese della procedura - revocava il provvedimento monitorio;
condannava la a pagare all'opposta la minor Pt_4 somma di euro 3.419.108,57, oltre ad interessi calcolati ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 per le annualità 2007, 2013, 2014 e
2015 e nella misura stabilita dall'art. 1284 c.c. per le annualità 2010, 2011 e 2012, dal dovuto al soddisfo.
Il Tribunale rigettava la domanda di manleva formulata dalla nei confronti di , da lei chiamata in causa, Pt_4 CP_5 che aveva incorporato le due strutture sanitarie accreditate presso la EG UZ ove erano state effettuate le prestazioni sanitarie oggetto di causa ed aveva successivamente ceduto i suoi crediti a con contratto del 21/6/2019; P_ rigettava la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti di a sua volta chiamata in causa Controparte_3
Part dall'opposta, e condannava la a rifondere le spese di lite a ed a , e a rifondere Controparte_1 CP_5 P_ le spese di lite a CP_3
1.1. Il Tribunale premetteva che il provvedimento monitorio oggetto di causa era stato emesso in favore di P_ , cui in data 21/06/2019 aveva ceduto il
[...] CP_5 suo credito avente ad oggetto il saldo dei corrispettivi vantati per le prestazioni sanitarie rese dalle case di cura Spatocco e
Pierangeli, gestite dalla medesima negli anni dal 2007 CP_5 al 2015.
1.2. Il Tribunale rilevava che l'opponente aveva dedotto:
- l'indebito frazionamento del credito da parte di P_
; - l'inefficacia della cessione del credito intervenuta
[...] tra e in quanto non accettata, né da CP_5 P_ essa opponente, né dalla EG UZ;
- il suo difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 1, comma 10, d.l. n.
324 del 1993, dovendo la domanda essere proposta nei confronti di;
- l'inammissibilità della domanda in virtù della CP_3 cd. clausola di salvaguardia contenuta nei contratti conclusi;
- l'estinzione parziale del diritto di TO per prescrizione
(quinquennale o decennale); - l'infondatezza della pretesa per superamento dei limiti di spesa e per le riscontrate inappropriatezze delle prestazioni;
- l'inapplicabilità degli interessi delle transazioni commerciali ai sensi del d.lgs. n.
231/2002, ed aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa al fine di esserne garantita. CP_5
1.3. Il Tribunale esponeva che si era costituita in giudizio contestando le deduzioni avversarie e Controparte_1 chiedendo, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa la EG UZ e Controparte_3
1.4. Il Tribunale riferiva che non era stata autorizzata la chiamata in causa della EG UZ;
che aveva CP_3 eccepito il suo difetto di legittimazione passiva ed aveva chiesto di essere estromessa dal giudizio;
che si CP_5 era associata alle considerazioni ed alle richieste di
[...]
, ed aveva dedotto che la clausola di manleva contenuta P_ in taluni contratti da lei conclusi con la operava solo Pt_4 nell'ipotesi in cui l'azienda sanitaria fosse stata costretta per effetto della cessione a pagare doppiamente il credito, prima in favore della cedente e poi della cessionaria.
1.5. Il giudice rigettava l'eccezione relativa all'ingiustificato frazionamento del credito, sollevata dall'opponente, rilevando che il precedente decreto ingiuntivo n. 584/2019, emesso per l'importo di euro 5.135.717,93, non aveva lo stesso oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di causa, ma riguardava i soli interessi maturati su altre fatture che la aveva pagato in ritardo. Pt_4
Part 1.6. Riteneva carenti di prova le contestazioni della in ordine al superamento dei cd. tetti di spesa ed all'inappropriatezza delle prestazioni rese dalle strutture sanitarie gestite da . CP_5
Part 1.7. Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione della relativa all'inefficacia della cessione del credito per mancata prestazione del consenso da parte della e della EG Pt_4
UZ, osservando, in particolare: - l'accordo con cui la cessione del credito era stata subordinata al consenso della o della EG UZ era stato concluso tra queste Pt_4 ultime e e non poteva pertanto essere opposto CP_5 alla cessionaria , in quanto terza rispetto ad esso;
P_
- la non aveva fornito prova del fatto che Pt_4 P_ fosse a conoscenza del predetto accordo al momento della cessione;
- la cessione era stata effettuata ai sensi della legge n. 130 del 1999, che all'art. 4, comma 4 bis, prevedeva che alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non erano applicabili gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedessero formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle dettate nella predetta legge;
- l'avvenuta cessione, in difetto del consenso dell'azienda ceduta, poteva eventualmente esporre a responsabilità CP_5 risarcitoria nei confronti dell' o della EG UZ, Pt_4 ma non incideva sul negozio traslativo del credito.
1.8. Il giudice riteneva, inoltre, infondata l'eccezione dell'azienda sanitaria relativa al suo difetto di legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 1, comma 10, d.l. n. 324 del 1993, rilevando che tale disposizione assumeva rilievo unicamente in sede esecutiva, nell'individuare l'ente verso il quale le strutture private dovevano dirigere le loro iniziative esecutive, indicato nella per i contratti conclusi CP_3 dal 2005 al 2007.
1.9. Il Tribunale riteneva applicabile alla fattispecie in esame la normativa sugli interessi delle transazioni commerciali dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002, ferma restando la deroga convenzionale a tale legge contenuta nei contratti relativi alle prestazioni eseguite negli anni 2010, 2011 e 2012, in relazione ai quali dovevano applicarsi gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., come contrattualmente previsto.
Part 1.10. Riteneva inconferente l'eccezione della relativa alla clausola di salvaguardia di rinuncia alle “azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi”, che si riferiva alla determinazione delle tariffe ed alla fissazione del budget regionale e non aveva riguardo all'oggetto della presente controversia.
1.11. Riteneva inoltre infondata l'eccezione di Part prescrizione sollevata dalla , non vertendosi in tema di pagamenti periodici.
1.12. Il Tribunale rilevava che all'esito dell'istruttoria Part era emerso che tra la e non era stato concluso alcun CP_5 contratto relativo alle prestazioni sanitarie erogate nell'anno
2008, sicché, alla luce di quanto disposto dall'art. 8 quinquies
d.lgs. n. 502 del 1992, non si configurava un credito contrattuale per tali prestazioni e dalla somma ingiunta andava scomputato il relativo importo di euro € 215.749,22.
2. Con atto di citazione notificato il 24/02/2023 la
[...]
proponeva appello avverso la sentenza Parte_8 sopra indicata sulla base di sette motivi e concludeva come riportato in epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale condizionato ed appello incidentale sulla scorta di tre motivi.
2.2. Si costituiva chiedendo il rigetto CP_5 dell'appello proposto dalla , e riproponendo, in Pt_4
Part subordine, la domanda di condanna della al pagamento in suo favore ove fosse stata ritenuta inopponibile la cessione dei crediti in favore di P_
2.3. chiedeva il rigetto dell'appello CP_3 principale e degli appelli incidentali proposti limitatamente alla sua posizione.
2.4. Nell'udienza di precisazione delle conclusioni del
04/06/2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e con ordinanza in data 6/6/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Con il primo motivo di gravame l' Parte_9 appellante lamenta che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che nel provvedimento monitorio oggetto di causa erano state azionate fatture diverse rispetto a quelle poste fondamento del precedente ricorso per decreto ingiuntivo n. 584/2019.
4.1. Rileva che dalla lettura della documentazione in atti emergeva che, ad eccezione di quattro, le fatture erano le stesse in entrambi i giudizi, con violazione del divieto di frazionamento del credito.
4.2. Il motivo è infondato.
4.3. Il ricorso monitorio che ha dato origine al presente giudizio ha ad oggetto il pagamento del saldo delle fatture emesse in relazione ai crediti vantati da per le P_ prestazioni rese dalla società cedente in favore della Pt_4 dal 2007 al 2015, come evidenziato nell'elenco delle fatture riportato alle pagine da 2 a 12 del predetto ricorso, allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
4.3.1. Il ricorso monitorio da cui è scaturito il decreto ingiuntivo n. 584/2019 era invece volto ad ottenere gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 sui pagamenti
Part parziali già eseguiti dalla in relazione alle predette fatture.
4.4. Ne consegue che i due giudizi hanno diverso oggetto e non si ravvisa violazione del divieto di frazionamento del credito.
5. Con il secondo motivo di gravame la contesta il Pt_4 rigetto della sua eccezione relativa al superamento da parte delle strutture sanitarie del tetto di spesa fissato dalla
EG per gli anni dal 2010 al 2015, rilevando che tale superamento era documentato e, alla luce della normativa di settore e della giurisprudenza maggioritaria, era pertanto precluso il pagamento delle prestazioni rese dall'erogatore privato extra budget.
Part 6. Con il terzo motivo di gravame la contesta il rigetto della sua eccezione di carenza di legittimazione passiva, evidenziando che alla luce del quadro normativo di riferimento legittimata in ordine alla richiesta di pagamento per le prestazioni sanitarie eseguite nel 2007 era Controparte_3 7. Con il quarto motivo di gravame la lamenta Pt_4
l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, delle deliberazioni aziendali di liquidazione dei compensi dovuti a
, prodotte in giudizio, alle quali erano allegati i CP_5 verbali ispettivi redatti dalla competente commissione ispettiva, in contraddittorio con un rappresentante della struttura sanitaria interessata, contenenti le generalità degli intervenuti, la descrizione delle circostanze di fatto rilevate e le operazioni compiute.
7.1. Sostiene che, stante la specificità delle contestazioni, era onere delle strutture erogatrici provare l'appropriatezza delle prestazioni fornite e che, in difetto, risultava legittima la decurtazione del credito azionato nel decreto ingiuntivo.
Part 8. Con il quinto motivo di appello la lamenta il rigetto della sua eccezione di inefficacia della cessione dei crediti vantati da in difetto di accettazione da parte sua e CP_5 della EG UZ.
8.1. Sostiene che dagli atti risultava la conoscenza da parte di delle clausole contrattuali che subordinavano P_
l'efficacia della cessione al suo consenso o a quello della
EG e che la normativa in materia di cartolarizzazione derogava alle disposizioni normative che limitavano la cessione dei crediti, ma non alle clausole contrattuali.
9. Con il sesto motivo di appello la lamenta la Pt_4 violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. per avere il Tribunale rigettato la sua eccezione di prescrizione.
9.1. Deduce che il primo giudice aveva errato nel non ritenere applicabile, al caso di specie, la prescrizione quinquennale, dovendo i pagamenti essere effettuati periodicamente, con conseguente prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. 9.2. Contesta inoltre che vi siano stati molteplici atti interruttivi della prescrizione e deduce che dalla documentazione in atti risultava che l'unico atto interruttivo della prescrizione era costituito dalla notifica del decreto ingiuntivo del 17 marzo 2020.
Part 10. Con il settimo motivo di appello la contesta l'applicabilità ai crediti in esame degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, asserendo che anche per gli anni successivi al 2012 doveva applicarsi il tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c.
10.1. In subordine l'appellante reitera l'eccezione di litispendenza o continenza con il giudizio instaurato a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 584/2019.
11. Deve essere logicamente esaminato per primo il quinto motivo di appello, relativo alla carenza di legittimazione Part attiva di per inopponibilità alla della cessione P_ dei crediti vantati da in difetto di accettazione da CP_5
Part parte della predetta o della EG.
11.1. Il motivo è fondato.
11.2. Tutti i contratti versati in atti dalla stessa contengono rispettivamente all'art. 13, i contratti P_ relativi al triennio 2005 – 2007 ed al 2010, all'art. 14, i contratti relativi al 2011 – 2012, ed all'art. 15 i contratti relativi al 2013 ed al biennio 2014 – 2015, la clausola che prevedeva l'inopponibilità della cessione in difetto di accettazione da parte della EG (per il triennio 2005 – 2007)
Part
o della , per i successivi anni.
11.2.1. E' pacifico che tale accettazione non c'è stata, Part essendosi le parti limitate a notificare alla l'avvenuta stipula del contratto di cessione.
11.3. Non è in discussione nel caso in esame l'applicabilità diretta della disciplina dettata dagli artt. 69 e 70 r.d. n. 2240 del 1923, che deve essere esclusa in base all'insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale la normativa citata riguarda l'amministrazione statale e non si applica alle altre amministrazioni diverse dallo Stato (vedi Cass. 17496/2008,
Cass. 6038/2019, Cass. 2760/2015, nonché, con specifico
Part riferimento alla cessione dei crediti nei confronti della
Cass. 30658/2017).
11.3.1. Ne consegue che non appare pertinente il richiamo all'art. 4, comma 4 bis, legge n. 130 del 1999, che stabiliva l'inapplicabilità in caso di cartolarizzazione degli art. 69 e 70 r.d. n. 2440 del 1923, sopra citati, e delle altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla legge citata. L'art. 4, comma 4
Part bis, come evidenziato dalla , deroga infatti a disposizioni di legge e non già a pattuizioni contrattuali.
11.4. Deve essere poi esclusa l'applicabilità alle clausole sopra riportate dell'art. 1341, comma 2, c.c., che presuppone che il contratto sia stato predisposto unilateralmente da una delle parti (vedi, ex plurimis, Cass. n. 7605 del 2015).
11.4.1. Nel caso in esame, come risulta dalla procedura di contrattazione prevista dall'art. 8 quinquies d.lgs. n. 502 del
1992, lo schema degli accordi fra EG, aziende sanitarie e strutture private accreditate viene redatto sulla base degli accordi raggiunti fra le parti.
11.5. In tema di cessione dei crediti non risultano poi applicabili i limiti imposti dall'art. 1379 c.c. in materia di divieto di alienazione, non richiamati nell'art. 1260, comma 2,
c.c., che prevede che le parti possano liberamente escludere o limitare la cedibilità del credito.
11.5.1. Nella fattispecie in esame ricorre un apprezzabile Part interesse della EG e della in relazione al divieto di cessione dei crediti in difetto di autorizzazione, consistente nell'esigenza di evitare che durante l'esecuzione del contratto vengano meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato ad eseguire le prestazioni per conto della pubblica amministrazione.
11.6. Quanto alla conoscenza delle clausole sopra citate da parte della cessionaria, va osservato che è stata la stessa a produrre i contratti intercorsi fra la sua dante P_
Part causa, la EG UZ e la , dimostrando così di averne la disponibilità e di conoscerne il contenuto, e non ha nemmeno dedotto di esserne entrata in possesso successivamente alla stipula del contratto di cessione, ferma restando la scarsa credibilità che un operatore professionale acquisti un credito ignorandone la fonte e la disciplina contrattuale.
11.7. Sulla base di quanto esposto deve essere rigettata la domanda di pagamento proposta da nei confronti della P_
Part
per carenza di legittimazione attiva e va altresì rigettato l'appello incidentale proposto dalla predetta nei P_ confronti dell'appellante, avente ad oggetto i compensi relativi alle prestazioni erogate nel corso del 2008, il riconoscimento degli interessi nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002
e la richiesta che le spese del giudizio di primo grado sostenute
Part da siano poste a carico della per avere questa dato CP_3 causa alla sua chiamata in giudizio. Va altresì rigettato l'appello incidentale condizionato proposto nei confronti di
. CP_3
12. Stante la carenza di legittimazione attiva di P_
, deve essere esaminata la domanda di pagamento reiterata da
[...]
in questo grado d'appello nell'ipotesi in cui fosse stata CP_5
Part ritenuta inopponibile alla la cessione stipulata con
. Poiché tale domanda era rimasta assorbita in primo P_ grado non era infatti necessario per proporre appello CP_5 incidentale avverso la sentenza di primo grado, essendo sufficiente la sua chiara riproposizione in appello. 13. Vanno pertanto esaminati gli ulteriori motivi di appello Part proposti dalla .
14. Fondato risulta anche il terzo motivo di appello, relativo alla legittimazione di per le prestazioni CP_3 sanitarie erogate nel 2007.
14.1. Sul punto si è recentemente pronunciata la Suprema
Corte di Cassazione, che, richiamando i propri precedenti, ha ribadito che l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 423 del 1993, si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (vedi Cass. n. 34155 del 2022, il cui orientamento è stato ribadito da Cass. n. 6300 del 2023).
La Corte ha evidenziato che per l'identificazione dell'ente incaricato del pagamento deve farsi riferimento all'art. 38 della legge della EG UZ n. 146 del 1996 che, per il periodo dal 2004 al 2008, ha previsto che la convenzione stipulata dalla Giunta regionale con le banche per lo svolgimento del servizio di tesoreria unica prevedesse il conferimento dell'incarico a di coordinamento dell'attività Controparte_3 delle singole banche convenzionate, quale organismo responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole Pt_4 incaricato dei pagamenti, del monitoraggio della spesa e dello smobilizzo dei crediti.
14.2. Nessuna prova hanno fornito le appellate che a seguito della cessazione delle funzioni di gestione finanziaria dei pagamenti da parte di per conto delle a partire CP_3 Pt_4 dal 1/1/2009, tali funzioni fossero state trasferite alle Pt_4 anche per i crediti maturati nel periodo anteriore. Part
15. Ne consegue che la è legittimata passivamente nel presente giudizio unicamente per i crediti relativi agli anni
2010 – 2015.
15.1. Quanto alla posizione di in appello non CP_3 CP_5 ha tempestivamente formulato domande nei suoi confronti, fermo restando che sarebbe stato necessario l'appello incidentale. In relazione alla predetta appellata rimane pertanto definitivo il rigetto della domanda pronunciato in primo grado.
16. Sono fondati anche il secondo ed il quarto motivo Part dell'appello proposto dalla , relativi alle decurtazioni dei crediti vantati da per il superamento dei tetti di spesa CP_5
e per l'inadeguatezza di alcune prestazioni.
16.1. Il tetto annuale di spesa era indicato in ciascun contratto ed era pertanto vincolante per la struttura sanitaria.
E' inoltre pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui il “tetto di spesa” rappresenta un vincolo ineludibile in materia sanitaria (cfr. da ultimo Cass. n. 25184 del 2024). Part 16.2. La ha prodotto i mandati di pagamento via via emanati, relativi alle prestazioni erogate da rientranti CP_5 nel budget regionale e reputate appropriate in sede ispettiva.
La sintesi di tale operazioni è contenuta nel prospetto prodotto in primo grado come documento n. 48, da cui risulta che negli anni 2010 – 2015 sono stati versati a euro 87.976.563,74 CP_5 su un budget complessivo di euro 89.976.708,63, con una differenza di euro 2.000.145,89. Tale importo costituisce pertanto il limite entro il quale può essere accolta la domanda di pagamento di , che invece, detratti gli importi CP_5 relativi agli anni 2007 e 2008, ammonta ad euro 2.067.654,78.
16.3. Dalla somma sopra indicata di euro 2.000.145,89 devono essere detratti ulteriori euro 697.681,25 che risultano non dovuti in base alle verifiche ispettive eseguite negli anni 2011,
Part 2012 e 2013, rispetto alle quali la ha allegato non solo le delibere di liquidazione ma anche i verbali ispettivi, contenenti le specifiche contestazioni delle prestazioni inappropriate, con indicazione delle cartelle cliniche e delle specifiche attività svolte dalle strutture (si veda per l'anno anno 2011 la decurtazione di euro 268.222,10, di cui euro
244.395,45 per verifiche ispettive ed euro 23.826,65 per superamento posti letto, il tutto come da delibera n. 964/2012, allegata al doc. n. 28 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
per l'anno 2012 euro 171.181,17 per verifiche ispettive ed euro 238.272,49 in forza del decreto 50/2011 del
Commissario ad acta, contenente il piano regionale per la riduzione delle prestazioni inappropriate, il tutto come specificato da delibera n. 675/2013, allegata al doc. n. 29 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
per l'anno
2015 euro 20.005,49 per verifiche ispettive, il tutto come da delibera n. 813/2015, allegata al doc. n. 37 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
16.4. Stante la specificità delle contestazioni, era onere di fornire la prova del corretto adempimento della CP_5 prestazione, prova che non è stata neppure dedotta.
17. Infondato risulta invece il sesto motivo di appello, relativo all'applicabilità alla fattispecie in esame della prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c.
17.1. Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, non si verte in tema di prestazioni periodiche, atteso che i pagamenti dovevano essere effettuati a seguito dell'esecuzione delle prestazioni ed in relazione al volume di esse, con conseguente prescrizione decennale.
18. Infondato risulta anche il settimo motivo, relativo all'inapplicabilità alle prestazioni in esame degli interessi delle transazioni commerciali anche per gli anni 2013, 2014 e
2015. Part
18.1. Contrariamente a quanto dedotto dalla infatti, i contratti relativi a tali anni non contenevano una specifica pattuizione in ordine alla misura degli interessi di mora, facendo generico riferimento al tasso nella misura di legge, con la conseguenza che deve trovare applicazione il tasso previsto per i rapporti commerciali, avendo la Corte di Cassazione precisato che “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del
Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica.
Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002” (cfr. Cass. S.U.
n. 430/2023).
18.2. Priva di qualsiasi riscontro probatorio è poi la litispendenza con il giudizio istaurato a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 584/2019, di cui si ignora l'esito.
19. Alla luce di quanto esposto, in parziale riforma della Part sentenza impugnata, la deve essere condannata al pagamento in favore di della somma di euro 1.340.475,85, con CP_5 interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. per gli anni 2010,
2011 e 2012 ed al tasso previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002, per gli anni 2013, 2014 e 2015, con decorrenza dalle scadenze contrattuali e sino al saldo.
20. In forza del principio della soccombenza P_
Part
deve essere condannata a rifondere alla le spese del
[...] primo e del secondo grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore compreso tra 2.000.00,01 e
4.000.000,00 euro, e le spese del presente grado di appello a
, che si liquidano in base ai parametri relativi alle CP_3 cause di valore compreso fra 1.000.000,01 e 2.000.000,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario, in base al valore della domanda rivolta nei confronti delle parti.
20.1. Tenuto conto della significativa riduzione del Part credito preteso da nei confronti della appare equo CP_5 compensare le spese di lite nella misura della metà fra le parti
Part sopra indicate, condannando la a rifondere a la CP_5 residua quota di un mezzo delle spese del primo e del secondo grado, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
21. Da ultimo va dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, per il versamento da parte di di una P_ ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quella dovuta per la proposizione dell'appello incidentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) Rigetta le domande proposte da nei Controparte_1 confronti della Parte_8
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1 3) Condanna la a pagare a Parte_8 CP_5
la somma di euro 1.340.475,85, con interessi al tasso
[...] di cui all'art. 1284 c.c. per gli anni 2010, 2011 e 2012 ed al tasso previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002 per gli anni
2013, 2014 e 2015, con decorrenza dalle scadenze contrattuali e sino al saldo;
4) Condanna a rifondere alla Controparte_1 [...] le spese del giudizio, che liquida per Parte_8 il primo grado in euro 843,00 per esborsi ed euro 49.336,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e per il presente grado di appello in euro 2.583,00 per esborsi ed euro
44.201,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
5) Condanna a rifondere all'Avv. Federica Di Controparte_1
Nicola, antistatario, le spese del presente grado di appello, che liquida nella somma di euro 34.001,00, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
6) Compensa le spese del giudizio nei rapporti fra la
[...]
e nella misura della metà Parte_8 CP_5
Part e condanna la a rifondere all'Avv. Mauro Ruffolo, antistatario, la residua quota di un mezzo, che liquida per il primo grado in euro 18.975,50 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,e per il secondo grado in euro
17.000,50, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
7) Conferma per il resto la sentenza impugnata;
8) dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4/2/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi