Articolo 5 della Legge 8 luglio 1929, n. 1222
Articolo 4Articolo 6
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16 ottobre 1929
Art. 5.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta dei Ministri per la pubblica istruzione e per la marina, di concerto con quello per le finanze, sara' provveduto alle variazioni delle tabelle organiche del personale delle Amministrazioni centrali della pubblica istruzione e della marina.

I posti da aumentare nel ruolo del Ministero della pubblica istruzione dovranno corrispondere, cosi' nel complesso come nei singoli gradi, al numero di quelli che, per effetto del passaggio dei funzionari di cui all'art. 4, si sopprimeranno nel ruolo del Ministero della marina.

Entrata in vigore il 16 ottobre 1929