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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/08/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 4034 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2020
Promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Nicola Sarno
attrice contro rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Sirica Controparte_1
convenuto
Avente ad
OGGETTO: occupazione sine titulo
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 1° aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 18.09.2020, Parte_1
conveniva in giudizio per sentir accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “1) Accertare che il convenuto occupa dal Controparte_1
24.07.2014 senza titolo la porzione immobiliare di proprietà dell'attrice società sita in Nocera Inferiore, riportata in C.T. di tale Comune al Foglio 4, p.lle 515,
1143 e 1144 e, per l'effetto, condannarlo all'immediato rilascio in favore dell'istante della predetta porzione libera da cose e persone;
2) Accertare che il convenuto ha illegittimamente ed abusivamente Controparte_1
costruito su tale porzione una recinzione con lamiera metallica tra le pile 129L
e 130L del viadotto San Mauro, in corrispondenza del km. 5+9950 ca e Km
5+975 ca della linea Sarno – Bivio Sarno, sottostante il binario dispari del viadotto San Mauro;
e, per l'effetto, condannarlo alla immediata rimozione di tale recinzione , quindi, ridurre in pristino lo stato dei luoghi;
3) Condannare il convenuto al pagamento di una indennità di occupazione Controparte_1
a far data dal 24.07.2014 al rilascio;
4) Condannare il convenuto CP_1
al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa”
[...]
All'udienza del 13.10.2021 si costituiva in giudizio , il Controparte_1
quale contestava la domanda ed eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva. Il convenuto chiedeva la rifusione delle spese di lite.
Espletata la prova testimoniale e l'interrogatorio formale di parte convenuta, la causa veniva introitata a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Invero l'attrice ha innanzitutto provato, seppur parzialmente, la legittimazione attiva con certificazione catastale che richiama gli estremi delle cessioni dei beni
(le sole particelle 1143 e 1144 al foglio 4 Comune di Nocera Inferiore) fatte in data anteriore al 1990 a dimostrazione di una proprietà ultraventennale di parte attorea di tali particelle (con riferimento invece alla particella 515 non è stata fornita prova della titolarità della stessa in capo all'attrice).
Nel caso di specie parte convenuta ha preso possesso di tali immobili senza il consenso ed accordo con il proprietario.
La domanda avanzata dall'attrice è pertanto qualificabile come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e l'attore ha fornito la prova che, quand'anche avesse acquistato a non domino, avrebbe comunque acquisito la proprietà della cosa per usucapione (artt. 1158 e ss. c.c.).
Ciò posto in ordine alla legittimazione attiva per le sole particelle 1143 e 1144,
l'istruttoria orale e documentale ha dimostrato la fondatezza delle domande attoree indicate con le lettere a e b nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
Il teste , escusso all'udienza del 13.10.2021, ha confermato Testimone_1
le circostanze indicate nel capo D dell'atto di citazione. Ha confermato quindi che a causa della abusiva realizzazione di recinzione e cancelli metallici, gli agenti ferroviari non possono accedere alle aree di proprietà ferroviaria - riportate in C.T. del Comune di Nocera Inferiore al Foglio 4, particelle 1143 e
1144 - per ispezionare le opere d'arte ivi esistenti. Ha confermato inoltre che il continuo movimento di veicoli che accedono all'area abusivamente occupata e recintata lungo la base delle pile del viadotto, senza la presenza di opere atte a mitigare e scongiurare il danneggiamento da urti delle strutture ferroviarie, determina un evidente stato di pericolo. Ha infine precisato di non aver potuto visionare la consistenza strutturale delle pile del viadotto poiché la recinzione ivi presente ne impedisce l'accesso.
Risulta pertanto provato che la recinzione ed i cancelli metallici ivi realizzati impediscono agli addetti della società attrice di accedere alle particelle di proprietà ferroviaria per ispezionare e manutenere le pile ivi insistenti (vedasi anche le foto prodotte in atti).
Circa la responsabilità di nella realizzazione delle opere Controparte_1
abusive innanzi descritte, si evidenzia che parte attrice ha esibito in giudizio, mediante rituale deposito, copia del verbale di accertamento mod AG4.03 n.
136/905419 del 22.07.2014 con il quale si contestavano al convenuto gli abusi commessi sul suolo di proprietà ferroviaria nell'area sottostante il viadotto San
Mauro della tratta ferroviaria Sarno – Bivio Sarno, tra le chilometriche 5+950 e
5+975, consistenti nella occupazione senza la prescritta autorizzazione di un Contr suolo di proprietà di mediante la realizzazione di una recinzione metallica tra le pile 129L e 130L del viadotto San Mauro con relativo cancello.
Detto verbale veniva redatto e sottoscritto da , nella sua Controparte_3
qualità di responsabile di linea in servizio nelle Ferrovie dello Stato, per cui rappresenta, ex art. 2699 c.c., un atto pubblico di fede privilegiata che fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal Pubblico
Ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico Ufficiale attesta avvenuti. Tale verbale veniva sottoscritto dal con indicazione del suo codice fiscale e non risulta che Controparte_1
tale firma sia stata disconosciuta.
Peraltro, il convenuto non ha esibito alcun titolo né ha contestato specificamente l'occupazione.
Da tanto deriva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dovendosi al contrario ritenere che l'occupazione delle aree in questione, la realizzazione delle opere ivi insistenti ovvero il loro mantenimento in opera, sono da attribuirsi al convenuto, anche in considerazione delle diffide inoltrategli, volte ad ottenere la cessazione della situazione di abuso dallo stesso perpetrata.
La domanda attorea non può essere invece accolta nella parte avente ad oggetto la condanna di controparte all'indennità di occupazione sine titulo.
L'attrice non ha infatti provato la notifica al convenuto di alcuna richiesta di liberazione dell'area, né tale richiesta risulta nel predetto verbale del 22 luglio
2014.
L'accoglimento parziale della domanda induce a compensare per la metà le spese del giudizio ponendo la restante metà a carico di parte convenuta con liquidazione calcolata in relazione al valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) ed alle fasi svolte (studio, introduzione, istruttoria, fase conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna CP_1
a rilasciare l'area - indicata in catasto Comune di Nocera Inferiore
[...]
al foglio 4 particelle 1143, 1144 – libera da persone, cose e manufatti in favore di parte attrice.
2. Rigetta per il resto.
3. Compensa per la metà le spese del giudizio, condannando il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della restante metà, che liquida in € 3.808,00 per compensi di difesa, oltre metà del contributo unificato e della marca da bollo, oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 06.08.2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 4034 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2020
Promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Nicola Sarno
attrice contro rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Sirica Controparte_1
convenuto
Avente ad
OGGETTO: occupazione sine titulo
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 1° aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 18.09.2020, Parte_1
conveniva in giudizio per sentir accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “1) Accertare che il convenuto occupa dal Controparte_1
24.07.2014 senza titolo la porzione immobiliare di proprietà dell'attrice società sita in Nocera Inferiore, riportata in C.T. di tale Comune al Foglio 4, p.lle 515,
1143 e 1144 e, per l'effetto, condannarlo all'immediato rilascio in favore dell'istante della predetta porzione libera da cose e persone;
2) Accertare che il convenuto ha illegittimamente ed abusivamente Controparte_1
costruito su tale porzione una recinzione con lamiera metallica tra le pile 129L
e 130L del viadotto San Mauro, in corrispondenza del km. 5+9950 ca e Km
5+975 ca della linea Sarno – Bivio Sarno, sottostante il binario dispari del viadotto San Mauro;
e, per l'effetto, condannarlo alla immediata rimozione di tale recinzione , quindi, ridurre in pristino lo stato dei luoghi;
3) Condannare il convenuto al pagamento di una indennità di occupazione Controparte_1
a far data dal 24.07.2014 al rilascio;
4) Condannare il convenuto CP_1
al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa”
[...]
All'udienza del 13.10.2021 si costituiva in giudizio , il Controparte_1
quale contestava la domanda ed eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva. Il convenuto chiedeva la rifusione delle spese di lite.
Espletata la prova testimoniale e l'interrogatorio formale di parte convenuta, la causa veniva introitata a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Invero l'attrice ha innanzitutto provato, seppur parzialmente, la legittimazione attiva con certificazione catastale che richiama gli estremi delle cessioni dei beni
(le sole particelle 1143 e 1144 al foglio 4 Comune di Nocera Inferiore) fatte in data anteriore al 1990 a dimostrazione di una proprietà ultraventennale di parte attorea di tali particelle (con riferimento invece alla particella 515 non è stata fornita prova della titolarità della stessa in capo all'attrice).
Nel caso di specie parte convenuta ha preso possesso di tali immobili senza il consenso ed accordo con il proprietario.
La domanda avanzata dall'attrice è pertanto qualificabile come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e l'attore ha fornito la prova che, quand'anche avesse acquistato a non domino, avrebbe comunque acquisito la proprietà della cosa per usucapione (artt. 1158 e ss. c.c.).
Ciò posto in ordine alla legittimazione attiva per le sole particelle 1143 e 1144,
l'istruttoria orale e documentale ha dimostrato la fondatezza delle domande attoree indicate con le lettere a e b nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
Il teste , escusso all'udienza del 13.10.2021, ha confermato Testimone_1
le circostanze indicate nel capo D dell'atto di citazione. Ha confermato quindi che a causa della abusiva realizzazione di recinzione e cancelli metallici, gli agenti ferroviari non possono accedere alle aree di proprietà ferroviaria - riportate in C.T. del Comune di Nocera Inferiore al Foglio 4, particelle 1143 e
1144 - per ispezionare le opere d'arte ivi esistenti. Ha confermato inoltre che il continuo movimento di veicoli che accedono all'area abusivamente occupata e recintata lungo la base delle pile del viadotto, senza la presenza di opere atte a mitigare e scongiurare il danneggiamento da urti delle strutture ferroviarie, determina un evidente stato di pericolo. Ha infine precisato di non aver potuto visionare la consistenza strutturale delle pile del viadotto poiché la recinzione ivi presente ne impedisce l'accesso.
Risulta pertanto provato che la recinzione ed i cancelli metallici ivi realizzati impediscono agli addetti della società attrice di accedere alle particelle di proprietà ferroviaria per ispezionare e manutenere le pile ivi insistenti (vedasi anche le foto prodotte in atti).
Circa la responsabilità di nella realizzazione delle opere Controparte_1
abusive innanzi descritte, si evidenzia che parte attrice ha esibito in giudizio, mediante rituale deposito, copia del verbale di accertamento mod AG4.03 n.
136/905419 del 22.07.2014 con il quale si contestavano al convenuto gli abusi commessi sul suolo di proprietà ferroviaria nell'area sottostante il viadotto San
Mauro della tratta ferroviaria Sarno – Bivio Sarno, tra le chilometriche 5+950 e
5+975, consistenti nella occupazione senza la prescritta autorizzazione di un Contr suolo di proprietà di mediante la realizzazione di una recinzione metallica tra le pile 129L e 130L del viadotto San Mauro con relativo cancello.
Detto verbale veniva redatto e sottoscritto da , nella sua Controparte_3
qualità di responsabile di linea in servizio nelle Ferrovie dello Stato, per cui rappresenta, ex art. 2699 c.c., un atto pubblico di fede privilegiata che fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal Pubblico
Ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico Ufficiale attesta avvenuti. Tale verbale veniva sottoscritto dal con indicazione del suo codice fiscale e non risulta che Controparte_1
tale firma sia stata disconosciuta.
Peraltro, il convenuto non ha esibito alcun titolo né ha contestato specificamente l'occupazione.
Da tanto deriva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dovendosi al contrario ritenere che l'occupazione delle aree in questione, la realizzazione delle opere ivi insistenti ovvero il loro mantenimento in opera, sono da attribuirsi al convenuto, anche in considerazione delle diffide inoltrategli, volte ad ottenere la cessazione della situazione di abuso dallo stesso perpetrata.
La domanda attorea non può essere invece accolta nella parte avente ad oggetto la condanna di controparte all'indennità di occupazione sine titulo.
L'attrice non ha infatti provato la notifica al convenuto di alcuna richiesta di liberazione dell'area, né tale richiesta risulta nel predetto verbale del 22 luglio
2014.
L'accoglimento parziale della domanda induce a compensare per la metà le spese del giudizio ponendo la restante metà a carico di parte convenuta con liquidazione calcolata in relazione al valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) ed alle fasi svolte (studio, introduzione, istruttoria, fase conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna CP_1
a rilasciare l'area - indicata in catasto Comune di Nocera Inferiore
[...]
al foglio 4 particelle 1143, 1144 – libera da persone, cose e manufatti in favore di parte attrice.
2. Rigetta per il resto.
3. Compensa per la metà le spese del giudizio, condannando il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della restante metà, che liquida in € 3.808,00 per compensi di difesa, oltre metà del contributo unificato e della marca da bollo, oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 06.08.2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo