TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RG. 2197/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MADDALENI Giovanni Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel
Dott. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di scioglimento del matrimonio promossa da:
nato a EN (GE) il 20.09.1964 elett. dom. in EN, via XII Ottobre 2/74, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Roberta Ghiglione (c.f. ) C.F._1
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
nata a [...] il [...] elett. dom. in EN, Piazza Corvetto, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Persico (c.f. ) C.F._2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data
22.09.2007 in EN tra le parti, accogliendo le seguenti condizioni:
In via principale disporre che:
1) La figlia , maggiorenne, continuerà a risiedere presso la madre in Lisheen Upper Aughadown Per_1
Skibbereen Co. Cork P81AE77 e potrà vedere il padre quando le sarà possibile tenuto conto degli impegni scolastici, lavorativi e/o di altro genere, almeno un mese nel periodo invernale ed un mese nel periodo estivo;
2) Il signor verserà quale concorso al mantenimento per la figlia Euro 500,00; detta somma Pt_1 Per_1 verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese direttamente alla figlia ormai maggiorenne e verrà adeguata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
3) Il Sig. provvederà inoltre - in ragione del 50% - al pagamento delle spese straordinarie per la figlia, Pt_1 spese straordinarie, con richiamo al contenuto del verbale emanato dalla Sezione IV di Codesto ecc.mo
Tribunale, che verrà applicato per stabilire la natura delle spese, le modalità di richiesta e quant'altro.
4) Nulla sia dovuto dal Signor alla Signora a titolo di assegno divorzile per i motivi tutti di cui Pt_1 CP_1 in narrativa qui richiamati per brevità.
5) Con efficacia dal momento del deposito del ricorso.
6) Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio
In via subordinata disporre che:
7) La figlia , maggiorenne, continuerà a risiedere presso la madre in Lisheen Upper Aughadown Per_1
Skibbereen Co. Cork P81AE77 e potrà vedere il padre quando le sarà possibile tenuto conto degli impegni scolastici, lavorativi e/o di altro genere, almeno un mese nel periodo invernale ed un mese nel periodo estivo;
8) Il signor verserà quale concorso al mantenimento per la figlia Euro 700,00; detta somma Pt_1 Per_1 verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese direttamente alla figlia ormai maggiorenne e verrà adeguata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
9) Il Sig. provvederà inoltre - in ragione del 50% - al pagamento delle spese straordinarie per la figlia, Pt_1 spese straordinarie, con richiamo al contenuto del verbale emanato dalla Sezione IV di Codesto ecc.mo
Tribunale, che verrà applicato per stabilire la natura delle spese, le modalità di richiesta e quant'altro. 10)Nulla sia dovuto dal Signor alla Signora a titolo di assegno divorzile per i motivi tutti di cui in Pt_1 CP_1 narrativa qui richiamati per brevità.
11)Con efficacia del provvedimento dal momento del deposito del ricorso. 12)Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio.”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
In via istruttoria: ammettere, occorrendo, le istanze istruttorie contenute nelle memorie ex art. 183, 6 comma,
c.p.c. numero 2 e numero 3 di parte resistente.
Nel merito:
dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra la Sig.ra ed il Sig. Controparte_1 Parte_1 contratto in EN il 22 settembre 2007 (Comune di EN atto n. 893 parte 1 anno 2008), accogliendo le seguenti
CONDIZIONI
1) vista la sperequazione tra la situazione economica patrimoniale delle parti e le cause di tale sperequazione, valutata l'inadeguatezza dei mezzi per vivere della Sig.ra e la sua impossibilità a procurarseli per CP_1 ragioni obiettive, alla luce del contributo da lei dato durante il matrimonio alla formazione del patrimonio comune e personale, e delle ragioni che hanno portato al venir meno della comunione spirituale tra i coniugi, stabilire a carico del Sig. un assegno mensile di divorzio non inferiore a € 400,00, da rivalutare Pt_1 annualmente.
2) Stabilire un contributo mensile al mantenimento della figlia pari a € 800,00, da rivalutare Per_1 annualmente, finché la stessa non sarà economicamente indipendente, oltre al 50% delle spese straordinarie con richiamo al verbale del 15.9.2016 della IV Sezione del Tribunale di EN.
3) Stabilire un regime di visite da concordare direttamente tra la figlia e il padre.
Vinte le spese di giudizio.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27.02.2023 il signor allegava di aver contratto Parte_1 matrimonio, con rito civile, con la RA il 22.09.2007, in EN;
che Controparte_1 dall'unione, in data 05.09.2004, era nata la figlia;
che successivamente i coniugi si Persona_2 erano consensualmente separati alle condizioni di cui al Verbale del 04.11.2014 omologato da questo
Tribunale con Decreto del 06.11.2014; che in virtù di tale accordo la figlia era stata affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, previa regolamentazione del calendario di viste paterno;
che il signor prestava il consenso al trasferimento della Parte_1 RA per motivi di lavoro, anche fuori EN purché fosse preservato il suo diritto CP_1 di visita;
che in punto economico il ricorrente si onerava del versamento, quale contributo per il mantenimento della figlia, della somma di euro 700,00 mensili oltre il 50 % delle spese straordinarie, nonché della somma di euro 300,00 mensili quale assegno per la moglie.
Trascorsi i tempi previsti dalla legge, il signor formulava quindi domanda di divorzio con Pt_1 riduzione del contributo per la figlia e revoca dell'assegno per la moglie.
Con comparsa di risposta del 12.05.2023 si costituiva la convenuta, la RA Controparte_1 la quale si associava alla domanda di divorzio, ma formulava conclusioni difformi quanto alle relative condizioni. Specificatamente, la convenuta chiedeva la corresponsione di un assegno divorzile in proprio favore dell'ammontare di almeno euro 400,00 mensili, nonché un aumento ad euro 800,00 mensili del contributo per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 17.10.2023 il Presidente f.f. interrogava liberamente le parti, dava atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione ed, a scioglimento della relativa riserva, in via provvisoria ed urgente, confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti davanti al GI. Il procedimento veniva istruito documentalmente e all'udienza del 10.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il GI tratteneva la causa per riferire al Collegio ai fini della decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
*********
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio:
Risulta dalla documentazione in atti che il signor e la RA Parte_1 Controparte_1 si sono sposati il 22.09.2007 in EN e che i predetti si sono poi consensualmente separati alle condizioni di cui al Verbale del 04.11.2014 omologato da questo Tribunale con Decreto del
06.11.2014.
Inoltre va rilevato: 1) che non è stata eccepita l'interruzione della separazione (circa la necessità che l'interruzione della separazione venga eccepita dal coniuge convenuto v. Cass. 26 novembre 2004,
n. 22346 e Cass. 9 maggio 1997, n. 4056); 2) che dalla data di introduzione del presente giudizio era trascorso il prescritto periodo di ininterrotta separazione;
3) che non è ravvisabile alcuna possibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla stregua delle esposte risultanze e considerazioni appare quindi evidente la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui alla legge 898/1970; conseguentemente la relativa domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
. Controparte_1
Sul contributo paterno per il mantenimento della figlia maggiorenne: Va anzitutto osservato che sussiste, nel nostro ordinamento, l'obbligo, in capo ai genitori, di mantenere la prole, il cui fondamento si trova anzitutto nella Costituzione all'art. 30, nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nel Codice Civile (agli articoli 147, 315-bis e 316-bis).
La quantificazione del contributo economico per il mantenimento dei figli ha natura prevalentemente equitativa ed ha come parametro di riferimento quello della “adeguatezza”, nel senso che tale contributo va determinato, ex art.316 bis cc, non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze dei figli in ragione della loro età, del tenore di vita della famiglia nonché ai tempi di permanenza presso ciascun genitore
(Cass. Civ. Sez. I Ordinanza del 11/12/2023 n. 34.383).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta, si ricava anzitutto quanto segue:
Redditi del ricorrente:
- MOD 730/2023 reddito imponibile 33.778,00 euro di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro 2.415,60;
- MOD 730/2022 reddito imponibile 32.167,00 euro di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro 2.365,16;
- MOD 730/2021 reddito imponibile 34.004,00 euro di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro 2.388,00;
- MOD 730/2020 reddito imponibile 33.113,00 euro di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro 2.347,67;
Il signor lavora alle dipendenze di Regione Liguria, è rimasto a vivere nella ex casa familiare Pt_1 di proprietà del proprio padre ed è quindi privo di oneri alloggiativi.
Redditi della resistente:
La RA ive attualmente con la figlia in Irlanda in un immobile condotto in locazione. CP_1
In sede di udienza presidenziale la predetta ha dichiarato quanto segue: “nel 2014 io abitavo ancora in
Italia, con l'aiuto di una mia amica mi sono trasferita in una casa provvisoria per poi cercare un'altra abitazione ma dopo in mese ho dovuto lasciare quella casa e siccome nessuno mi voleva affittare una casa perché avevo solo l'assegno di mio marito mi sono trasferita all'estero. Io sono laureata in ingegneria e quando mi sono sposata mi sono dedicata alla famiglia ed anche ai due figli nati dal primo matrimonio di mio marito e che vivevano con noi. Quindi io di fatto ho rinunciato ad una carriera. Ci siamo sposati nel 2007 e separati nel
2014. La convivenza è iniziata nel 2002 e la figlia è anta nel 2004. Nel mio paese di origine dopo che ho preso la laurea avevo iniziato a lavorare poi sono andata alcune volte anche in America per imparare la lingua, ma prima di venire qui in Italia lavoravo come ingegnere in una compagnia in Ungheria, dove ho lavorato per circa tre anni. Con questa compagnia mi avevano appunto dato la possibilità di andare negli Stati Uniti dove sono rimasta per otto mesi. Quando poi sono venuta in Italia – nel 2002 - ho lasciato il lavoro, poi nel 2007 mi sono sposata e come detto mi sono poi dedicata alla famiglia (dal 2002). Quando era piccola avevo Per_1 trovato lavoro in una pizzeria per fare le pulizie al mattino presto, ma non avendo nessuno che tenesse la bambina alla fine ho lasciato questo lavoro. Dopo la separazione alla fine in accordo con mio marito sono andata in Irlanda rinunciando agli assegni familiari anche se la figlia era con me in Irlanda. Ora vivo tuttora in
Irlanda con , viviamo in una casa in affitto pago euro 400,00 al mese per la casa e poi pago molte altre Per_1 spese soprattutto era il riscaldamento;
poi un mese fa ho ricevuto la notifica che dobbiamo lasciare questa casa dopo 7 anni che ci abitiamo. Faccio presente che i prezzi anche degli affitti nel frattempo sono aumentati per cui dovrò certamente pagare almeno euro 800 al mese. sta studiando. A un certo punto avevo trovato Per_1 lavoro, ho lavorato per due mesi ed ero molto contenta, ma purtroppo il progetto è stato chiuso, per cui sono diventata disoccupata e nel frattempo ho ricevuto questa notizia che devo lasciare la casa per cui mi trovo in difficoltà. Questo lavoro di due mesi l'ho trovato dopo aver fatto un corso per imparare il disegno digitale. Al mese prendevo intorno ai 400/500, poi ho preso la disoccupazione;
successivamente, per altri due mesi ho lavorato per una farmacia, mi occupavo del sito di vendite on line, anche questo lavoro è poi terminato e ora sono in prova per poter lavorare come cameriera. Ho però anche problemi al cuore ho il rischio di avere attacchi cardiaci e anche questo mmi limita nel trovare lavoro. Ho anche un'ernia e quindi non posso fare lavori dove si devono sollevare pesi. Dopo la separazione nel 2018 è mancata mia mamma e poi mio fratello e lo scorso anno è mancata mio padre, per cui ho ereditato una parte di due appartamenti in Ungheria e ci vivono i figli di mio fratello. Però l'eredità non è stata ancora divisa per cui non so se e cosa mi verrà assegnato. Al momento non ho entrate ma solo spese. Faccio presente che dal 2014 al 2020 ho fatto qualche altro lavoro in prova che tuttavia ho dovuto lasciare perché la figlia era piccola e non potevo lasciarla da sola.
Ora, quanto al contributo per il mantenimento della figlia, valutate comparativamente le situazioni delle parti, tenuto conto delle esigenze della ragazza in relazione alla sua età e certamente aumentate rispetto al momento della separazione quando aveva 10 anni laddove adesso ne ha 20, tenuto altresì conto della circostanza per cui allo stato la predetta vive con la madre in Irlanda per cui necessariamente il mantenimento diretto grava in via pressoché integrale su quest'ultima, pare equo stabilire, quale contributo paterno per il suo mantenimento, la somma di euro 900,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non può invece essere accolta la domanda di versamento diretto dell'assegno in favore della figlia in base al noto principio giurisprudenziale che questo Collegio condivide: “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia le decisione non può sottrarsi al principio della domanda”(Cass. sez.I, ordinanza n. 34.100 del 12/11/2021).
Sulla domanda di assegno divorzile
La convenuta ha formulato domanda di assegno divorzile adducendo che dopo la separazione non avrebbe svolto attività lavorative in modo continuativo e che anche a seguito del trasferimento in
Irlanda non avrebbe trovato un impiego stabile ma solo attività precarie e per brevi periodi.
Il ricorrente ha, invece, a propria volta, formulato domanda di revoca dell'assegno in favore della moglie facendo anzitutto riferimento al fatto che quest'ultima si è trasferita in Irlanda con il fine di reperire effettive e più proficue occasioni lavorative, avendo la medesima titoli e capacità adeguate, nonché sottolineando la durata relativamente breve del matrimonio ancorché preceduto da una pregressa convivenza nel corso della quale, nel 2004 è nata la figlia;
il matrimonio è stato celebrato nel 2007 e la separazione intercorsa nel 2014.
Sul punto, giova brevemente ricordare che, ai sensi dell'art. 5 co. VI della Legge n. 898/1970,
l'assegno divorzile può essere riconosciuto in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati al proprio sostentamento o che non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto della durata del matrimonio e del contributo fornito alla conduzione della vita famigliare e alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. Quindi, a differenza dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, che ha la funzione di mitigare le conseguenze economiche negative del coniuge “debole” consentendogli di mantenere un tenore di vita “tendenzialmente analogo” a quello goduto in costanza di matrimonio, l'assegno divorzile si fonda sul principio di solidarietà post-coniugale ed ha una funzione mista di tipo assistenziale e compensativo-perequativa, come affermato anche nella nota sentenza n. 18287/2018 delle SSUU della Suprema Corte di Cassazione:
“la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che , partendo dalla comparazione delle condizioni economiche-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”. Ora nel caso di specie, risulta che la convenuta sia laureata in ingegneria, che si sia trasferita in
Irlanda nel 2014 con la figlia e con il consenso del marito al fine di trovare lavoro e, di fatto, rinunciando al lavoro disegretaria in uno studio legale;
che da allora la predetta abbia frequentato un corso di disegno digitale a seguito del quale ha lavorato part time e poi per alcuni mesi in una farmacia nel corso del 2023 percependo relative indennità di disoccupazione: ritiene dunque il
Collegio che la convenuta sia dotata di competenze, professionalità e capacità lavorative che le consentiranno, così come le hanno consentito nel corso del recente passato, di provvedere a se stessa, per cui la domanda di assegno divorzile va respinta.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta nella misura della metà e compensate per la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in EN il 22.09.2007 tra Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...]; Controparte_1
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di EN di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto
n 893 P. I S. Vol. Anno 2007 Uff. 1);
- Dichiara tenuto il signor a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore Parte_1 della RA , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Controparte_1
nata il [...] la somma di euro 900,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT Persona_2 come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai minori secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di EN pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di EN
(http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681);
- Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla convenuta;
- Condanna la RA al pagamento, in favore del signor CP_1 Parte_1 della metà delle spese di lite, frazione che liquida in euro 1.904,00 oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA e comunque oltre accessori come per legge;
- Compensa la restante metà delle spese di lite. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi' deciso in EN nella camera di Consiglio del 07.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni