Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.2.2025 , nella causa iscritta al n. 4445 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
nata in Castel Franco in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Carmen Gerarda Vetrone ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via
Raffaele Calabria n.22 giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Benevento, Via Martiri di Ungheria nell'ufficio legale dell' rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, CP_1 dall'Avv. Franco Pasut;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: reddito di cittadinanza
CP_ La ricorrente identificata in epigrafe premesso che l' ha notificato una richiesta di rateizzo per somme indebitamente percepite su prestazioni reddito di cittadinanza;
che il CP_ provvedimento è nullo in quanto l' ha già richiesto due volte la restituzione del medesimo debito;
che pende giudizio in Corte di Appello circa l'indebito in oggetto;
che la richiesta di CP_ indebito era priva di motivazione;
e che l' non può richiedere la restituzione sino all'esito del giudizio penale;
ha chiesto di revocare la richiesta di restituzione .
CP_ L' costituitosi con memoria depositata il 27.11.2024 ha chiesto il rigetto del ricorso.
*
CP_ Con provvedimento del 19.10.2021 l' chiedeva la restituzione del reddito di cittadinanza percepito dalla sig.ra per il periodo giugno 2019-giugno 2020 con la seguente Parte_1 motivazione “accertamento false dichiarazioni rese nella istanza RdC o non comunicazioni di variazioni di composizione reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Tale provvedimento veniva impugnato innanzi al Tribunale di Benevento che con sentenza n.
325/2022 pubbl. il 25/03/2022 rigettava il ricorso ritenendo, pertanto, legittima la richiesta di CP_ restituzione del reddito di cittadinanza notificata dall'
La sentenza del Tribunale di Benevento veniva successivamente confermata dalla Corte di
Appello di Napoli con sentenza n.4091/2024 dell' 11.11.2024.
Tanto premesso in tale sede non possono essere esaminati i motivi di ricorso relativi alla legittimità della richiesta di restituzione dell'indebito in quanto tali motivi sono già stati oggetto del precedente ricorso rigettato in appello.
Sul punto il ricorso va dichiarato inammissibile
Inoltre, come già chiarito dalla Corte di Appello , non può̀ discutersi della c.d. pregiudizialità penale in quanto la dipendenza della decisione del Giudice penale o di altre giurisdizioni dà luogo a sospensione solo nei casi espressamente previsti ex lege. E' costante la giurisprudenza, nel ritenere che non vi sia pregiudizialità nei rapporti tra processo civile e penale, pertanto l'unica norma di riferimento, allo stato, rimane l'art. 75 del CPP comma 3°, inapplicabile allo stato alla fattispecie per cui è causa.
Manifestamente infondato è altresì il primo motivo di ricorso secondo cui dovrebbe CP_ dichiararsi la nullità del provvedimento impugnato in quanto l' non avrebbe potuto reiterare più volte il medesimo provvedimento.
Il provvedimento oggi impugnato è un provvedimento di rateizzazione di somme in precedenza richieste alla ricorrente. Trattasi, pertanto, di un differente provvedimento.
D'altronde il Tribunale di Benevento aveva accertato la debenza di tali somme e la ricorrente avrebbe dovuto pagarle stante l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. A nulla rileva osservare che pendeva giudizio in Corte di Appello dal momento che l'efficacia esecutiva della sentenza non risultava sospesa con conseguente obbligo di parte ricorrente di darvi corretta esecuzione.
Ne consegue necessariamente il rigetto del ricorso per la sua manifesta infondatezza.
*
Parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite stante la dichiarazione ex art.152 disp.att.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. rigetta il ricorso in quanto manifestamente infondato;
2. dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
Benevento, 22.2.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Adriana Mari