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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 8394/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 14 Novembre 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- nata il [...] a [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa, con mandato in atti dagli Avvocati Francesco Ferrarese
e VI LO,
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Marcello Raho e Riccardo Salvo,
Resistente
Oggetto: Ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 28/7/2021, la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere erede del sig. deceduto in data 14/5/2015 – Persona_1 espone di aver ricevuto comunicazione del 17/4/2020 con la quale ha CP_1 chiesto la restituzione della somma di € 1.869,83, secondo l'ente indebitamente versata nel periodo dall'1/1/2002 al 31/12/2004 sulla pensione cat. IOS n.
46001641 (eliminata per decesso del titolare), pensione di cui fruiva il sig.
dante causa della ricorrente, rappresenta di aver invano Persona_1 proposto ricorso amministrativo in data 7/7/2020 contro il provvedimento di indebito, sostiene che il proprio dante causa non ha mai ricevuto alcuna comunicazione relativa alla cessazione della prestazione, eccepisce la prescrizione del credito azionato dall'Istituto per decorso del termine decennale, invoca la tutela prevista per i percettori di somme in buona fede dall'art. 52
Legge 88/89 ed eccepisce, altresì, la decadenza dell' dall'azione di recupero CP_1 per decorso del termine annuale ex art. 13 Legge 412/91 e chiede testualmente:
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a. preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento emesso dall' in data 17/04/2020, in Controparte_2 quanto illegittimo;
b. in accoglimento del presente ricorso dichiarare illegittimo, inesistente e nullo il provvedimento emesso dall' in Controparte_2 data 07/07/2020 per le motivazioni esposte in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari.
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Si è costituito in giudizio l' con memoria nella quale chiede il rigetto del CP_1 ricorso, affermando la correttezza del proprio operato, spiegando che l'indebito deriva dal superamento dei limiti reddituali per fruire della maggiorazione sociale o aumento sociale della pensione IOS ed eccependo di aver interrotto il termine di prescrizione attraverso le missive inviate a nel 2004 e Persona_1 nel 2011, nonché rilevando che la ricorrente non ha dato prova che il dante causa abbia comunicato annualmente i propri redditi all' previdenziale. CP_2
Tali essendo gli avversi assunti e premesso che alla udienza del 27/10/2023 è stato dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione, il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Occorre in primo luogo rilevare che nella missiva inviata alla ricorrente in data
17/4/2020 e allegata al ricorso si legge: “Gentile signora, La informiamo che, per il periodo dal 01/01/2002 al 31/12/2004 sulla pensione cat. IOS n.46001641 del
GN , eliminata per decesso del titolare, è stata corrisposta la Persona_1 somma di € 1.869,83 non spettante per i seguenti motivi: sono state corrisposte rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta. A seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”,
L nella propria memoria spiega che “L'indebito oggetto di giudizio è relativo CP_1 ad una pensione categoria “IOS”, cioè pensione di invalidità liquidata a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti in regime internazionale. In particolare, è' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non
2 spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.”
Ne consegue che si deve ritenere che l'indebito oggetto del ricorso sia scaturito dall'asserito superamento dei limiti reddituali per beneficiare della maggiorazione sociale o dell'aumento sociale.
Va a questo punto osservato che la Corte di Cassazione con sentenza n.847 del
9/1/2024 ha affermato che:
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Il motivo è fondato.
Risulta dalla sentenza che la maggiorazione sociale fu corrisposta su un assegno ordinario di invalidità, e dunque su una prestazione avente natura previdenziale, rientrando nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia,
l'invalidità e i superstiti (art.1 l. n.222/84).
Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21),
e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21).
Trattandosi di indebito previdenziale, opera l'art.13, co.2 l. n.412/91, secondo cui l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Nell'interpretazione della norma, questa Corte (Cass. 3802/19, Cass. 13915/21) CP_ ha precisato che l' ha un anno civile per procedere alle verifiche reddituali e dalla scadenza dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi
3 all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero (Cass.
13915/21).
Come correttamente inteso dal primo giudice e invece non considerato dalla sentenza d'appello, essendovi stato inizio del procedimento di recupero a mezzo raccomandata del (Omissis), applicando il suddetto principio, risulta che la ripetizione è ammessa per le somme corrisposte indebitamente dall'(Omissis) in poi, posto che si rientra nel computo a ritroso, partendo dal (Omissis), dell'anno di decadenza e del precedente anno civile posto dalla legge per effettuare le verifiche delle situazioni reddituali.
Conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte
d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
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Alla luce di questo recente pronuncia che afferma la natura previdenziale della maggiorazione sociale quando tale beneficio acceda ad una prestazione della stessa natura, quale è l'Assegno ordinario di invalidità o la Pensione di inabilità ordinaria, si deve ritenere che, poiché nel caso in esame la maggiorazione revocata da era stata a suo tempo domandata e concessa in relazione ad CP_1 una pensione cat. IOS, tale maggiorazione si debba considerare prestazione di natura previdenziale.
Inoltre, poiché l'indebito su detta prestazione previdenziale deriva dal superamento dei limiti reddituali, ne consegue la applicabilità degli artt. 52
Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/91.
Occorre, quindi, richiamare tali norme.
L'art.52 Legge n. 88/89 prevede che:
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“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
4 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 Legge 412/91 recita:
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1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2.L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di CP_1 carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica. (articolo introdotto dall'art.16, comma 8, lettera a) del D.L.9/2/2012 N.5, convertito in Legge 4 aprile 2012 n.35)
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n.93 si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto legge 9 dicembre 1987, n.495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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Occorre, inoltre, richiamare il principio affermato, da ultimo con Ordinanza
n.29689 del 19/11/2024, dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta
5 nel senso che l deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha CP_1 avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”. Con la sentenza n. 3802 del 08/02/2019 la Corte di Cassazione ha anche precisato che “nell'esaminare la ratio della disciplina, si è osservato come essa si giustifichi in considerazione del fatto che, tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una
«fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. nr. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all siano «immessi nei CP_2 circuiti delle verifiche contabili»”.
