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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/01/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2153/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 gennaio 2025 sono comparse per i ricorrenti l'avv. Magarotto, per i resistenti l'avv. Gasparini
in sost. avv. Furlanetto.
L'avv. Magarotto insiste per l'istanza di rimessione in termini laddove la nota conclusiva depositata il
4.1.25 debba ritenersi non tempestiva.
L'avv. Gasparini sull'istanza di rimessione in termini dichiara di nulla eccepire in ordine alla tempestività della nota avversaria depositata il 4.1.25.
Per il resto entrambi i procuratori richiamano integralmente le difese agli atti.
L'avv. Magarotto richiama l'attenzione sul doc. 13, da cui si evince che si tratta di millesimi contrattuali onde è richiesta l'unanimità, nonché sul doc. 5, da cui si evince l'errore dei dati catastali e la necessità di rifare le tabelle ex novo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 19.00.
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2153/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), (c.f. ), (c.f. C.F._3 Parte_5 C.F._4 Parte_6
), (c.f. ), C.F._5 Parte_7 C.F._6 [...]
(c.f. , (c.f. Parte_8 C.F._7 Parte_9
), (c.f. ), con l'avv. C.F._8 Parte_10 C.F._9
MAGAROTTO MICOL
attori
contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._10 CP_2
), (c.f. ), C.F._11 CP_3 C.F._12 Parte_11
(c.f. ), con l'avv. FURLANETTO ALBERTO
[...] C.F._13
(c.f. ) Controparte_4 C.F._14
convenuti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 22.3.22, ritualmente notificato, il ed i condomini sigg.ri Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e convenivano in giudizio i sigg.ri Parte_8 Parte_9 Parte_10 CP_1
, , e chiedendo che,
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 Parte_11
previo accertamento dell'erroneità delle tabelle millesimali in uso nel Condominio, venisse disposta la revisione/rettifica delle stesse conformemente agli esatti valori proporzionali.
Secondo l'assunto degli attori, in particolare:
- nel 2019 l'assemblea condominiale incaricava l'arch. della revisione delle tabelle Persona_1
millesimali, tanto generali quanto speciali relative all'ascensore ed alle scale, attesa l'erroneità di quelle provvisoriamente in uso dall'edificazione del Condominio;
- il tecnico, in adempimento dell'incarico affidato, provvedeva a redigere le tabelle della proprietà
generale e dei distinti appartamenti nonché quelle di ripartizione delle spese per l'ascensore e le scale;
- l'assemblea del 4.7.20 decideva di separare la tabella per l'ascensore da quella per le scale ed il tecnico incaricato procedeva di conseguenza;
- prima che l'assemblea potesse esprimersi sui nuovi conteggi predisposti dal tecnico il condomino inviava all'amministratore formale contestazione in ordine ai conteggi elaborati per le CP_2
scale sollecitandolo a richiedere al tecnico di correggere le incongruenze riscontrate;
- l'amministratore invitava l'arch. a dare conto in ordine ai rilievi mossi dal condomino Per_1
all'assemblea convocata per il 18.12.20;
- il tecnico comunicava l'impossibilità di intervenire all'assemblea, confermando peraltro l'esattezza dei conteggi già elaborati;
- l'assemblea, constatata dunque l'impossibilità di pervenire a conclusioni condivise in ordine alle tabelle elaborate dal tecnico, decideva di esperire il tentativo di mediazione prima dell'azione giudiziaria, che tuttavia non sortiva esito per la mancata partecipazione dei convenuti.
Questi ultimi si costituivano ritualmente in giudizio ed eccepivano, in via preliminare, il difetto dell'interesse ad agire in capo agli attori giacché le tabelle generali e quelle relative all'ascensore erano già state approvate dall'assemblea mentre, quanto alle tabelle specificamente predisposte per le scale,
pagina 3 di 8 l'iniziativa giudiziaria non era stata preceduta dalla convocazione di assemblea che constatasse l'impossibilità di ratificarle a maggioranza;
il difetto di titolarità dell'azione in capo all'amministratore, essendo l'iniziativa finalizzata alla revisione delle tabelle riservata ai soli condomini ex art. 69 disp. att.
c.c. e dovendo il Condominio, viceversa, assumere la veste di convenuto;
il difetto di legittimazione passiva dei sigg.ri e i quali senza essere proprietari di alcuna unità CP_2 CP_3
all'interno del Condominio avevano partecipato alle assemblee su delega dei figli e Parte_11
; il difetto di legittimazione passiva in capo ai condomini e CP_1 Parte_11 CP_1
, dovendo l'iniziativa giudiziaria essere assunta esclusivamente in confronto del Condominio.
[...]
Nel merito i convenuti contestavano la sussistenza dei presupposti normativamente richiesti all'art. 69
disp. att. c.p.c. per la revisione delle tabelle.
Dichiarata la contumacia di e scambiate le memorie ex art. 183 c.p.c., la causa, Controparte_4
documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 16.1.25, ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
Va preliminarmente osservato, quanto all'istanza di rimessione in termini depositata dalla difesa attorea, che la nota conclusiva risulta depositata (il 4.1.25) nel termine assegnato, donde la superfluità
del richiesto provvedimento ex art. 153 c.p.c.
Quanto all'istanza di riunione alla presente causa del procedimento n. 4972/22 R.G., pendente davanti a diverso giudice dell'intestato Ufficio e dipendente (secondo l'assunto attoreo) dall'esito del presente procedimento, non è dato conoscere lo stato dell'indicato procedimento e non è dunque possibile valutare l'opportunità della riunione che, in ogni caso, andrebbe sollecitata nell'ambito del detto procedimento siccome successivo.
Nel merito la domanda attorea è inammissibile.
Sembra poter assumere valore assorbente, sul punto, l'eccepita carenza di interesse ad agire.
L'interesse ad agire, come noto, è quello diretto ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (si veda, tra le molte, Cass. n. 486/98).
Nel caso, va innanzitutto osservato, risulta che l'assemblea del 4.7.20 (all. 3 attoreo) approvava all'unanimità le tabelle predisposte dall'arch. decidendo solo di aggiungere autonoma tabella Per_1
per la ripartizione delle spese relative alle scale (“all'unanimità vengono approvate le tabelle
pagina 4 di 8 millesimali dell'arch. con le modifiche richieste relative alla tabella dei vani scala”), di tal Per_1
che la domanda attorea finalizzata ad ottenere la completa rettifica delle tabelle risulta inammissibile,
salvo la parte relativa alle scale, giacché il risultato è già stato conseguito a mezzo di apposita delibera assembleare.
Quanto alle scale, assume la difesa attorea che il dissenso manifestato da in ordine al CP_2
progetto predisposto dal tecnico incaricato dal Condominio avrebbe reso necessari dapprima il procedimento di mediazione e quindi l'azione giudiziaria.
Peraltro, va rilevato sotto un primo profilo, la giurisprudenza ha precisato che la modifica delle tabelle millesimali da parte dell'assemblea non richiede l'unanimità dei consensi, essedo sufficiente la maggioranza prescritta all'art. 1136, co. 2, c.c. (Cass. n. 29838/23), per lo meno nell'ipotesi in cui la modifica non deroghi ai criteri previsti dalla legge (C. Appello Bari sez. III, 3.4.23 n. 549; Cass. n.
2712/23; Trib. Napoli Nord sez. V, 15.9.22 n. 13019; C. Appello Genova, sez. II 7.6.22 n. 656; Cass. n.
13024/22; Cass. n. 6735/20).
Nel caso, non emerge con piana evidenza che la revisione delle tabelle relative alle scale deroghi al regime legale di ripartizione delle spese e/o, come allegato dagli attori, che le tabelle finora in uso presso il rivestano natura contrattuale con conseguente necessità dell'approvazione Parte_1
unanime dei condomini per la loro eventuale modifica.
Né un tanto sembra potersi desumere dall'all. 13 attoreo, come assume la difesa.
Sicché i condomini attorei, disponendo delle maggioranze prescritte dall'art. 1136, co. 2, c.c., come allegato dai convenuti, avrebbero potuto approvare la nuova tabella prevista per le scale in sede assembleare senza la necessità del voto favorevole dei convenuti.
In ogni caso, si osserva, quand'anche ritenuto che l'erroneità delle tabelle in uso non consentisse un corretto computo dei millesimi ai fini della determinazione della maggioranza o, comunque, che la tabella appositamente prevista per le scale richiedesse, al pari delle altre, l'approvazione unanime dei condomini, non risulta che apposita assemblea sia stata convocata per tale specifico incombente senza raggiungere il risultato auspicato e, per l'effetto, che si sia reso necessario il ricorso all'autorità
giudiziaria.
La difesa attorea appunta l'attenzione sulla missiva 26.11.20 inviata da (per conto di CP_2
pagina 5 di 8 all'amministratore, contenente specifiche contestazioni alla Parte_12 Parte_11
tabella sulle scale predisposta dal tecnico arch. (all. 5 attoreo), per desumerne in maniera Per_1
univoca il dissenso del condomino sul punto e, per l'effetto, la superfluità della convocazione di apposita assemblea per deliberare in merito.
L'assunto non è condivisibile.
Il condomino ( e esprimeva le proprie perplessità in ordine ai CP_1 Parte_11
criteri adottati dal tecnico per la redazione della tabella e chiedeva all'amministratore di contattare il suddetto tecnico affinché lo stesso rivedesse le proprie errate conclusioni e, comunque, esponesse motivatamente i criteri ed i calcoli seguiti per pervenire alle suddette conclusioni “tutto ciò al fine di
poter approvare, senza contestazione alcuna e sperabilmente in via definitiva, le tabelle in oggetto in occasione dell'assemblea convocata per il 18 dicembre p.v.” (all. 5 cit.).
L'amministratore, come richiesto, interessava della questione il tecnico il quale ribadiva la correttezza delle proprie conclusioni (all. 5 cit.).
A questo punto l'amministratore, come eccepito dai convenuti, convocava direttamente apposita assemblea al fine di farsi autorizzare all'azione giudiziaria “per l'accertamento degli esatti valori
proporzionali espressi nelle tabelle millesimali condominiali ai fini dell'esercizio dei diritti e dell'assolvimento degli obblighi relativi alle parti comuni dell'edificio e della ripartizione delle spese condominiali, e per la loro eventuale rettifica o revisione ex art. 69 disp. att. c.c.” (verbale assemblea
28.1.21: all. 6 attoreo).
Tuttavia, va osservato, la (mancata) convocazione di apposita assemblea che espressamente indicasse come oggetto dell'o.d.g. l'approvazione della tabella sulle scale predisposta dall'arch. , alla Per_1
quale eventualmente far constare il dissenso di alcuni condomini in ordine all'approvazione della stessa, non può ritenersi surrogabile dal dissenso manifestato dal condomino al di fuori della sede istituzionalmente deputata alla formazione della volontà del , non potendosi escludere che, Parte_1
a seguito della discussione assembleare, potesse raggiungersi un diverso risultato con l'unanimità dei consensi.
Per l'effetto, anche per l'ipotesi in cui si ritenga necessaria l'unanimità dei consensi, l'azione risulta inammissibile per difetto di interesse, non risultando dimostrato che quanto richiesto al Tribunale non pagina 6 di 8 potesse essere conseguito con gli strumenti appositamente predisposti per la formazione della volontà
condominiale.
La difesa attorea assume ancora, sotto diverso profilo, che l'arch. , tecnico incaricato dal Per_1
per la redazione delle nuove tabelle, avrebbe espressamente precisato in risposta alle Parte_1
osservazioni dei condomini , come evincibile dalla comunicazione di cui all'all. 5, che la Pt_11
disomogeneità tra la situazione di fatto e le risultanze catastali avrebbe imposto ulteriore revisione anche delle nuove tabelle dallo stesso redatte.
L'argomento non sembra idoneo a spostare i termini della questione, giacché anche per tale ipotesi gli attori, prima di adire l'autorità giudiziaria, avrebbero dovuto infruttuosamente sperimentare la via assembleare al fine di conseguire l'unanimità dei consensi per incaricare nuovamente il tecnico (o altro diverso) per l'espletamento dei necessari aggiornamenti catastali e la successiva approvazione delle nuove tabelle conformi ai dati catastali.
Ciò che non risulta, donde, anche sotto questo profilo, l'inammissibilità dell'azione.
Ogni ulteriore questione può ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, per le cause di valore indeterminabile fino ad € 52.000,00.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nella condotta di parte attrice consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa o difetto di ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- dichiara inammissibili e, comunque, rigetta le domande attoree
- condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano in €
7.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
iva e cpa come per legge pagina 7 di 8 Venezia, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
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