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Sentenza 23 ottobre 2024
Sentenza 23 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/10/2024, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle sig.re magistrate:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2196/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Giovanna Bedoni
(c.f. , in Melegnano (MI) alla via Roma n. 40; C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.07.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo di Lodi pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
pagina 1 di 3 b) la casa familiare sita in Melegnano in via Pio IV n. 1/3 sc. H int. 68 verrà posta in vendita ed il ricavato verrà suddiviso al 50% fra i coniugi;
c) i coniugi daranno incarico congiunto entro il 30.09.2024 all'agenzia MakeCasa di
Melegnano già individuata di comune accordo;
d) l'autovettura Renault Megane Scenic rimarrà nella disponibilità esclusiva del marito, il quale a far tempo dalla sottoscrizione del presente ricorso si farà carico di ogni e qualsivoglia spesa inerente alla stessa;
e) nelle more della vendita della casa coniugale i coniugi si autorizzano reciprocamente ad allontanarsi dalla medesima per alcuni periodi;
f) il conto corrente comune n. 0000/19084174 aperto presso Intesa Sanpaolo verrà chiuso e le somme giacenti sullo stesso verranno suddivise in ragione del 50% fra i coniugi entro e non oltre il 30.09.2024;
g) il sig. a titolo di mantenimento omnicomprensivo verserà per la moglie Parte_3
l'importo mensile complessivo di €. 750,00 entro il giorno 10 di ogni mese, detto assegno verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
h) Le spese della presente procedura saranno corrisposte dai ricorrenti in ragione del 50% ciascuno;
i) I coniugi si impegnano a darsi reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti propri e comunque si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo di detti documenti.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51 III
c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 01.10.2024 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio concordatario in Milano (MI) in data 25.11.2000,
[...]
trascritto nel Registro di stato Civile del comune di Milano (MI), atto n. 52, parte 2, serie A, anno 2001;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dispone che le spese della presente procedura siano corrisposte dai ricorrenti in ragione del 50% ciascuno;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 15.10.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle sig.re magistrate:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2196/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Giovanna Bedoni
(c.f. , in Melegnano (MI) alla via Roma n. 40; C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.07.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo di Lodi pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
pagina 1 di 3 b) la casa familiare sita in Melegnano in via Pio IV n. 1/3 sc. H int. 68 verrà posta in vendita ed il ricavato verrà suddiviso al 50% fra i coniugi;
c) i coniugi daranno incarico congiunto entro il 30.09.2024 all'agenzia MakeCasa di
Melegnano già individuata di comune accordo;
d) l'autovettura Renault Megane Scenic rimarrà nella disponibilità esclusiva del marito, il quale a far tempo dalla sottoscrizione del presente ricorso si farà carico di ogni e qualsivoglia spesa inerente alla stessa;
e) nelle more della vendita della casa coniugale i coniugi si autorizzano reciprocamente ad allontanarsi dalla medesima per alcuni periodi;
f) il conto corrente comune n. 0000/19084174 aperto presso Intesa Sanpaolo verrà chiuso e le somme giacenti sullo stesso verranno suddivise in ragione del 50% fra i coniugi entro e non oltre il 30.09.2024;
g) il sig. a titolo di mantenimento omnicomprensivo verserà per la moglie Parte_3
l'importo mensile complessivo di €. 750,00 entro il giorno 10 di ogni mese, detto assegno verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
h) Le spese della presente procedura saranno corrisposte dai ricorrenti in ragione del 50% ciascuno;
i) I coniugi si impegnano a darsi reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti propri e comunque si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo di detti documenti.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51 III
c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 01.10.2024 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio concordatario in Milano (MI) in data 25.11.2000,
[...]
trascritto nel Registro di stato Civile del comune di Milano (MI), atto n. 52, parte 2, serie A, anno 2001;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dispone che le spese della presente procedura siano corrisposte dai ricorrenti in ragione del 50% ciascuno;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 15.10.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Ada Cappello
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