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Sentenza breve 18 febbraio 2026
Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 18/02/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00744/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 18/02/2026
N. 00241 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00744/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 744 del 2025, proposto da AR IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, il Prefetto pro tempore di Bergamo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del provvedimento nr. P-BG/L/N/2020/101544 emesso dalla Prefettura di Bergamo in data 11/04/2025, con il quale la stessa ha disposto il rigetto della domanda di N. 00744/2025 REG.RIC.
emersione dal lavoro irregolare, ex art. 103, I comma, del d.l. 34/2020, originariamente presentata da IA BO in data 13 giugno 2020 a favore dell'odierno ricorrente AR IA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il Pres. Cons. Angelo
AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1.1. AR IA, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui la Prefettura di Bergamo – Sportello Unico per l'Immigrazione ha respinto l'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore, quale
“collaboratore familiare”, dal connazionale IA BO, ai sensi dell'art. 103, I comma del d.l. 34/2020.
1.2. Il provvedimento è stato adottato sul principale rilievo che, nel corso del procedimento amministrativo di regolarizzazione, non sarebbe stata fornita la prova della presenza in Italia dello IA, in data antecedente all'8 marzo 2020, come richiesto dalla normativa di emersione.
1.3.1. In una prima ordinanza collegiale 31 luglio 2025, n. 729, la Sezione ha rilevato come, avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente avesse dedotto un unico motivo con cui ha formulato censure di difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e violazione del soccorso istruttorio: in particolare, in relazione al capo di motivazione concernente l'assenza del requisito di presenza in Italia N. 00744/2025 REG.RIC.
richiesto dalla normativa di emersione, lo straniero ha sostenuto che, in sede procedimentale, sarebbero state allegate plurime prove documentali della sua presenza in Italia in data antecedente all'8 marzo 2020, e precisamente: (i) documento di attribuzione del codice STP rilasciato dal Servizio Sanitario Regionale della
Lombardia in data 17.12.2019 (doc. 5); (ii) biglietto aereo comprovante un ingresso in Italia nell'anno 2017 (doc. 6); (iii) dichiarazione di ospitalità datata 02.10.2017
(doc. 7).
1.3.2. Poiché l'Amministrazione si era costituita senza depositare gli atti del procedimento, con la stessa ordinanza collegiale 729/2025 le si è ordinato di depositare tali atti, unitamente ad una relazione sulla controversia.
1.3.3. È poi seguita l'ordinanza collegiale 21 novembre 2025, n. 1062 in cui si osserva
«che, con ordinanza collegiale 31 luglio 2025, n. 729, sono stati richiesti chiarimenti all'Amministrazione resistente, cui la stessa non ha ancora dato seguito; che può esserle concesso un ulteriore e ultimo termine per dare osservanza al provvedimento di questo giudice - ovvero il 15 gennaio 2026 - per il deposito di quanto richiesto, trascorso il quale sono riservati i più appropriati provvedimenti dopo l'udienza camerale del giorno 11 febbraio 2026 cui la controversia è rinviata; che, comunque, con riferimento ad uno dei documenti da cui parte ricorrente desume la prova della sua presenza in Italia alla data del giorno 8 marzo 2020, ovvero il documento di attribuzione del codice STP (straniero temporaneamente presente) rilasciato dal
Servizio Sanitario Regionale della Lombardia, si rileva ad ogni buon conto: - la data del 17 dicembre 2019, a stampa nella parte superiore del modello, sembra quella di emissione del modello predisposto in bianco, il quale viene successivamente compilato a penna con l'inserimento del codice STP all'atto del suo effettivo rilascio ad un determinato straniero, nella data – evidentemente diversa e successiva al 17 dicembre 2019 – inserita, contestualmente al codice, nella parte inferiore del modello;
- è dunque quest'ultima la data d'interesse per la presente controversia: ebbene, sul N. 00744/2025 REG.RIC.
modello compilato si legge chiaramente solo “13.07”, mentre le ultime due cifre sono state palesemente ritoccate, e sembrano interpretabili come “22”».
1.3.4. L'Amministrazione ha infine depositato con la documentazione, la seguente relazione «Il Sig. AY ABOU, in data 16/06/2020, presentava istanza di emersione dal lavoro irregolare (all.1), indicando quale domicilio eletto la casella di posta elettronica certificata ralucabutulica@pec.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Codice Civile. In data 14/01/2021, questo Ufficio provvedeva all'emissione della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 (all.2), regolarmente notificata al suddetto indirizzo PEC. Non essendo pervenuta, entro i termini assegnati, alcuna delle documentazioni richieste ai fini della prosecuzione dell'istruttoria, in data 08/03/2021 si procedeva all'adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza (all.3). Successivamente, il lavoratore, Sig.
AY BA, proponeva ricorso avverso tale determinazione, assistito e rappresentato dall'Avv. Susanna Angela Tosi. A seguito dell'esame del ricorso, questo
Ufficio riteneva sussistenti i presupposti per la revoca del precedente rigetto (all.4) e disponeva la convocazione delle parti allo Sportello Unico al fine di consentire la produzione della documentazione necessaria all'ulteriore corso dell'istruttoria. In data
08/10/2024, nel contesto della rinnovata attività istruttoria, veniva notificato al datore di lavoro un preavviso di rigetto (all.5), emesso ai sensi dell'art. 10-bis della legge n.
241/1990, con il quale si rappresentava l'impossibilità di accogliere l'istanza in assenza della prova della presenza del lavoratore sul territorio nazionale anteriormente all'08/03/2020 e della comunicazione obbligatoria all'INPS di instaurazione e cessazione del rapporto di lavoro. Si evidenzia che, nonostante i molteplici solleciti inoltrati da questo Ufficio, la documentazione richiesta non è mai pervenuta né da parte del lavoratore né da parte del datore di lavoro, impedendo così ogni ulteriore avanzamento dell'istruttoria. Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto del perdurante mancato adempimento agli obblighi documentali e rilevata la conseguente N. 00744/2025 REG.RIC.
impossibilità di accertare i requisiti necessari per l'accoglimento dell'istanza, questo
Ufficio ha proceduto all'adozione del provvedimento di rigetto definitivo in data
11/04/2025».
1.3.5. Nessuna difesa è in seguito pervenuta dalla parte ricorrente, con la quale si smentisse quanto esposto dall'Amministrazione resistente.
2.1. Il ricorso potrebbe essere senz'altro respinto, avendo l'Amministrazione fornito un adeguato principio di prova che i documenti depositati in giudizio, e che dimostrerebbero la presenza in Italia alla data del giorno 8 marzo 2020, non sono mai stati forniti alla Prefettura, che quindi avrebbe potuto soltanto respingere la domanda di regolarizzazione.
2.2. In ogni caso, il biglietto aereo e la dichiarazione di ospitalità altro non dimostrano che un'occasionale presenza in Italia: segnatamente il biglietto aereo attesta che proprio il 2.10.2017 lo IA lasciava l'Italia e rientrava in Francia, sicché la dichiarazione di ospitalità non può avere nessuna rilevanza oltre tale data.
2.3. Quanto al terzo documento, relativo al codice STP, va rammentato che, ex art. 43,
III comma, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, “La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno [come appunto il ricorrente] vengono effettuate, nei limiti indicati dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente
Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice
ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio”. “
2.4. Ebbene, come rilevato nell'ordinanza collegiale 1062/2025 – senza alcuna smentita successiva – la data 17/12/2019 non si riferisce al rilascio del codice STP allo
IA, ma a quella di emissione del modello in bianco, che solo in seguito – e in una data non accertabile – sarebbe stato consegnato allo straniero presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Treviglio. Si osservi che se lo IA avesse costì ricevuto delle cure N. 00744/2025 REG.RIC.
in data utile per dimostrare la presenza in Italia, avrebbe potuto fornirne una prova ben più netta di un documento recante una data alterata.
3. In conclusione, il ricorso è certamente infondato.
4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente che, compensate per metà, liquida per il residuo in €
1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 11 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo AB, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00744/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 18/02/2026
N. 00241 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00744/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 744 del 2025, proposto da AR IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, il Prefetto pro tempore di Bergamo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del provvedimento nr. P-BG/L/N/2020/101544 emesso dalla Prefettura di Bergamo in data 11/04/2025, con il quale la stessa ha disposto il rigetto della domanda di N. 00744/2025 REG.RIC.
emersione dal lavoro irregolare, ex art. 103, I comma, del d.l. 34/2020, originariamente presentata da IA BO in data 13 giugno 2020 a favore dell'odierno ricorrente AR IA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il Pres. Cons. Angelo
AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1.1. AR IA, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui la Prefettura di Bergamo – Sportello Unico per l'Immigrazione ha respinto l'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore, quale
“collaboratore familiare”, dal connazionale IA BO, ai sensi dell'art. 103, I comma del d.l. 34/2020.
1.2. Il provvedimento è stato adottato sul principale rilievo che, nel corso del procedimento amministrativo di regolarizzazione, non sarebbe stata fornita la prova della presenza in Italia dello IA, in data antecedente all'8 marzo 2020, come richiesto dalla normativa di emersione.
1.3.1. In una prima ordinanza collegiale 31 luglio 2025, n. 729, la Sezione ha rilevato come, avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente avesse dedotto un unico motivo con cui ha formulato censure di difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e violazione del soccorso istruttorio: in particolare, in relazione al capo di motivazione concernente l'assenza del requisito di presenza in Italia N. 00744/2025 REG.RIC.
richiesto dalla normativa di emersione, lo straniero ha sostenuto che, in sede procedimentale, sarebbero state allegate plurime prove documentali della sua presenza in Italia in data antecedente all'8 marzo 2020, e precisamente: (i) documento di attribuzione del codice STP rilasciato dal Servizio Sanitario Regionale della
Lombardia in data 17.12.2019 (doc. 5); (ii) biglietto aereo comprovante un ingresso in Italia nell'anno 2017 (doc. 6); (iii) dichiarazione di ospitalità datata 02.10.2017
(doc. 7).
1.3.2. Poiché l'Amministrazione si era costituita senza depositare gli atti del procedimento, con la stessa ordinanza collegiale 729/2025 le si è ordinato di depositare tali atti, unitamente ad una relazione sulla controversia.
1.3.3. È poi seguita l'ordinanza collegiale 21 novembre 2025, n. 1062 in cui si osserva
«che, con ordinanza collegiale 31 luglio 2025, n. 729, sono stati richiesti chiarimenti all'Amministrazione resistente, cui la stessa non ha ancora dato seguito; che può esserle concesso un ulteriore e ultimo termine per dare osservanza al provvedimento di questo giudice - ovvero il 15 gennaio 2026 - per il deposito di quanto richiesto, trascorso il quale sono riservati i più appropriati provvedimenti dopo l'udienza camerale del giorno 11 febbraio 2026 cui la controversia è rinviata; che, comunque, con riferimento ad uno dei documenti da cui parte ricorrente desume la prova della sua presenza in Italia alla data del giorno 8 marzo 2020, ovvero il documento di attribuzione del codice STP (straniero temporaneamente presente) rilasciato dal
Servizio Sanitario Regionale della Lombardia, si rileva ad ogni buon conto: - la data del 17 dicembre 2019, a stampa nella parte superiore del modello, sembra quella di emissione del modello predisposto in bianco, il quale viene successivamente compilato a penna con l'inserimento del codice STP all'atto del suo effettivo rilascio ad un determinato straniero, nella data – evidentemente diversa e successiva al 17 dicembre 2019 – inserita, contestualmente al codice, nella parte inferiore del modello;
- è dunque quest'ultima la data d'interesse per la presente controversia: ebbene, sul N. 00744/2025 REG.RIC.
modello compilato si legge chiaramente solo “13.07”, mentre le ultime due cifre sono state palesemente ritoccate, e sembrano interpretabili come “22”».
