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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/04/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G 2471/2022 e 2541/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Bellingeri Daniela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2471 /2022 promossa da:
C.F. residente in Genova, Belvedere Montaldo 1, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Roberta Biondi e Tiziana Calzolari in Genova,
Via Fieschi 2/7 che lo rappresentano e la assistono come da mandato in calce all'atto di citazione,
ATTORE alla quale cui è stata riunita la causa R.G. 2541/2022 promossa da
C.F. nata a [...], il'11/4/1947 e residente in Parte_2 C.F._2
Genova, elettivamente domiciliata in Genova, Via Cesarea, 2/41 presso e nello studio dell'Avv.
Massimo Benoit Torsegno che la rappresenta e difende come da mandato in atti
ATTRICE contro
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cassottana, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice Parte_1
“Voglia il Tribunale di Genova, adversis reiectis
Nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o comunque inefficacia delle delibere assunte in data 20/09/2021 ai punti 2 e 3 e 18/02/2022 punti 3 4 e 5 dall'Assemblea del
[...]
per le ragioni dedotte in narrativa. Controparte_2
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa” Parte attrice Parte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previa ogni altra declaratoria necessaria ed, occorrendo, previo l'annullamento e/o l'accertamento della nullità di eventuali delibere presupposte e/o conseguenti a quella impugnata, e, confermata la già disposta sospensione delle delibere impugnate,
A) accertare e dichiarare, preliminarmente, la nullità della delibera assunta dall'Assemblea
Condominiale del 20 Settembre 2021 relativamente ai punti 2 e 3 dell'O.d.g.;
B) dichiarare nulle e/o illegittime e/o comunque annullare le delibere adottate dall'assemblea del convenuto tenutasi il giorno 18 febbraio 2022 relative ai seguenti punti dell'O.D.G., CP_1 aventi ad oggetto rispettivamente:
1) “relazione dell'Amministratore e dell'Ing. in seguito a quanto deliberato Per_1 nell'assemblea del 20/9/2021, in merito alle risultanze ricevute dalle imprese rimaste in gara”,
2) “relazione dell'Ing. circa la possibilità di usufruire del bonus fiscale del 75% o in Per_1 alternativa del 50%”,
3) “scelta della ditta a cui appaltare i lavori”,
4) “l'approvazione competenze tecniche ed amministrative per quanto deliberato al punto precedente”,
5) “esame opportunità sconto in fattura e/o cessione del credito”.
C) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
Parte convenuta Controparte_1
“contrariis reiectis, preliminarmente dichiarare inammissibili per quanto di ragione e comunque respingere le istanze di sospensione dell'efficacia e della esecutività delle delibere impugnate proposta dai signori e Parte_1 Parte_2
Nel merito, respingere in quanto inammissibili e comunque infondate le domande ed istanze dei signori e condannandoli alla refusione delle spese di lite e di Parte_1 Parte_2 mediazione, inclusi gli onorari dei consulenti tecnici di parte, oltre a quelle accessorie ed oneri di legge”.
OGGETTO: Impugnazione delibere assembleari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , con atto di citazione del 07.03.2022 impugna due delibere assembleari del Parte_1
Belvedere Montaldo 1, rispettivamente del 20 settembre 2021, ai punti 2 Parte_4
e 3 dell'o.d.g., e del 18 febbraio 2022 ai punti 3,4 e 5 dell'odg, chiedendo di accertarne e dichiararne la nullità e/o l'annullabilità e/o comunque l'inefficacia.
1.1. La causa veniva iscritta a ruolo con il n.r.g. 2471/2022. 2. con atto di citazione del 18.03.2022, impugna due delibere assembleari del Parte_3
Genova, Belvedere Montaldo 1, rispettivamente del 20 settembre 2021 nei punti Parte_4
2 e 3 dell'o.d.g. e del 18 febbraio 2022 nei punti 1,2,3,4 e 5, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità della prima e accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullabilità della seconda.
2.1. La causa veniva iscritta a ruolo con il n.r.g. 2541/2022.
3. Gli attori impugnano tali delibere, sostenendo:
3.1. la violazione dell'art. 1117-ter c.c., in quanto la realizzazione del nuovo ascensore comporterebbe una modifica della destinazione d'uso del cavedio condominiale senza il necessario quorum rafforzato;
3.2. la violazione dell'art. 1136, comma 5 c.c. in quanto la realizzazione dell'ascensore deve essere considerata innovazione ordinaria;
3.3. la lesione dei diritti soggettivi dei condomini, in particolare la riduzione della luminosità e dell'aerazione dei locali affacciati sul cavedio, con possibile incidenza sull'abitabilità;
3.4. la violazione dell'art. 1135 c.c., per mancata costituzione del fondo speciale prima dell'affidamento dell'appalto;
3.5. l'illegittimità delle delibere per carenza informativa, essendo state approvate senza un adeguato progetto esecutivo e senza che i condomini fossero pienamente informati sulle implicazioni dell'opera.
4. Il , regolarmente costituito in entrambe le Controparte_3 procedure, chiede venga dichiarata la preclusione, inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità delle domande ed istanze degli attori e comunque il rigetto delle stesse domande e istanze.
5. Il convenuto sostiene che: CP_1
5.1. non vi è alcuna modifica della destinazione d'uso, ma solo un adeguamento della struttura esistente;
5.2. il nuovo ascensore migliora la fruibilità dell'edificio, eliminando barriere architettoniche e migliorando la qualità dell'accesso agli appartamenti;
5.3. la riduzione di luce e aerazione è marginale e non pregiudica l'abitabilità dei locali interessati;
5.4. le delibere sono state adottate con le maggioranze previste, e non vi sono elementi di nullità assoluta.
6. La delibera 18.02.2022 viene sospesa con ordinanza 05.07.2022 nella causa RG 2471/2022 e con ordinanza 08.07.2022 nella causa RG 2541/2022. 7. L'istanza di sospensione della delibera del 20.09.2021 viene rigettata nella causa RG 2471/2022 con ordinanza 05.07.2022, confermata in sede di reclamo, mentre viene accolta con ordinanza
08.07.2022 nella causa RG 2541/2022, non confermata in sede di reclamo dove l'istanza di sospensione, in accoglimento del reclamo, veniva rigettata con ordinanza del 23.08.2022 del
Tribunale di Genova in composizione collegiale accoglieva il reclamo .
8. Con provvedimento del 27.07.2022 il procedimento portante il n. Rg. 2541/2022 viene riunito al procedimento n.Rg 2471/2022.
9. All'esito della licenziata ctu viene fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
08.01.2025.
10. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 09.01.2025, lette le note scritte depositate dai difensori delle parti per l'udienza del 08.01.2025 il giudice assegna i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica e trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le controversie riunite hanno a oggetto l'impugnazione di due delibere assembleari del
Belvedere Montaldo 1, del 20 settembre 2021 e del 18 febbraio 2022, Parte_4 con le quali l'assemblea ha rispettivamente deliberato:
1.1. l'approvazione dei lavori di installazione di un nuovo ascensore, optando per la soluzione
"D" proposta dall'Ing. Annunziata;
1.2. l'affidamento dell'appalto alla ditta Normac, con opzione per lo sconto in fattura del 75%.
2. Il Tribunale ritiene che la presente causa debba essere definita sulla base delle successive considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento.
3. Sulla delibera del 20/09/2021
3.1. La delibera del 20.09.2021, con cui l'assemblea del Belvedere Montaldo 1 ha CP_1 approvato l'intervento di sostituzione dell'impianto ascensore secondo la c.d. “soluzione D” dello studio di fattibilità dell'ing. deve ritenersi affetta da vizio procedurale Per_1 determinante la sua annullabilità, per violazione delle norme in tema di quorum deliberativo essendo necessaria, per la sua approvazione, la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 5 per i seguenti motivi.
3.2. L'intervento approvato ha natura di innovazione, comportando la completa sostituzione dell'impianto esistente, l'adeguamento strutturale del cavedio e la creazione di nuovi sbarchi e passerelle.
3.3. Tale innovazione è stata deliberata con il voto favorevole di 655,24 millesimi, secondo la tabella generale, a fronte della soglia dei 2/3 del valore dell'edificio (666,67 millesimi) prevista dall'art. 1136, comma 5 c.c. per le innovazioni. È irrilevante, a tal fine, che con riferimento alla tabella ascensore i millesimi favorevoli fossero superiori (782,72), in quanto la giurisprudenza è costante nel ritenere che per le delibere di approvazione di innovazioni, anche se relative all'ascensore, debba farsi riferimento esclusivo alla tabella generale in quanto le tabelle di gestione hanno valore puramente dichiarativo dei criteri di calcolo stabiliti dalla legge per determinati beni o impianti destinati a servire i condomini in maniera diversa e servono ai fini della ripartizione delle spese ad essi relativi (Cass. Sent.
32569/2023)
3.4. Nel caso di specie, non può ritenersi applicabile il regime agevolato di cui all'art. 1120, comma 2, n. 2, c.c., che consente l'approvazione delle innovazioni volte all'eliminazione delle barriere architettoniche con maggioranze semplificate (maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio), in quanto l'intervento deliberato non è idoneo a realizzare una effettiva riduzione degli ostacoli alla fruizione dell'immobile da parte dei soggetti con ridotta o impedita capacità motoria.
3.5. Come evidenziato nella relazione peritale dell'Ing. il nuovo impianto ascensore Per_2 deliberato – sebbene formalmente conforme ai parametri dimensionali della Legge 13/1989
e del D.M. 236/1989 – non consentirebbe comunque l'accesso diretto alle unità immobiliari, in quanto lo sbarco avviene su ballatoi ammezzati che restano collegati ai pianerottoli mediante due gradini, ostacolo non superato da alcuna ulteriore opera (quali servoscala o rampe). Inoltre, i ballatoi non presentano dimensioni adeguate a consentire le manovre necessarie all'inversione di marcia di una sedia a rotelle.
3.6. Rispetto all'impianto preesistente, che pure consente lo sbarco sugli stessi ballatoi ammezzati, il nuovo ascensore non determina un sostanziale miglioramento dell'accessibilità interna all'edificio, ma si limita ad estendere le fermate al piano cavedio e a migliorare l'accesso dall'ingresso secondario di Via Spianata Castelletto. Tale miglioria, tuttavia, non incide in modo significativo sulla possibilità di fruire degli alloggi da parte dei soggetti portatori di handicap, permanendo gli ostacoli interni che rendono inaccessibili le singole unità.
3.7. Va inoltre rilevato che il parere tecnico dell'Ing. – su cui si fonda la delibera Per_3 impugnata – faceva espressamente riferimento alla necessità di valutare la modifica delle aree di sbarco ai piani, proposta come soluzione da approfondire per realizzare un intervento realmente conforme ai dettami della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Tuttavia, l'assemblea condominiale non ha dato seguito a tale indicazione, limitandosi ad approvare il progetto nella forma originaria, senza considerare alternative progettuali potenzialmente più efficaci.
3.8. Ne consegue che l'intervento deliberato, pur formalmente qualificabile come innovazione, non risulta funzionalmente più idoneo all'eliminazione delle barriere architettoniche rispetto a quello in uso e, pertanto, non può beneficiare del regime deliberativo agevolato di cui all'art. 1120, comma 2, c.c..
3.9. L'opera è quindi da considerarsi una innovazione ordinaria, e in quanto tale, necessitava della maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 5 c.c., non raggiunta.
3.10. A fronte dell'accoglimento di tale motivo di censura, ogni pronuncia sulle altre doglianze risulta superata e assorbita
4. Sulla delibera del 18/02/2022:
4.1. Parti attrici eccepiscono la nullità della delibera del 18/02/2022 di approvazione dei lavori ai punti 3 e 4 poiché contestualmente all'approvazione dei lavori l'assemblea non ha costituito il fondo di cui all'art. 1135 c.c..
4.2. Parte convenuta nulla contesta, in merito, se non che, con l'applicazione dei bonus, i condomini avrebbero dovuto pagare solo la somma di € 30.000,00
4.3. L'art. 1135 c.c. c. 1 n. 4 c.c. impone, a pena di nullità, la costituzione obbligatoria di un fondo speciale per le innovazioni di importo pari all'ammontare dei lavori, ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, in base a un contratto, correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori.
4.4. Secondo l'orientamento della Suprema Corte (ordinanza 5 aprile 2023, n. 9388), il preventivo allestimento del fondo speciale è obbligatorio e costituisce una condizione di validità della delibera di approvazione delle opere. La norma ex art. 1135 c. 1 n. 4 c.c. tutela l'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione del Condominio e l'interesse del singolo condomino ad evitare il rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi.
4.5. La delibera del 18/02/2022 di approvazione dei lavori ai punti 3 e 4 approvata dai condomini, avente a oggetto l'appalto inerente all'installazione del nuovo ascensore non indica né la costituzione del fondo speciale per l'intera somma, né che il contratto di appalto preveda il pagamento graduale in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e che il fondo sia stato costituito in relazione ai singoli pagamenti.
4.6. La domanda di nullità della delibera deve quindi essere accolta.
4.7. Le impugnate delibere del 18.02.2022 di cui ai punti 5 e 6 devono essere annullate in quanto strettamente correlate all'approvazione dei precedenti punti 3 e 4, d cui è stata accertata la nullità
4.8. A fronte dell'accoglimento di tale motivo di censura, ogni pronuncia sulle altre doglianze risulta superata e assorbita.
5. Sulle spese di lite
5.1. Le spese della causa di merito e della mediazione seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori minimi di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento (da € 26.001,00 a € 52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense) in considerazione della limitata complessità e del valore della controversia.
5.2. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico del parte soccombente CP_1
5.3. La spese di € 1.921,50 documentate dall'attrice per la consulenza di parte, Parte_2 avendo natura di allegazione tecnica difensiva e rientrando, quindi, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass. n. 10173/2015 n. 10173), sono poste a carico di parte convenuta.
5.4. Le spese dei procedimenti cautelari (istanza di sospensione e successivo reclamo) vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca. I procedimenti cautelari, infatti, hanno avuto a oggetto la sospensione di due distinte delibere assembleari, rispettivamente del 20.09.2022 e del 18.02.2022, e solo la seconda è stata sospesa dal giudice.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Genova, in persona del G.O.P. dott.ssa Daniela Bellingeri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento delle domande attoree:
1. Annulla la delibera assunta dall'Assemblea del , Controparte_1
Genova del 20 Settembre 2021 relativamente ai punti 2 e 3 dell'O.d.g., per le ragioni di cui in parte motiva.
2. Dichiara nulla la delibera assunta dall'Assemblea del , Controparte_1
Genova del 18 febbraio 2022 relativamente ai punti 3, 4 dell'O.d.g., per le ragioni di cui in parte motiva.
3. Annulla la delibera assunta dall'Assemblea del , Controparte_1
Genova del 18 febbraio 2022 relativamente ai punti 5 e 6 dell'O.d.g., per le ragioni di cui in parte motiva.
4. Condanna il in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano per Parte_1 la fase di merito e mediazione in € 4.613,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie al
15%, iva e cpa nella misura e con le modalità di legge, oltre € 547,85. per esborsi.
5. Condanna il , in persona Controparte_4 dell'amministratore pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_2 che si liquidano per la fase di merito e mediazione in € 4.613,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura e con le modalità di legge, oltre € 547,00 per esborsi e € 1.921,50 per spese di ctp.
6. Compensa le spese dei procedimenti cautelari (sospensione delibera assembleare e reclamo).
7. Pone le spese della CTU definitivamente a carico del così come liquidate in CP_1 decreto del 15.05.2024
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Genova, 17 aprile 2025
Il G.O.P
dott.ssa Bellingeri Daniela
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Bellingeri Daniela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2471 /2022 promossa da:
C.F. residente in Genova, Belvedere Montaldo 1, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Roberta Biondi e Tiziana Calzolari in Genova,
Via Fieschi 2/7 che lo rappresentano e la assistono come da mandato in calce all'atto di citazione,
ATTORE alla quale cui è stata riunita la causa R.G. 2541/2022 promossa da
C.F. nata a [...], il'11/4/1947 e residente in Parte_2 C.F._2
Genova, elettivamente domiciliata in Genova, Via Cesarea, 2/41 presso e nello studio dell'Avv.
Massimo Benoit Torsegno che la rappresenta e difende come da mandato in atti
ATTRICE contro
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cassottana, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice Parte_1
“Voglia il Tribunale di Genova, adversis reiectis
Nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o comunque inefficacia delle delibere assunte in data 20/09/2021 ai punti 2 e 3 e 18/02/2022 punti 3 4 e 5 dall'Assemblea del
[...]
per le ragioni dedotte in narrativa. Controparte_2
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa” Parte attrice Parte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previa ogni altra declaratoria necessaria ed, occorrendo, previo l'annullamento e/o l'accertamento della nullità di eventuali delibere presupposte e/o conseguenti a quella impugnata, e, confermata la già disposta sospensione delle delibere impugnate,
A) accertare e dichiarare, preliminarmente, la nullità della delibera assunta dall'Assemblea
Condominiale del 20 Settembre 2021 relativamente ai punti 2 e 3 dell'O.d.g.;
B) dichiarare nulle e/o illegittime e/o comunque annullare le delibere adottate dall'assemblea del convenuto tenutasi il giorno 18 febbraio 2022 relative ai seguenti punti dell'O.D.G., CP_1 aventi ad oggetto rispettivamente:
1) “relazione dell'Amministratore e dell'Ing. in seguito a quanto deliberato Per_1 nell'assemblea del 20/9/2021, in merito alle risultanze ricevute dalle imprese rimaste in gara”,
2) “relazione dell'Ing. circa la possibilità di usufruire del bonus fiscale del 75% o in Per_1 alternativa del 50%”,
3) “scelta della ditta a cui appaltare i lavori”,
4) “l'approvazione competenze tecniche ed amministrative per quanto deliberato al punto precedente”,
5) “esame opportunità sconto in fattura e/o cessione del credito”.
C) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
Parte convenuta Controparte_1
“contrariis reiectis, preliminarmente dichiarare inammissibili per quanto di ragione e comunque respingere le istanze di sospensione dell'efficacia e della esecutività delle delibere impugnate proposta dai signori e Parte_1 Parte_2
Nel merito, respingere in quanto inammissibili e comunque infondate le domande ed istanze dei signori e condannandoli alla refusione delle spese di lite e di Parte_1 Parte_2 mediazione, inclusi gli onorari dei consulenti tecnici di parte, oltre a quelle accessorie ed oneri di legge”.
OGGETTO: Impugnazione delibere assembleari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , con atto di citazione del 07.03.2022 impugna due delibere assembleari del Parte_1
Belvedere Montaldo 1, rispettivamente del 20 settembre 2021, ai punti 2 Parte_4
e 3 dell'o.d.g., e del 18 febbraio 2022 ai punti 3,4 e 5 dell'odg, chiedendo di accertarne e dichiararne la nullità e/o l'annullabilità e/o comunque l'inefficacia.
1.1. La causa veniva iscritta a ruolo con il n.r.g. 2471/2022. 2. con atto di citazione del 18.03.2022, impugna due delibere assembleari del Parte_3
Genova, Belvedere Montaldo 1, rispettivamente del 20 settembre 2021 nei punti Parte_4
2 e 3 dell'o.d.g. e del 18 febbraio 2022 nei punti 1,2,3,4 e 5, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità della prima e accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullabilità della seconda.
2.1. La causa veniva iscritta a ruolo con il n.r.g. 2541/2022.
3. Gli attori impugnano tali delibere, sostenendo:
3.1. la violazione dell'art. 1117-ter c.c., in quanto la realizzazione del nuovo ascensore comporterebbe una modifica della destinazione d'uso del cavedio condominiale senza il necessario quorum rafforzato;
3.2. la violazione dell'art. 1136, comma 5 c.c. in quanto la realizzazione dell'ascensore deve essere considerata innovazione ordinaria;
3.3. la lesione dei diritti soggettivi dei condomini, in particolare la riduzione della luminosità e dell'aerazione dei locali affacciati sul cavedio, con possibile incidenza sull'abitabilità;
3.4. la violazione dell'art. 1135 c.c., per mancata costituzione del fondo speciale prima dell'affidamento dell'appalto;
3.5. l'illegittimità delle delibere per carenza informativa, essendo state approvate senza un adeguato progetto esecutivo e senza che i condomini fossero pienamente informati sulle implicazioni dell'opera.
4. Il , regolarmente costituito in entrambe le Controparte_3 procedure, chiede venga dichiarata la preclusione, inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità delle domande ed istanze degli attori e comunque il rigetto delle stesse domande e istanze.
5. Il convenuto sostiene che: CP_1
5.1. non vi è alcuna modifica della destinazione d'uso, ma solo un adeguamento della struttura esistente;
5.2. il nuovo ascensore migliora la fruibilità dell'edificio, eliminando barriere architettoniche e migliorando la qualità dell'accesso agli appartamenti;
5.3. la riduzione di luce e aerazione è marginale e non pregiudica l'abitabilità dei locali interessati;
5.4. le delibere sono state adottate con le maggioranze previste, e non vi sono elementi di nullità assoluta.
6. La delibera 18.02.2022 viene sospesa con ordinanza 05.07.2022 nella causa RG 2471/2022 e con ordinanza 08.07.2022 nella causa RG 2541/2022. 7. L'istanza di sospensione della delibera del 20.09.2021 viene rigettata nella causa RG 2471/2022 con ordinanza 05.07.2022, confermata in sede di reclamo, mentre viene accolta con ordinanza
08.07.2022 nella causa RG 2541/2022, non confermata in sede di reclamo dove l'istanza di sospensione, in accoglimento del reclamo, veniva rigettata con ordinanza del 23.08.2022 del
Tribunale di Genova in composizione collegiale accoglieva il reclamo .
8. Con provvedimento del 27.07.2022 il procedimento portante il n. Rg. 2541/2022 viene riunito al procedimento n.Rg 2471/2022.
9. All'esito della licenziata ctu viene fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
08.01.2025.
10. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 09.01.2025, lette le note scritte depositate dai difensori delle parti per l'udienza del 08.01.2025 il giudice assegna i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica e trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le controversie riunite hanno a oggetto l'impugnazione di due delibere assembleari del
Belvedere Montaldo 1, del 20 settembre 2021 e del 18 febbraio 2022, Parte_4 con le quali l'assemblea ha rispettivamente deliberato:
1.1. l'approvazione dei lavori di installazione di un nuovo ascensore, optando per la soluzione
"D" proposta dall'Ing. Annunziata;
1.2. l'affidamento dell'appalto alla ditta Normac, con opzione per lo sconto in fattura del 75%.
2. Il Tribunale ritiene che la presente causa debba essere definita sulla base delle successive considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento.
3. Sulla delibera del 20/09/2021
3.1. La delibera del 20.09.2021, con cui l'assemblea del Belvedere Montaldo 1 ha CP_1 approvato l'intervento di sostituzione dell'impianto ascensore secondo la c.d. “soluzione D” dello studio di fattibilità dell'ing. deve ritenersi affetta da vizio procedurale Per_1 determinante la sua annullabilità, per violazione delle norme in tema di quorum deliberativo essendo necessaria, per la sua approvazione, la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 5 per i seguenti motivi.
3.2. L'intervento approvato ha natura di innovazione, comportando la completa sostituzione dell'impianto esistente, l'adeguamento strutturale del cavedio e la creazione di nuovi sbarchi e passerelle.
3.3. Tale innovazione è stata deliberata con il voto favorevole di 655,24 millesimi, secondo la tabella generale, a fronte della soglia dei 2/3 del valore dell'edificio (666,67 millesimi) prevista dall'art. 1136, comma 5 c.c. per le innovazioni. È irrilevante, a tal fine, che con riferimento alla tabella ascensore i millesimi favorevoli fossero superiori (782,72), in quanto la giurisprudenza è costante nel ritenere che per le delibere di approvazione di innovazioni, anche se relative all'ascensore, debba farsi riferimento esclusivo alla tabella generale in quanto le tabelle di gestione hanno valore puramente dichiarativo dei criteri di calcolo stabiliti dalla legge per determinati beni o impianti destinati a servire i condomini in maniera diversa e servono ai fini della ripartizione delle spese ad essi relativi (Cass. Sent.
32569/2023)
3.4. Nel caso di specie, non può ritenersi applicabile il regime agevolato di cui all'art. 1120, comma 2, n. 2, c.c., che consente l'approvazione delle innovazioni volte all'eliminazione delle barriere architettoniche con maggioranze semplificate (maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio), in quanto l'intervento deliberato non è idoneo a realizzare una effettiva riduzione degli ostacoli alla fruizione dell'immobile da parte dei soggetti con ridotta o impedita capacità motoria.
3.5. Come evidenziato nella relazione peritale dell'Ing. il nuovo impianto ascensore Per_2 deliberato – sebbene formalmente conforme ai parametri dimensionali della Legge 13/1989
e del D.M. 236/1989 – non consentirebbe comunque l'accesso diretto alle unità immobiliari, in quanto lo sbarco avviene su ballatoi ammezzati che restano collegati ai pianerottoli mediante due gradini, ostacolo non superato da alcuna ulteriore opera (quali servoscala o rampe). Inoltre, i ballatoi non presentano dimensioni adeguate a consentire le manovre necessarie all'inversione di marcia di una sedia a rotelle.
3.6. Rispetto all'impianto preesistente, che pure consente lo sbarco sugli stessi ballatoi ammezzati, il nuovo ascensore non determina un sostanziale miglioramento dell'accessibilità interna all'edificio, ma si limita ad estendere le fermate al piano cavedio e a migliorare l'accesso dall'ingresso secondario di Via Spianata Castelletto. Tale miglioria, tuttavia, non incide in modo significativo sulla possibilità di fruire degli alloggi da parte dei soggetti portatori di handicap, permanendo gli ostacoli interni che rendono inaccessibili le singole unità.
3.7. Va inoltre rilevato che il parere tecnico dell'Ing. – su cui si fonda la delibera Per_3 impugnata – faceva espressamente riferimento alla necessità di valutare la modifica delle aree di sbarco ai piani, proposta come soluzione da approfondire per realizzare un intervento realmente conforme ai dettami della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Tuttavia, l'assemblea condominiale non ha dato seguito a tale indicazione, limitandosi ad approvare il progetto nella forma originaria, senza considerare alternative progettuali potenzialmente più efficaci.
3.8. Ne consegue che l'intervento deliberato, pur formalmente qualificabile come innovazione, non risulta funzionalmente più idoneo all'eliminazione delle barriere architettoniche rispetto a quello in uso e, pertanto, non può beneficiare del regime deliberativo agevolato di cui all'art. 1120, comma 2, c.c..
3.9. L'opera è quindi da considerarsi una innovazione ordinaria, e in quanto tale, necessitava della maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 5 c.c., non raggiunta.
3.10. A fronte dell'accoglimento di tale motivo di censura, ogni pronuncia sulle altre doglianze risulta superata e assorbita
4. Sulla delibera del 18/02/2022:
4.1. Parti attrici eccepiscono la nullità della delibera del 18/02/2022 di approvazione dei lavori ai punti 3 e 4 poiché contestualmente all'approvazione dei lavori l'assemblea non ha costituito il fondo di cui all'art. 1135 c.c..
4.2. Parte convenuta nulla contesta, in merito, se non che, con l'applicazione dei bonus, i condomini avrebbero dovuto pagare solo la somma di € 30.000,00
4.3. L'art. 1135 c.c. c. 1 n. 4 c.c. impone, a pena di nullità, la costituzione obbligatoria di un fondo speciale per le innovazioni di importo pari all'ammontare dei lavori, ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, in base a un contratto, correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori.
4.4. Secondo l'orientamento della Suprema Corte (ordinanza 5 aprile 2023, n. 9388), il preventivo allestimento del fondo speciale è obbligatorio e costituisce una condizione di validità della delibera di approvazione delle opere. La norma ex art. 1135 c. 1 n. 4 c.c. tutela l'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione del Condominio e l'interesse del singolo condomino ad evitare il rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi.
4.5. La delibera del 18/02/2022 di approvazione dei lavori ai punti 3 e 4 approvata dai condomini, avente a oggetto l'appalto inerente all'installazione del nuovo ascensore non indica né la costituzione del fondo speciale per l'intera somma, né che il contratto di appalto preveda il pagamento graduale in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e che il fondo sia stato costituito in relazione ai singoli pagamenti.
4.6. La domanda di nullità della delibera deve quindi essere accolta.
4.7. Le impugnate delibere del 18.02.2022 di cui ai punti 5 e 6 devono essere annullate in quanto strettamente correlate all'approvazione dei precedenti punti 3 e 4, d cui è stata accertata la nullità
4.8. A fronte dell'accoglimento di tale motivo di censura, ogni pronuncia sulle altre doglianze risulta superata e assorbita.
5. Sulle spese di lite
5.1. Le spese della causa di merito e della mediazione seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori minimi di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento (da € 26.001,00 a € 52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense) in considerazione della limitata complessità e del valore della controversia.
5.2. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico del parte soccombente CP_1
5.3. La spese di € 1.921,50 documentate dall'attrice per la consulenza di parte, Parte_2 avendo natura di allegazione tecnica difensiva e rientrando, quindi, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass. n. 10173/2015 n. 10173), sono poste a carico di parte convenuta.
5.4. Le spese dei procedimenti cautelari (istanza di sospensione e successivo reclamo) vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca. I procedimenti cautelari, infatti, hanno avuto a oggetto la sospensione di due distinte delibere assembleari, rispettivamente del 20.09.2022 e del 18.02.2022, e solo la seconda è stata sospesa dal giudice.
P.Q.M
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Il Tribunale di Genova, in persona del G.O.P. dott.ssa Daniela Bellingeri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento delle domande attoree:
1. Annulla la delibera assunta dall'Assemblea del , Controparte_1
Genova del 20 Settembre 2021 relativamente ai punti 2 e 3 dell'O.d.g., per le ragioni di cui in parte motiva.
2. Dichiara nulla la delibera assunta dall'Assemblea del , Controparte_1
Genova del 18 febbraio 2022 relativamente ai punti 3, 4 dell'O.d.g., per le ragioni di cui in parte motiva.
3. Annulla la delibera assunta dall'Assemblea del , Controparte_1
Genova del 18 febbraio 2022 relativamente ai punti 5 e 6 dell'O.d.g., per le ragioni di cui in parte motiva.
4. Condanna il in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano per Parte_1 la fase di merito e mediazione in € 4.613,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie al
15%, iva e cpa nella misura e con le modalità di legge, oltre € 547,85. per esborsi.
5. Condanna il , in persona Controparte_4 dell'amministratore pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_2 che si liquidano per la fase di merito e mediazione in € 4.613,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura e con le modalità di legge, oltre € 547,00 per esborsi e € 1.921,50 per spese di ctp.
6. Compensa le spese dei procedimenti cautelari (sospensione delibera assembleare e reclamo).
7. Pone le spese della CTU definitivamente a carico del così come liquidate in CP_1 decreto del 15.05.2024
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Genova, 17 aprile 2025
Il G.O.P
dott.ssa Bellingeri Daniela