Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 12.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13458/2024 R.G. Prev.
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Merolla, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_1
Maisto, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.06.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato in data 17.02.2022 domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento delle CP_1 condizioni sanitarie legittimanti il godimento della pensione di inabilità civile, con esito negativo, ha dedotto di aver promosso giudizio per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il CTU nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della provvidenza in oggetto.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del proprio diritto al godimento dei suddetti benefici, con condanna dell' convenuto al pagamento dei relativi ratei, sin dalla domanda amministrativa, CP_2 spese vinte con attribuzione.
L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1 contestazioni avverso la CTU e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione, era
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***
Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase sommaria, lamentando in particolare una sottovalutazione di alcune delle patologie a proprio carico (Cardiopatia Ipertensivo Ischemica, BPCO ostruttiva, nonchè Maculopatia su base diabetica) tali invece da incidere sulla invalidità del ricorrente nella misura del 100%; ha quindi dedotto, genericamente, l'intervenuto aggravamento delle condizioni di salute del periziato.
Tuttavia, è opinione del giudicante che le conclusioni del CTU, contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione.
L'ausiliare nominato, dott. , valutata nella sua interezza la Persona_1 documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico della perizianda, ha pronunciato la seguente “DIAGNOSI Cardiopatia ischemico-ipertensiva già trattata con
PTCA e Stent trivascolare, in discreto compenso emodinamico;
diabete mellito tipo 2 con complicanze neuroangiopatiche, in trattamento misto;
obesità in II classe funzionale;
IVC arti inferiori;
sindrome ansioso-depressiva reattiva;
dato anamnestico di glaucoma (non meglio specificato), di maculopatia diabetica bilaterale in trattamento intravitreale, e retinopatia non proliferante: manca esame del visus, pur richiesto;
sindrome disventilatoria restrittiva, manca spirometria, con recente visita pneumologica negativa per sintomatologia respiratoria;
IVC arti inferiori di lieve entità, in parte iatrogena”. In sede di “CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI” il CTU ha quindi osservato: “Il diabete: di tipo 2, complicato da microangiopatie (retinopatia non proliferante, maculopatia bilaterale)
e neuropatia agli arti inferiori, sensitivo-motoria, in trattamento misto. Codice 9309.
Valutazione: 50%.
La cardiopatia: su base ischemico-ipertensiva, trattata con by pass trivasale, in buon compenso emodinamico (come da relazione di dimissione e da ultima certificazione specialistica), con persistente buon risultato angiografico, normale funzione di pompa (F.E.
55%), assenza anamnestica recente di sintomatologia cardiaca. Codice 6446. Valutazione, alla luce del buon risultato angiografico e del normale valore di F.E.: 45%.
La patologia oculare: valutata per la retinopatia – maculopatia nell'ambito della patologia diabetica, mancano indicazioni specifiche circa il glaucoma e il visus. La visita oculistica
2 richiesta non è stata esibita. Non valutabile. La sindrome ansioso-depressiva: reattiva alla patologia cardiaca, di modesto rilievo clinico, in assenza di monitoraggio specialistico e di riferita terapia in atto. Prevale una condizione di allarme cenestopatico con tendenza alla somatizzazione, valutabile con il codice 2207, con quantificazione tabellata del 15%
La obesità: in II classe funzionale alla luce del valore di I.M.C. Non riferite o evidenziate obbiettive limitazioni funzionali su base artrosica secondaria ad obesità. Codice 7105.
Valutazione: 31%.
La patologia respiratoria: manca in fascicolo la spirometria. Trattasi, da certificazione, di forma restrittiva, in assenza di sintomatologia soggettiva riferita e con negatività all'esame obbiettivo toracico. Al più, per analogia, codice 6013, valutazione 15%.
In sintesi:
Diabete mellito 50%
Cardiopatia 41%
Obesità 31%
Depressione 15%
Patologia respiratoria 15%
Invalidità complessiva alla formula di Balthazard: 86%
CONCLUSIONI
, di anni 58, da Napoli è INVALIDO nella misura dell'86%.”. Parte_1
A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti.
Invero, nell'esposizione del ricorso l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre genericamente e del tutto apoditticamente una maggiore incidenza percentuale delle patologie riscontrate.
Va rilevato, inoltre, che con il ricorso l'interessato ha dedotto un generico aggravamento delle proprie condizioni di salute, allegando documentazione medica sopravvenuta (visita cardiologica 17.12.2024, visita oculistica 27.02.2025, ricovero presso Osp. per CP_3 intervento di colecistectomia in data 27.06.2024).
Ebbene, è opinione della scrivente che quanto emerge dai predetti certificati non vale ad inficiare le conclusioni cui è giunto il perito: invero, le risultanze dei primi due certificati, non denotano un aggravamento delle condizioni di salute del , apparendo nella Pt_1 sostanza sovrapponibili a quelle già valutate nella relazione peritale;
quanto all'intervento di colecistectomia, in mancanza di documentazione successiva relativa ai controlli effettuati dopo l'intervento e ad eventuali effetti dello stesso sulla funzionalità digestiva o su altri organi interni, reputa il giudicante che non possa ritenersi determinato un aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente tale da incidere significativamente sulla conclusioni già operate dal CTU.
Reputato pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si
3 ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente, sussistendo l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico.
Invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003).
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere quindi rigettato.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Napoli, 12.03.2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi
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