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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/06/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 955/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di ON, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore-
2) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
3) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 955/2024 vertente
TRA
(c.f. ) nata a [...] il [...] rapp.ta Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Vincenzo Antonio Cozza, presso il cui studio in PO al
Corso Vittorio Emanuele n 1, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27.02.1972 rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Consuelo Basile, presso il cui studio in
Benevento al Viale Mellusi n. 39, è elettivamente domiciliato
-resistente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di ON,
-interventore ex lege-
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione;
Conclusioni: come da accordo raggiunto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02/10/2024, la IG.ra premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il IG. in LA (Sa) il giorno 13.08.1995 e Controparte_1 di aver dato alla luce due figlie: nata a [...] il [...] e nata a [...] Per_1 Persona_2
(Sa) il 23.09.2008.
Inoltre, la ricorrente rappresentava che in data 20.12.2022 lei e il IG. erano comparsi CP_1 innanzi al presidente del Tribunale per ivi sentire pronunciare la separazione personale, la quale veniva omologata in data 18.01.2023.
In particolare, negli accodi di separazione, si prevedeva l'affido condiviso delle due figlie con dimora presso la madre nell'abitazione coniugale in LA e, per quanto riguarda il mantenimento “l'importo dell'assegno di mantenimento è fissato in euro 200,00 per ciascuna IG … segnatamente per la IG fino al completamento del corso di studi universitari;
per fino al 19 Per_1 Persona_2 anno di età, ovvero fino al completamento del corso di studi scolastico/universitario qualora la stessa decide di proseguire gli studi (punto 8 delle condizioni);” l'assegno dovrà essere versato entro il 15 giorno di ciascun mese in un'unica soluzione sul conto della ” ( punto 9). Pt_1
In ordine a dette somme si disponeva che “il versamento dell'assegno di mantenimento per le figlie rimane compensato al pagamento da parte del IG. delle rate di mutuo accesso per cure CP_1 odontoiatriche delle figlie fino alla completa estinzione prevista per l'anno 2023” ( punto 11).
Ciò premesso, la ricorrente sollevava l'illegittimità dei punti 8 e 11 negli accordi di separazione, laddove prevedevano una compensazione delle somme dovute a titolo di mantenimento da parte del IG. nei confronti delle figlie;
inoltre, rilevava che era contra legem l'assenza di statuizioni CP_1 relative alle spese straordinarie necessarie alle figlie dei ricorrenti.
Quindi, detto provvedimento non solo non era conforme alla legge, ma creava un pregiudizio alle figlie e che potevano contare sul solo sostegno economico della madre. Per_1 Persona_2
In particolare, la IG. precisava che lei come infermiera con qualifica di TS presso il laboratorio Pt_1 di analisi del Presidio Ospedaliero di PO percepiva un reddito mensile di circa € 1.400,00 da cui doveva detrarre una cessione di 1/5 per € 320,00 oltre un addebito di € 160,00 per far fronte a due prestiti finanziari ottenuti in circostanza di matrimonio.
Con la restante parte dello stipendio, la ricorrente provvedeva al pagamento di tutte le utenze domestiche oltre alle spese di bollo e di assicurazione per la propria auto, mezzo necessario per recarsi ogni giorno a lavoro.
Inoltre, la IG. si preoccupava di tutto quanto necessario per il sostentamento della sua prima Pt_1 IG , ivi comprese le spese per gli studi di psicologia presso l'Università di Napoli in cui Per_1 aveva locato un immobile (alla via Domenico di Gravina 10) per la somma di € 260,00 al mese oltre, alle spese necessarie per utenze domestiche e per la frequenza universitaria. Anche per la IG minore , la IG.ra provvedeva a tutte le eIGenze da studentessa Persona_2 Pt_1 del Liceo scientifico di LA oltre ad averla iscritta, previa comunicazione al padre, alla scuola di danza di Sala Consilina che ha iniziato a frequentare già da tempo per suo desiderio.
Oltre a ciò, la IG.ra aveva sostenuto cure e terapie di sei mesi per la IG minore Pt_1 Persona_2 coinvolta in un incidente stradale, senza alcun aiuto economico o morale del padre.
Relativamente alla situazione del IG. la ricorrente rappresentava che il IG. in CP_1 CP_1 quanto dipendente della nota struttura “Antum Hotel S.r.l. “, percepiva un reddito ben superiore a quello della IG. in quanto di circa € 1700/1800 al mese. Pt_1
Per tutti questi motivi la ricorrente chiedeva al Tribunale, tenuto conto delle eIGenze delle figlie e delle gravi violazioni di legge realizzate, di modificare le condizioni della separazione tra Pt_1 [...]
e adottando i seguenti provvedimenti: Pt_1 Controparte_1
1) “Disporre un assegno di mantenimento mensile per le figlie che il IG. dovrà CP_1 corrispondere nei confronti della IG.ra (e, quello relativo alla IG Pt_1 Per_1 magari direttamente nei suoi confronti) determinato in euro 300,00 per ognuna di loro
o, comunque nella misura più equa ed in proporzione alla capacità reddituale del IG.
CP_1
2) disporre la corresponsione da parte del IG. del 50% delle spese CP_1 straordinarie necessarie alle figlie da concordarsi preventivamente con la madre e previa esibizione di idonea documentazione fiscale;
3) In ogni caso adottare ogni più opportuno ed urgente provvedimento di giustizia necessario alla integrità fisica e morale delle piccole e ”. Per_1 Persona_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio fra le parti con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con memoria difensiva depositata il 12.12.2024 si era costituito il resistente il quale chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in Controparte_1 diritto, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Sulla situazione economica della ricorrente, il IG. deduceva che la ricorrente non aveva CP_1 dimostrato né un peggioramento delle sue condizioni economiche, né un aumento delle eIGenze delle figlie tali da poter giustificare un incremento dell'assegno di mantenimento.
Inoltre, la ricorrente era proprietaria della casa coniugale, ove ancor'oggi risiede e di altri immobili ricevuti per successione materna da cui percepiva canoni di locazione non inferiori a circa € 300,00 mensili. Il IG.re precisava che la casa coniugale, ove operava la comunione legale dei beni, CP_1 era stata acquistata in costanza di matrimonio, anche con i suoi risparmi e mai aveva richiesto formalmente un riconoscimento, a fronte della spesa sostenuta, della sua quota pari al 50%. Oltre a ciò, la IG.ra tratteneva interamente l'assegno unico (di cui non si conosceva l'importo) Pt_1 se pur spettava ad entrambi i genitori.
Infine, il IG. asseriva che la cessione del quinto pari a € 320,00 e l'addebito di € 160,00 CP_1 non si riferivano a prestiti di natura finanziaria acquisiti in costanza di matrimonio.
Relativamente alla situazione economica del IG. il IG. innanzitutto, deduceva CP_1 CP_1 di essere stato affetto da una malattia autoimmune che colpisce la tiroide (malattia di Basedow) e che aveva prodotto una serie di effetti negativi sulla sua salute, compromettendo la vista, il cuore,
l'apparato dentale e quello motorio.
A causa di queste patologie la Commissione Medica dell' riconosceva al IG. nel 2022 CP_2 CP_1 una invalidità, una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50% senza prevedere prestazioni economiche.
A ciò si aggiunga che il IG. sosteneva anche altri costi come l'affitto dell'appartamento in CP_1 cui viveva di circa € 300,00 mensili, le utenze dell'immobile, nonché i generi alimentari e il trasporto pubblico utilizzato per recarsi a lavoro.
Alla luce di tutte queste spese, il IG. stimava che a fine mese, salvo imprevisti, gli restavano CP_1 circa € 100,00 dello stipendio che percepiva.
In ultimo, il IG. sosteneva che nonostante operasse una compensazione delle somme a titolo CP_1 di mantenimento, aveva continuato ad erogare soldi extra alle figlie come i libri acquistati per l'anno scolastico 2024/2025 per la IG o le ricariche effettuate sulla postepay per la Persona_2 medesima in vacanza studio a Londra o ancora per le feste di compleanno.
All'udienza del 21.01.2025 comparivano personalmente le parti e al fine di addivenire ad una modifica consensuale dell'accordo, il Giudice rinviava all'udienza del 4.03.2025.
Con provvedimento del 05.02.2025, il Giudice per impedimento personale differiva l'udienza al
15.04.2025.
Con istanza del 3.04.2025, la parte resistente oltre a chiedere la trattazione scritta dell'udienza del
15.04.2025 depositava l'accordo transattivo intervenuto fra le parti il 3.03.2025.
In data 03.03. 2025 veniva sottoscritto fra il IG. e il Parte_2 Parte_1 seguente atto di transazione, nel quale premettevano che:
a) In data 13/08/1995 i IG.ri e contraevano matrimonio concordatario dinanzi al Pt_1 CP_1 rev.do Parroco del Santuario San Francesco in LA: il matrimonio veniva regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di LA (sub.17, anno 1995, part.II serie A, vol. 1);
b) I coniugi stabilivano il domicilio coniugale in via Provinciale n 143;
c) Dalla loro unione coniugale nascevano due figlie: di anni 20, studentessa universitaria Per_1
e , di anni 16, liceale, entrambi non svolgono attività lavorativa, dipendendo dai genitori;
Persona_2 d) Gli anni successivi al matrimonio e alla nascita delle figlie si rilevarono duri e complicati, tali da rendere intollerabile la convivenza, per tale ragione i IG.ri e in data 20/12/2022 Pt_1 CP_1 comparivano innanzi al Tribunale di ON per ivi sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi, la quale veniva omologata in data 18/01/2023 (RG. N. 1217/2022).
e) in data 02/10/2024 la IG.ra , per il tramite del suo difensore, depositava presso il Tribunale Pt_1 di ON ricorso ex art 710 c.p.c., affinché venisse disposta la modifica delle “condizioni di separazione omologate con decreto del 18.01.2023, disponendo che l'assegno corrisposto dal IG. alle figlie e a titolo di mantenimento sia aumentato dagli odierni CP_1 Per_1 Persona_2
€ 400 mensili a € 600 mensili o comunque sia rideterminato nella diversa misura che sarà ritenuta congrua e di giustizia e che il IG. debba partecipare alle spese straordinarie necessarie CP_1 per le figlie al 50%;
f) Letto il ricorso e visto l'art.710 c.p.c., il Presidente del Tribunale, Dott.ssa Antonella Tedesco, nominava giudice relatore sé stessa, e fissava l'udienza il 14/01/2025, ore 12.30, per la comparizione delle parti;
concedendo al ricorrente termine fino a 60 giorni prima per la notifica del ricorso e del decreto, ed al resistente termine sino a 30 giorni liberi prima dell'udienza per costituirsi;
g) Il ricorso e il pedissequo provvedimento del Presidente del Tribunale di ON (PZ) venivano regolarmente notificati, tramite servizio postale, presso la residenza del IG. CP_1
h) Il IG. attraverso una memoria difensiva in data 12.12.2024, si costituiva in giudizio per CP_1 chiedere il rigetto della domanda ex adverso formulata, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite;
i) Il procedimento di cui sopra è tutt'ora pendente presso il Tribunale di ON (Pz) al RG N
955/2024;
A seguito di trattative, le parti al fine di addivenire a una soluzione conciliativa e dirimere il giudizio pendente (RG N 955/2024) convergono quanto segue:
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione;
2. Le figlie e , sono affidate ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Persona_2 sull'affidamento condiviso con collocamento stabile e residenza anagrafica delle stesse presso
l'abitazione della madre, sita in LA alla via Provinciale, 143;
3. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità
e inclinazioni naturali e aspirazioni delle figlie, mentre ciascuno eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
4. Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse delle figlie, trascorrerà con loro: 5. 2 giorni infrasettimanali, al mese, da concordarsi tra i genitori stessi;
6.per 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno;
7. per 2 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni o il giorno di Natale o quello di Capodanno;
8.per 2 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
9.Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, verserà direttamente alla IG
, maggiorenne economicamente non autosufficiente (IBAN: [...] 000 000 Per_1
0 6338) la somma mensile di € 200,00 , e alla IG , minorenne economicamente non Persona_2 autosufficiente (ricarica su postepay 4023 6011 9112 9170)la somma mensile di € 200,00 a partire da Giugno 2025; contribuirà altresì ,nella misura del 50%, al pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, extrascolastiche e volendo a quelle ludiche- sportive, decise di comune accordo tra i genitori e tutte adeguatamente documentate, da questo momento. I detti importi saranno corrisposti nei confronti della IG.ra sul conto corrente IBAN [...] 000 Pt_1
000 859178 a Lei intestato in quanto anticipataria degli stessi;
10.I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsiasivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
11.Il IG. e la IG.ra si impegnano a trasferire in favore delle figlie, la loro quota di CP_1 Pt_1 proprietà dell'immobile, sotto forma di donazione, sito in LA alla Via Provinciale n. 143, ed il relativo atto verrà redatto entro la fine dell'anno corrente – dinanzi a un Notaio, scelto congiuntamente dai due ex coniugi e i cui costi saranno ripartiti, tra loro, in parti uguali;
12.Il IG. e la IG.ra , decidono di comune accordo, che l'importo dell'assegno unico CP_1 Pt_1 per le figlie, venga accreditato e percepito integralmente dalla IG.ra (genitore richiedente); Pt_1
13. I coniugi si impegnano a raggiungere un accordo per la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio per il tramite della negoziazione assistita, eseguita con assistenza degli avvocati della coppia.
Ciascun coniuge pagherà il proprio avvocato;
14.Vi sarà integrale compensazione delle spese di lite del giudizio pendente presso il Tribunale di
ON (Pz);
15.In ragione di quanto sopra e con l'adempimento di quanto previsto nella presente scrittura, le parti - ora per allora – reciprocamente dichiarano di null'altro aver a pretendere in relazione alla causale da esse rivendicata nel giudizio al RG N. 955/ 2024 e così per qualsiasi voglia titolo e/o ragione da/ad essi dipendente e/o connessa;
16. Resta inteso che per tutto quanto non espressamente regolamentato nel presente accordo vigono le statuizioni giudiziali previste in sede di divorzio;
17. Il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle parti, per i loro successori e per i lori aventi causa;
18. Sottoscrivono il presente atto gli avvocati Consuelo Basile e Vincenzo Antonio Cozza, anche per rinuncia ad avvalersi del vincolo di solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma 8, legge n
247/2012.”
Con il deposito delle note scritte, entrambe le parti, chiedevano al Tribunale di procedere alla relativa omologa dell'accordo.
Con provvedimento del 16/04/2025, reso all'esito dell'udienza cartolare del 15/03/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione e trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria e lo stesso ha apposto il proprio visto in data 12.11.2024.
Considerato il tempo trascorso dall'ultima comunicazione, la parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass.
N.11915 del 1998).
Come detto, i coniugi hanno concordato di modificare le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Va, pertanto, pronunciata la modifica delle condizioni di separazione secondo l'accordo raggiunto.
Compensate le spese di lite come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Modifica le condizioni di separazione, pronunciata con omologa del 18.1.2023 del Tribunale di
ON, dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 [...] nato a Mennen in [...] il [...] come da accordo intervenuto tra le parti e riportato CP_1 in parte motiva;
-Compensa le spese di lite. Così deciso, in ON, in camera di conIGlio del 18 giugno 2025
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di ON, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore-
2) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
3) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 955/2024 vertente
TRA
(c.f. ) nata a [...] il [...] rapp.ta Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Vincenzo Antonio Cozza, presso il cui studio in PO al
Corso Vittorio Emanuele n 1, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27.02.1972 rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Consuelo Basile, presso il cui studio in
Benevento al Viale Mellusi n. 39, è elettivamente domiciliato
-resistente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di ON,
-interventore ex lege-
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione;
Conclusioni: come da accordo raggiunto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02/10/2024, la IG.ra premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il IG. in LA (Sa) il giorno 13.08.1995 e Controparte_1 di aver dato alla luce due figlie: nata a [...] il [...] e nata a [...] Per_1 Persona_2
(Sa) il 23.09.2008.
Inoltre, la ricorrente rappresentava che in data 20.12.2022 lei e il IG. erano comparsi CP_1 innanzi al presidente del Tribunale per ivi sentire pronunciare la separazione personale, la quale veniva omologata in data 18.01.2023.
In particolare, negli accodi di separazione, si prevedeva l'affido condiviso delle due figlie con dimora presso la madre nell'abitazione coniugale in LA e, per quanto riguarda il mantenimento “l'importo dell'assegno di mantenimento è fissato in euro 200,00 per ciascuna IG … segnatamente per la IG fino al completamento del corso di studi universitari;
per fino al 19 Per_1 Persona_2 anno di età, ovvero fino al completamento del corso di studi scolastico/universitario qualora la stessa decide di proseguire gli studi (punto 8 delle condizioni);” l'assegno dovrà essere versato entro il 15 giorno di ciascun mese in un'unica soluzione sul conto della ” ( punto 9). Pt_1
In ordine a dette somme si disponeva che “il versamento dell'assegno di mantenimento per le figlie rimane compensato al pagamento da parte del IG. delle rate di mutuo accesso per cure CP_1 odontoiatriche delle figlie fino alla completa estinzione prevista per l'anno 2023” ( punto 11).
Ciò premesso, la ricorrente sollevava l'illegittimità dei punti 8 e 11 negli accordi di separazione, laddove prevedevano una compensazione delle somme dovute a titolo di mantenimento da parte del IG. nei confronti delle figlie;
inoltre, rilevava che era contra legem l'assenza di statuizioni CP_1 relative alle spese straordinarie necessarie alle figlie dei ricorrenti.
Quindi, detto provvedimento non solo non era conforme alla legge, ma creava un pregiudizio alle figlie e che potevano contare sul solo sostegno economico della madre. Per_1 Persona_2
In particolare, la IG. precisava che lei come infermiera con qualifica di TS presso il laboratorio Pt_1 di analisi del Presidio Ospedaliero di PO percepiva un reddito mensile di circa € 1.400,00 da cui doveva detrarre una cessione di 1/5 per € 320,00 oltre un addebito di € 160,00 per far fronte a due prestiti finanziari ottenuti in circostanza di matrimonio.
Con la restante parte dello stipendio, la ricorrente provvedeva al pagamento di tutte le utenze domestiche oltre alle spese di bollo e di assicurazione per la propria auto, mezzo necessario per recarsi ogni giorno a lavoro.
Inoltre, la IG. si preoccupava di tutto quanto necessario per il sostentamento della sua prima Pt_1 IG , ivi comprese le spese per gli studi di psicologia presso l'Università di Napoli in cui Per_1 aveva locato un immobile (alla via Domenico di Gravina 10) per la somma di € 260,00 al mese oltre, alle spese necessarie per utenze domestiche e per la frequenza universitaria. Anche per la IG minore , la IG.ra provvedeva a tutte le eIGenze da studentessa Persona_2 Pt_1 del Liceo scientifico di LA oltre ad averla iscritta, previa comunicazione al padre, alla scuola di danza di Sala Consilina che ha iniziato a frequentare già da tempo per suo desiderio.
Oltre a ciò, la IG.ra aveva sostenuto cure e terapie di sei mesi per la IG minore Pt_1 Persona_2 coinvolta in un incidente stradale, senza alcun aiuto economico o morale del padre.
Relativamente alla situazione del IG. la ricorrente rappresentava che il IG. in CP_1 CP_1 quanto dipendente della nota struttura “Antum Hotel S.r.l. “, percepiva un reddito ben superiore a quello della IG. in quanto di circa € 1700/1800 al mese. Pt_1
Per tutti questi motivi la ricorrente chiedeva al Tribunale, tenuto conto delle eIGenze delle figlie e delle gravi violazioni di legge realizzate, di modificare le condizioni della separazione tra Pt_1 [...]
e adottando i seguenti provvedimenti: Pt_1 Controparte_1
1) “Disporre un assegno di mantenimento mensile per le figlie che il IG. dovrà CP_1 corrispondere nei confronti della IG.ra (e, quello relativo alla IG Pt_1 Per_1 magari direttamente nei suoi confronti) determinato in euro 300,00 per ognuna di loro
o, comunque nella misura più equa ed in proporzione alla capacità reddituale del IG.
CP_1
2) disporre la corresponsione da parte del IG. del 50% delle spese CP_1 straordinarie necessarie alle figlie da concordarsi preventivamente con la madre e previa esibizione di idonea documentazione fiscale;
3) In ogni caso adottare ogni più opportuno ed urgente provvedimento di giustizia necessario alla integrità fisica e morale delle piccole e ”. Per_1 Persona_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio fra le parti con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con memoria difensiva depositata il 12.12.2024 si era costituito il resistente il quale chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in Controparte_1 diritto, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Sulla situazione economica della ricorrente, il IG. deduceva che la ricorrente non aveva CP_1 dimostrato né un peggioramento delle sue condizioni economiche, né un aumento delle eIGenze delle figlie tali da poter giustificare un incremento dell'assegno di mantenimento.
Inoltre, la ricorrente era proprietaria della casa coniugale, ove ancor'oggi risiede e di altri immobili ricevuti per successione materna da cui percepiva canoni di locazione non inferiori a circa € 300,00 mensili. Il IG.re precisava che la casa coniugale, ove operava la comunione legale dei beni, CP_1 era stata acquistata in costanza di matrimonio, anche con i suoi risparmi e mai aveva richiesto formalmente un riconoscimento, a fronte della spesa sostenuta, della sua quota pari al 50%. Oltre a ciò, la IG.ra tratteneva interamente l'assegno unico (di cui non si conosceva l'importo) Pt_1 se pur spettava ad entrambi i genitori.
Infine, il IG. asseriva che la cessione del quinto pari a € 320,00 e l'addebito di € 160,00 CP_1 non si riferivano a prestiti di natura finanziaria acquisiti in costanza di matrimonio.
Relativamente alla situazione economica del IG. il IG. innanzitutto, deduceva CP_1 CP_1 di essere stato affetto da una malattia autoimmune che colpisce la tiroide (malattia di Basedow) e che aveva prodotto una serie di effetti negativi sulla sua salute, compromettendo la vista, il cuore,
l'apparato dentale e quello motorio.
A causa di queste patologie la Commissione Medica dell' riconosceva al IG. nel 2022 CP_2 CP_1 una invalidità, una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50% senza prevedere prestazioni economiche.
A ciò si aggiunga che il IG. sosteneva anche altri costi come l'affitto dell'appartamento in CP_1 cui viveva di circa € 300,00 mensili, le utenze dell'immobile, nonché i generi alimentari e il trasporto pubblico utilizzato per recarsi a lavoro.
Alla luce di tutte queste spese, il IG. stimava che a fine mese, salvo imprevisti, gli restavano CP_1 circa € 100,00 dello stipendio che percepiva.
In ultimo, il IG. sosteneva che nonostante operasse una compensazione delle somme a titolo CP_1 di mantenimento, aveva continuato ad erogare soldi extra alle figlie come i libri acquistati per l'anno scolastico 2024/2025 per la IG o le ricariche effettuate sulla postepay per la Persona_2 medesima in vacanza studio a Londra o ancora per le feste di compleanno.
All'udienza del 21.01.2025 comparivano personalmente le parti e al fine di addivenire ad una modifica consensuale dell'accordo, il Giudice rinviava all'udienza del 4.03.2025.
Con provvedimento del 05.02.2025, il Giudice per impedimento personale differiva l'udienza al
15.04.2025.
Con istanza del 3.04.2025, la parte resistente oltre a chiedere la trattazione scritta dell'udienza del
15.04.2025 depositava l'accordo transattivo intervenuto fra le parti il 3.03.2025.
In data 03.03. 2025 veniva sottoscritto fra il IG. e il Parte_2 Parte_1 seguente atto di transazione, nel quale premettevano che:
a) In data 13/08/1995 i IG.ri e contraevano matrimonio concordatario dinanzi al Pt_1 CP_1 rev.do Parroco del Santuario San Francesco in LA: il matrimonio veniva regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di LA (sub.17, anno 1995, part.II serie A, vol. 1);
b) I coniugi stabilivano il domicilio coniugale in via Provinciale n 143;
c) Dalla loro unione coniugale nascevano due figlie: di anni 20, studentessa universitaria Per_1
e , di anni 16, liceale, entrambi non svolgono attività lavorativa, dipendendo dai genitori;
Persona_2 d) Gli anni successivi al matrimonio e alla nascita delle figlie si rilevarono duri e complicati, tali da rendere intollerabile la convivenza, per tale ragione i IG.ri e in data 20/12/2022 Pt_1 CP_1 comparivano innanzi al Tribunale di ON per ivi sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi, la quale veniva omologata in data 18/01/2023 (RG. N. 1217/2022).
e) in data 02/10/2024 la IG.ra , per il tramite del suo difensore, depositava presso il Tribunale Pt_1 di ON ricorso ex art 710 c.p.c., affinché venisse disposta la modifica delle “condizioni di separazione omologate con decreto del 18.01.2023, disponendo che l'assegno corrisposto dal IG. alle figlie e a titolo di mantenimento sia aumentato dagli odierni CP_1 Per_1 Persona_2
€ 400 mensili a € 600 mensili o comunque sia rideterminato nella diversa misura che sarà ritenuta congrua e di giustizia e che il IG. debba partecipare alle spese straordinarie necessarie CP_1 per le figlie al 50%;
f) Letto il ricorso e visto l'art.710 c.p.c., il Presidente del Tribunale, Dott.ssa Antonella Tedesco, nominava giudice relatore sé stessa, e fissava l'udienza il 14/01/2025, ore 12.30, per la comparizione delle parti;
concedendo al ricorrente termine fino a 60 giorni prima per la notifica del ricorso e del decreto, ed al resistente termine sino a 30 giorni liberi prima dell'udienza per costituirsi;
g) Il ricorso e il pedissequo provvedimento del Presidente del Tribunale di ON (PZ) venivano regolarmente notificati, tramite servizio postale, presso la residenza del IG. CP_1
h) Il IG. attraverso una memoria difensiva in data 12.12.2024, si costituiva in giudizio per CP_1 chiedere il rigetto della domanda ex adverso formulata, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite;
i) Il procedimento di cui sopra è tutt'ora pendente presso il Tribunale di ON (Pz) al RG N
955/2024;
A seguito di trattative, le parti al fine di addivenire a una soluzione conciliativa e dirimere il giudizio pendente (RG N 955/2024) convergono quanto segue:
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione;
2. Le figlie e , sono affidate ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Persona_2 sull'affidamento condiviso con collocamento stabile e residenza anagrafica delle stesse presso
l'abitazione della madre, sita in LA alla via Provinciale, 143;
3. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità
e inclinazioni naturali e aspirazioni delle figlie, mentre ciascuno eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
4. Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse delle figlie, trascorrerà con loro: 5. 2 giorni infrasettimanali, al mese, da concordarsi tra i genitori stessi;
6.per 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno;
7. per 2 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni o il giorno di Natale o quello di Capodanno;
8.per 2 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
9.Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, verserà direttamente alla IG
, maggiorenne economicamente non autosufficiente (IBAN: [...] 000 000 Per_1
0 6338) la somma mensile di € 200,00 , e alla IG , minorenne economicamente non Persona_2 autosufficiente (ricarica su postepay 4023 6011 9112 9170)la somma mensile di € 200,00 a partire da Giugno 2025; contribuirà altresì ,nella misura del 50%, al pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, extrascolastiche e volendo a quelle ludiche- sportive, decise di comune accordo tra i genitori e tutte adeguatamente documentate, da questo momento. I detti importi saranno corrisposti nei confronti della IG.ra sul conto corrente IBAN [...] 000 Pt_1
000 859178 a Lei intestato in quanto anticipataria degli stessi;
10.I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsiasivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
11.Il IG. e la IG.ra si impegnano a trasferire in favore delle figlie, la loro quota di CP_1 Pt_1 proprietà dell'immobile, sotto forma di donazione, sito in LA alla Via Provinciale n. 143, ed il relativo atto verrà redatto entro la fine dell'anno corrente – dinanzi a un Notaio, scelto congiuntamente dai due ex coniugi e i cui costi saranno ripartiti, tra loro, in parti uguali;
12.Il IG. e la IG.ra , decidono di comune accordo, che l'importo dell'assegno unico CP_1 Pt_1 per le figlie, venga accreditato e percepito integralmente dalla IG.ra (genitore richiedente); Pt_1
13. I coniugi si impegnano a raggiungere un accordo per la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio per il tramite della negoziazione assistita, eseguita con assistenza degli avvocati della coppia.
Ciascun coniuge pagherà il proprio avvocato;
14.Vi sarà integrale compensazione delle spese di lite del giudizio pendente presso il Tribunale di
ON (Pz);
15.In ragione di quanto sopra e con l'adempimento di quanto previsto nella presente scrittura, le parti - ora per allora – reciprocamente dichiarano di null'altro aver a pretendere in relazione alla causale da esse rivendicata nel giudizio al RG N. 955/ 2024 e così per qualsiasi voglia titolo e/o ragione da/ad essi dipendente e/o connessa;
16. Resta inteso che per tutto quanto non espressamente regolamentato nel presente accordo vigono le statuizioni giudiziali previste in sede di divorzio;
17. Il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle parti, per i loro successori e per i lori aventi causa;
18. Sottoscrivono il presente atto gli avvocati Consuelo Basile e Vincenzo Antonio Cozza, anche per rinuncia ad avvalersi del vincolo di solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma 8, legge n
247/2012.”
Con il deposito delle note scritte, entrambe le parti, chiedevano al Tribunale di procedere alla relativa omologa dell'accordo.
Con provvedimento del 16/04/2025, reso all'esito dell'udienza cartolare del 15/03/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione e trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria e lo stesso ha apposto il proprio visto in data 12.11.2024.
Considerato il tempo trascorso dall'ultima comunicazione, la parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass.
N.11915 del 1998).
Come detto, i coniugi hanno concordato di modificare le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Va, pertanto, pronunciata la modifica delle condizioni di separazione secondo l'accordo raggiunto.
Compensate le spese di lite come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Modifica le condizioni di separazione, pronunciata con omologa del 18.1.2023 del Tribunale di
ON, dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 [...] nato a Mennen in [...] il [...] come da accordo intervenuto tra le parti e riportato CP_1 in parte motiva;
-Compensa le spese di lite. Così deciso, in ON, in camera di conIGlio del 18 giugno 2025
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco