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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 3478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3478 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8770/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Filippo Ma-
rasà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8770 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. MARIA GRAZIA PERRINO, giusta procura allegata in atti;
– appellante –
CONTRO
n.q. di Impresa designata per la liquidazione dei si- Controparte_1
nistri a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, in perso-
na del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA , rappresen- P.IVA_1
tata e difesa dall' Avv. FABRIZIO FORESTIERI, giusta procura in atti;
– appellata –
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Palermo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia verse sull'appello proposto, con atto di cita-
zione ritualmente notificato, da avverso la sentenza n. Parte_1
Tribunale di Palermo R.G. n. 8770/2022
3247/2021, emessa il 14.12.2021 e depositata il 15.12.2021, con la quale il Giudice di Pace di Palermo accoglieva solo parzialmente la domanda di risarcimento dei danni fisici lamentati dall'odierna appellante a seguito del sinistro stradale verificatosi in Palermo in data 25.01.2019 alle ore
07:40 circa - allorquando la , intenta ad entrare all'interno Parte_1
della propria autovettura in sosta su via Antonio Laudicina, veniva urtata da tergo da un'autovettura Smart For Two, condotta da un soggetto rima-
sto sconosciuto che si immetteva in via Laudicina dalla via Giuseppe Di
Vittorio, riportando, a causa dell'urto con la portiera del proprio veicolo,
un “trauma facciale scomposto delle ossa nasali e deviazione della pirami-
de nasale” – in quanto il primo giudice ravvisava una corresponsabilità
dell'attrice nell'occorso pari al 30%, riducendo proporzionalmente l'entità
del risarcimento del danno e la misura delle spese di lite che la compa-
gnia assicuratrice veniva condannata a pagare all'odierna appellante.
La , in particolare, nel lamentare l'erronea valutazione dei Parte_1
mezzi istruttori da parte del Giudice di Pace per aver inferito, dalle dichia-
razioni della teste escussa in primo grado, il concorso del fatto colposo della stessa attrice e per non aver ritenuto unico responsabile della colli-
sione il conducente dell'autovettura Smart Ford Two ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., ha domandato la condanna della convenuta al pa-
gamento del residuo 30% del danno sofferto e delle spese di causa come liquidati nella sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite del presente giudizio.
Costituitasi in giudizio, n.q. di impresa designata per Controparte_1
la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime
Tribunale di Palermo
- 2 - R.G. n. 8770/2022
della Strada (d'ora innanzi anche “F.G.V.S.”), eccepita in via preliminare l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c., ha chiesto il rigetto del gravame per le ragioni spiegate in comparsa di costituzione e risposta, con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.
******
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello formulata da n.q. di Impresa designata per Controparte_1
la liquidazione dei sinistri a carico di F.G.V.S., considerato che l'atto di appello risulta contenere i dati e le indicazioni previsti dall'art. 342 c.p.c.
e che lo stesso atto di impugnazione non risulta inficiato da manifesta inammissibilità censurabile ex art. 348 bis c.p.c..
Nel merito, osserva il Tribunale che il proposto appello è infondato per le ragioni che seguono.
Il Giudice di primo grado ha correttamente affermato la corresponsabi-
lità della nella misura del 30% stante la violazione, da parte Parte_1
di quest'ultima, di un preciso obbligo giuridico imposto al conducente del veicolo in sosta, che effettua la manovra di apertura dello sportello della propria autovettura.
Infatti, l'art. 157, comma 7, del Codice della Strada fa espresso divieto
“a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, non-
ché' di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costi-
tuisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.
Al riguardo, in particolare, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'apertura dello sportello di un veicolo, dal
Tribunale di Palermo
- 3 - R.G. n. 8770/2022
lato che prospetta verso il centro della strada, è una manovra che arreca pericolo ed intralcio per la circolazione e che, dunque, va effettuata con opportuna accortezza, senza costringere gli altri utenti della strada ad operare manovre d'emergenza (ex multis Cass. pen., Sez. IV, n.
34925/2022).
Ebbene, nella fattispecie, il corredo istruttorio raccolto in primo grado non ha evidenziato l'adozione, da parte dell'odierna appellante, della ne-
cessaria accortezza nell'apertura dello sportello della propria autovettura verso la sede stradale, trattandosi di manovra idonea a creare pericolo o intralcio ai veicoli transitanti sulla medesima strada.
Ed infatti, dall'istruttoria orale espletata un primo grado si evince che la non osservava la necessaria prudenza nell'effettuare la Parte_1
suddetta manovra.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1
emerge che l'appellante apriva lo sportello della propria autovettura e lo teneva aperto senza contemporaneamente accertarsi dell'assenza di altre autovetture transitanti sulla strada. Infatti, contrariamente alla stessa te-
ste che, pur trovandosi dietro alla ad una distanza Tes_1 Parte_1
di appena cinque metri dalla stessa, ha dichiarato “ho visto arrivare dalla
via Di Vittorio una smart condotta apparentemente da un uomo”, l'odierna appellante non si avvedeva completamente dell'arrivo di quest'ultima au-
tovettura. Inoltre, dalla dichiarazione della teste che Tes_1
“l'autovettura Smart colpiva con la parte anteriore la schiena di mia cogna-
ta che ancora si trovava acanto allo sportello e fuori dall'abitacolo; lo spor-
tello era ancora aperto e mia OG si trovava all'esterno dello sportello”
Tribunale di Palermo
- 4 - R.G. n. 8770/2022
si evince che la si tratteneva per un tempo eccessivo fuori Parte_1
dall'abitacolo sulla carreggiata o comunque effettuava l'operazione di in-
gresso nella propria autovettura con estrema lentezza.
Pertanto, alla luce della prescrizione di cui all'art. 157, comma 7 C.d.S.
ed in virtù dell'esito dell'istruttoria orale espletata in primo grado, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'appellante non ha fornito la prova di aver tenuto un contegno tale da escludere il proprio apporto colposo nell'occorso sinistro stradale.
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'appello deve essere dun-
que rigettato.
In virtù del principio della soccombenza, l'appellante va condannata al-
la rifusione, in favore della compagnia assicuratrice appellata, delle spese del secondo grado del giudizio che si liquidano nella misura di euro
852,00, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, se-
condo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (pari ad euro 2.500,00, come dichiarato in calce all'atto di citazione dalla ), dell'attività difensiva svolta in giu- Parte_1
dizio dalla stessa appellata e del rigetto dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello formulata da quest'ultima.
Stante il rigetto dell'appello proposto da , va dato at- Parte_1
to, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (in-
trodotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 288, c.d. legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Tribunale di Palermo
- 5 - R.G. n. 8770/2022
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:
− Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Palermo n. 3247/2021 del 14-15 dicembre 2021;
− Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
n.q. di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fon-
do di Garanzia delle Vittime della Strada, delle spese del secondo grado del giudizio nella misura di euro 852,00, oltre al rimborso delle spese ge-
nerali nella misura del 15%, IVA e CPA. come per legge.
− Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Palermo, 17/09/2025.
Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
sposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
Tribunale di Palermo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Filippo Ma-
rasà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8770 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. MARIA GRAZIA PERRINO, giusta procura allegata in atti;
– appellante –
CONTRO
n.q. di Impresa designata per la liquidazione dei si- Controparte_1
nistri a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, in perso-
na del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA , rappresen- P.IVA_1
tata e difesa dall' Avv. FABRIZIO FORESTIERI, giusta procura in atti;
– appellata –
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Palermo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia verse sull'appello proposto, con atto di cita-
zione ritualmente notificato, da avverso la sentenza n. Parte_1
Tribunale di Palermo R.G. n. 8770/2022
3247/2021, emessa il 14.12.2021 e depositata il 15.12.2021, con la quale il Giudice di Pace di Palermo accoglieva solo parzialmente la domanda di risarcimento dei danni fisici lamentati dall'odierna appellante a seguito del sinistro stradale verificatosi in Palermo in data 25.01.2019 alle ore
07:40 circa - allorquando la , intenta ad entrare all'interno Parte_1
della propria autovettura in sosta su via Antonio Laudicina, veniva urtata da tergo da un'autovettura Smart For Two, condotta da un soggetto rima-
sto sconosciuto che si immetteva in via Laudicina dalla via Giuseppe Di
Vittorio, riportando, a causa dell'urto con la portiera del proprio veicolo,
un “trauma facciale scomposto delle ossa nasali e deviazione della pirami-
de nasale” – in quanto il primo giudice ravvisava una corresponsabilità
dell'attrice nell'occorso pari al 30%, riducendo proporzionalmente l'entità
del risarcimento del danno e la misura delle spese di lite che la compa-
gnia assicuratrice veniva condannata a pagare all'odierna appellante.
La , in particolare, nel lamentare l'erronea valutazione dei Parte_1
mezzi istruttori da parte del Giudice di Pace per aver inferito, dalle dichia-
razioni della teste escussa in primo grado, il concorso del fatto colposo della stessa attrice e per non aver ritenuto unico responsabile della colli-
sione il conducente dell'autovettura Smart Ford Two ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., ha domandato la condanna della convenuta al pa-
gamento del residuo 30% del danno sofferto e delle spese di causa come liquidati nella sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite del presente giudizio.
Costituitasi in giudizio, n.q. di impresa designata per Controparte_1
la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime
Tribunale di Palermo
- 2 - R.G. n. 8770/2022
della Strada (d'ora innanzi anche “F.G.V.S.”), eccepita in via preliminare l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c., ha chiesto il rigetto del gravame per le ragioni spiegate in comparsa di costituzione e risposta, con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.
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In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello formulata da n.q. di Impresa designata per Controparte_1
la liquidazione dei sinistri a carico di F.G.V.S., considerato che l'atto di appello risulta contenere i dati e le indicazioni previsti dall'art. 342 c.p.c.
e che lo stesso atto di impugnazione non risulta inficiato da manifesta inammissibilità censurabile ex art. 348 bis c.p.c..
Nel merito, osserva il Tribunale che il proposto appello è infondato per le ragioni che seguono.
Il Giudice di primo grado ha correttamente affermato la corresponsabi-
lità della nella misura del 30% stante la violazione, da parte Parte_1
di quest'ultima, di un preciso obbligo giuridico imposto al conducente del veicolo in sosta, che effettua la manovra di apertura dello sportello della propria autovettura.
Infatti, l'art. 157, comma 7, del Codice della Strada fa espresso divieto
“a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, non-
ché' di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costi-
tuisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.
Al riguardo, in particolare, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'apertura dello sportello di un veicolo, dal
Tribunale di Palermo
- 3 - R.G. n. 8770/2022
lato che prospetta verso il centro della strada, è una manovra che arreca pericolo ed intralcio per la circolazione e che, dunque, va effettuata con opportuna accortezza, senza costringere gli altri utenti della strada ad operare manovre d'emergenza (ex multis Cass. pen., Sez. IV, n.
34925/2022).
Ebbene, nella fattispecie, il corredo istruttorio raccolto in primo grado non ha evidenziato l'adozione, da parte dell'odierna appellante, della ne-
cessaria accortezza nell'apertura dello sportello della propria autovettura verso la sede stradale, trattandosi di manovra idonea a creare pericolo o intralcio ai veicoli transitanti sulla medesima strada.
Ed infatti, dall'istruttoria orale espletata un primo grado si evince che la non osservava la necessaria prudenza nell'effettuare la Parte_1
suddetta manovra.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1
emerge che l'appellante apriva lo sportello della propria autovettura e lo teneva aperto senza contemporaneamente accertarsi dell'assenza di altre autovetture transitanti sulla strada. Infatti, contrariamente alla stessa te-
ste che, pur trovandosi dietro alla ad una distanza Tes_1 Parte_1
di appena cinque metri dalla stessa, ha dichiarato “ho visto arrivare dalla
via Di Vittorio una smart condotta apparentemente da un uomo”, l'odierna appellante non si avvedeva completamente dell'arrivo di quest'ultima au-
tovettura. Inoltre, dalla dichiarazione della teste che Tes_1
“l'autovettura Smart colpiva con la parte anteriore la schiena di mia cogna-
ta che ancora si trovava acanto allo sportello e fuori dall'abitacolo; lo spor-
tello era ancora aperto e mia OG si trovava all'esterno dello sportello”
Tribunale di Palermo
- 4 - R.G. n. 8770/2022
si evince che la si tratteneva per un tempo eccessivo fuori Parte_1
dall'abitacolo sulla carreggiata o comunque effettuava l'operazione di in-
gresso nella propria autovettura con estrema lentezza.
Pertanto, alla luce della prescrizione di cui all'art. 157, comma 7 C.d.S.
ed in virtù dell'esito dell'istruttoria orale espletata in primo grado, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'appellante non ha fornito la prova di aver tenuto un contegno tale da escludere il proprio apporto colposo nell'occorso sinistro stradale.
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'appello deve essere dun-
que rigettato.
In virtù del principio della soccombenza, l'appellante va condannata al-
la rifusione, in favore della compagnia assicuratrice appellata, delle spese del secondo grado del giudizio che si liquidano nella misura di euro
852,00, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, se-
condo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (pari ad euro 2.500,00, come dichiarato in calce all'atto di citazione dalla ), dell'attività difensiva svolta in giu- Parte_1
dizio dalla stessa appellata e del rigetto dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello formulata da quest'ultima.
Stante il rigetto dell'appello proposto da , va dato at- Parte_1
to, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (in-
trodotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 288, c.d. legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Tribunale di Palermo
- 5 - R.G. n. 8770/2022
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:
− Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Palermo n. 3247/2021 del 14-15 dicembre 2021;
− Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
n.q. di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fon-
do di Garanzia delle Vittime della Strada, delle spese del secondo grado del giudizio nella misura di euro 852,00, oltre al rimborso delle spese ge-
nerali nella misura del 15%, IVA e CPA. come per legge.
− Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Palermo, 17/09/2025.
Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
sposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
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