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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/03/2024, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
Proc. n.3766/23 R.G. SEZ. LAV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3766 del Ruolo Generale delle controversie LAVORO e
PREVIDENZA dell'anno 2023, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 7.3.2024, avente ad oggetto: passaggio di cantiere;
diritto alla assunzione ad opera della subentrante previo accertamento di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della cessante nei termini e alle condizioni previsti dalla clausola sociale di cui al C.C.N.L. di categoria
TRA
, nato il giorno 27.08.1993 in TEANO e residente in [...], Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliato in CASERTA alla via CESARE CodiceFiscale_1
BATTISTI n.68, presso lo studio dell'avv. Rosanna PAPA che lo rappresenta e difende come da procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite
RICORRENTE
E
, in persona dei curatori e legali rappresentanti p.t. Controparte_1
CONVENUTA, contumace
NONCHE'
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di TORRE
1 , rappresentata e difesa, come da procura telematicamente trasmessa con la CP_3 memoria di costituzione, dall'avv. Davide ROSSI
RESISTENTE
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi e delle pregresse note difensive, da intendersi qui richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al R.G. il 15 giugno 2023 il sig.
[...]
adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA Parte_1 rivendicando, nei confronti di quale Azienda subentrante, il Controparte_2 diritto alla assunzione al momento del passaggio di cantiere verificatosi il 9 giugno 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 ex CCNL Fise previo CP_4 accertamento di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della uscente nelle more posta in liquidazione giudiziale. CP_1
Rivendica(va) altresì l'istante il diritto ad ottenere le retribuzioni globali di fatto maturate dal 6 maggio 2021, data del pregresso licenziamento intimatogli da
[...]
fino all'effettiva reintegrazione e/o ripristino del rapporto, ciascuna pari ad CP_1
€ 736,06 mensili lordi.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Contestualmente, il sig. introduceva domanda in via di urgenza Parte_1 sollecitando l'adozione di tutti i provvedimenti idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.
Fissata l'udienza figurata di trattazione “urgente”, si costituiva la sola che eccepiva l'incompetenza territoriale del G.U.L. di TORRE Controparte_2
ANNUNZIATA, in favore del Tribunale di SANTA MARIA APUA VETERE o di quello di CASSINO, e resisteva anche nel merito alle avverse iniziative giudiziali chiedendo il rigetto delle domande attoree per denunciata infondatezza delle stesse.
In tale contesto, a fronte della mancata costituzione di
[...]
, l'istante non documentava la regolare vocatio della stessa. Controparte_1
2 Veniva pertanto emessa ordinanza di rigetto della domanda “urgente” per incompetenza territoriale del Tribunale adito.
Nella fase di merito il documentava la regolare e Parte_1 tempestiva notifica del ricorso, unico ma a duplice valenza processuale, a
[...]
giudiziale. Che, perdurante la sua mancata costituzione, Controparte_1 veniva dichiarata contumace.
insisteva nelle medesime difese valorizzate nella fase Controparte_2 cautelare.
Ritenuto il contezioso istruito su base documentale, lo stesso veniva mandato in decisione senza gli approfondimenti di tipo orale sollecitati dal ricorrente.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in ultima trattazione al 7 marzo 2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = =
(1)
Il ricorso è risultato infondato e pertanto deve essere disatteso.
Nel merito, posto che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' ritualmente costituitasi non può ulteriormente essere condivisa nel CP_5 presente contesto inerente la cognizione piena della controversia.
Ritiene, infatti, il Giudice che la regolare instaurazione del contraddittorio a tre parti, documentato dall'istante successivamente alla definizione della fase cautelare ma all'esordio di quella ordinaria, induce a prendere atto della inesistenza del foro “obbligato” individuato dalla resistente avuto riguardo alla duplicità dei rapporti su cui si regge l'iniziativa attorea. E siccome non è in discussione che quello con (in liquidazione giudiziale) è di competenza CP_1 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, la “scelta” operata dal ricorrente non pare censurabile.
Né, evidentemente, può farsi affidamento sugli effetti dell'ordinanza cautelare, destinati ad esaurirsi in quel contesto, specie se l'interessato non ha dato seguito alcuno alla domanda in via di urgenza. Come nel caso di specie, stando alle convergenti allegazioni delle parti.
3 (2)
Assume il sig. di avere diritto alla assunzione alle Parte_1 dipendenze di “ in virtù del meccanismo previsto dalla apposita Controparte_2 clausola sociale delineata sub art. 6 C.C.N.L. “Fise . CP_4
Sarebbe, infatti, accaduto che pur dovendosi considerare esso Parte_1 dipendente di “ a seguito e per gli effetti della sentenza con cui il CP_1
G.U.L. di questo Tribunale aveva annullato il licenziamento intimatogli dalla datrice il 6 maggio 2021, a decorrenza 11 giugno 2021, ciò non di meno al momento del passaggio di cantiere fra la uscente “ e la subentrante CP_1
“ ” quest'ultima non assunse l'odierno ricorrente in tal modo violando, CP_2 in tesi attorea, la suddetta clausola sociale.
La pretesa azionata, quindi, si dirige nei confronti di entrambe le società, l'istante ritenendo che la premessa ineludibile della sua prospettazione rimanda al riconoscimento:
-- da un lato, della protrazione del rapporto di lavoro con la uscente fino al 9 giugno 2022, per accertata nullità del licenziamento per G.M.O. intimatogli a decorrenza 11 giugno 2021;
-- dall'altro, della protrazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di “ CP_1 anche per il periodo non regolarizzato, 1 settembre 2020/23 gennaio 2021, per accertanda ricorrenza in fatto ed in diritto degli estremi della subordinazione.
Non vi è -più alcun- dubbio, a questo punto, che la già segnalata perimetrazione soggettiva formale del contenzioso prevede un contraddittorio “a tre parti”: ricorrente, convenuta “ , convenuta “ ”. CP_1 CP_2
Ex adverso, sostiene l'Azienda costituitasi in giudizio che nessun addebito è possibile formalizzare nei suoi confronti per la concludente ragione, pacifica fra le parti, che il nominativo del non era inserito Parte_1 nell'elenco dei lavoratori aventi diritto alla immediata assunzione alle dipendenze della subentrante sulla base del meccanismo del passaggio di cantiere.
(3)
Nella buona sostanza, la questione di causa concerne l'efficacia in estensione della clausola sociale che, nella prospettazione attorea, dovrebbe coprire anche la fattispecie de qua in quanto:
-- la sentenza di annullamento del licenziamento intimato dalla uscente in epoca pregressa rispetto al passaggio di cantiere riporta il nella Parte_1
4 condizione di dipendente di al momento della operatività della clausola CP_1 sociale;
-- la sommersione del rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa CP_1 per il periodo settembre 2020-21 gennaio 2021, costituendo chiara irregolarità in danno del lavoratore, una volta dimostrata la deriva subordinata anche di tale segmento di rapporto, non può essere di ostacolo al calcolo corretto del periodo normato ai fini dell'applicazione della suddetta clausola.
I rilievi attorei non possono essere condivisi.
Per entrambi i profili dedotti ciò che è di ostacolo al loro scrutinio di fondatezza è, in ottica sostanziale, la inopponibilità all'Azienda subentrante delle situazioni verificatesi in danno del lavoratore nel -peraltro non breve- periodo antecedente al passaggio di cantiere.
La sommersione del rapporto concerne il periodo settembre 2020-22 gennaio
2021, circa un anno e mezzo prima della data del passaggio di cantiere. Organi Contr Il licenziamento per intimato da risale al 6 maggio 2021 (decorrenza 11 giugno 2021), esattamente un anno prima del 9 giugno 2022.
A questi dati storico-fenomenici, altri se ne devono aggiungere.
La sentenza di annullamento del licenziamento prende in considerazione il solo periodo lavorativo che va del 23 gennaio 2021 all'atto espulsivo della società. Da essa, quindi, non possono trarsi spunti di alcun genere sulla unicità del rapporto di lavoro.
La sentenza risulta pronunciata il 26 febbraio 2023 su ricorso attoreo del 30 novembre 2021.
Nessuna allegazione espositiva di parte ricorrente attesta che, preso atto del mancato inserimento del proprio nominativo nell'apposito elenco dei lavoratori beneficiari del meccanismo di salvaguardia previsto dall'apposita clausola sociale, il abbia adottato iniziative informative volte a portare a conoscenza Parte_1
Organi della subentrante la pendenza del contenzioso inerente il licenziamento per
Ma, ancora prima, nessun passaggio espositivo attoreo illustra eventuali iniziative dell'istante, in tempo reale, a fronte del mancato inserimento del suo nominativo nel suddetto elenco. Il che implica l'assoluta ignoranza, in capo alla subentrante, delle varie criticità che potenzialmente vulneravano lo stesso.
5 Ora, è ben chiaro che la clausola di salvaguardia posta a fondamento della pretesa in questa sede azionata tutela il lavoratore alle dipendenze della uscente nei limiti in cui tale tutela è opponibile alla subentrante.
Tale Azienda deve essere posta nelle condizioni di determinarsi in maniera
“informata” sulla situazione dell'appalto.
Questo complesso meccanismo viene, appunto, preservato con la previsione di un apposito elenco di lavoratori aventi diritto a beneficiare della clausola sociale da pubblicizzare.
Per come anticipato, è pacifico fra le parti in causa che nell'elenco all'uopo predisposto il nominativo del non c'era. Parte_1
Il che significa che si è determinata a subentrare sulla base di Controparte_2 una realtà ben precisa, dalla quale era esclusa la presenza del dipendente
Il quale da parte sua per un verso non adombra Parte_1 situazioni di collusione interaziendale idonee a neutralizzare la pregnanza obiettiva dell'elenco nominativo e per altro verso non allega l'assunzione di iniziative in tempo reale funzionali a superare l'opacità del contesto informativo in cui si muoveva la subentrante.
La sentenza di annullamento del licenziamento, quale realtà oggettiva a sé stante,
è di epoca successiva al passaggio di cantiere.
Lo stesso accertamento giudiziale, richiesto in questa sede dal ricorrente, inerente la protrazione senza soluzione di continuità del medesimo rapporto di lavoro subordinato anche durante la “sommersione” da settembre 2020 al 22 gennaio
2021, sarebbe un “fatto successivo” al passaggio di cantiere.
In entrambi i casi si tratterebbe di circostanze non opponibili, ora per allora, a nel presente contesto processuale. Controparte_2
Anche insistendo sulla necessità di pretendere un comportamento particolarmente “vigile” della subentrante, in un ambito interpretativo che voglia evitare il rischio di facili elusioni del meccanismo di salvaguardia in disamina, Organi non può non ribadirsi che il licenziamento per risaliva a un anno esatto prima del passaggio di cantiere e che nessuna traccia esisteva al 9 giugno 2022 circa la criticità dell'epilogo del rapporto lavorativo e sulla questione inerente il periodo sommerso.
Di qui l'impossibilità di addebitare a un inadempimento Controparte_2 negoziale in realtà astrattamente opponibile solo alla cessante.
6 Cioè a dire.
In ottica “formale”, il mancato inserimento del nominativo del Parte_1 nell'apposito elenco nominativo si palesa dato di per sé concludente.
Da ultimo va segnalato che nessuna statuizione residuale può attingere in liquidazione giudiziale per la particolare fase in cui versa. CP_1
Il riferimento è all'ultimo capo del petitum finale attoreo incentrato sulla condanna alla erogazione della retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegra e/o ripristino del rapporto di lavoro.
In realtà, tale rivendicazione è prima di tutto giuridicamente infondata in quanto incoerente con l'articolazione complessiva della domanda. Che si dirige verso la mancata assunzione diretta del lavoratore ad opera della subentrante in applicazione della clausola sociale di salvaguardia più volte citata.
In secondo luogo, detta rivendicazione vulnera il noto principio processuale del giudicato, atteso che una pronuncia in tal senso è già stata chiesta ed ottenuta nei -soli- confronti di responsabile di un illegittimo licenziamento per CP_1
Organi
Il ricorso va, pertanto, disatteso in tutte le sue articolazioni.
Spese di lite a carico dell'istante in esclusivo riferimento al rapporto giuridico-processuale ricorrente Controparte_6
come da dispositivo.
[...]
Nulla nel resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D.
VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ogni Controparte_1 diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta le domanda attoree;
2) condanna il ricorrente alle spese di lite sostenute da che si Controparte_2 liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario,
7 in euro 1.100,00, comprensivi della fase cautelare, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
3) nulla nel resto.
TORRE ANNUNZIATA, 11/03/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3766 del Ruolo Generale delle controversie LAVORO e
PREVIDENZA dell'anno 2023, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 7.3.2024, avente ad oggetto: passaggio di cantiere;
diritto alla assunzione ad opera della subentrante previo accertamento di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della cessante nei termini e alle condizioni previsti dalla clausola sociale di cui al C.C.N.L. di categoria
TRA
, nato il giorno 27.08.1993 in TEANO e residente in [...], Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliato in CASERTA alla via CESARE CodiceFiscale_1
BATTISTI n.68, presso lo studio dell'avv. Rosanna PAPA che lo rappresenta e difende come da procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite
RICORRENTE
E
, in persona dei curatori e legali rappresentanti p.t. Controparte_1
CONVENUTA, contumace
NONCHE'
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di TORRE
1 , rappresentata e difesa, come da procura telematicamente trasmessa con la CP_3 memoria di costituzione, dall'avv. Davide ROSSI
RESISTENTE
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi e delle pregresse note difensive, da intendersi qui richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al R.G. il 15 giugno 2023 il sig.
[...]
adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA Parte_1 rivendicando, nei confronti di quale Azienda subentrante, il Controparte_2 diritto alla assunzione al momento del passaggio di cantiere verificatosi il 9 giugno 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 ex CCNL Fise previo CP_4 accertamento di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della uscente nelle more posta in liquidazione giudiziale. CP_1
Rivendica(va) altresì l'istante il diritto ad ottenere le retribuzioni globali di fatto maturate dal 6 maggio 2021, data del pregresso licenziamento intimatogli da
[...]
fino all'effettiva reintegrazione e/o ripristino del rapporto, ciascuna pari ad CP_1
€ 736,06 mensili lordi.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Contestualmente, il sig. introduceva domanda in via di urgenza Parte_1 sollecitando l'adozione di tutti i provvedimenti idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.
Fissata l'udienza figurata di trattazione “urgente”, si costituiva la sola che eccepiva l'incompetenza territoriale del G.U.L. di TORRE Controparte_2
ANNUNZIATA, in favore del Tribunale di SANTA MARIA APUA VETERE o di quello di CASSINO, e resisteva anche nel merito alle avverse iniziative giudiziali chiedendo il rigetto delle domande attoree per denunciata infondatezza delle stesse.
In tale contesto, a fronte della mancata costituzione di
[...]
, l'istante non documentava la regolare vocatio della stessa. Controparte_1
2 Veniva pertanto emessa ordinanza di rigetto della domanda “urgente” per incompetenza territoriale del Tribunale adito.
Nella fase di merito il documentava la regolare e Parte_1 tempestiva notifica del ricorso, unico ma a duplice valenza processuale, a
[...]
giudiziale. Che, perdurante la sua mancata costituzione, Controparte_1 veniva dichiarata contumace.
insisteva nelle medesime difese valorizzate nella fase Controparte_2 cautelare.
Ritenuto il contezioso istruito su base documentale, lo stesso veniva mandato in decisione senza gli approfondimenti di tipo orale sollecitati dal ricorrente.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in ultima trattazione al 7 marzo 2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = =
(1)
Il ricorso è risultato infondato e pertanto deve essere disatteso.
Nel merito, posto che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' ritualmente costituitasi non può ulteriormente essere condivisa nel CP_5 presente contesto inerente la cognizione piena della controversia.
Ritiene, infatti, il Giudice che la regolare instaurazione del contraddittorio a tre parti, documentato dall'istante successivamente alla definizione della fase cautelare ma all'esordio di quella ordinaria, induce a prendere atto della inesistenza del foro “obbligato” individuato dalla resistente avuto riguardo alla duplicità dei rapporti su cui si regge l'iniziativa attorea. E siccome non è in discussione che quello con (in liquidazione giudiziale) è di competenza CP_1 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, la “scelta” operata dal ricorrente non pare censurabile.
Né, evidentemente, può farsi affidamento sugli effetti dell'ordinanza cautelare, destinati ad esaurirsi in quel contesto, specie se l'interessato non ha dato seguito alcuno alla domanda in via di urgenza. Come nel caso di specie, stando alle convergenti allegazioni delle parti.
3 (2)
Assume il sig. di avere diritto alla assunzione alle Parte_1 dipendenze di “ in virtù del meccanismo previsto dalla apposita Controparte_2 clausola sociale delineata sub art. 6 C.C.N.L. “Fise . CP_4
Sarebbe, infatti, accaduto che pur dovendosi considerare esso Parte_1 dipendente di “ a seguito e per gli effetti della sentenza con cui il CP_1
G.U.L. di questo Tribunale aveva annullato il licenziamento intimatogli dalla datrice il 6 maggio 2021, a decorrenza 11 giugno 2021, ciò non di meno al momento del passaggio di cantiere fra la uscente “ e la subentrante CP_1
“ ” quest'ultima non assunse l'odierno ricorrente in tal modo violando, CP_2 in tesi attorea, la suddetta clausola sociale.
La pretesa azionata, quindi, si dirige nei confronti di entrambe le società, l'istante ritenendo che la premessa ineludibile della sua prospettazione rimanda al riconoscimento:
-- da un lato, della protrazione del rapporto di lavoro con la uscente fino al 9 giugno 2022, per accertata nullità del licenziamento per G.M.O. intimatogli a decorrenza 11 giugno 2021;
-- dall'altro, della protrazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di “ CP_1 anche per il periodo non regolarizzato, 1 settembre 2020/23 gennaio 2021, per accertanda ricorrenza in fatto ed in diritto degli estremi della subordinazione.
Non vi è -più alcun- dubbio, a questo punto, che la già segnalata perimetrazione soggettiva formale del contenzioso prevede un contraddittorio “a tre parti”: ricorrente, convenuta “ , convenuta “ ”. CP_1 CP_2
Ex adverso, sostiene l'Azienda costituitasi in giudizio che nessun addebito è possibile formalizzare nei suoi confronti per la concludente ragione, pacifica fra le parti, che il nominativo del non era inserito Parte_1 nell'elenco dei lavoratori aventi diritto alla immediata assunzione alle dipendenze della subentrante sulla base del meccanismo del passaggio di cantiere.
(3)
Nella buona sostanza, la questione di causa concerne l'efficacia in estensione della clausola sociale che, nella prospettazione attorea, dovrebbe coprire anche la fattispecie de qua in quanto:
-- la sentenza di annullamento del licenziamento intimato dalla uscente in epoca pregressa rispetto al passaggio di cantiere riporta il nella Parte_1
4 condizione di dipendente di al momento della operatività della clausola CP_1 sociale;
-- la sommersione del rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa CP_1 per il periodo settembre 2020-21 gennaio 2021, costituendo chiara irregolarità in danno del lavoratore, una volta dimostrata la deriva subordinata anche di tale segmento di rapporto, non può essere di ostacolo al calcolo corretto del periodo normato ai fini dell'applicazione della suddetta clausola.
I rilievi attorei non possono essere condivisi.
Per entrambi i profili dedotti ciò che è di ostacolo al loro scrutinio di fondatezza è, in ottica sostanziale, la inopponibilità all'Azienda subentrante delle situazioni verificatesi in danno del lavoratore nel -peraltro non breve- periodo antecedente al passaggio di cantiere.
La sommersione del rapporto concerne il periodo settembre 2020-22 gennaio
2021, circa un anno e mezzo prima della data del passaggio di cantiere. Organi Contr Il licenziamento per intimato da risale al 6 maggio 2021 (decorrenza 11 giugno 2021), esattamente un anno prima del 9 giugno 2022.
A questi dati storico-fenomenici, altri se ne devono aggiungere.
La sentenza di annullamento del licenziamento prende in considerazione il solo periodo lavorativo che va del 23 gennaio 2021 all'atto espulsivo della società. Da essa, quindi, non possono trarsi spunti di alcun genere sulla unicità del rapporto di lavoro.
La sentenza risulta pronunciata il 26 febbraio 2023 su ricorso attoreo del 30 novembre 2021.
Nessuna allegazione espositiva di parte ricorrente attesta che, preso atto del mancato inserimento del proprio nominativo nell'apposito elenco dei lavoratori beneficiari del meccanismo di salvaguardia previsto dall'apposita clausola sociale, il abbia adottato iniziative informative volte a portare a conoscenza Parte_1
Organi della subentrante la pendenza del contenzioso inerente il licenziamento per
Ma, ancora prima, nessun passaggio espositivo attoreo illustra eventuali iniziative dell'istante, in tempo reale, a fronte del mancato inserimento del suo nominativo nel suddetto elenco. Il che implica l'assoluta ignoranza, in capo alla subentrante, delle varie criticità che potenzialmente vulneravano lo stesso.
5 Ora, è ben chiaro che la clausola di salvaguardia posta a fondamento della pretesa in questa sede azionata tutela il lavoratore alle dipendenze della uscente nei limiti in cui tale tutela è opponibile alla subentrante.
Tale Azienda deve essere posta nelle condizioni di determinarsi in maniera
“informata” sulla situazione dell'appalto.
Questo complesso meccanismo viene, appunto, preservato con la previsione di un apposito elenco di lavoratori aventi diritto a beneficiare della clausola sociale da pubblicizzare.
Per come anticipato, è pacifico fra le parti in causa che nell'elenco all'uopo predisposto il nominativo del non c'era. Parte_1
Il che significa che si è determinata a subentrare sulla base di Controparte_2 una realtà ben precisa, dalla quale era esclusa la presenza del dipendente
Il quale da parte sua per un verso non adombra Parte_1 situazioni di collusione interaziendale idonee a neutralizzare la pregnanza obiettiva dell'elenco nominativo e per altro verso non allega l'assunzione di iniziative in tempo reale funzionali a superare l'opacità del contesto informativo in cui si muoveva la subentrante.
La sentenza di annullamento del licenziamento, quale realtà oggettiva a sé stante,
è di epoca successiva al passaggio di cantiere.
Lo stesso accertamento giudiziale, richiesto in questa sede dal ricorrente, inerente la protrazione senza soluzione di continuità del medesimo rapporto di lavoro subordinato anche durante la “sommersione” da settembre 2020 al 22 gennaio
2021, sarebbe un “fatto successivo” al passaggio di cantiere.
In entrambi i casi si tratterebbe di circostanze non opponibili, ora per allora, a nel presente contesto processuale. Controparte_2
Anche insistendo sulla necessità di pretendere un comportamento particolarmente “vigile” della subentrante, in un ambito interpretativo che voglia evitare il rischio di facili elusioni del meccanismo di salvaguardia in disamina, Organi non può non ribadirsi che il licenziamento per risaliva a un anno esatto prima del passaggio di cantiere e che nessuna traccia esisteva al 9 giugno 2022 circa la criticità dell'epilogo del rapporto lavorativo e sulla questione inerente il periodo sommerso.
Di qui l'impossibilità di addebitare a un inadempimento Controparte_2 negoziale in realtà astrattamente opponibile solo alla cessante.
6 Cioè a dire.
In ottica “formale”, il mancato inserimento del nominativo del Parte_1 nell'apposito elenco nominativo si palesa dato di per sé concludente.
Da ultimo va segnalato che nessuna statuizione residuale può attingere in liquidazione giudiziale per la particolare fase in cui versa. CP_1
Il riferimento è all'ultimo capo del petitum finale attoreo incentrato sulla condanna alla erogazione della retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegra e/o ripristino del rapporto di lavoro.
In realtà, tale rivendicazione è prima di tutto giuridicamente infondata in quanto incoerente con l'articolazione complessiva della domanda. Che si dirige verso la mancata assunzione diretta del lavoratore ad opera della subentrante in applicazione della clausola sociale di salvaguardia più volte citata.
In secondo luogo, detta rivendicazione vulnera il noto principio processuale del giudicato, atteso che una pronuncia in tal senso è già stata chiesta ed ottenuta nei -soli- confronti di responsabile di un illegittimo licenziamento per CP_1
Organi
Il ricorso va, pertanto, disatteso in tutte le sue articolazioni.
Spese di lite a carico dell'istante in esclusivo riferimento al rapporto giuridico-processuale ricorrente Controparte_6
come da dispositivo.
[...]
Nulla nel resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D.
VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ogni Controparte_1 diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta le domanda attoree;
2) condanna il ricorrente alle spese di lite sostenute da che si Controparte_2 liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario,
7 in euro 1.100,00, comprensivi della fase cautelare, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
3) nulla nel resto.
TORRE ANNUNZIATA, 11/03/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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