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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 7674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7674 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro di Napoli, dott.ssa Alessandra Santulli, ha pronunciato a seguito della trattazione scritta mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
SENTENZA completa di dispositivo e motivi della decisione nella causa civile iscritta al n.
10622/2024 R.G.A.P. vertente tra con sede legale sita in Pozzuoli (NA), alla Via Parte_1 Raimondo Annecchino n. 258, in persona del l.r.p.t., sig. rappresentata Parte_2 e difesa, giusta procura speciale conferita su foglio separato da intendersi apposta in calce al ricorso dagli Avv.ti Domenico Cappuccio e Marco Di Martino e con questi elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli, alla Via F. Caracciolo n. 13
- ricorrente CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore –elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar del 22.03.2024 Persona_1
E
, in persona del procuratore Controparte_2
, Responsabile p.t. della Controparte_3 Controparte_4
nonché Procuratore di , in virtù di
[...] Controparte_2 procura speciale per atto notarile, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla memoria, dall'Avv. Gabriele Rinaldi, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Paolo della Valle nn. 32/44, è elettivamente domiciliata
- resistenti
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento su avvisi di addebito
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 6 maggio 2024, ritualmente notificato alle controparti, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249017756024/00 notificata a mezzo p.e.c. in data 25.03.2024, formata dall' (d'ora in avanti ), relativamente a sei Controparte_2 CP_5
(6) avvisi di addebito specificati in ricorso,per un importo complessivo di € 211.242,67 .
Ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito con conseguente illegittimità e nullità dell'atto consequenziale in questa sede impugnato. Ha concluso: a. in via assolutamente preliminare, per la sospensione inaudita altera parte l'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 07120249017756024/00 nonché dell'esecutività degli avvisi di addebito presupposti, mai notificati all'odierna opponente;
1 b. in via principale, dichiarare nulla, illegittima o, comunque, inefficace l'intimazione di pagamento n. 07120249017756024/00 nonché gli atti ad essa presupposti per i motivi innanzi esposti;
c. per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto ed ordinare la cancellazione dal ruolo degli atti illegittimi;
d. in via subordinata, ridurre le somme dovute;
e. in ogni caso, condannare l' al pagamento di Controparte_2 spese, onorari e diritti del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento, CP_ l' si è costituito eccependo: la ritualità della notifica degli avvisi di addebito, l'irretrattabilità delle pretese cristallizzate negli avvisi di addebito non opposti, l'irrilevanza dell'eventuale vizio della notifca sulla debenza delle somme, la inammissibilità e infondatezza delle eccezioni di merito, concludendo per l'inammissibilità dell'opposizione e , in via gradata, per il rigetto dell'opposizione e, in via di ulteriore subordine, per la condanna al pagamento delle somme dovute per le poste azionate, vittoria di spese.
Nel costituirsi tempestivamente ha eccepito:
1. l'improponibilità dell'azione CP_5 intrapresa stante la corretta notifica degli avvisi di addebito così come dei successivi atti interruttivi della prescrizione del credito il rigetto di quanto ex adverso proposto da parte ricorrente;
2.la carenza legittimazione passiva dell' ;
3.la Controparte_6 sospensione del decorso dei termini di decadenza e prescrizione in virtù della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2 –bis e 4-bis del DL 18/2020)
chiedendo in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'intimazione, dichiarare la inammissibilità dell'azione esperita per le ragioni esposte nel presente atto;
sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' ; nella denegata ipotesi di accoglimento della Controparte_2 domanda in relazione al merito della pretesa, accertata la carenza di qualsivoglia responsabilità e legittimazione passiva dell' , Controparte_7 dichiarare l'ente impositore unico responsabile della vicenda per emissione di ruolo che l'opponente assume illegittimo, erroneo ed eventualmente per aver omesso di provvedere alla comunicazione di revoca di sgravio, con conseguente ed esclusiva condanna dello stesso ente impositore chiamato in causa, spese vinte
Istruita la causa in via documentale, dopo il deposito di note scritte, la causa viene decisa come da separata sentenza da comunicare alle parti.
Qualificazione dell'azione
In punto di qualificazione giuridica della domanda essa va declinata a seconda dell'interesse ad agire ad essa sotteso. Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati
2 nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma);
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatola dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La mancata prodromica notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento quale mancanza di titolo legittimante, costituisce ipotesi di opposizione all'esecuzione mentre non è stata eccepita la prescrizione si talchè nessuna valena ahanno sul punt le difese delle comparenti L'oggetto del contendere è delimitato in relazione a sei avvisi di addebito tutti notificati alla pec " : Email_1
1) l'avviso n. 37120220014559077000 notificato il 20/11/2022 ;
2) l'avviso n. 37120220014559178000 notificato il 20/11/2022;
3) l'avviso n. 37120220015047230000 notificato il 05/12/2022 ;
4) l'avviso n. 37120220016545540000 notificato il 17/12/2022;
5) l'avviso n. 37120230000300948000 notificato il 05/02/2023;
6) l'avviso n. 37120230001027156000 notificato il 21/04/2023
3 Non è in contestazione l'esattezza dell'indirizzo pec che peraltro, risulta pacificamente modificato solo il successivo 13.05.2024 ( v. visura camerale ). La rituale notifica degli avvisi di addebito , non impugnati nel termine perentorio di cui all'art. 24 dlgs 46/99, rende irretrattabili i crediti e cristalizzata la pretesa contributiva nel merito. Pertanto, in carenza di altre eccezioni di sorta non resta che dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento preceduta da avvisi di addebito ritualmente notificati e non impugnati. Conclusivamente l'opposizione va respinta e la ricorrente società va condannata al pagamento delle soemme riportate nell'intimazioen di pagamnto in relazione ai sei avvisi di addebito su specificati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai valori minimi per unicità e semplicità della questione.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara dovute le somme per crediti recati dall'intimazione di pagamento n. 07120249017756024/00 in relazione ai sei avvisi di addebito di cui in motivazione condannado la società al pagamento degli importi indicati;
2) condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore dei Parte_1 convenuti che liquida per ciascuno in complessivi € 6115,00 oltre rimborso spese processuali iva e cpa come per legge con attribuzione. Si comunichi. Così deciso in Napoli il 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
4
SENTENZA completa di dispositivo e motivi della decisione nella causa civile iscritta al n.
10622/2024 R.G.A.P. vertente tra con sede legale sita in Pozzuoli (NA), alla Via Parte_1 Raimondo Annecchino n. 258, in persona del l.r.p.t., sig. rappresentata Parte_2 e difesa, giusta procura speciale conferita su foglio separato da intendersi apposta in calce al ricorso dagli Avv.ti Domenico Cappuccio e Marco Di Martino e con questi elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli, alla Via F. Caracciolo n. 13
- ricorrente CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore –elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar del 22.03.2024 Persona_1
E
, in persona del procuratore Controparte_2
, Responsabile p.t. della Controparte_3 Controparte_4
nonché Procuratore di , in virtù di
[...] Controparte_2 procura speciale per atto notarile, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla memoria, dall'Avv. Gabriele Rinaldi, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Paolo della Valle nn. 32/44, è elettivamente domiciliata
- resistenti
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento su avvisi di addebito
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 6 maggio 2024, ritualmente notificato alle controparti, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249017756024/00 notificata a mezzo p.e.c. in data 25.03.2024, formata dall' (d'ora in avanti ), relativamente a sei Controparte_2 CP_5
(6) avvisi di addebito specificati in ricorso,per un importo complessivo di € 211.242,67 .
Ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito con conseguente illegittimità e nullità dell'atto consequenziale in questa sede impugnato. Ha concluso: a. in via assolutamente preliminare, per la sospensione inaudita altera parte l'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 07120249017756024/00 nonché dell'esecutività degli avvisi di addebito presupposti, mai notificati all'odierna opponente;
1 b. in via principale, dichiarare nulla, illegittima o, comunque, inefficace l'intimazione di pagamento n. 07120249017756024/00 nonché gli atti ad essa presupposti per i motivi innanzi esposti;
c. per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto ed ordinare la cancellazione dal ruolo degli atti illegittimi;
d. in via subordinata, ridurre le somme dovute;
e. in ogni caso, condannare l' al pagamento di Controparte_2 spese, onorari e diritti del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento, CP_ l' si è costituito eccependo: la ritualità della notifica degli avvisi di addebito, l'irretrattabilità delle pretese cristallizzate negli avvisi di addebito non opposti, l'irrilevanza dell'eventuale vizio della notifca sulla debenza delle somme, la inammissibilità e infondatezza delle eccezioni di merito, concludendo per l'inammissibilità dell'opposizione e , in via gradata, per il rigetto dell'opposizione e, in via di ulteriore subordine, per la condanna al pagamento delle somme dovute per le poste azionate, vittoria di spese.
Nel costituirsi tempestivamente ha eccepito:
1. l'improponibilità dell'azione CP_5 intrapresa stante la corretta notifica degli avvisi di addebito così come dei successivi atti interruttivi della prescrizione del credito il rigetto di quanto ex adverso proposto da parte ricorrente;
2.la carenza legittimazione passiva dell' ;
3.la Controparte_6 sospensione del decorso dei termini di decadenza e prescrizione in virtù della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2 –bis e 4-bis del DL 18/2020)
chiedendo in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'intimazione, dichiarare la inammissibilità dell'azione esperita per le ragioni esposte nel presente atto;
sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' ; nella denegata ipotesi di accoglimento della Controparte_2 domanda in relazione al merito della pretesa, accertata la carenza di qualsivoglia responsabilità e legittimazione passiva dell' , Controparte_7 dichiarare l'ente impositore unico responsabile della vicenda per emissione di ruolo che l'opponente assume illegittimo, erroneo ed eventualmente per aver omesso di provvedere alla comunicazione di revoca di sgravio, con conseguente ed esclusiva condanna dello stesso ente impositore chiamato in causa, spese vinte
Istruita la causa in via documentale, dopo il deposito di note scritte, la causa viene decisa come da separata sentenza da comunicare alle parti.
Qualificazione dell'azione
In punto di qualificazione giuridica della domanda essa va declinata a seconda dell'interesse ad agire ad essa sotteso. Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati
2 nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma);
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatola dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La mancata prodromica notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento quale mancanza di titolo legittimante, costituisce ipotesi di opposizione all'esecuzione mentre non è stata eccepita la prescrizione si talchè nessuna valena ahanno sul punt le difese delle comparenti L'oggetto del contendere è delimitato in relazione a sei avvisi di addebito tutti notificati alla pec " : Email_1
1) l'avviso n. 37120220014559077000 notificato il 20/11/2022 ;
2) l'avviso n. 37120220014559178000 notificato il 20/11/2022;
3) l'avviso n. 37120220015047230000 notificato il 05/12/2022 ;
4) l'avviso n. 37120220016545540000 notificato il 17/12/2022;
5) l'avviso n. 37120230000300948000 notificato il 05/02/2023;
6) l'avviso n. 37120230001027156000 notificato il 21/04/2023
3 Non è in contestazione l'esattezza dell'indirizzo pec che peraltro, risulta pacificamente modificato solo il successivo 13.05.2024 ( v. visura camerale ). La rituale notifica degli avvisi di addebito , non impugnati nel termine perentorio di cui all'art. 24 dlgs 46/99, rende irretrattabili i crediti e cristalizzata la pretesa contributiva nel merito. Pertanto, in carenza di altre eccezioni di sorta non resta che dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento preceduta da avvisi di addebito ritualmente notificati e non impugnati. Conclusivamente l'opposizione va respinta e la ricorrente società va condannata al pagamento delle soemme riportate nell'intimazioen di pagamnto in relazione ai sei avvisi di addebito su specificati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai valori minimi per unicità e semplicità della questione.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara dovute le somme per crediti recati dall'intimazione di pagamento n. 07120249017756024/00 in relazione ai sei avvisi di addebito di cui in motivazione condannado la società al pagamento degli importi indicati;
2) condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore dei Parte_1 convenuti che liquida per ciascuno in complessivi € 6115,00 oltre rimborso spese processuali iva e cpa come per legge con attribuzione. Si comunichi. Così deciso in Napoli il 24 ottobre 2025
Il Giudice
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