La Corte di Cassazione inoltre con Sentenza n. 3802 dell'8/2/2019 ha anche evidenziato che “la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non CP_ appartiene in sé all'ambito degli errori :S: e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola della ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto per l'art. 13, comma 2”.
Tanto premesso, nel caso di specie si osserva che con missiva del 17/4/2020
ha chiesto in restituzione somme di cui ha asserito l'indebita erogazione CP_1 nel periodo dall'1/1/2002 al 31/12/2004.
Parte convenuta ha anche sostenuto quanto segue: “L' ha provveduto a CP_1 richiedere la restituzione delle maggiori somme percepite con comunicazione inviata in data 03.12.2004 (all. 3). Si è quindi proceduto alla notifica al de cuius,
, in data 07.12.2011, mediante modello RC1 del 22.11.2011 (all.ti 4 Persona_1
e 5). La notifica all'erede in quota parte, odierna ricorrente, è poi avvenuta in data
8.5.2020 con modello RC1 erede del 17.4.2020 (all.ti 6 e 7)”.
Sul punto occorre osservare che non risulta allegata alla memoria di costituzione alcuna missiva indirizzata al dante causa della ricorrente e recante data relativa all'anno 2004 e che ha prodotto una stampa dal sito di Poste Italiane da CP_1 cui emerge soltanto che al sig. è stata inviata una lettera Persona_1 raccomandata il 3/12/2004.
Si deve, quindi, rilevare che non vi è prova del fatto che tale raccomandata sia stata ricevuta dal sig nel 2004, né è possibile ricondurla ad una Per_1 qualsivoglia comunicazione in atti.
Deve, quindi, rilevarsi che parte convenuta non ha dimostrato di aver avanzato una richiesta restitutoria nell'anno 2004.
6 Quanto alla missiva che l' ha affermato di aver notificato al dante causa CP_1 della ricorrente nel 2011, si osserva che dagli allegati alla memoria di costituzione risulta che effettivamente in data 7/12/2011 ha Parte_1 ricevuto comunicazione del 22/11/2011 indirizzata a nella quale Persona_1 si legge: “La informiamo che, nel periodo che va dal 01/01/2002 al 00/12/2004, sono stati 2.200,39 euro in più sulla Sua pensione cat. IOS n. 46001641 per i seguenti motivi: È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge. A seguito della revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta. A seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa.”
In ordine a tale missiva deve osservarsi che, anche volendo ritenere che l'indicazione della data 00/12/2004 quale termine finale dell'arco temporale indicato sia un mero errore materiale e che, pertanto, la comunicazione del
22/11/2011 si riferisca al medesimo arco temporale indicato nella missiva del
17/04/2020, comunque le due lettere differiscono per la somma chiesta in restituzione: € 2.200,39 in quella del 22/11/2011 ed € 1.869,83 in quella del
17/04/2020.
Si deve anche osservare che nella missiva del 22/11/2011 non vi è alcuna indicazione dell'avvio di un piano di recupero rateale che possa giustificare la differenza tra gli importi, tant'è vero che la ricorrente non ha chiesto che l' venga condannato alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di CP_2 recupero dell'indebito.
Ancora si osserva che, sebbene le due missive fondino la richiesta restitutoria sulle medesime ragioni, con la memoria di costituzione ha specificato che CP_1
l'indebito per cui è causa riguarda la maggiorazione sociale o l'aumento sociale, pertanto la lettera del 22/11/2011 potrebbe riguardare un'altra delle motivazioni ivi indicate (conguaglio della prestazione e/o trattamento di famiglia).
Non può, quindi ritenersi accertato che la missiva del 22/11/2011 e quella del
17/04/2020 si riferiscano allo stesso indebito.
Deve, pertanto, ritenersi che l'istituto non abbia offerto prova certa che l'indebito per cui è causa, relativo all'arco temporale che va dall'1/1/2002 al
31/12/2004 e con importo di € 1.869,83, sia mai stato comunicato al dante causa della ricorrente o alla ricorrente medesima prima dell'invio della lettera del
17/04/2020, lettera nella quale, peraltro, non si fa alcun riferimento a precedenti comunicazioni/solleciti.
7 Si deve, pertanto, ritenere che l' sia decaduto dall'azione di recupero, in CP_1 quanto ha comunicato l'indebito ben oltre il termine di un anno previsto dall'art.13, secondo comma, L.412/91.
Inoltre, si deve ritenere anche che, essendo decorsi oltre dieci anni dalla data finale di maturazione dell'indebito (31/12/2004) sino alla data della comunicazione per cui è causa (17/04/2020), il credito azionato dall' si CP_2 sia estinto per intervenuta prescrizione (sulla applicabilità dell'ordinario termine di prescrizione all'indebito inerente pensioni vedasi Cassazione, sentenza n.1898 del 22/2/1988).
Alla luce di quanto esposto e considerato, in accoglimento del ricorso, si deve dichiarare la irripetibilità della somma chiesta in restituzione con la missiva del
17/4/2020.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività difensiva svolta e al valore dedotto in causa, vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità della somma di € 1.869,83 chiesta in restituzione dall' con missiva del 17/4/2020. CP_1
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 900,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 14 Novembre 2025 – 12 Dicembre 2025
Il Giudice del
Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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