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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3808/2023 R.G.; tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anita Verduci-appellante; Parte_1
e
e , non costituiti – appellati; Controparte_1 Controparte_2
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.100/2023 del Giudice di Pace di Taranto.
Conclusioni: come in atti.
Nell'ultima fase cartolare (termine note del 22 gennaio2025) la causa è stata rimessa in decisione ex artt.350 terzo comma, 350-bis, 281-sexies cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha impugnato la sentenza n.100/2023 con cui il Giudice di Pace di Taranto ha Parte_1
accolto la domanda proposta da e per il pagamento Controparte_1 Controparte_2 dell'importo di €1.000,00 oltre interessi maturati, avente titolo in un buono postale sottoscritto l'11 dicembre 2001.
La società appellante ha esposto che:
-gli investitori-attori hanno lamentato il rifiuto di al rimborso da loro richiesto Parte_1 nell'agosto 2021;
-il Giudice di Pace ha erroneamente accolto la domanda superando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e non considerando la durata di efficacia dei titoli, la tipologia di essi, le caratteristiche indicate negli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale e nei fogli informativi;
-gli attori avevano chiesto il rimborso nel mese di agosto 2021, oltre il termine di prescrizione decennale;
-infatti, in base alla disciplina di riferimento, il buono emesso l'11 dicembre 2001 è scaduto in data
11 dicembre 2008, è divenuto infruttifero dal 12 dicembre 2008, rimanendo efficace e rimborsabile sino all'11 dicembre 2018;
1 -i titolari del buono, dall'11 dicembre 2008 e per il periodo di 10 anni, avevano il diritto di chiedere il rimborso (art.2935 c.c.);
-la responsabilità imputata a per non aver consegnato il foglio informativo e per non Parte_1
aver fornito le indicazioni sulla scadenza non è configurabile;
-le caratteristiche del buono e la relativa scadenza erano note al pubblico degli investitori per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei Decreti Ministeriali del 19.12.2000 e del
17.10.2001 (quest'ultimo, istitutivo della serie AA3);
-inoltre, ai sottoscrittori fu consegnato il foglio informativo;
-in base all'ordinaria diligenza, gli investitori avrebbero dovuto verificare gli elementi necessari al rimborso.
Ha chiesto la riforma della sentenza con rigetto della domanda di pagamento per prescrizione del diritto al rimborso.
*** ** ***
Gli appellati non si sono costituiti in giudizio.
*** ** ***
Il Giudice di Pace, motivando per l'accoglimento della domanda:
- ha dato atto di aver esaminato il buono prodotto dagli attori e di aver rilevato che sullo stesso non erano indicati il termine di scadenza ed il numero di serie;
-ha ritenuto che i titolari non siano stati posti nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso;
-ha escluso la decorrenza del termine di prescrizione decennale ex art.2935 c.c.
*** ** ***
L'appello non è fondato.
Il quadro normativo di riferimento per i buoni postali fruttiferi è stato inizialmente delineato dall'art. 2 comma 2 D.Lgs. 284/99 che attribuiva al Ministro del Tesoro il compito di stabilire con appositi decreti le caratteristiche e le altre condizioni dei titoli ed anche il compito di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori.
2 In attuazione della delega, il D.M. del 19/12/2000 fissava le condizioni generali di emissione dei buoni postali disponendo, tra l'altro, che:
1) l'emissione dei buoni fruttiferi postali fosse effettuata per “serie” con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, con indicazioni riguardanti il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata,
l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario (art. 2 co.1);
2) per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo fosse consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento (art. 3 co.1);
3) i buoni fruttiferi postali fossero liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie (art.4);
4) l'intermediario dovesse esporre nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi (da consegnare ai sottoscrittori) la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (art. 6 co.1);
5) i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali fossero soggetti a prescrizione a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. (art. 8 co. 1).
Alla luce di questo quadro normativo deve essere letto e interpretato l'art. 8 del D.M. 17.10.2001, laddove statuisce testualmente: “…omissis… 1. I buoni fruttiferi postali […] possono essere liquidati, […] al termine del settimo anno successivo a quello di emissione” (infatti, nel caso in esame, la parte emittente-appellante, richiamando tale disposizione, ha sostenuto che il buono emesso l'11.12.2001 è scaduto l'11.12.2008, è divenuto infruttifero il 12.12.2008, si è prescritto il
12.12.2018).
*** ** ***
I buoni postali, secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ.
Sezioni Unite 13979/2009) sono qualificabili non come titoli di credito ma come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.; da ciò discende che essi sono sottratti all'applicazione dei principi di autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità – propria dei primi – avendo la sola funzione – propria dei secondi – di identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.
3 L'esclusione del principio di letteralità giustifica l'eterointegrazione ab externo del rapporto contrattuale di diritto privato (cfr. Corte Cost. 303/1988) intercorrente tra l'investitore e l'intermediario nonché la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia.
Ciò significa, per un verso, che il rapporto negoziale soggiace al potere di variazione in pejus dei tassi di interesse in corso di rapporto (caso affrontato da Cass. Civ. Sez. Un. 13979/2009) e, per altro verso, che in capo al legittimo possessore dei titoli sussiste un onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto.
Per quanto di interesse nella vicenda in esame, va detto che all'investitore deve essere consentito l'assolvimento dell'onere conoscitivo in modo da sapere in quali tempi deve esercitare i suoi diritti.
Se i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione (Cass. civ., Sez. Unite, 11/02/2019, n. 3963), si è osservato che, ai fini della individuazione del termine di decorrenza della prescrizione,
l'impossibilità di far valere il diritto alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è proprio quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto (da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/04/2022, n. 13343) e tale è da considerarsi una clausola contrattuale, come è quella sul termine di scadenza, e dunque di decorrenza della prescrizione, illeggibile o non apposta.
Quindi, rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza – costituente il “dies a quo” della prescrizione del diritto al rimborso – e a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto il proprio obbligo di trasparenza e di informazione, attuando una condotta non in linea con la buona fede negoziale (cfr. tra le decisioni più recenti, Appello Napoli sez.VII n.3719/2024).
L'asimmetria delle posizioni negoziali e la necessità di salvaguardare i diritti dei piccoli investitori, non resi edotti direttamente degli oneri a loro carico al fine di esercitare fruttuosamente i diritti e di non incorrere in situazioni estintive, deve rappresentare l'angolo visuale di valutazione della fattispecie.
Al riguardo, ritiene il Tribunale che la corretta esegesi sia offerta dall'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato nella decisione 18 ottobre 2022 n.30346.
Si riporta di seguito un passo motivazionale di rilievo in punto di condotte negoziali, di tutela del contraente debole, di estinzione del diritto.
4 “(…) E' integrata la violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, avendo in sede Pt_1
di collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documenti cartacei, omesso le informazioni sul termine di scadenza e sul termine di prescrizione del singolo buono sottoscritto dal consumatore e sulle relative conseguenze giuridiche, e anche quando le informazioni sono fornite, le locuzioni utilizzate da nei documenti contrattuali consegnati al consumatore in sede di Pt_1
sottoscrizione del buono risultano ingannevoli e fuorvianti, potendo lasciar intendere che la durata del buono sia rilevante solo ai fini della maturazione degli interessi, senza far capire che alla scadenza del titolo inizia a decorrere il termine di prescrizione del buono e senza far capire che, in caso di prescrizione del titolo, le somme relative al capitale investito e agli interessi maturati non sono più rimborsabili al consumatore.
Gli elementi informativi in questione, riguardando le condizioni temporali che consentono al consumatore di esercitare i diritti di credito relativi al buono postale fruttifero sottoscritto, costituiscono elementi rilevanti che devono essere adeguatamente forniti al consumatore ma che, tuttavia, sono stati omessi o non adeguatamente forniti da al momento della sottoscrizione Pt_1
del titolo. dunque, ha omesso o formulato in modo ingannevole informazioni rilevanti, di cui Pt_1
il consumatore medio necessita per assumere una decisione di natura commerciale consapevole, essendo egli in tal modo indotto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
(…) Le risultanze istruttorie confermano che ha totalmente omesso l'adozione di iniziative Pt_1
finalizzate ad informare i risparmiatori dell'imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto dei buoni in loro possesso. Né il professionista, nonostante i numerosi reclami di risparmiatori che hanno lamentato di non poter recuperare quanto impiegato per l'intervenuta prescrizione, ha dimostrato di essersi attivato per analizzare il fenomeno della prescrizione
Cont dei buoni ed individuare possibili soluzioni in grado di tutelare i risparmi dei sottoscrittori di .
Le cautele, i comportamenti ed il livello di cura e attenzione che è possibile ritenere come dovuti da parte di avrebbero imposto al professionista l'adozione di misure che, in considerazione della Pt_1
prescrizione ogni anno di decine di migliaia di Buoni, di cui lo stesso era pienamente consapevole,
e al di là degli obblighi previsti dalle norme di settore, fossero in grado di tutelare la sfera degli interessi patrimoniali dei consumatori-risparmiatori e primariamente l'interesse degli stessi ad assumere decisioni di natura commerciale consapevoli ed informate, come quella di attivarsi tempestivamente per chiedere il rimborso del buono fruttifero postale prima della prescrizione dello stesso.
5 Il grado di diligenza professionale che è ragionevole attendersi da un professionista come Pt_1
non può non tener conto, inoltre, della tipologia di risparmiatori interessati (sulla base delle segnalazioni pervenute i BFP appaiono di interesse soprattutto per piccoli risparmiatori, per risparmiatori anziani, con un più basso livello di istruzione finanziaria, poco propensi al rischio), delle superiori istanze di tutela del risparmio, nonché della natura del settore di attività del professionista (caratterizzato da una particolare complessità dei servizi e prodotti offerti e da una rilevante asimmetria informativa tra professionista e consumatore).
Anche in questo caso, il rispetto della normativa di settore non vale ad esonerare il professionista dal porre in essere quei comportamenti ed accorgimenti ulteriori che, pur non espressamente previsti, discendono comunque dall'applicazione del più generale principio di correttezza e buona fede a cui si ispira tutta la disciplina a tutela del consumatore.
La mancata assunzione di simili iniziative ha impedito ai titolari di buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, ignari della stessa scadenza e delle conseguenze derivanti dallo spirare di tale termine, di attivarsi tempestivamente per la riscossione dei buoni, in modo da non perdere le somme investite e gli interessi maturati.
(…) Non è condivisibile quanto sostenuto dal professionista in merito al carattere “non continuativo” del rapporto derivante dalla sottoscrizione dei BFP, come riconosciuto da Banca
d'Italia, da cui deriverebbe l'assenza di obblighi informativi in capo a in una fase successiva Pt_1
alla sottoscrizione dei buoni. La qualificazione di rapporto “non continuativo” richiamata dal professionista è contenuta, infatti, in una normativa finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Si ritiene, quindi, che la richiamata qualifica di rapporto “non continuativo” possa Cont essere riferita alla sottoscrizione di solo a tali fini. Del resto, è solo il soggetto a cui il Pt_1
titolare di BFP può rivolgersi per incassare le somme di cui è beneficiario e fino a tale momento (o alla eventuale prescrizione del Buono con trasferimento dei relativi importi al Fondo) il rapporto non può dirsi esaurito.
Alla luce di quanto sopra, (…) tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, è integrata la violazione dell'articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, dal momento che Pt_1
in violazione dei doveri di diligenza professionale ragionevolmente esigibili in base ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore specifico, ha omesso — in relazione ai BFP caduti in prescrizione almeno nell'ultimo quinquenni o — di informare preventivamente in maniera adeguata i consumatori, titolari di buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, dello spirare di tale termine e del fatto che, in mancanza di tempestive disposizioni impartite dai titolari
6 dei buoni medesimi, le somme relative a tali titoli non sarebbero state più rimborsabili. Ciò, nonostante il professionista fosse consapevole della numerosità di consumatori che ogni anno perde irrimediabilmente finanche il capitale investito a causa della prescrizione dei buoni sottoscritti (…)”.
In sostanza, a fronte di piccoli investimenti da parte di soggetti – chiaramente – risparmiatori familiari, senza profili di rischio, con acquisizione di un titolo di valore non elevato da rimborsare dopo anni, sfornito di indicazioni dirette, immediatamente percepibili, sulla scadenza e sulla necessità di istanze di liquidazione, il peso del decorso del tempo con effetti estintivi non può farsi gravare sui titolari del buono;
spettava a , in mancanza di indicazioni intrinseche Parte_1
al titolo, l'obbligo di informare i titolari sulla necessità di esercitare il diritto al rimborso nel termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di scadenza.
Solo da tale momento, informativo da parte dell'emittente e conoscitivo per l'investitore, sarebbe potuto decorrere il termine decennale in presenza di un diritto suscettibile di esercizio (art.2935
c.c.).
Ciò posto, la sentenza del Giudice di Pace merita conferma.
Da ultimo, una notazione.
Gli attori avevano invocato tutela chiedendo il rimborso del buono per €1.000,00 ed il pagamento degli interessi, trattandosi di buono fruttifero, almeno sino all'11.12.2008 (data indicata da
[...]
, in forza della scadenza dopo 7 anni dalla data dell'investimento). Parte_1
Il Giudice di Pace, in accoglimento della domanda, ha condannato la società convenuta al pagamento dell'importo di €1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
è evidente l'errore dato dall'omesso riconoscimento degli interessi sul capitale investito per il periodo di efficacia del buono fruttifero.
Tuttavia, tale profilo è coperto dal giudicato, in mancanza di appello incidentale da parte degli attori.
Va esclusa la statuizione sulle spese processuali per la contumacia degli appellati;
deve, invece, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n.3808-2023 RG, tra le parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza n.100/2023 del
Giudice di Pace di Taranto, così provvede:
-rigetta l'appello;
-nulla per le spese del giudizio di secondo grado;
-sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in data 23 gennaio 2025 (con deposito telematico)
Il Giudice annagrazia lenti
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