Articolo 4 della Legge 13 agosto 1979, n. 380
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 settembre 1979
Art. 4.
Le somme anticipate dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro per il pagamento delle retribuzioni relative al personale di cui all' articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , per il periodo dal 1 aprile 1979 fino alla data di cui al secondo comma del precedente articolo 3, saranno rimborsate, allo stesso Ufficio liquidazioni, dalla Segreteria dei ruoli unici con ordini di pagamento emessi sulla contabilita' speciale ad essa intestata.
Entrata in vigore il 1 settembre 1979