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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza dell'11 febbraio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2823/2024 R.G. e vertente
fra
, nato ad [...] il [...], (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Benvenuto ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Potenza, alla via Giuseppe
Verdi n. 11, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Marina Savastano, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario d'invalidità.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato in data 01.10.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, domandava di accertare la sussistenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Si costituiva l' , in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di CP_1
dichiarare inammissibile il ricorso e comunque rigettarlo nel merito per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 11 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presenta sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
L'art. 42, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003 dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Nella specie, dalla documentazione in atti si evince che l'esito negativo della visita di revisione veniva comunicato alla parte ricorrente con raccomandata di novembre 2020; che parte ricorrente presentava ricorso in via amministrativa il
15 novembre 2020; che in data 05 aprile 2022 veniva deciso il ricorso amministrativo.
Orbene, atteso che il presente ricorso risulta depositato in data 01.10.2024, quindi, ben oltre il termine di sei mesi, così come previsto dalla richiamata
2 disposizione, ne consegue la fondatezza dell'eccezione di decadenza formulata dall' e la inammissibilità della domanda proposta. CP_1
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 01.10.2024, ogni altra Parte_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 11 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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