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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6792/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe Rana presidente dr. Laura Cantore giudice rel. dr. Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n 6792/2018, riservata per la decisione all'udienza del 22.05.2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale dei coniugi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Perrotta giusta mandato in atti Controparte_1
- ricorrente -
E
(in atti generalizzato) Controparte_2
- resistente - contumace
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- intervenuto -
Conclusioni della ricorrente come da note scritte ex art 127 ter c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21.12.2018 chiedeva dichiararsi la separazione Controparte_1
personale dal coniuge, . Premetteva: Controparte_2
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 08.08.1998 in RL (trascritto presso il relativo registro degli atti di stato civile al n. 327, P. II, S.A, anno 1998);
- che dall'unione coniugale sono nati due figli, (n. il 06.10.1999) e (n. il 23.10.2004); Per_1 Per_2
pagina 1 di 9 - che il rapporto matrimoniale sarebbe stato sereno solo inizialmente e per un breve arco temporale manifestandosi, ben presto, il carattere prepotente e dispotico del che avrebbe determinato CP_2
nella uno stato di totale soggezione materiale e morale tanto da averle impedito di svolgere CP_1
attività lavorativa affinché si dedicasse esclusivamente alla famiglia ed ai figli rendendola totalmente dipendente da sé economicamente, soggiogandola psicologicamente lesinandole il denaro necessario per qualsivoglia necessità; deduceva che lo stesso avrebbe assunto prepotentemente da solo le più banali decisioni anche di vita quotidiana al punto che tutti i beni di consumo sarebbero stati somministrati, al bisogno, dallo stesso , unico percettore di reddito, CP_2 che li avrebbe custoditi nel cantinato di pertinenza dell'appartamento al quale l'attrice, secondo la sua prospettazione, non vi avrebbe avuto accesso non disponendo delle relative chiavi sicchè per ogni necessità sarebbe stata costretta a rivolgersi al che, oltre a ciò, l'avrebbe continuamente CP_2 denigrata, trattandola come una <domestica>> ed apostrofandola come “ buona a nulla”,
“incapace”, “stupida”, “idiota” spesso anche in presenza dei figli o rivolgendo al suo indirizzo espressioni quali: “ non capisci niente” ,“ sei una AN, una CC etc etc “anche in presenza dei figli;
- che le vessazioni del marito si sarebbero manifestate anche quando ella ha avuto bisogno di sottoporsi a visite mediche negandole il supporto morale ed economico rifiutandosi di darle i soldi necessari dicendole : “ stai bene, non è necessario che ti sottoponi a visite inutili”;
- che anche la vita intima sarebbe divenuta sempre più sporadica fino ad annullarsi del tutto negli ultimi anni di convivenza matrimoniale;
- che da tempo il si sarebbe del tutto sottratto ai propri doveri sia morali che economici CP_2
disinteressandosi anche dei figli e che ella avrebbe cercato di sopravvivere grazie al supporto della propria famiglia non disponendo, in ogni caso, di alcuna autonomia e di non poter mantenere i figli adeguatamente;
- che il svolge regolare attività lavorativa come dipendente presso l'esercizio commerciale CP_2 denominato “ Bar Sud” in RL;
- che ella avrebbe tentato in tutti i modi di ripristinare la serenità familiare, di tenere unita la famiglia e di salvare il matrimonio invitando, inutilmente, il a rivedere i propri comportamenti CP_2
nonostante, nel corso dei numerosi anni di matrimonio, abbia subito ogni genere di umiliazione e di vessazione nell'erronea convinzione di essere costretta a farlo per amore dei figli e per mantenere unita la famiglia;
- che, stanca di vivere la vita matrimoniale nei termini descritti, non era più disposta a subire soprusi e violenze determinandosi a chiedere la separazione.
pagina 2 di 9 Su tali premesse ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile in via esclusiva a per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
disporre Controparte_2
l'affidamento condiviso dei figli, assegnarle la casa coniugale, di proprietà esclusiva del , CP_2 quale genitore collocatario, fissando all'uopo un termine per il rilascio dell'immobile; porre a carico del , per il mantenimento dei figli, l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile, CP_2
anche in favore della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, non Per_1 inferiore ad euro € 400,00 ( € 200,00 per figlio) o quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre aggiornamento ISTAT ed oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% ; riconoscerle un assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dello Stato per l'intervenuta ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
All'udienza presidenziale il resistente compariva personalmente senza costituirsi formalmente dichiarando di non volersi separare.
Con ordinanza del 12.03.2019 il Presidente del Tribunale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, assegnava la casa familiare alla ricorrente ed ai figli, disponeva l'affidamento condiviso di , all'epoca minore, con sua collocazione presso la madre;
riconosceva alla Per_2
ricorrente un assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili ed euro 200,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il P.M. interveniva in data 14.03.2019
Passati alla fase contenziosa il resistente rimaneva contumace nonostante la ritualità della notifica e concessi i termini ex art 183 c.p.c. co. VI, previa declaratoria di contumacia, con ordinanza del
25.11.2022 il Tribunale ammetteva i mezzi istruttori formulati dalla ricorrente.
Istruita la causa oralmente e documentalmente con ordinanza del 22.05.2024 veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti;
nella fattispecie, invero, le deduzioni della ricorrente e le risultanze istruttorie costituiscono inequivoca corrispondenza della cessazione di ogni affectio coniugalis.
Alla luce delle emergenze processuali va, dunque, disposta la separazione personale dei coniugi,
e . Controparte_1 Controparte_2
pagina 3 di 9 Venendo alle domande formulate, ha formulato domanda di addebito al marito Controparte_1 della separazione, allegando la violazione da parte di costui, tra l'altro, del dovere di assistenza morale e materiale unitamente ad una condotta di coartazione della sua personalità al punto di sottoporla ad uno stato di costrizione psicologica allegando di avere vissuto in un costante stato di soggezione psicologica a causa della violenza verbale ed economica e delle continue offese, ingiurie ed espressioni denigratorie anche in presenza dei figli apostrofandola con espressioni sopra riportate della propria figura di donna e di madre e negandole la necessaria assistenza anche quando la stessa ha avuto problemi di salute impedendole di poter ricorrere alle cure di un medico rifiutandosi di darle il necessario soccorso economico costringendola a ricorrere all'aiuto dei propri congiunti.
La teste , sorella di parte ricorrente, ha dichiarato;
”Risponde al vero che il sig. Testimone_1
, dopo pochi anni di matrimonio, ha cominciato ad essere aggressivo nei confronti Controparte_2
di sua moglie;
in particolare era violento ed usava termini volgari nei confronti della moglie e tanto posso dire in quanto spesso ero presente allorché si verificavano tali condotte”;
“Non risponde al vero che mia sorella svolge una attività lavorativa ma è vero piuttosto che Tes_2
la stessa ha scelto liberamente di aiutare nostra madre nelle attività domestiche e mia madre le riconosce piccole somme di denaro. Mia sorella fu indotta a tanto perché il marito non le consentiva economicamente di soddisfare le proprie esigenze personali”;
D.R.: “Risponde al vero che il sig. ha sempre gestito l'intero menage familiare”; Controparte_2
D,R.: “Non è vero che mia sorella aveva accesso al cantinato di pertinenza dell'appartamento”;
D.R.: “Risponde al vero che il sig. ha ripetutamente offeso mia sorella con frasi Controparte_2 del tipo “buona a nulla, incapace, stupida, idiota, non capisci nulla, sei una AN, una CC;
tanto posso dire perché spesso sono stata presente allorché il profferiva tali espressioni”; CP_2
“Risponde al vero che mia sorella si è sottoposta a visite mediche ma è altresì vero che il Tes_2
non si interessava della salute della moglie”; CP_2
“Risponde al vero che mia sorella per potersi sottoporre a visite mediche o per acquistare Tes_2
medicinali doveva ottenere il consenso del marito;
quando il marito si opponeva, perché non voleva sostenere i costi, mia sorella ricorreva all'aiuto economico di nostra madre”;
“Risponde al vero che il sig. rivolgendosi alla moglie quando chiedeva di effettuare Tes_2 CP_2 visite mediche le diceva “ stai bene, non è necessario che ti sottoponi a visite;
tanto posso dire perché riferitomi da mia sorella ma anche perché talvolta è accaduto alla mia presenza”;
“Non è vero che il fornisce a mia sorella quanto necessario per le proprie esigenze e Tes_2 CP_2 per quelle della famiglia”; “Risponde al vero che il svolge attività lavorativa presso il Tes_2 CP_2
pagina 4 di 9 Bar SUD in RL alla Via Ponte Parrilli”; D.R.: “Non è vero che la figlia svolge Persona_3 attività lavorativa;
mia nipote non è economicamente autosufficiente”; “Non è vero che mia Tes_2 sorella svolge regolare attività lavorativa”.
Risulta dunque provato un generale quadro di prevaricazione del resistente ai danni della ricorrente e dei figli, a loro volta vittime della descritta violenza assistita ai danni della madre, tradottosi nelle condotte sopra descritte che hanno generato una frattura dell'unione coniugale costituendone la precipua causa e che, tutte insieme, si traducono in un generale diniego di rispetto della persona e dell'intero nucleo familiare.
Come osservato dalla S.C. in tema di illeciti endofamiliari: <Il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare (e ciò considerato che la famiglia è luogo di incontro e di vita comune nel quale la personalità di ogni individuo si esprime, si sviluppa e si realizza attraverso l'instaurazione di reciproche relazioni di affetto e di solidarietà, non già sede di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili); e dovendo dall'altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio - se ed in quanto posta in essere attraverso condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona - riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto (quali la separazione e il divorzio, l'addebito della separazione, la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare), dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale ( Sez. 1, Sentenza n. 9801 del 10/05/2005 (Rv. 580822
- 01) Presidente: Criscuolo A. Estensore: Luccioli MG. Relatore: Luccioli MG. P.M. CP_3
con ciò riconoscendosi, inevitabilmente, che una condotta di tal fatta non possa che essere
[...]
causa di addebito.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di pagina 5 di 9 causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 40795 del 20 dicembre 2021).
Nel caso di specie, il Collegio non dubita che sussista violazione dei doveri ex artt, 143 e 144 c.c. anche in ragione del fatto che, per quanto emerso, risulta evidente che la ricorrente si sia fatta carico in via esclusiva anche della gestione dei figli e della loro educazione essendo emerso che il resistente non abbia mai serenamente condiviso con la moglie l'indirizzo familiare tenendo esclusivamente condotte prevaricatorie lesive della dignità dei componenti dell'intero nucleo familiare.
Il perdurante ostacolo alla libera esplicazione della personalità di un coniuge indotto dalle continue violenze morali e/o fisiche e da un vero e proprio stato di costrizione, impostogli dall'altro coniuge, in violazione del dovere di assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 c.c., integra un danno non patrimoniale da lesione dei diritti all'integrità morale, alla dignità, all'onore, alla reputazione, alla privacy, ed anche alla salute psichica e/o fisica comportando una modifica peggiorativa della personalità del danneggiato, in quanto causa una alterazione del suo modo di rapportarsi con gli altri nella comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare.
Come osservato dalla S.C.: ai sensi dell'art. 144 cod. civ., prevedente l'obbligo per i coniugi di concordare tra di loro l'indirizzo della vita familiare, le scelte educative e gli interventi diretti a risolvere i problemi dei figli devono essere adottati d'intesa tra i coniugi. Un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ed alle richieste dell'altro coniuge, a tratti violento ed eccessivamente rigido, può tradursi, oltre che in una violazione degli obblighi del genitore nei confronti dei figli, anche nella violazione dell'obbligo, nei confronti dell'altro coniuge, di concordare l'indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per il medesimo, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 cod. civ.. Ove tale condotta si protragga e persista nel tempo, aprendo una frattura tra un coniuge e i figli ed obbligando l'altro coniuge a schierarsi a difesa di costoro, essa può divenire fonte di intollerabilità della convivenza e rappresentare, in quanto contraria ai doveri che derivano dal matrimonio sia nei confronti del coniuge che dei figli in quanto tali, causa di addebito della separazione ai sensi dell'art. 151, secondo comma, cod. civ. (Sez. 1, Sentenza n. 17710 del 02/09/2005 (Rv. 583001 -
01)
A tanto aggiungasi che la violenza economica, sussistente nel caso di specie, è una forma di abuso in cui il controllo delle risorse economiche viene utilizzato come mezzo per esercitare potere e controllo all'interno di una relazione.
pagina 6 di 9 Tale tipo di violenza si traduce nel controllo del reddito, nella limitazione dell'accesso alle risorse finanziarie personali e familiari, nella esclusione dalle decisioni finanziarie o in quello che viene definito sabotaggio economico. Profili, tutti, emersi nel caso in esame.
Le Sezioni Unite della Cassazione, seppur con riferimento allo specifico settore dei delitti commessi con violenza alla persona, hanno evidenziato come “l'espressione delitti commessi con violenza alla persona, adoperata dal legislatore in sede di conversione del d.l. n.93 del 2013, rinvia ad una fattispecie molto più ampia rispetto a quella del reato di maltrattamenti in famiglia originariamente previsto, e deve pertanto essere intesa in senso estensivo, comprensiva di tutte le violenze di genere e quindi anche di quella che non si estrinsechi in atti di violenza fisica ma riguardi anche la violenza psicologica, emotiva o che si realizzi soltanto con le minacce … quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere se l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima.
Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico mentale o emotivo, o perdite economiche” (Cass. Sez. Un. n.10959/2016
Presidente: Canzio G. Estensore: Bianchi L. Relatore: Bianchi L. Defendant: P.O. in proc. C.
P.M. Salzano F.).
Reputa dunque il Collegio che sussistano tutti presupposti per riconoscer la sussistenza dell'addebito della separazione in via esclusiva al resistente.
Venendo agli altri profili occorre evidenziare che i due figli sono frattanto divenuti entrambi maggiorenni sicchè nulla va disposto in punto di affidamento, collocazione e regolamentazione degli incontri sicchè l'ordinanza presidenziale va in parte qua revocata,.
Quanto al profilo economico il Tribunale ritiene, in carenza di elementi sopravvenuti, di reiterare quanto disposto in sede presidenziale sia con riguardo all'assegno di mantenimento che con riguardo all'obbligo di contribuzione a carico del resistente nel mantenimento dei due figli che, alla luce delle risultanze processuali, non sono economicamente autonomi. Ragione per la quale la casa coniugale va assegnata alla ricorrente ed ai figli con la stessa conviventi secondo il costante insegnamento della S.C.
Del resto, v'è da dire che sebbene la contumacia sia un comportamento in sé processualmente neutro, è pur vero che il resistente, non costituendosi, ha scelto di non fornire una lettura alternativa dei fatti e della situazione descritta dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza del resistente con distrazione a favore dell'Erario facendo applicazione del principio in forza del quale : <In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello
pagina 7 di 9 penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità>> (Sez. 2 - , Ordinanza n. 22017 del
11/09/2018 (Rv. 650319 - 01). Sicchè la dimidiazione sarà effettuata in sede di compenso spettante al difensore (il quale ha formulato istanza di liquidazione nella misura di euro 2715,00- già dimidiato).
Le stesse si liquidano con applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 secondo il parametro del valore indeterminabile con applicazione dei minimi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Controparte_1
ricorso depositato in data 21.12.2018 nei confronti di , così provvede: Controparte_2
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1° c.c. con addebito al resistente (matrimonio contratto in data 08.08.1998 in RL - trascritto presso il relativo registro degli atti di stato civile al n. 327, P. II, S.A, anno 1998);
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di assegno di Controparte_2
mantenimento la somma mensile di euro 100,00 entro il 1° di ogni mese oltre aggiornamento
ISTAT;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di contribuzione Controparte_2
nel mantenimento dei due figli entro il 1° di ogni mese la complessiva somma di euro 400,00
(200,00 ciascuno) oltre aggiornamento ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie giusta protocollo siglato dal Tribunale con il C.O.A. di Trani;
4) assegna la casa coniugale alla ricorrente ed ai figli;
5) revoca l'ordinanza presidenziale in punto di affidamento, collocazione e incontri dei figli ormai entrambi maggiorenni;
pagina 8 di 9 6) condanna al pagamento delle spese di giudizio con distrazione a favore dell'Erario Controparte_2
che liquida in complessivi euro 3.809,00 oltre ad euro 98,00 per borsuali ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Laura Cantore Dr Giuseppe Rana
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe Rana presidente dr. Laura Cantore giudice rel. dr. Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n 6792/2018, riservata per la decisione all'udienza del 22.05.2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale dei coniugi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Perrotta giusta mandato in atti Controparte_1
- ricorrente -
E
(in atti generalizzato) Controparte_2
- resistente - contumace
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- intervenuto -
Conclusioni della ricorrente come da note scritte ex art 127 ter c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21.12.2018 chiedeva dichiararsi la separazione Controparte_1
personale dal coniuge, . Premetteva: Controparte_2
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 08.08.1998 in RL (trascritto presso il relativo registro degli atti di stato civile al n. 327, P. II, S.A, anno 1998);
- che dall'unione coniugale sono nati due figli, (n. il 06.10.1999) e (n. il 23.10.2004); Per_1 Per_2
pagina 1 di 9 - che il rapporto matrimoniale sarebbe stato sereno solo inizialmente e per un breve arco temporale manifestandosi, ben presto, il carattere prepotente e dispotico del che avrebbe determinato CP_2
nella uno stato di totale soggezione materiale e morale tanto da averle impedito di svolgere CP_1
attività lavorativa affinché si dedicasse esclusivamente alla famiglia ed ai figli rendendola totalmente dipendente da sé economicamente, soggiogandola psicologicamente lesinandole il denaro necessario per qualsivoglia necessità; deduceva che lo stesso avrebbe assunto prepotentemente da solo le più banali decisioni anche di vita quotidiana al punto che tutti i beni di consumo sarebbero stati somministrati, al bisogno, dallo stesso , unico percettore di reddito, CP_2 che li avrebbe custoditi nel cantinato di pertinenza dell'appartamento al quale l'attrice, secondo la sua prospettazione, non vi avrebbe avuto accesso non disponendo delle relative chiavi sicchè per ogni necessità sarebbe stata costretta a rivolgersi al che, oltre a ciò, l'avrebbe continuamente CP_2 denigrata, trattandola come una <domestica>> ed apostrofandola come “ buona a nulla”,
“incapace”, “stupida”, “idiota” spesso anche in presenza dei figli o rivolgendo al suo indirizzo espressioni quali: “ non capisci niente” ,“ sei una AN, una CC etc etc “anche in presenza dei figli;
- che le vessazioni del marito si sarebbero manifestate anche quando ella ha avuto bisogno di sottoporsi a visite mediche negandole il supporto morale ed economico rifiutandosi di darle i soldi necessari dicendole : “ stai bene, non è necessario che ti sottoponi a visite inutili”;
- che anche la vita intima sarebbe divenuta sempre più sporadica fino ad annullarsi del tutto negli ultimi anni di convivenza matrimoniale;
- che da tempo il si sarebbe del tutto sottratto ai propri doveri sia morali che economici CP_2
disinteressandosi anche dei figli e che ella avrebbe cercato di sopravvivere grazie al supporto della propria famiglia non disponendo, in ogni caso, di alcuna autonomia e di non poter mantenere i figli adeguatamente;
- che il svolge regolare attività lavorativa come dipendente presso l'esercizio commerciale CP_2 denominato “ Bar Sud” in RL;
- che ella avrebbe tentato in tutti i modi di ripristinare la serenità familiare, di tenere unita la famiglia e di salvare il matrimonio invitando, inutilmente, il a rivedere i propri comportamenti CP_2
nonostante, nel corso dei numerosi anni di matrimonio, abbia subito ogni genere di umiliazione e di vessazione nell'erronea convinzione di essere costretta a farlo per amore dei figli e per mantenere unita la famiglia;
- che, stanca di vivere la vita matrimoniale nei termini descritti, non era più disposta a subire soprusi e violenze determinandosi a chiedere la separazione.
pagina 2 di 9 Su tali premesse ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile in via esclusiva a per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
disporre Controparte_2
l'affidamento condiviso dei figli, assegnarle la casa coniugale, di proprietà esclusiva del , CP_2 quale genitore collocatario, fissando all'uopo un termine per il rilascio dell'immobile; porre a carico del , per il mantenimento dei figli, l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile, CP_2
anche in favore della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, non Per_1 inferiore ad euro € 400,00 ( € 200,00 per figlio) o quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre aggiornamento ISTAT ed oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% ; riconoscerle un assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dello Stato per l'intervenuta ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
All'udienza presidenziale il resistente compariva personalmente senza costituirsi formalmente dichiarando di non volersi separare.
Con ordinanza del 12.03.2019 il Presidente del Tribunale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, assegnava la casa familiare alla ricorrente ed ai figli, disponeva l'affidamento condiviso di , all'epoca minore, con sua collocazione presso la madre;
riconosceva alla Per_2
ricorrente un assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili ed euro 200,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il P.M. interveniva in data 14.03.2019
Passati alla fase contenziosa il resistente rimaneva contumace nonostante la ritualità della notifica e concessi i termini ex art 183 c.p.c. co. VI, previa declaratoria di contumacia, con ordinanza del
25.11.2022 il Tribunale ammetteva i mezzi istruttori formulati dalla ricorrente.
Istruita la causa oralmente e documentalmente con ordinanza del 22.05.2024 veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti;
nella fattispecie, invero, le deduzioni della ricorrente e le risultanze istruttorie costituiscono inequivoca corrispondenza della cessazione di ogni affectio coniugalis.
Alla luce delle emergenze processuali va, dunque, disposta la separazione personale dei coniugi,
e . Controparte_1 Controparte_2
pagina 3 di 9 Venendo alle domande formulate, ha formulato domanda di addebito al marito Controparte_1 della separazione, allegando la violazione da parte di costui, tra l'altro, del dovere di assistenza morale e materiale unitamente ad una condotta di coartazione della sua personalità al punto di sottoporla ad uno stato di costrizione psicologica allegando di avere vissuto in un costante stato di soggezione psicologica a causa della violenza verbale ed economica e delle continue offese, ingiurie ed espressioni denigratorie anche in presenza dei figli apostrofandola con espressioni sopra riportate della propria figura di donna e di madre e negandole la necessaria assistenza anche quando la stessa ha avuto problemi di salute impedendole di poter ricorrere alle cure di un medico rifiutandosi di darle il necessario soccorso economico costringendola a ricorrere all'aiuto dei propri congiunti.
La teste , sorella di parte ricorrente, ha dichiarato;
”Risponde al vero che il sig. Testimone_1
, dopo pochi anni di matrimonio, ha cominciato ad essere aggressivo nei confronti Controparte_2
di sua moglie;
in particolare era violento ed usava termini volgari nei confronti della moglie e tanto posso dire in quanto spesso ero presente allorché si verificavano tali condotte”;
“Non risponde al vero che mia sorella svolge una attività lavorativa ma è vero piuttosto che Tes_2
la stessa ha scelto liberamente di aiutare nostra madre nelle attività domestiche e mia madre le riconosce piccole somme di denaro. Mia sorella fu indotta a tanto perché il marito non le consentiva economicamente di soddisfare le proprie esigenze personali”;
D.R.: “Risponde al vero che il sig. ha sempre gestito l'intero menage familiare”; Controparte_2
D,R.: “Non è vero che mia sorella aveva accesso al cantinato di pertinenza dell'appartamento”;
D.R.: “Risponde al vero che il sig. ha ripetutamente offeso mia sorella con frasi Controparte_2 del tipo “buona a nulla, incapace, stupida, idiota, non capisci nulla, sei una AN, una CC;
tanto posso dire perché spesso sono stata presente allorché il profferiva tali espressioni”; CP_2
“Risponde al vero che mia sorella si è sottoposta a visite mediche ma è altresì vero che il Tes_2
non si interessava della salute della moglie”; CP_2
“Risponde al vero che mia sorella per potersi sottoporre a visite mediche o per acquistare Tes_2
medicinali doveva ottenere il consenso del marito;
quando il marito si opponeva, perché non voleva sostenere i costi, mia sorella ricorreva all'aiuto economico di nostra madre”;
“Risponde al vero che il sig. rivolgendosi alla moglie quando chiedeva di effettuare Tes_2 CP_2 visite mediche le diceva “ stai bene, non è necessario che ti sottoponi a visite;
tanto posso dire perché riferitomi da mia sorella ma anche perché talvolta è accaduto alla mia presenza”;
“Non è vero che il fornisce a mia sorella quanto necessario per le proprie esigenze e Tes_2 CP_2 per quelle della famiglia”; “Risponde al vero che il svolge attività lavorativa presso il Tes_2 CP_2
pagina 4 di 9 Bar SUD in RL alla Via Ponte Parrilli”; D.R.: “Non è vero che la figlia svolge Persona_3 attività lavorativa;
mia nipote non è economicamente autosufficiente”; “Non è vero che mia Tes_2 sorella svolge regolare attività lavorativa”.
Risulta dunque provato un generale quadro di prevaricazione del resistente ai danni della ricorrente e dei figli, a loro volta vittime della descritta violenza assistita ai danni della madre, tradottosi nelle condotte sopra descritte che hanno generato una frattura dell'unione coniugale costituendone la precipua causa e che, tutte insieme, si traducono in un generale diniego di rispetto della persona e dell'intero nucleo familiare.
Come osservato dalla S.C. in tema di illeciti endofamiliari: <Il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare (e ciò considerato che la famiglia è luogo di incontro e di vita comune nel quale la personalità di ogni individuo si esprime, si sviluppa e si realizza attraverso l'instaurazione di reciproche relazioni di affetto e di solidarietà, non già sede di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili); e dovendo dall'altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio - se ed in quanto posta in essere attraverso condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona - riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto (quali la separazione e il divorzio, l'addebito della separazione, la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare), dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale ( Sez. 1, Sentenza n. 9801 del 10/05/2005 (Rv. 580822
- 01) Presidente: Criscuolo A. Estensore: Luccioli MG. Relatore: Luccioli MG. P.M. CP_3
con ciò riconoscendosi, inevitabilmente, che una condotta di tal fatta non possa che essere
[...]
causa di addebito.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di pagina 5 di 9 causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 40795 del 20 dicembre 2021).
Nel caso di specie, il Collegio non dubita che sussista violazione dei doveri ex artt, 143 e 144 c.c. anche in ragione del fatto che, per quanto emerso, risulta evidente che la ricorrente si sia fatta carico in via esclusiva anche della gestione dei figli e della loro educazione essendo emerso che il resistente non abbia mai serenamente condiviso con la moglie l'indirizzo familiare tenendo esclusivamente condotte prevaricatorie lesive della dignità dei componenti dell'intero nucleo familiare.
Il perdurante ostacolo alla libera esplicazione della personalità di un coniuge indotto dalle continue violenze morali e/o fisiche e da un vero e proprio stato di costrizione, impostogli dall'altro coniuge, in violazione del dovere di assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 c.c., integra un danno non patrimoniale da lesione dei diritti all'integrità morale, alla dignità, all'onore, alla reputazione, alla privacy, ed anche alla salute psichica e/o fisica comportando una modifica peggiorativa della personalità del danneggiato, in quanto causa una alterazione del suo modo di rapportarsi con gli altri nella comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare.
Come osservato dalla S.C.: ai sensi dell'art. 144 cod. civ., prevedente l'obbligo per i coniugi di concordare tra di loro l'indirizzo della vita familiare, le scelte educative e gli interventi diretti a risolvere i problemi dei figli devono essere adottati d'intesa tra i coniugi. Un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ed alle richieste dell'altro coniuge, a tratti violento ed eccessivamente rigido, può tradursi, oltre che in una violazione degli obblighi del genitore nei confronti dei figli, anche nella violazione dell'obbligo, nei confronti dell'altro coniuge, di concordare l'indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per il medesimo, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 cod. civ.. Ove tale condotta si protragga e persista nel tempo, aprendo una frattura tra un coniuge e i figli ed obbligando l'altro coniuge a schierarsi a difesa di costoro, essa può divenire fonte di intollerabilità della convivenza e rappresentare, in quanto contraria ai doveri che derivano dal matrimonio sia nei confronti del coniuge che dei figli in quanto tali, causa di addebito della separazione ai sensi dell'art. 151, secondo comma, cod. civ. (Sez. 1, Sentenza n. 17710 del 02/09/2005 (Rv. 583001 -
01)
A tanto aggiungasi che la violenza economica, sussistente nel caso di specie, è una forma di abuso in cui il controllo delle risorse economiche viene utilizzato come mezzo per esercitare potere e controllo all'interno di una relazione.
pagina 6 di 9 Tale tipo di violenza si traduce nel controllo del reddito, nella limitazione dell'accesso alle risorse finanziarie personali e familiari, nella esclusione dalle decisioni finanziarie o in quello che viene definito sabotaggio economico. Profili, tutti, emersi nel caso in esame.
Le Sezioni Unite della Cassazione, seppur con riferimento allo specifico settore dei delitti commessi con violenza alla persona, hanno evidenziato come “l'espressione delitti commessi con violenza alla persona, adoperata dal legislatore in sede di conversione del d.l. n.93 del 2013, rinvia ad una fattispecie molto più ampia rispetto a quella del reato di maltrattamenti in famiglia originariamente previsto, e deve pertanto essere intesa in senso estensivo, comprensiva di tutte le violenze di genere e quindi anche di quella che non si estrinsechi in atti di violenza fisica ma riguardi anche la violenza psicologica, emotiva o che si realizzi soltanto con le minacce … quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere se l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima.
Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico mentale o emotivo, o perdite economiche” (Cass. Sez. Un. n.10959/2016
Presidente: Canzio G. Estensore: Bianchi L. Relatore: Bianchi L. Defendant: P.O. in proc. C.
P.M. Salzano F.).
Reputa dunque il Collegio che sussistano tutti presupposti per riconoscer la sussistenza dell'addebito della separazione in via esclusiva al resistente.
Venendo agli altri profili occorre evidenziare che i due figli sono frattanto divenuti entrambi maggiorenni sicchè nulla va disposto in punto di affidamento, collocazione e regolamentazione degli incontri sicchè l'ordinanza presidenziale va in parte qua revocata,.
Quanto al profilo economico il Tribunale ritiene, in carenza di elementi sopravvenuti, di reiterare quanto disposto in sede presidenziale sia con riguardo all'assegno di mantenimento che con riguardo all'obbligo di contribuzione a carico del resistente nel mantenimento dei due figli che, alla luce delle risultanze processuali, non sono economicamente autonomi. Ragione per la quale la casa coniugale va assegnata alla ricorrente ed ai figli con la stessa conviventi secondo il costante insegnamento della S.C.
Del resto, v'è da dire che sebbene la contumacia sia un comportamento in sé processualmente neutro, è pur vero che il resistente, non costituendosi, ha scelto di non fornire una lettura alternativa dei fatti e della situazione descritta dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza del resistente con distrazione a favore dell'Erario facendo applicazione del principio in forza del quale : <In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello
pagina 7 di 9 penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità>> (Sez. 2 - , Ordinanza n. 22017 del
11/09/2018 (Rv. 650319 - 01). Sicchè la dimidiazione sarà effettuata in sede di compenso spettante al difensore (il quale ha formulato istanza di liquidazione nella misura di euro 2715,00- già dimidiato).
Le stesse si liquidano con applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 secondo il parametro del valore indeterminabile con applicazione dei minimi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Controparte_1
ricorso depositato in data 21.12.2018 nei confronti di , così provvede: Controparte_2
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1° c.c. con addebito al resistente (matrimonio contratto in data 08.08.1998 in RL - trascritto presso il relativo registro degli atti di stato civile al n. 327, P. II, S.A, anno 1998);
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di assegno di Controparte_2
mantenimento la somma mensile di euro 100,00 entro il 1° di ogni mese oltre aggiornamento
ISTAT;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di contribuzione Controparte_2
nel mantenimento dei due figli entro il 1° di ogni mese la complessiva somma di euro 400,00
(200,00 ciascuno) oltre aggiornamento ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie giusta protocollo siglato dal Tribunale con il C.O.A. di Trani;
4) assegna la casa coniugale alla ricorrente ed ai figli;
5) revoca l'ordinanza presidenziale in punto di affidamento, collocazione e incontri dei figli ormai entrambi maggiorenni;
pagina 8 di 9 6) condanna al pagamento delle spese di giudizio con distrazione a favore dell'Erario Controparte_2
che liquida in complessivi euro 3.809,00 oltre ad euro 98,00 per borsuali ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Laura Cantore Dr Giuseppe Rana
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