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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/09/2025, n. 4715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4715 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 29 settembre 2025, viene chiamata la causa iscritta al numero 10893/24
r.g.; sono presenti l'avv. Surrentino e l'avv. Silvia Bosco in sostituzione dell'avv. Tramontana che insistono in atti;
indi, ai sensi dell'art. 429, c. p. c., il g. u. pronuncia la sentenza di seguito riportata con cui definisce il giudizio.
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10893/24 R.G. avente ad oggetto: locazione;
promossa da
, nata a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppa Mascali unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alberto Surrentino d'Afflitto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Catania, Via Grotte Bianche n. 117;
- ricorrente -
contro nato a [...] il [...], c.f. , ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania, Via San
Pietro n. 54/B, presso lo studio dell'Avv. Mario Tramontana che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente -
pagina 2 di 4 In fatto ed in diritto con atto notificato in data 01.03.2024 chiedeva convalidarsi Parte_1
lo sfratto per morosità nei confronti di , relativamente all'immobile sito in CP_1
Catania, Via Canfora nr. 57, dal medesimo condotto in locazione ad uso commerciale;
si lamentava il pagamento del canone locativo mensile di euro 420,00 da aprile 2021.
Il resistente si opponeva alla convalida.
Con ordinanza del 21 ottobre 2024 ex art. 665 c.p.c. il Giudice ordinava il rilascio dell'immobile e disponeva il mutamento del rito.
Si rileva che parte resistente non ha provato il pagamento dei canoni locativi da aprile
2021; parte resistente non ha così estinto la propria obbligazione sorgente nei confronti del locatore, con il quale, come sopra detto, intercorreva il contratto di locazione dell'immobile suindicato.
Il contratto di locazione oggetto del contendere va in definitiva risolto per grave inadempimento del conduttore. A tal proposito, si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato pagamento del canone di locazione costituisce grave inadempimento per la inosservanza di un'obbligazione primaria che comporta la risoluzione contrattuale (vd. Cass. n.21242/06); infatti, il canone di locazione, ponendosi in rapporto di corrispettività rispetto alla prestazione del locatore, integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e, pertanto, il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto (vd. Cass.
n.12769/98).
pagina 3 di 4 L'immobile in questione è stato rilasciato in data 25 marzo 2025, per come dedotto dal resistente e non contestato da controparte, per cui non va adottata alcuna statuizione di condanna al rilascio. Contrariamente a quanto richiesto dal resistente non può essere pronunciata la mera statuizione di cessazione della materia del contendere sul presupposto che l'immobile è stato già rilasciato, in quanto va necessariamente dichiarata in via giudiziale la risoluzione del contratto di locazione tra le parti.
Le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice, Salvatore Barberi, pronunciando nella causa n. 10893/24 R.G., così statuisce:
1) dichiara risolto per grave inadempimento del resistente il contratto di locazione in questione;
2) condanna il resistente al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in € 160,00 per spese vive ed € 2.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Deciso, redatto e letto in Catania il 29 settembre 2025.
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
Atto depositato telematicamente pagina 4 di 4
Quinta sezione civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 29 settembre 2025, viene chiamata la causa iscritta al numero 10893/24
r.g.; sono presenti l'avv. Surrentino e l'avv. Silvia Bosco in sostituzione dell'avv. Tramontana che insistono in atti;
indi, ai sensi dell'art. 429, c. p. c., il g. u. pronuncia la sentenza di seguito riportata con cui definisce il giudizio.
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10893/24 R.G. avente ad oggetto: locazione;
promossa da
, nata a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppa Mascali unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alberto Surrentino d'Afflitto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Catania, Via Grotte Bianche n. 117;
- ricorrente -
contro nato a [...] il [...], c.f. , ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania, Via San
Pietro n. 54/B, presso lo studio dell'Avv. Mario Tramontana che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente -
pagina 2 di 4 In fatto ed in diritto con atto notificato in data 01.03.2024 chiedeva convalidarsi Parte_1
lo sfratto per morosità nei confronti di , relativamente all'immobile sito in CP_1
Catania, Via Canfora nr. 57, dal medesimo condotto in locazione ad uso commerciale;
si lamentava il pagamento del canone locativo mensile di euro 420,00 da aprile 2021.
Il resistente si opponeva alla convalida.
Con ordinanza del 21 ottobre 2024 ex art. 665 c.p.c. il Giudice ordinava il rilascio dell'immobile e disponeva il mutamento del rito.
Si rileva che parte resistente non ha provato il pagamento dei canoni locativi da aprile
2021; parte resistente non ha così estinto la propria obbligazione sorgente nei confronti del locatore, con il quale, come sopra detto, intercorreva il contratto di locazione dell'immobile suindicato.
Il contratto di locazione oggetto del contendere va in definitiva risolto per grave inadempimento del conduttore. A tal proposito, si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato pagamento del canone di locazione costituisce grave inadempimento per la inosservanza di un'obbligazione primaria che comporta la risoluzione contrattuale (vd. Cass. n.21242/06); infatti, il canone di locazione, ponendosi in rapporto di corrispettività rispetto alla prestazione del locatore, integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e, pertanto, il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto (vd. Cass.
n.12769/98).
pagina 3 di 4 L'immobile in questione è stato rilasciato in data 25 marzo 2025, per come dedotto dal resistente e non contestato da controparte, per cui non va adottata alcuna statuizione di condanna al rilascio. Contrariamente a quanto richiesto dal resistente non può essere pronunciata la mera statuizione di cessazione della materia del contendere sul presupposto che l'immobile è stato già rilasciato, in quanto va necessariamente dichiarata in via giudiziale la risoluzione del contratto di locazione tra le parti.
Le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice, Salvatore Barberi, pronunciando nella causa n. 10893/24 R.G., così statuisce:
1) dichiara risolto per grave inadempimento del resistente il contratto di locazione in questione;
2) condanna il resistente al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in € 160,00 per spese vive ed € 2.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Deciso, redatto e letto in Catania il 29 settembre 2025.
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
Atto depositato telematicamente pagina 4 di 4