Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/1984, n. 1986
CASS
Sentenza 26 marzo 1984

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Nel sistema del testo unico delle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (sostanzialmente rimasto immutato nella nuova normativa di cui al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600), l'accertamento da notificarsi al soggetto passivo d'imposta mediante apposito avviso, a lui diretto, avente la duplice funzione di estrinsecare nei confronti del contribuente la pretesa tributaria e di porre il contribuente medesimo in condizioni di ricorrere in Sede contenziosa, costituisce l'unico presupposto che può legittimare la riscossione coattiva dei Tributi dovuti, senza che esso possa essere sostituito da alcun equivalente od equipollente, e quindi neanche dalla conoscenza di fatto che possa aversi aliunde da parte del contribuente. ( nella specie, la commissione tributaria centrale aveva ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo per imposta complementare a carico di un contribuente, sulla base di un accertamento per imposta di ricchezza mobile diretto alla di lui moglie, nel quale si dava notizia di un diverso accertamento per imposta complementare, calcolata sullo stesso imponibile, nei confronti del marito, nelle cui mani, in Sede di notifica alla moglie, l'avviso risultava consegnato. La suprema Corte ha cassato tale statuizione, enunciando il principio di cui in massima). ( V 3819/80, mass n 407664).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/1984, n. 1986
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1986
    Data del deposito : 26 marzo 1984

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