Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NC
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 168/2024RG vertente tra
P.IV ), con sede in ER (FM), alla Via Adige n.1, in persona Parte_1 P.IV_1 del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Stracci del Foro di Parte_2
TA (C.F. - PEC: – n. fax 0733- C.F._1 Email_1
34524), con lui elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Silvia Galmozzi, (Pec:
fax n.071/2082519), sito in NA (AN), alla Email_2
Via Marsala n.8;
-parte appellante e
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Via Molino scn- Grottazzolina, CP_1
p. VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Moriconi del Foro di ER (c.f. P.IV_2
– Pec: – tel e fax 0734/628353) ed C.F._2 Email_3
elettivamente domiciliata in ER in Via Salvemini n. 34;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Va preliminarmente scrutinato il motivo con cui è dedotta la nullità della sentenza di primo grado per essere stata emessa prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Il motivo è fondato.
3.La sentenza impugnata risulta deliberata il 13.11.2023 (“Così deciso in ER il 13/11/2023 Il
GOP Rossella Maurizi”) prima della scadenza dei termini concessi per il deposito di conclusionali e repliche.
La pronuncia è pertanto nulla (v. Cass. n. 30180/2024).
4.Secondo quanto affermato da Cass., S.U. 36596/2021 l' "erronea indicazione" della data di deliberazione della sentenza "può non determinare in generale una nullità ove sia ascrivibile, appunto, a mero errore materiale, emendabile ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ.", non potendosi, tuttavia, ascrivere la divergenza delle date, di deliberazione e di pubblicazione, "specificamente indicate in sentenza a errore materiale in base a una semplice presunzione", ossia non può sostenersi
(come invece reputato da Cass. n. 3569/2021 e Cass. n. 21806/2017) che "l'errore materiale sussista sempre in sé per sé, presuntivamente, ove si riscontri una diversità tra le date anzidette, che siano riportate in calce e a margine della sentenza".
5.Nella presente fattispecie non vi sono elementi che attestino una data di deliberazione diversa da quella indicata in sentenza atteso che la diversa e successiva data di pubblicazione, rilevabile dal fascicolo telematico, non offre adeguato riscontro dell'esistenza di un errore materiale come nel caso esaminato dalle Sezioni Unite cit.
6.La citata sentenza delle Sezioni Unite ha anche rammentato, sulla scorta di orientamento consolidato (tra le altre: Cass. n. 27777/2008; Cass. n. 5590/2011; Cass. n. 18578/2015; Cass. n.
4125/2020), che "(n)nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata deliberata anticipatamente rispetto alla scadenza dei termini dell'art. 190 cod. proc. civ. non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità. Non le basta perché il giudice d'appello, una volta constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., essendo tenuto a deciderla invece egli stesso nel merito. Poiché ciò comporta che la decisione avvenga sempre nei limiti delle doglianze prospettate, è in questo caso da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito... Con l'aggiuntiva conseguenza che l'eventuale ricorso avverso la sentenza d'appello, che, nelle condizioni date, avesse mancato di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado assunta anteriormente alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., sarebbe inammissibile per difetto di interesse, ove la sentenza d'appello fosse giunta, come suo preciso dovere (e come è avvenuto nella specie), a decidere la causa nel merito".
La Corte, dunque, accertata la nullità della sentenza di primo grado, deve esaminare la causa nel merito.
7.Peraltro va rilevato che la sentenza di primo grado è carente di motivazione o meglio ha una motivazione solo apparente stante il difetto di un adeguato esame giuridico della fattispecie, di un puntuale esame delle difese della parte opponente, della necessaria ricognizione degli elementi di prova, della disanima logico - giuridica di tutti presupposti (in fatto ed in diritto) della decisione funzionale ad un coerente percorso argomentativo nella specie non rilevabile.
8.Tanto premesso, IL Collegio ritiene di dover dare impulso istruttorio alla causa che si palesa, allo stato, non ancora matura per la decisione e che va rimessa sul ruolo per assumere una Ctu in funzione percipiente.
A tal fine la Corte formula il seguente quesito:
"Il CTU, esaminata la documentazione agli atti di causa e le difese delle parti, eseguiti i sopralluoghi, gli accertamenti, le acquisizioni di documentazione di contenuto tecnico che ritenga necessari anche in funzione della natura percipiente dell'incarico:
• proceda ad una ricostruzione storica del rapporto contrattuale tra le parti;
• verifichi se i lavori edili dedotti dall'appaltatrice risultino oggettivamente riscontrabili ed eseguiti, procedendo (nei limiti del possibile) ad una verifica incrociata tra quanto risultante dalla documentazione prodotta dall'appellata (riferita ad impiego di materiale, personale, mezzi) e quanto effettivamente realizzato e riscontrabile in loco;
• in altri termini verifichi se le opere allegate siano conformi e riscontrabili rispetto ai documenti tecnici disponibili (computi metrici, fatture, DDT e qualunque altro elemento tecnico utile alla ricostruzione del rapporto contrattuale acquisito o da acquisire, anche in assenza di formale sottoscrizione);
• accerti il valore economico dei lavori dedotti in giudizio ed effettivamente eseguiti che non risultino documentalmente già pagati in precedenza;
• utilizzi, nei limiti di quanto riscontrabile., i prezzi già utilizzati dalle parti nella fatturazione delle opere già pagate o, in difetto, avuto riguardo ai prezzari regionali vigenti all'epoca dell'esecuzione o ad altri parametri oggettivi di mercato comunemente riconosciuti nel settore edilizio;
• verifichi se le somme già pagate siano correttamente riferibili alle relative imputazioni e fatturazioni della appaltatrice per le opere pregresse;
• in tal caso proceda alla determinazione dell'eventuale corrispettivo dovuto tenendo in considerazione solo il valore delle opere dedotte in giudizio come realizzate ed in concreto riscontrate dal Ctu;
• in caso contrario proceda alla rideterminazione complessiva dei rapporti dare-avere tra le parti, determinando il valore complessivo di tutte le opere realizzate, il corrispettivo pagato,
l'eventuale differenza a favore di una delle parti;
• non effettui plurime o alternative valutazioni ma una sola valutazione finale investendo eventualmente il Consigliere istruttore di ogni decisione rilevante in tal senso;
• non estenda l'accertamento a questioni o situazioni esterne al perimetro segnato dal presente quesito;
• proceda, preliminarmente o nel corso delle operazioni peritali, a verificare la possibilità di una soluzione transattiva che, tenuto conto del complesso contesto istruttorio, possa risultare utile a risparmiare, alle parti, i verosimili notevoli aggravi processuali oltre che l'incertezza dell'esito decisorio finale.
9.In definitiva, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, la causa va rimessa sul ruolo per gli approfondimenti istruttori sopra indicati con provvedimenti da darsi come da separata ordinanza.
Le spese sono rimesse al definitivo.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI NC Non definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1- dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
2-dispone che la causa sia rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso istruttorio come da provvedimenti dati con separata ordinanza;
3- rimette le spese al definitivo.
Così deciso in NA nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 27 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini