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12 maggio 2005
12 maggio 2005
Art. 14. (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitivita' del sistema industriale nazionale incentivando, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia; b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese; c) assicurare la trasparenza e il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003 , sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; d) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicita' delle infrazioni stesse e delle relative sanzioni; e) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza gia' raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attivita' contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialita' di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, Clean Development Mechanism e Joint Implementation, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche; f) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, di cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo le modalita' stabilite dalla delibera del CIPE del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sia dell'efficienza gia' raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea; g) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, il formato e le modalita' di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE , da parte dei gestori degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della citata direttiva, nonche' le modalita' di informazione e di accesso del pubblico. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all' art. 14:
- La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.
- La direttiva 1996/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. L 257.
- La direttiva 2003/4/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 febbraio 2003, n. L 41.
a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitivita' del sistema industriale nazionale incentivando, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia; b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese; c) assicurare la trasparenza e il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003 , sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; d) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicita' delle infrazioni stesse e delle relative sanzioni; e) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza gia' raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attivita' contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialita' di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, Clean Development Mechanism e Joint Implementation, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche; f) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, di cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo le modalita' stabilite dalla delibera del CIPE del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sia dell'efficienza gia' raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea; g) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, il formato e le modalita' di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE , da parte dei gestori degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della citata direttiva, nonche' le modalita' di informazione e di accesso del pubblico. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all' art. 14:
- La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.
- La direttiva 1996/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. L 257.
- La direttiva 2003/4/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 febbraio 2003, n. L 41.
Commentari • 3
- 1. Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE del…Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 12 marzo 2006 · 2.3559663
[…] Fatta salva la decisione di assegnazione di cui all'allegato 1, le disposizioni del presente decreto si applicano fino a quando non siano operative le disposizioni in materia previste dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CEE di cui all'art. 14 della legge 18 aprile 2005, n. 62. […]
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Giurisprudenza • 1
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