1.3.4. L'Amministrazione ha infine depositato con la documentazione, la seguente relazione «Il Sig. AY ABOU, in data 16/06/2020, presentava istanza di emersione dal lavoro irregolare (all.1), indicando quale domicilio eletto la casella di posta elettronica certificata ralucabutulica@pec.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Codice Civile. In data 14/01/2021, questo Ufficio provvedeva all'emissione della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 (all.2), regolarmente notificata al suddetto indirizzo PEC. Non essendo pervenuta, entro i termini assegnati, alcuna delle documentazioni richieste ai fini della prosecuzione dell'istruttoria, in data 08/03/2021 si procedeva all'adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza (all.3). Successivamente, il lavoratore, Sig.
AY BA, proponeva ricorso avverso tale determinazione, assistito e rappresentato dall'Avv. Susanna Angela Tosi. A seguito dell'esame del ricorso, questo
Ufficio riteneva sussistenti i presupposti per la revoca del precedente rigetto (all.4) e disponeva la convocazione delle parti allo Sportello Unico al fine di consentire la produzione della documentazione necessaria all'ulteriore corso dell'istruttoria. In data
08/10/2024, nel contesto della rinnovata attività istruttoria, veniva notificato al datore di lavoro un preavviso di rigetto (all.5), emesso ai sensi dell'art. 10-bis della legge n.
241/1990, con il quale si rappresentava l'impossibilità di accogliere l'istanza in assenza della prova della presenza del lavoratore sul territorio nazionale anteriormente all'08/03/2020 e della comunicazione obbligatoria all'INPS di instaurazione e cessazione del rapporto di lavoro. Si evidenzia che, nonostante i molteplici solleciti inoltrati da questo Ufficio, la documentazione richiesta non è mai pervenuta né da parte del lavoratore né da parte del datore di lavoro, impedendo così ogni ulteriore avanzamento dell'istruttoria. Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto del perdurante mancato adempimento agli obblighi documentali e rilevata la conseguente N. 00744/2025 REG.RIC.
impossibilità di accertare i requisiti necessari per l'accoglimento dell'istanza, questo
Ufficio ha proceduto all'adozione del provvedimento di rigetto definitivo in data
11/04/2025».
1.3.5. Nessuna difesa è in seguito pervenuta dalla parte ricorrente, con la quale si smentisse quanto esposto dall'Amministrazione resistente.
2.1. Il ricorso potrebbe essere senz'altro respinto, avendo l'Amministrazione fornito un adeguato principio di prova che i documenti depositati in giudizio, e che dimostrerebbero la presenza in Italia alla data del giorno 8 marzo 2020, non sono mai stati forniti alla Prefettura, che quindi avrebbe potuto soltanto respingere la domanda di regolarizzazione.
2.2. In ogni caso, il biglietto aereo e la dichiarazione di ospitalità altro non dimostrano che un'occasionale presenza in Italia: segnatamente il biglietto aereo attesta che proprio il 2.10.2017 lo IA lasciava l'Italia e rientrava in Francia, sicché la dichiarazione di ospitalità non può avere nessuna rilevanza oltre tale data.
2.3. Quanto al terzo documento, relativo al codice STP, va rammentato che, ex art. 43,
III comma, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, “La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno [come appunto il ricorrente] vengono effettuate, nei limiti indicati dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente
Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice
ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio”. “
2.4. Ebbene, come rilevato nell'ordinanza collegiale 1062/2025 – senza alcuna smentita successiva – la data 17/12/2019 non si riferisce al rilascio del codice STP allo
IA, ma a quella di emissione del modello in bianco, che solo in seguito – e in una data non accertabile – sarebbe stato consegnato allo straniero presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Treviglio. Si osservi che se lo IA avesse costì ricevuto delle cure N. 00744/2025 REG.RIC.
in data utile per dimostrare la presenza in Italia, avrebbe potuto fornirne una prova ben più netta di un documento recante una data alterata.
3. In conclusione, il ricorso è certamente infondato.
4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente che, compensate per metà, liquida per il residuo in €
1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 11 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo AB, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00744/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO