Ordinanza cautelare 6 aprile 2018
Ordinanza collegiale 22 aprile 2021
Sentenza 10 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 10/01/2022, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/01/2022
N. 00023/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01426/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CC - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1426 del 2017, proposto da
Comune di Alliste, Comune di Cannole, Comune di Caprarica di CC, Comune di Carpignano Salentino, Comune di Castri' di CC, Comune di Collepasso, Comune di Corsano, Comune di Gagliano del Capo, Comune di Giurdignano, Comune di Melissano, Comune di Montesano Salentino, Comune di Morciano di Leuca, Comune di Novoli, Comune di Racale, Comune di Squinzano e Comune di Tricase, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Quinto, con domicilio eletto presso il suo studio in CC, via Garibaldi n. 43;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Mattera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di CC, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Giovanna Capoccia, con domicilio eletto presso il suo studio in CC, via Umberto I°, 13;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione del Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia n. 131 del 5 giugno 2017, con la quale è stata fissata l'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. ecotassa) per l'anno 2017, per i Comuni della Provincia di CC, esclusivamente in funzione del livello di raccolta differenziata raggiunto, negando per tutti l'applicazione della premialità prevista dall'art. 3, comma 40, ultima parte, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549;
- ove occorra, della determinazione del medesimo Dirigente n. 392 del 7.12.2016, che ha fissato in via provvisoria l'aliquota del tributo per l'anno 2017 sempre unicamente in funzione del livello di raccolta differenziata raggiunto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Provincia di CC;
Visto l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 568/2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to L. Quinto, avv.to M. G. Capoccia e avv.to G. Calasso in sostituzione dell'avv.to A. Mattera;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato alla Provincia di CC in data 29.9.2017 ed alla Regione Puglia in data 3.10.2017, il Comune di Alliste ed altri 15 Comuni della
Provincia di CC indicati in epigrafe, ut supra rappresentati e difesi, hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione del Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia n. 131 del 5 giugno 2017, assumendo che con la stessa è stata fissata l’aliquota (€/t 25,82) del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. ecotassa) per l’anno 2017 per i Comuni della Provincia di CC, esclusivamente in funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti, negando per tutti l’applicazione della premialità prevista dall’art. 3, comma 40, ultima parte, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 (riduzione al 20% dell’aliquota massima e quindi €/t 5,16), nonchè esponendo quanto segue.
La determinazione dell’ecotassa è già stata oggetto di impugnazione da parte di molti Comuni della Provincia di CC.
I precedenti atti con i quali la Regione Puglia ha fissato la misura dell’ecotassa per l’anno 2014, per l’anno 2015 e per l’anno 2016, sono stati impugnati dalla maggior parte dei Comuni salentini innanzi al T.A.R. per la Puglia - CC (52 Comuni hanno contestato la determinazione del 2014, 74 quella del 2015, 92 quella del 2016).
Con ordinanza n. 2356 del 10 luglio 2015, avendo ravvisato plurimi profili di incostituzionalità dell’art. 7, comma 8, della L.R. 38/2011, il T.A.R. Puglia - CC ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo che “la L.R. 38/2011, nell’art. 7, c. 8, avesse esorbitato dai limiti e principi stabiliti dalla citata L.549/1995 così determinando la violazione degli artt. 117, secondo comma lettera e), quinta e sesta previsione (armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie), e 119 della Costituzione, alla luce di quanto statuito nella sentenza della Corte Costituzionale, n. 102 del 2008 …”. Ed ancora, “la questione di costituzionalità si pone anche con riferimento alla materia del coordinamento della finanze pubblica e del sistema tributario, di cui al terzo comma dell’art. 117 della Costituzione”. Da ultimo, “la norma denunciata appare illegittima avendo introdotto un tributo in materia ambientale (e in particolare in materia di rifiuti) commisurato in modo difforme rispetto alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, con conseguente violazione dell’art. 117 della Costituzione, secondo comma, lettera s) (tutela dell’ambiente)”.
Nelle more della decisione della Corte Costituzionale, la Regione Puglia ha fissato in via provvisoria l’aliquota del tributo con determina n. 392 del 7.12.2016 (anch’essa oggetto di impugnazione) in funzione del livello di raccolta differenziata raggiunto da ciascun Comune.
Con sentenza n. 85 del 22 marzo 2017 la Corte Costituzionale ha deciso la questione sollevata dal T.A.R. per la Puglia –Sez. di CC ed ha dichiarato la “illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 8, della Legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38”.
A sostegno del ricorso straordinario venivano dedotte le censure di seguito sintetizzate.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 40 ultima parte della legge 28 dicembre 1995 n° 549. Eccesso di potere. Errato presupposto. Disparità di trattamento. Irrazionalità manifesta. Contraddittorietà. Illegittimità costituzionale.
La Provincia di CC, in persona del Presidente pro tempore, con atto notificato in data 9.11.2017, ha proposto opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199 del 24 settembre 1971, chiedendo la trasposizione del medesimo in sede giurisdizionale, per la prosecuzione del giudizio dinanzi al T.A.R. CC.
Con atto depositato in data 24.11.2017 i 16 Comuni ricorrenti si sono costituiti innanzi a questo Tribunale chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per tutte le ragioni ivi indicate.
Con memoria depositata in data 27.11.2017 si è costituita in giudizio la Provincia di CC chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 26.03.2018 si è costituita in giudizio anche la Regione Puglia eccependo, con successiva memoria depositata il 29.3.2018: l’inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per vizio di forma in ragione del mancato rispetto dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, che al comma 2 riporta “Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei contro interessati e presentato con la prova dell’eseguita notificazione all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”; l’inammissibilità del ricorso per assoluta carenza di interesse e di legittimazione passiva della Provincia di CC; l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per la violazione del principio di inoppugnabilità di atti divenuti definitivi, con riferimento alla formulata richiesta di annullamento della determinazione dirigenziale n. 392/2016, integrata dalla determinazione dirigenziale n. 20/2017, della Sezione Regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche, “per la chiara violazione del principio di inoppugnabilità dell’atto amministrativo, in quanto il suddetto provvedimento è divenuto da lungo tempo definitivo per decorrenza dei termini”; l’inammissibilità per mancanza di lesività del ricorso proposto avverso la determinazione dirigenziale n. 131/2017, in quanto nessun Comune ricorrente è stato ivi citato; l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per genericità e indeterminatezza delle motivazioni a supporto dell’assunta violazione dell’art. 3, comma 40, ultima parte della L. n. 549/1995; l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per l’assoluta mancanza di lesività della determinazione impugnata per difetto di interesse, atteso che la D.D. n. 131/2017, ha avuto come unica finalità quella di determinare una nuova aliquota (più bassa) del tributo speciale a favore di quei Comuni, che avendo presentato istanza, hanno raggiunto la percentuale richiesta del 65% di R.D. e nessuno dei Comuni ricorrenti ha presentato istanza, con conseguente impossibilità del provvedimento impugnato (n.131/2017) di poter incidere sull’aliquota ecotassa dovuta per l’anno 2017, e già determinata nell’atto n. 392/2016 (sopra citato); l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso in relazione al presunto mancato disconoscimento della premialità in applicazione della sentenza n 85/2017 della Corte Costituzionale.
Con ordinanza cautelare n. 169/2018, pronunciata in esito della Camera di Consiglio del 5 aprile 2018, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dai Comuni ricorrenti, rilevando quanto segue: “L’asserito danno grave e irreparabile consistente nella sottrazione delle risorse ai bilanci comunali sarebbe stato già sussistente al momento della proposizione del ricorso a nulla rilevando, sotto il profilo del periculum in mora, i precedenti giurisprudenziali posti a fondamento dell’istanza cautelare solo ora proposta;- Non si ravvisa, comunque, la sussistenza di un danno grave ed irreparabile in ordine a somme imputate a competenza ad annualità pregresse e, peraltro, già erogate dai cittadini utenti del servizio;- Un danno potrebbe, invece, verificarsi qualora, sulla base di un provvedimento provvisorio come un’ordinanza di sospensione cautelare, i Comuni dovessero procedere alla paventata compensazione tra le poste già iscritte nelle annualità precedenti e quelle da inserire nell’approvando bilancio di previsione; Le questioni all’esame del Collegio richiedono un approfondimento proprio della sede di merito in considerazione della complessità e importanza delle problematiche sottese alla presente impugnativa, rispetto alle quali dev’essere valutata compiutamente l’incidenza dei principi posti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 85 del 2017 e da questo T.A.R. con la sentenza n. 305 del 2018”.
In esito all’udienza pubblica del 23 marzo 2021, questa Sezione, non ritenendo la causa matura per la decisione, con ordinanza collegiale n. 568/2021 ha disposto incombenti istruttori, “ordinando alla Regione Puglia di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso che, in particolare, tenuto conto di quanto risultante dalla determinazione dirigenziale n. 321 del 21 dicembre 2017, precisi esattamente: a) tutti gli atti di determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e contestuale assegnazione a ciascun Comune ricorrente dell’aliquota dovuta per l’anno 2017 (c.d. “ecotassa”), indicando l’eventuale applicazione o meno (con riferimento a tutti o anche solo a taluni dei Comuni ricorrenti), anche a conguaglio, della premialità di cui all’art. 3 comma 40 ultima parte della Legge 28 dicembre 1995 n° 549, in applicazione di quanto statuito dalla sentenza di questo Tribunale n.305/2018 e dalla sentenza del Consiglio di Stato n.276/2020; b) ogni documento ritenuto utile alla decisione della causa”.
In data 7.06.2021 la Regione Puglia ha adempiuto all’incombente istruttorio suindicato, depositando tutte le determinazioni dirigenziali con cui sono state fissate le aliquote “ecotassa” per i Comuni della provincia di CC per il 2017 (D.D. n. 392 del 07.12.2016, D.D. n. 20 del 31.01.2017, D.D. n. 131 del 05.06.2017, D.D. n. 321 del 21.12.2017, D.D. n. 05 del 22.01.2018, D.D. n. 19 del 06.02.2018), e una relazione di chiarimenti predisposta dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione medesima, nonché le recenti delibere di G.R. n. 155/ 2020 (con cui la Giunta Regionale, in conformità a quanto espresso dal Consiglio di Stato nella su richiamata sentenza n. 276/2020, ha stabilito “di applicare la riduzione di cui all’art. 3, comma 40, della L. n. 549/1995 per il tributo speciale dovuto per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 in favore dei Comuni leccesi ricorrenti nei diversi giudizi instaurati avverso le relative determinazioni dirigenziali, fissandolo nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, e, a partire dall’anno 2020, in favore di
tutti i Comuni della Regione Puglia, laddove sussistenti le medesime condizioni che si sono verificate presso i Comuni ricorrenti, in particolare, cioè, qualora le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla Legge n. 549/1995”) e n.718 del 2020 ( recante “Linee guida per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi dovuto a partire dall’anno 2020 in conformità ai criteri espressi dal Consiglio di Stato con sentenza n. 276 del 13 gennaio 2020”).
Alla pubblica udienza del 17.11.2021 il difensore dei 16 Comuni ricorrenti “a seguito della istruttoria adempiuta dalla Regione Puglia” ha dichiarato “la sopravvenuta carenza di interesse insistendo però sulle spese con distrazione delle stesse in quanto il riconoscimento della misura ridotta della ecotassa per l'anno in questione è intervenuto successivamente al deposito del ricorso”.
Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
A seguito della suindicata sopravvenienza - costituita dalla dichiarazione di s.c.i. espressa dal difensore dei Comuni ricorrenti all’udienza odierna, oltre che dall’adozione della delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 155/ 2020 con cui quest’ultima, in conformità all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nella su richiamata sentenza n. 276/2020, ha stabilito di applicare la riduzione dell’aliquota ad € 5,164 per tonnellata, di cui all’art. 3, comma 40, della L. n. 549/1995, per il tributo speciale per il deposito in discarica dei r.s.u., c.d. “ecotassa”, dovuto per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 anche in favore dei Comuni ricorrenti – e, quindi, pure in relazione all’anno 2017 oggetto del presente giudizio, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, avendo le parti ricorrenti manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
Invero, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti di legge (stante la complessità delle questioni controverse e tenuto conto della pronta adozione, da parte dell’Amministrazione Regionale, della delibera G.R. n.155 del 17.02.2020, emanata subito dopo la pronuncia del Consiglio di Stato di cui alla sentenza n. 276 del 13.01.2020) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia CC - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in CC nella Camera di Consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO