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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1105/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1105/2025 V.G., posta in decisione con decreto reso in data 25.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(Cod. Fisc. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Floridia (SR) in Piazza Aldo Moro n. 4, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE SCALA
GRECA N. 163 C, presso lo studio dell'avv. SALVATORE PAPPALARDO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(Cod. Fisc. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] in Contrada Sellichisina n. 32, Interno n. 2, elettivamente domiciliata in
SOLARINO, VIA G. VERDI N. 65, presso lo studio dell'avv. INTAGLIATA MARILENA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 12.6.2025);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 10.4.2025 proposto congiuntamente le parti sopraindicate hanno domandato la ratifica della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori nata il [...] Per_1
e nata il [...], riconosciute da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerle. Per_2
In dettaglio, in seno al ricorso le parti hanno proposto la seguente regolamentazione:
1) I ricorrenti scelgono l'affidamento condiviso delle figlie minori e , relativamente Per_1 Per_2 alle quali gli stessi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente ad istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie minori. La potestà genitoriale sulle figlie minori verrà esercitata da entrambi i genitori e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, costoro potranno esercitarla separatamente;
2) Le figlie minori verranno collocate presso l'abitazione della madre sita in Solarino (SR),
Contrada Sellichisina n. 32, Interno n. 2, con diritto del padre di vederle e tenerle con sé secondo le seguenti modalità: tre pomeriggi a settimana, il Martedì, il Giovedì e il Sabato, dalle ore
17:300 alle ore 20:00 durante il periodo invernale e, dalle ore 18:30 alle ore 22:00 nel periodo estivo;
a) In occasione delle festività natalizie il padre avrà, inoltre, diritto di vedere e tenere con sé le figlie minori ogni anno, alternativamente con la madre. Conseguentemente le figlie trascorreranno un anno il 24 Dicembre ed il 31 Dicembre con il padre;
il 25 Dicembre e l'uno
Gennaio con la madre e l'anno successivo viceversa;
b) Il Padre avrà, altresì, il diritto di tenere con sé le figlie minori, in occasione delle festività pasquali, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con la madre;
c) Le figlie minori trascorreranno con i genitori, alternativamente, tutte le festività dell'anno
(25/04, 01/05, 02/06, 1 e 2/11);
d) Le figlie minori hanno, altresì, il diritto di trascorrere con il padre, le maggiori festività di rilievo familiare, quali, matrimoni, compleanni, comunioni, cresime, feste di laurea, ecc.;
3) I ricorrenti si obbligano di comunicarsi, vicendevolmente, eventuali problematiche che dovessero insorgere, che coinvolgono la crescita delle figlie minori e a collaborare per la soluzione delle stesse;
4) Il Sig. , si impegna ed obbliga a versare mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
a mezzo bonifico bancario, in favore della Sig.ra , quale contributo per il Parte_2 mantenimento delle figlie minori e , la somma di € 500,00 da rivalutarsi Per_1 Per_2 annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) Le spese mediche, non di competenza del S.S.N., le spese scolastiche, sportive, ludiche e ricreative necessarie per le figlie minori, verranno affrontate al 50% da entrambi i genitori e dovranno essere preventivamente concordate e supportate da idonea documentazione di spesa;
6) Il Sig. autorizza espressamente la Sig.ra a richiedere ed incassare Parte_1 Parte_2 per intero l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS, che la stessa percepirà al 100% nell'interesse delle figlie e quale genitore collocatario delle stesse;
7) Per patto espresso tra le parti, quanto sopra pattuito dovrà esser rispettato a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
All'udienza del 25.11.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 27 ter c.p.c., il Giudice delegato, preso atto di quanto sopra, ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Passando al merito,il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alle minori l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
In definitiva, ritiene il Collegio che le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1105/2025 V.G.: omologa le condizioni concordate dalle parti in causa, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 4.12.2025, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1105/2025 V.G., posta in decisione con decreto reso in data 25.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(Cod. Fisc. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Floridia (SR) in Piazza Aldo Moro n. 4, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE SCALA
GRECA N. 163 C, presso lo studio dell'avv. SALVATORE PAPPALARDO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(Cod. Fisc. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] in Contrada Sellichisina n. 32, Interno n. 2, elettivamente domiciliata in
SOLARINO, VIA G. VERDI N. 65, presso lo studio dell'avv. INTAGLIATA MARILENA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 12.6.2025);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 10.4.2025 proposto congiuntamente le parti sopraindicate hanno domandato la ratifica della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori nata il [...] Per_1
e nata il [...], riconosciute da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerle. Per_2
In dettaglio, in seno al ricorso le parti hanno proposto la seguente regolamentazione:
1) I ricorrenti scelgono l'affidamento condiviso delle figlie minori e , relativamente Per_1 Per_2 alle quali gli stessi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente ad istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie minori. La potestà genitoriale sulle figlie minori verrà esercitata da entrambi i genitori e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, costoro potranno esercitarla separatamente;
2) Le figlie minori verranno collocate presso l'abitazione della madre sita in Solarino (SR),
Contrada Sellichisina n. 32, Interno n. 2, con diritto del padre di vederle e tenerle con sé secondo le seguenti modalità: tre pomeriggi a settimana, il Martedì, il Giovedì e il Sabato, dalle ore
17:300 alle ore 20:00 durante il periodo invernale e, dalle ore 18:30 alle ore 22:00 nel periodo estivo;
a) In occasione delle festività natalizie il padre avrà, inoltre, diritto di vedere e tenere con sé le figlie minori ogni anno, alternativamente con la madre. Conseguentemente le figlie trascorreranno un anno il 24 Dicembre ed il 31 Dicembre con il padre;
il 25 Dicembre e l'uno
Gennaio con la madre e l'anno successivo viceversa;
b) Il Padre avrà, altresì, il diritto di tenere con sé le figlie minori, in occasione delle festività pasquali, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con la madre;
c) Le figlie minori trascorreranno con i genitori, alternativamente, tutte le festività dell'anno
(25/04, 01/05, 02/06, 1 e 2/11);
d) Le figlie minori hanno, altresì, il diritto di trascorrere con il padre, le maggiori festività di rilievo familiare, quali, matrimoni, compleanni, comunioni, cresime, feste di laurea, ecc.;
3) I ricorrenti si obbligano di comunicarsi, vicendevolmente, eventuali problematiche che dovessero insorgere, che coinvolgono la crescita delle figlie minori e a collaborare per la soluzione delle stesse;
4) Il Sig. , si impegna ed obbliga a versare mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
a mezzo bonifico bancario, in favore della Sig.ra , quale contributo per il Parte_2 mantenimento delle figlie minori e , la somma di € 500,00 da rivalutarsi Per_1 Per_2 annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) Le spese mediche, non di competenza del S.S.N., le spese scolastiche, sportive, ludiche e ricreative necessarie per le figlie minori, verranno affrontate al 50% da entrambi i genitori e dovranno essere preventivamente concordate e supportate da idonea documentazione di spesa;
6) Il Sig. autorizza espressamente la Sig.ra a richiedere ed incassare Parte_1 Parte_2 per intero l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS, che la stessa percepirà al 100% nell'interesse delle figlie e quale genitore collocatario delle stesse;
7) Per patto espresso tra le parti, quanto sopra pattuito dovrà esser rispettato a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
All'udienza del 25.11.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 27 ter c.p.c., il Giudice delegato, preso atto di quanto sopra, ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Passando al merito,il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alle minori l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
In definitiva, ritiene il Collegio che le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1105/2025 V.G.: omologa le condizioni concordate dalle parti in causa, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 4.12.2025, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone