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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 963/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
GL TO, LA
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5347/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 07 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240021951767000 CREDITO D'IMPOS 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1586/2025 depositato il
25/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24/06/2024 la società EAF SRL in liquidazione impugna la cartella di pagamento n. 10020240021951767, notificata in data 26/04/2024. Con detta cartella viene chiesta la somma complessiva di € 119.765,00 a titolo di indebito utilizzo di due crediti di imposta considerati inesistenti, anno di imposta
2020. La cartella in questione scaturisce dal mancato pagamento della comunicazione di irregolarità comunicazione 050855102112, in esito alla proceduta di liquidazione, controllo automatizzato, ex art. 36 bis del DPR 600/73, del modello Unico/2021. La ricorrente argomenta che la pretesa nasce da una ripresa dovuta ad una presunta mancata indicazione del credito oggetto di ripresa nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019. La società ricorrente nell'anno 2019 è stata posta in liquidazione ed in questi casi è obbligatorio presente due dichiarazioni dei redditi relativamente al periodo ante liquidazione e post liquidazione, come fatto dalla società ricorrente. Senonchè per una errata indicazione di un credito nel quadro RU è stato necessario presentare due dichiarazioni integrative relative al periodo ante e post liquidazione. Il sistema dell'Agenzia delle entrate non gestisce automaticamente la casistica delle due dichiarazioni per lo stesso anno per cui l'abbinamento deve avvenire necessariamente manualmente. Il mancato abbinamento delle due integrative ha generato prima l'invio della comunicazione di irregolarità e successivamente l'iscrizione ruolo su cui si fonda l'atto impugnato. La ricorrente, ricevuta la comunicazione di irregolarità in data 25 ottobre 2023, ha prontamente, attraverso la procedura CIVIS, fatto presente che erano state presentate le due dichiarazioni integrative ma l'Agenzia delle Entrate ha risposto che bisognava aspettare la notifica della cartella di pagamento in quanto il ruolo era “in estrazione”. Notificata la cartella impugnata la ricorrente ha riproposto la richiesta di sgravio delle somme iscritte a ruolo attraverso il sistema CIVIS ma
è stata sgravata solo la parte relativa al credito d'imposta per l'acquisto dei beni strumentali (€, 160.000,00)
e non la parte relativa al credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere (€. 98.517,00) senza chiara motivazione.
Eccepisce la nullità della cartella di pagamento opposta per inesistenza giuridica della notificazione, siccome posta in essere in violazione dell'art. 26 - d.p.r. n. 602/1973 e dell'art. 60 - d.p.r. n. 600/73 - in quanto avvenuta con trasmissione tramite pec di una mera copia informatica non sottoscritta digitalmente (semplice scansione in formato *.pdf) del documento in originale cartaceo. Lamenta la nullità dell'atto impugnato quale conseguenza della inesistenza giuridica del ruolo per difetto e/o invalidità della sua sottoscrizione, in violazione dell'art. 12, co.
4 - d.p.r. n. 602/73 e dell'art. 21 septies - lg. n. 241/1990. Eccepisce il difetto di motivazione: la cartella di pagamento contiene, nella parte motiva, solamente l'indicazione della tipologia del tributo oggetto della pretesa. In pratica, mentre per il credito relativo agli investimenti in beni strumentali
(160.000,00 euro) è stato specificato che si trattava di un mancato riconoscimento del credito mentre per il credito oggetto di ripresa è specificato che trattasi di imposta da versare contravvenendo palesemente a quanto riportato nella comunicazione di irregolarità dove, a pagina 3 (nella sezione crediti di imposta), è chiaramente spiegato che trattasi per entrambi i crediti di un mancato riconoscimento degli stessi. Tale succinta motivazione della cartella impugnata, determina una grave lesione del diritto di difesa del contribuente, il quale non è mai stato messo nelle condizioni di poter prendere contezza delle risultanze del controllo automatizzato effettuato nei confronti della sua dichiarazione dei redditi attraverso la cartella.
Lamenta la assoluta assenza di qualsivoglia informazione afferente alle modalità di calcolo degli interessi seguita dall'Amministrazione agente. Nel merito contesta l'inesistenza della pretesa, in quanto se è stata abbinata una dichiarazione integrativa per il riconoscimento del credito relativo all'investimento in beni strumentali per cui è stato disposto lo sgravio delle somme iscritte a ruolo non vi è motivo per cui non si debba sgravare anche l'altro credito di imposta non riconosciuto (95.718,00) relativo alla riqualificazione delle strutture alberghiere contenuto nella stessa dichiarazione integrativa.
Si costituisce l'Ufficio che controdeduce quanto segue: in relazione alla censura riferita alla carenza di firma dell'atto opposto è destituita da ogni fondamento, considerata l'inesistenza, nel panorama normativo, di disposizione alcuna che prescriva l'adempimento in parola a pena di invalidità dell'atto, essendo stato, per converso e in via generale, ritenuto sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario, che dal contenuto dell'atto si renda comunque possibile individuare l'autorità di provenienza. E' pacifico in giurisprudenza che, anche per tale tipologia di atti, la sottoscrizione costituisca un elemento essenziale nel solo caso in cui sia espressamente prevista dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nell'atto sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui lo stesso proviene. In ordine alla lamentata carenza di motivazione dell'atto impugnato si precisa che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Agente della riscossione, come ad esempio l'invio di una cartella di pagamento. Rappresenta che sebbene l'art. 17 L. 212 del 2000, sancisca un generale principio di applicazione delle disposizioni contenute nello statuto dei diritti del contribuente anche ai concessionari (oggi Agenti della riscossione) e agli organi indiretti della Pubblica
Amministrazione, l'art. 7 che precede e specifica la portata dell'obbligo di motivazione ne esclude, per ragioni di squisita compatibilità, l'indiscriminata applicazione in capo a soggetti, quali gli Agenti della riscossione, impossibilitati alla relativa osservanza per natura e tempistica di svolgimento dell'attività loro normativamente assegnata. Trattandosi di cartella susseguente ad una comunicazione di irregolarità, ovvero altro atto costitutivo della pretesa, precedentemente notificato al contribuente, ex art. 12 del dpr. 602/73, è sufficiente il riferimento all'eventuale atto precedentemente notificato. Quanto alla mancata indicazione del calcolo degli interessi questo non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra nel contenuto minimo della cartella né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 d.m. 321/99 devono necessariamente essere indicati nel ruolo. Circa il merito della pretesa l'Ufficio allo stato ritiene fondato il recupero, comunque per il principio della reciproca collaborazione, ha in elaborazione le dichiarazioni integrative presentate, che saranno liquidate secondo le tempistiche previste dalla legge. Rappresenta, infine, che la lavorazione del CIVIS non poteva prescindere dall'attività di liquidazione delle dichiarazioni stesse e allo stato attuale conferma la pretesa e si riserva di relazionare con apposite memorie nei tempi e nei modi di legge sugli esiti del predetto esame.
Nelle successive memorie la ricorrente evidenzia che la dichiarazione relativa all'esercizio 2021, successiva alla dichiarazione oggetto di integrazione de qua, è stata già liquidata ed i valori relativi ai crediti d'imposta riportati, che tengono conto della rettifica effettuata non son stati oggetto di ripresa da parte dell'Agenzia resistente. Il che sta a significare che implicitamente l'Age, pur non avendo liquidato la dichiarazione integrativa, ha ritenuto di accogliere le rettifiche fatte in essa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento relativamente agli importi scaturenti dal Controllo modello Unico/Redditi anno
2020 e a cui sono limitate le contestazioni della ricorrente. Le ragioni dell'accoglimento del ricorso sono relative al merito della vicenda. La società ricorrente nel 2020 è stata posta in liquidazione e per tale motivo ha presentato due dichiarazioni dei redditi, una per il periodo ante liquidazione e un'altra per il periodo post liquidazione. In fase di compilazione delle due dichiarazioni dei redditi ha erroneamente indicato i crediti spettanti e di ha ravveduto l'errore con la presentazione di due dichiarazione integrativa. Ricevuta la comunicazione di irregolarità ha presentato istanza di autotutela attraverso la procedura CIVIS rimasta inevasa perché era in fase di formazione il ruolo. A seguito della notifica della cartella impugnata, la parte ha presentato istanza di autotutela a mezzo Civis e ha ricevuto uno sgravio parziale relativo al riconoscimento del solo credito per l'acquisto dei beni strumentali e non anche la parte relativa al credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere. La Corte non ravvisa ragioni del mancato riconoscimento anche di tale credito diverse dal mancato abbinamento delle dichiarazioni integrative già sollecitato dal ricorrente.
Per tali motivi ed entro i predetti limiti il ricorso viene accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO E CONDANNA L' UFFICIO RESISTENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE IN EURO 6.000,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE E CUT, CON
DISTRAZIONE AL DIFENSORE DICHIARATOSI ANTISTATARIO.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
GL TO, LA
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5347/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 07 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240021951767000 CREDITO D'IMPOS 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1586/2025 depositato il
25/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24/06/2024 la società EAF SRL in liquidazione impugna la cartella di pagamento n. 10020240021951767, notificata in data 26/04/2024. Con detta cartella viene chiesta la somma complessiva di € 119.765,00 a titolo di indebito utilizzo di due crediti di imposta considerati inesistenti, anno di imposta
2020. La cartella in questione scaturisce dal mancato pagamento della comunicazione di irregolarità comunicazione 050855102112, in esito alla proceduta di liquidazione, controllo automatizzato, ex art. 36 bis del DPR 600/73, del modello Unico/2021. La ricorrente argomenta che la pretesa nasce da una ripresa dovuta ad una presunta mancata indicazione del credito oggetto di ripresa nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019. La società ricorrente nell'anno 2019 è stata posta in liquidazione ed in questi casi è obbligatorio presente due dichiarazioni dei redditi relativamente al periodo ante liquidazione e post liquidazione, come fatto dalla società ricorrente. Senonchè per una errata indicazione di un credito nel quadro RU è stato necessario presentare due dichiarazioni integrative relative al periodo ante e post liquidazione. Il sistema dell'Agenzia delle entrate non gestisce automaticamente la casistica delle due dichiarazioni per lo stesso anno per cui l'abbinamento deve avvenire necessariamente manualmente. Il mancato abbinamento delle due integrative ha generato prima l'invio della comunicazione di irregolarità e successivamente l'iscrizione ruolo su cui si fonda l'atto impugnato. La ricorrente, ricevuta la comunicazione di irregolarità in data 25 ottobre 2023, ha prontamente, attraverso la procedura CIVIS, fatto presente che erano state presentate le due dichiarazioni integrative ma l'Agenzia delle Entrate ha risposto che bisognava aspettare la notifica della cartella di pagamento in quanto il ruolo era “in estrazione”. Notificata la cartella impugnata la ricorrente ha riproposto la richiesta di sgravio delle somme iscritte a ruolo attraverso il sistema CIVIS ma
è stata sgravata solo la parte relativa al credito d'imposta per l'acquisto dei beni strumentali (€, 160.000,00)
e non la parte relativa al credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere (€. 98.517,00) senza chiara motivazione.
Eccepisce la nullità della cartella di pagamento opposta per inesistenza giuridica della notificazione, siccome posta in essere in violazione dell'art. 26 - d.p.r. n. 602/1973 e dell'art. 60 - d.p.r. n. 600/73 - in quanto avvenuta con trasmissione tramite pec di una mera copia informatica non sottoscritta digitalmente (semplice scansione in formato *.pdf) del documento in originale cartaceo. Lamenta la nullità dell'atto impugnato quale conseguenza della inesistenza giuridica del ruolo per difetto e/o invalidità della sua sottoscrizione, in violazione dell'art. 12, co.
4 - d.p.r. n. 602/73 e dell'art. 21 septies - lg. n. 241/1990. Eccepisce il difetto di motivazione: la cartella di pagamento contiene, nella parte motiva, solamente l'indicazione della tipologia del tributo oggetto della pretesa. In pratica, mentre per il credito relativo agli investimenti in beni strumentali
(160.000,00 euro) è stato specificato che si trattava di un mancato riconoscimento del credito mentre per il credito oggetto di ripresa è specificato che trattasi di imposta da versare contravvenendo palesemente a quanto riportato nella comunicazione di irregolarità dove, a pagina 3 (nella sezione crediti di imposta), è chiaramente spiegato che trattasi per entrambi i crediti di un mancato riconoscimento degli stessi. Tale succinta motivazione della cartella impugnata, determina una grave lesione del diritto di difesa del contribuente, il quale non è mai stato messo nelle condizioni di poter prendere contezza delle risultanze del controllo automatizzato effettuato nei confronti della sua dichiarazione dei redditi attraverso la cartella.
Lamenta la assoluta assenza di qualsivoglia informazione afferente alle modalità di calcolo degli interessi seguita dall'Amministrazione agente. Nel merito contesta l'inesistenza della pretesa, in quanto se è stata abbinata una dichiarazione integrativa per il riconoscimento del credito relativo all'investimento in beni strumentali per cui è stato disposto lo sgravio delle somme iscritte a ruolo non vi è motivo per cui non si debba sgravare anche l'altro credito di imposta non riconosciuto (95.718,00) relativo alla riqualificazione delle strutture alberghiere contenuto nella stessa dichiarazione integrativa.
Si costituisce l'Ufficio che controdeduce quanto segue: in relazione alla censura riferita alla carenza di firma dell'atto opposto è destituita da ogni fondamento, considerata l'inesistenza, nel panorama normativo, di disposizione alcuna che prescriva l'adempimento in parola a pena di invalidità dell'atto, essendo stato, per converso e in via generale, ritenuto sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario, che dal contenuto dell'atto si renda comunque possibile individuare l'autorità di provenienza. E' pacifico in giurisprudenza che, anche per tale tipologia di atti, la sottoscrizione costituisca un elemento essenziale nel solo caso in cui sia espressamente prevista dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nell'atto sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui lo stesso proviene. In ordine alla lamentata carenza di motivazione dell'atto impugnato si precisa che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Agente della riscossione, come ad esempio l'invio di una cartella di pagamento. Rappresenta che sebbene l'art. 17 L. 212 del 2000, sancisca un generale principio di applicazione delle disposizioni contenute nello statuto dei diritti del contribuente anche ai concessionari (oggi Agenti della riscossione) e agli organi indiretti della Pubblica
Amministrazione, l'art. 7 che precede e specifica la portata dell'obbligo di motivazione ne esclude, per ragioni di squisita compatibilità, l'indiscriminata applicazione in capo a soggetti, quali gli Agenti della riscossione, impossibilitati alla relativa osservanza per natura e tempistica di svolgimento dell'attività loro normativamente assegnata. Trattandosi di cartella susseguente ad una comunicazione di irregolarità, ovvero altro atto costitutivo della pretesa, precedentemente notificato al contribuente, ex art. 12 del dpr. 602/73, è sufficiente il riferimento all'eventuale atto precedentemente notificato. Quanto alla mancata indicazione del calcolo degli interessi questo non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra nel contenuto minimo della cartella né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 d.m. 321/99 devono necessariamente essere indicati nel ruolo. Circa il merito della pretesa l'Ufficio allo stato ritiene fondato il recupero, comunque per il principio della reciproca collaborazione, ha in elaborazione le dichiarazioni integrative presentate, che saranno liquidate secondo le tempistiche previste dalla legge. Rappresenta, infine, che la lavorazione del CIVIS non poteva prescindere dall'attività di liquidazione delle dichiarazioni stesse e allo stato attuale conferma la pretesa e si riserva di relazionare con apposite memorie nei tempi e nei modi di legge sugli esiti del predetto esame.
Nelle successive memorie la ricorrente evidenzia che la dichiarazione relativa all'esercizio 2021, successiva alla dichiarazione oggetto di integrazione de qua, è stata già liquidata ed i valori relativi ai crediti d'imposta riportati, che tengono conto della rettifica effettuata non son stati oggetto di ripresa da parte dell'Agenzia resistente. Il che sta a significare che implicitamente l'Age, pur non avendo liquidato la dichiarazione integrativa, ha ritenuto di accogliere le rettifiche fatte in essa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento relativamente agli importi scaturenti dal Controllo modello Unico/Redditi anno
2020 e a cui sono limitate le contestazioni della ricorrente. Le ragioni dell'accoglimento del ricorso sono relative al merito della vicenda. La società ricorrente nel 2020 è stata posta in liquidazione e per tale motivo ha presentato due dichiarazioni dei redditi, una per il periodo ante liquidazione e un'altra per il periodo post liquidazione. In fase di compilazione delle due dichiarazioni dei redditi ha erroneamente indicato i crediti spettanti e di ha ravveduto l'errore con la presentazione di due dichiarazione integrativa. Ricevuta la comunicazione di irregolarità ha presentato istanza di autotutela attraverso la procedura CIVIS rimasta inevasa perché era in fase di formazione il ruolo. A seguito della notifica della cartella impugnata, la parte ha presentato istanza di autotutela a mezzo Civis e ha ricevuto uno sgravio parziale relativo al riconoscimento del solo credito per l'acquisto dei beni strumentali e non anche la parte relativa al credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere. La Corte non ravvisa ragioni del mancato riconoscimento anche di tale credito diverse dal mancato abbinamento delle dichiarazioni integrative già sollecitato dal ricorrente.
Per tali motivi ed entro i predetti limiti il ricorso viene accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO E CONDANNA L' UFFICIO RESISTENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE IN EURO 6.000,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE E CUT, CON
DISTRAZIONE AL DIFENSORE DICHIARATOSI ANTISTATARIO.