Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02759/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06691/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6691 del 2025, proposto da
AN MA ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4441/2025 depositata e resa pubblica il 05.06.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2379/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa AN ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Con ricorso per ottemperanza all’odierno esame, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza sentenza n. 4441/2025, depositata e resa pubblica il 05.06.2025, il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente statuendo nel giudizio recante il numero di R.G. 2379/2025, con riferimento alla domanda di condanna in favore del ricorrente, il Tribunale condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente, mediante l’accredito sulla c.d. carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per gli a.s. 2024/2025, e quindi per complessivi € 500.
Rappresenta che la sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 31 luglio 2025 ed è passata in giudicato e, tuttavia, l’amministrazione non vi ha dato esecuzione.
Chiede, dunque, che venga ordinato alla amministrazione intimata di dare ottemperanza al giudicato; che in caso di perdurante inerzia sia nominato un commissario ad acta; che sia fissata una somma a titolo di penalità di mora con liquidazione delle spese a favore del ricorrente e con attribuzione ai procuratori antistatari.
Il ricorso va accolto rilevato che:
- la sentenza è passata in giudicato e notificata in forma esecutiva in data 11 ottobre 2024;
- l’amministrazione soccombente non ha, tuttavia, dato esecuzione al giudicato;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, 1° co., D.L. 669/96;
Va dunque ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato secondo quanto statuito nel titolo portato in esecuzione entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Va accolta la richiesta formulata dalla parte ricorrente di nomina di commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia dell’amministrazione e di individuare tale figura nel Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi trenta giorni l’esecuzione del giudicato.
Va accolta la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di penalità di mora che è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta; essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza come previsto dall’articolo 114 c.p.a. e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, ove l’amministrazione perduri nella sua inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794).
Le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero intimato di dare piena e completa esecuzione alla sentenza ottemperanda entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente di quanto dovuto per le spese del giudizio, oltre interessi legali dalla data di notificazione della presente sentenza fino all’integrale soddisfo.
Nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta da individuarsi nel Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV).
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente della penalità di mora come precisato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, se versato da attribuirsi al procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO CU, Presidente
AN ON, Consigliere, Estensore
Mara PA, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AN ON | NO CU |
IL SEGRETARIO