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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3717/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Roberta Sorgi;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 27/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 14 aprile 2022 ha chiesto che venga Parte_1 accertata l'inesistenza del diritto dell' di ripetere la somma di € 8.047,72 richiesta a CP_1
titolo d'indebito maturato per il periodo tra l'1 gennaio 2020 ed il 28 febbraio 2022 sull'assegno mensile di assistenza. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito assistenziale maturato per il superamento dei limiti reddituali (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 26 settembre 2023 l' ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso, evidenziando che il superamento del limite reddituale derivava dalla
1 percezione di redditi da lavoro dipendente dolosamente non comunicatigli dalla beneficiaria, né dichiarati all'Agenzia delle Entrate (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Innanzitutto, va evidenziato che il carattere indebito della prestazione ricevuta tra l'1 gennaio 2020 ed il 28 febbraio 2022 è pacifico tra le parti.
In via altrettanto preliminare, va notato che il giudizio riguarda un indebito assistenziale, dovendo trovare applicazione, dunque, l'insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass., sez. VI
– lav., ordinanza n. 13223 del 30 giugno 2020).
Ciò detto, secondo questo giudice l'eccezione d'irripetibilità sollevata dalla non merita di trovare accoglimento per le seguenti ragioni. Parte_1
Nella giurisprudenza tanto di merito quanto di legittimità è ormai consolidata la regola per cui l'indebito assistenziale determinato dal superamento dei limiti reddituali è ripetibile soltanto a far data dal provvedimento con cui viene accertata la carenza del presupposto reddituale, salvo le ipotesi di dolo del beneficiario (cfr. Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 13223 del 30 giugno 2020), di incompatibilità ex lege di due prestazioni (cfr.
Cass., sez. lav., ordinanza n. 30516 del 18 ottobre 2022), di legittimo affidamento del beneficiario circa la spettanza della prestazione (cfr. Cass., sez. VI – lav., ordinanza n.
24133 del 7 settembre 2021) o di radicale estraneità del beneficiario al rapporto assistenziale (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 26036 del 15 ottobre 2019, nella parte in cui fa espresso riferimento al caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato
2 domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato).
Com'è agevole verificare dalla disamina degli arresti giurisprudenziali appena citati, la disciplina della ripetibilità dell'indebito assistenziale conosce una varietà di regole e declinazioni, influenzate dalle più svariate situazioni concrete, tali da confondere anche il più esperto interprete del diritto e rendere difficilmente enucleabile una regola generale, che, però, ad avviso di questo giudice risulta indispensabile per la corretta soluzione delle singole liti.
In ossequio alla superiore premessa, questo Tribunale intende ricercare, se esistenti,
i principi generali da applicare al tema della ripetibilità dell'indebito assistenziale, utilizzandoli, quindi, per la soluzione della controversia sorta tra l' ed la . CP_1 Parte_1
Ciò detto, occorre procedere con ordine.
Innanzitutto va evidenziato che, secondo un condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione, la disciplina dell'indebito previdenziale non trova applicazione all'indebito assistenziale, trattandosi di due settori autonomi e distinti (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n.
20992 del 29 ottobre 2004: “La diversità di disciplina fra l'indebito previdenziale e
l'indebita percezione delle prestazioni assistenziali, (…) e dei limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale, che non esistono, invece, per quello assistenziale, non suscita dubbi di illegittimità costituzionale tenuto conto della regolamentazione non necessariamente identica delle due materie e dell'adeguata tutela degli assistiti (v. Corte cost. n. 448 del 2000)”).
Rivolgendo l'attenzione alla ricerca della disciplina applicabile all'indebito assistenziale, dunque, appare opportuno prendere le mosse dall'insegnamento della Corte
Costituzionale, assunto dalla giurisprudenza di legittimità quale punto di partenza
(esplicito od implicito) di tutte le sue pronunce, secondo cui “il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazione naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare” (Corte Costituzionale, sentenza n. 431 del 1993).
Ora, da un'attenta lettura della superiore pronuncia emerge che secondo la stessa
Corte Costituzionale una regola generale non esiste, perché, s'è ormai affermato il
3 principio per cui la ripetizione secondo la disciplina dell'art. 2033 c.c. va esclusa “in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta”, proprio tale principio “vive nell'ordinamento positivo in forme e con articolazioni differenziate e variamente modulate, in senso sincronico oltreché diacronico”, visto che singole disposizioni normative fanno dipendere di volta in volta l'irripetibilità dell'indebito dall'elemento soggettivo (dalla mancanza di dolo alla prescrizione della buona fede), dalla forma dell'errore (consacrato o meno in un provvedimento formale) e dalla condotta positiva del percipiente (rispetto, per esempio, ad un obbligo di comunicazione).
Alla luce delle considerazioni della Corte Costituzionali, a questo punto, ben si comprende la varietà degli arresti giurisprudenziali in tema di indebito pensionistico e segnatamente assistenziale.
Assunto che una regola generale non esiste, occorre verificare a quali condizioni il percettore dei ratei della pensione di inabilità non spettante per carenza del requisito reddituale possa opporsi alla ripetizione da parte dell' CP_1
Ora, la prestazione di cui si discute è prevista dall'art. 13 della L. 118/1971, la quale stabilisce all'art. 18 un limite molto ristretto alla ripetibilità dei ratei non maturati della mensilità percepita anticipatamente (“Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa”) ed all'art. 21 che l'ente erogatore può sempre compiere accertamenti sulla permanenza dei requisiti sanitari ed economici, “deliberando, se del caso, la revoca della concessione”.
Il comma 10 bis del d.l. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. 14/2009, poi, stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito (compresa, dunque, l'assegno mensile di assistenza) che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione, con la conseguenza che, in caso di mancata comunicazione, l'ente erogatore procede alla sospensione delle prestazioni nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa (procedendo, se entro 60 giorni dalla
4 sospensione non sia pervenuta la prescritta comunicazione, al recupero di tutte le somme nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa).
In base ad un'interpretazione sistematica della superiore disciplina, deve ritenersi che l'assegno mensile di assistenza venga erogato in via anticipata e provvisoria, procedendo alla verifica della permanenza dei requisiti reddituali entro l'anno successivo alla presentazione delle dichiarazioni reddituali o alla loro comunicazione all' CP_1
Partendo da tale presupposto, è del tutto evidente che l'accertamento dell'indebito entro l'anno successivo alla dichiarazione reddituale comporti la piena ripetibilità della prestazione: sarebbe irrazionale, infatti, consentire all'ente erogatore di effettuare i controlli entro tale termine senza la possibilità di ripetere la prestazione eventualmente erogata in via anticipata in carenza dei requisiti reddituali.
D'altra parte, poi, è del tutto evidente che – a prescindere da un asserito e di per sé indimostrato atteggiamento doloso - la non poteva legittimamente confidare Parte_1
nella protratta spettanza della prestazione assistenziale visto che nessun elemento deponeva in tal senso e, al contrario, il sensibile aumento del suo reddito ben poteva deporre in senso contrario.
Il ricorso, dunque, va respinto e la ricorrente va condannata ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese giudiziali dell'avversario, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese Parte_1 CP_1
giudiziali, che liquida in € 2.697,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 27/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3717/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Roberta Sorgi;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 27/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 14 aprile 2022 ha chiesto che venga Parte_1 accertata l'inesistenza del diritto dell' di ripetere la somma di € 8.047,72 richiesta a CP_1
titolo d'indebito maturato per il periodo tra l'1 gennaio 2020 ed il 28 febbraio 2022 sull'assegno mensile di assistenza. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito assistenziale maturato per il superamento dei limiti reddituali (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 26 settembre 2023 l' ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso, evidenziando che il superamento del limite reddituale derivava dalla
1 percezione di redditi da lavoro dipendente dolosamente non comunicatigli dalla beneficiaria, né dichiarati all'Agenzia delle Entrate (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Innanzitutto, va evidenziato che il carattere indebito della prestazione ricevuta tra l'1 gennaio 2020 ed il 28 febbraio 2022 è pacifico tra le parti.
In via altrettanto preliminare, va notato che il giudizio riguarda un indebito assistenziale, dovendo trovare applicazione, dunque, l'insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass., sez. VI
– lav., ordinanza n. 13223 del 30 giugno 2020).
Ciò detto, secondo questo giudice l'eccezione d'irripetibilità sollevata dalla non merita di trovare accoglimento per le seguenti ragioni. Parte_1
Nella giurisprudenza tanto di merito quanto di legittimità è ormai consolidata la regola per cui l'indebito assistenziale determinato dal superamento dei limiti reddituali è ripetibile soltanto a far data dal provvedimento con cui viene accertata la carenza del presupposto reddituale, salvo le ipotesi di dolo del beneficiario (cfr. Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 13223 del 30 giugno 2020), di incompatibilità ex lege di due prestazioni (cfr.
Cass., sez. lav., ordinanza n. 30516 del 18 ottobre 2022), di legittimo affidamento del beneficiario circa la spettanza della prestazione (cfr. Cass., sez. VI – lav., ordinanza n.
24133 del 7 settembre 2021) o di radicale estraneità del beneficiario al rapporto assistenziale (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 26036 del 15 ottobre 2019, nella parte in cui fa espresso riferimento al caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato
2 domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato).
Com'è agevole verificare dalla disamina degli arresti giurisprudenziali appena citati, la disciplina della ripetibilità dell'indebito assistenziale conosce una varietà di regole e declinazioni, influenzate dalle più svariate situazioni concrete, tali da confondere anche il più esperto interprete del diritto e rendere difficilmente enucleabile una regola generale, che, però, ad avviso di questo giudice risulta indispensabile per la corretta soluzione delle singole liti.
In ossequio alla superiore premessa, questo Tribunale intende ricercare, se esistenti,
i principi generali da applicare al tema della ripetibilità dell'indebito assistenziale, utilizzandoli, quindi, per la soluzione della controversia sorta tra l' ed la . CP_1 Parte_1
Ciò detto, occorre procedere con ordine.
Innanzitutto va evidenziato che, secondo un condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione, la disciplina dell'indebito previdenziale non trova applicazione all'indebito assistenziale, trattandosi di due settori autonomi e distinti (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n.
20992 del 29 ottobre 2004: “La diversità di disciplina fra l'indebito previdenziale e
l'indebita percezione delle prestazioni assistenziali, (…) e dei limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale, che non esistono, invece, per quello assistenziale, non suscita dubbi di illegittimità costituzionale tenuto conto della regolamentazione non necessariamente identica delle due materie e dell'adeguata tutela degli assistiti (v. Corte cost. n. 448 del 2000)”).
Rivolgendo l'attenzione alla ricerca della disciplina applicabile all'indebito assistenziale, dunque, appare opportuno prendere le mosse dall'insegnamento della Corte
Costituzionale, assunto dalla giurisprudenza di legittimità quale punto di partenza
(esplicito od implicito) di tutte le sue pronunce, secondo cui “il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazione naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare” (Corte Costituzionale, sentenza n. 431 del 1993).
Ora, da un'attenta lettura della superiore pronuncia emerge che secondo la stessa
Corte Costituzionale una regola generale non esiste, perché, s'è ormai affermato il
3 principio per cui la ripetizione secondo la disciplina dell'art. 2033 c.c. va esclusa “in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta”, proprio tale principio “vive nell'ordinamento positivo in forme e con articolazioni differenziate e variamente modulate, in senso sincronico oltreché diacronico”, visto che singole disposizioni normative fanno dipendere di volta in volta l'irripetibilità dell'indebito dall'elemento soggettivo (dalla mancanza di dolo alla prescrizione della buona fede), dalla forma dell'errore (consacrato o meno in un provvedimento formale) e dalla condotta positiva del percipiente (rispetto, per esempio, ad un obbligo di comunicazione).
Alla luce delle considerazioni della Corte Costituzionali, a questo punto, ben si comprende la varietà degli arresti giurisprudenziali in tema di indebito pensionistico e segnatamente assistenziale.
Assunto che una regola generale non esiste, occorre verificare a quali condizioni il percettore dei ratei della pensione di inabilità non spettante per carenza del requisito reddituale possa opporsi alla ripetizione da parte dell' CP_1
Ora, la prestazione di cui si discute è prevista dall'art. 13 della L. 118/1971, la quale stabilisce all'art. 18 un limite molto ristretto alla ripetibilità dei ratei non maturati della mensilità percepita anticipatamente (“Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa”) ed all'art. 21 che l'ente erogatore può sempre compiere accertamenti sulla permanenza dei requisiti sanitari ed economici, “deliberando, se del caso, la revoca della concessione”.
Il comma 10 bis del d.l. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. 14/2009, poi, stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito (compresa, dunque, l'assegno mensile di assistenza) che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione, con la conseguenza che, in caso di mancata comunicazione, l'ente erogatore procede alla sospensione delle prestazioni nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa (procedendo, se entro 60 giorni dalla
4 sospensione non sia pervenuta la prescritta comunicazione, al recupero di tutte le somme nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa).
In base ad un'interpretazione sistematica della superiore disciplina, deve ritenersi che l'assegno mensile di assistenza venga erogato in via anticipata e provvisoria, procedendo alla verifica della permanenza dei requisiti reddituali entro l'anno successivo alla presentazione delle dichiarazioni reddituali o alla loro comunicazione all' CP_1
Partendo da tale presupposto, è del tutto evidente che l'accertamento dell'indebito entro l'anno successivo alla dichiarazione reddituale comporti la piena ripetibilità della prestazione: sarebbe irrazionale, infatti, consentire all'ente erogatore di effettuare i controlli entro tale termine senza la possibilità di ripetere la prestazione eventualmente erogata in via anticipata in carenza dei requisiti reddituali.
D'altra parte, poi, è del tutto evidente che – a prescindere da un asserito e di per sé indimostrato atteggiamento doloso - la non poteva legittimamente confidare Parte_1
nella protratta spettanza della prestazione assistenziale visto che nessun elemento deponeva in tal senso e, al contrario, il sensibile aumento del suo reddito ben poteva deporre in senso contrario.
Il ricorso, dunque, va respinto e la ricorrente va condannata ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese giudiziali dell'avversario, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese Parte_1 CP_1
giudiziali, che liquida in € 2.697,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 27/06/2025
Il Giudice del Lavoro
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