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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/11/2024, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 945/2019
Udienza del 26/11/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 945/2019 promossa
DA
(C.F. ) E_ CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Valentino Putignano
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. , titolare della CP_1 CodiceFiscale_2 omonima ditta individuale, con sede in Catanzaro al viale De Filippis
n. 160
- RESISTENTE / CONTUMACE -
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 945/2019
avente ad oggetto: contratto di assunzione part time – lavoro supplementare – differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 29/04/2019, ha E_ convenuto innanzi a questo Tribunale affinché venga CP_1 accertato il lavoro supplementare da ella svolto alle dipendenze della resistente, dalla quale era stata assunta con contratto part time, chiedendone la condanna alla corresponsione delle relative differenze retributive.
La ricorrente ha esposto di essere stata assunta in data 08/09/2019
e di aver lavorato fino al 31/01/2019 con le mansioni di
“acconciatrice” (con inquadramento al III livello del CCNL
“Acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere”).
Sebbene il contratto di lavoro prevedesse un orario di quattro ore settimanali, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato, la ricorrente deduce di aver prestato l'attività lavorativa per almeno sei ore quotidiane e di aver, pertanto, effettuato lavoro supplementare per almeno due ore al giorno per sei giorni lavorativi.
Invero - precisa ancora la ricorrente - l'orario di lavoro effettivamente svolto era il seguente: 12:00-18:00 il martedì e il giovedì; 09:00-15:00 nei rimanenti giorni.
La ricorrente lamentava, inoltre, di non aver mai goduto di ferie, permessi, festività e della mensilità aggiuntiva.
Ha poi esposto che le spettanze retributive conteggiate in busta paga fanno riferimento all'orario previsto in contratto e, inoltre, il relativo pagamento avveniva in modo saltuario, tramite il versamento di meri acconti, per la complessiva somma di € 2.531,00. A causa di
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tale comportamento del datore di lavoro, la ricorrente rassegnava le proprie dimissioni in data 31/01/2019.
Il lavoro supplementare svolto non era stato, pertanto, in alcun modo retribuito e, per tale ragione, vantava un credito, per detto istituto contrattuale, di importo complessivo pari ad euro 4.277,40, comprensivo di ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie, permessi non goduti e T.F.R. rideterminato in base al lavoro supplementare espletato (come da conteggi allegati).
Dalla predetta somma andava, tuttavia, dedotto l'importo di euro
1.013,08, atteso che, sussistendone i presupposti, aveva inteso avviare un procedimento monitorio (decreto ingiuntivo) al fine di recuperare l'anzidetto ammontare, conteggiato in busta paga ma non pagato.
La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma di euro 3.264,32, comprensiva di ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie, dei permessi non goduti e del T.F.R.
2. Nonostante la regolarità delle notifiche la resistente CP_1 non si è costituita in giudizio, sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Scrutinando nel merito il ricorso, esso è infondato e deve essere rigettato.
4. Alla luce delle testimonianze assunte, non può infatti ritenersi raggiunta la prova della prestazione del lavoro supplementare che incombeva sulla ricorrente («incombe comunque sul lavoratore che reclama il compenso per le ore di lavoro straordinario dimostrare di averlo effettivamente prestato oltre il normale orario di lavoro e […], in difetto di tale prova sulla sussistenza del diritto, non si può procedere a una liquidazione equitativa del compenso (v. Cass. 28 settembre 1988 n. 5269; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668; Cass. 22 dicembre 1999 n. 14460)» (così, Cass. sent. n. 1389/2003, il cui
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principio, stante l'identità di ratio, è senz'altro applicabile anche al lavoro supplementare ovvero al lavoro prestato oltre l'orario di lavoro concordato nel contratto individuale part time ma nei limiti di quello ordinario a tempo pieno).
4.1. Difatti, dei due testi indicati e sentiti, solo uno è stato in grado di confermare (ma con gli insuperabili limiti di attendibilità che saranno subito evidenziati) quanto sostenuto dalla ricorrente.
4.2. Segnatamente, il primo teste escusso, , Testimone_1 qualificatasi come amica della ricorrente, udita all'udienza del
19/03/2024 dal G.o.p. di affiancamento all'uopo delegato, ha potuto confermare solo l'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, senza nulla poter riferire in merito alle ore di lavoro effettivamente prestate, agli orari ed ai giorni, nonché alle ferie, ai permessi e alle festività.
4.3. Il secondo teste escusso, , qualificatasi come Tes_2 collega di lavoro della ricorrente (seppur limitatamente al solo periodo da settembre 2018 ai primi di novembre 2018), udita dal G.o.p. di affiancamento all'udienza del 18/06/2024, ha sì confermato che la prestazione lavorativa della ricorrente superava le 4 ore quotidiane e si svolgeva per n. 6 ore (cap. 3 del ricorso: “Essere vero che la sig.ra
, nel periodo intercorrente tra l'08.09.2018 e il E_
31.01.2019, su richiesta della datrice di lavoro ha CP_1 prestato per tutti i giorni lavorativi, in modo continuativo e stabile, attività lavorativa per sei ore quotidiane dal lunedì al sabato”), ma ha poi aggiunto che « … ma faceva ore in più, si iniziava alle 9.00 del mattino e si finiva la sera alle 21.00 tutti i giorni dal martedì al sabato».
Ed ancora, rispondendo al cap. 4 (“Essere vero che la sig.ra E_
, nel periodo intercorrente tra l'08.09.2018 e il 31.01.2019
[...] ha lavorato per 36 ore settimanali, osservando l'orario di lavoro
12:00-18:00 nei giorni di martedì e giovedì, e 09:00-15:00 nei giorni
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di lunedì, mercoledì e sabato”) ha dichiarato: «No, faceva ore in più come ho specificato nella risposta precedente».
4.3.1. Orbene, tali affermazioni rendono del tutto inattendibile la deposizione testimoniale poiché appare scarsamente verosimile che la ricorrente, pur lavorando per ben 12 ore al giorno (quindi 8 ore in più rispetto all'orario contrattuale), tutti i giorni dal martedì al sabato (secondo quanto sostenuto dalla teste ), abbia poi Tes_2 allegato nel ricorso di aver lavorato per sole 2 ore al giorno in più rispetto all'orario concordato, specificando, in modo estremamente preciso, anche la collocazione dell'orario della prestazione lavorativa effettivamente resa: «Invero, l'orario di lavoro coincideva con quello 12:00-18:00 il martedì e il giovedì, e 09:00-15:00 nei rimanenti giorni» (così a pag. 2 del ricorso, poi facendo confluire tale circostanza nel capitolo di prova n. 4).
4.3.2. La palese inattendibilità della teste comporta la inutilizzabilità delle relative dichiarazioni ai fini dell'accoglimento della domanda che, pertanto, è rimasta del tutto sfornita di prova.
5. Nulla si deve stabilire per le spese, stante la mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in data 26 novembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 26/11/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 945/2019 promossa
DA
(C.F. ) E_ CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Valentino Putignano
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. , titolare della CP_1 CodiceFiscale_2 omonima ditta individuale, con sede in Catanzaro al viale De Filippis
n. 160
- RESISTENTE / CONTUMACE -
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 945/2019
avente ad oggetto: contratto di assunzione part time – lavoro supplementare – differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 29/04/2019, ha E_ convenuto innanzi a questo Tribunale affinché venga CP_1 accertato il lavoro supplementare da ella svolto alle dipendenze della resistente, dalla quale era stata assunta con contratto part time, chiedendone la condanna alla corresponsione delle relative differenze retributive.
La ricorrente ha esposto di essere stata assunta in data 08/09/2019
e di aver lavorato fino al 31/01/2019 con le mansioni di
“acconciatrice” (con inquadramento al III livello del CCNL
“Acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere”).
Sebbene il contratto di lavoro prevedesse un orario di quattro ore settimanali, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato, la ricorrente deduce di aver prestato l'attività lavorativa per almeno sei ore quotidiane e di aver, pertanto, effettuato lavoro supplementare per almeno due ore al giorno per sei giorni lavorativi.
Invero - precisa ancora la ricorrente - l'orario di lavoro effettivamente svolto era il seguente: 12:00-18:00 il martedì e il giovedì; 09:00-15:00 nei rimanenti giorni.
La ricorrente lamentava, inoltre, di non aver mai goduto di ferie, permessi, festività e della mensilità aggiuntiva.
Ha poi esposto che le spettanze retributive conteggiate in busta paga fanno riferimento all'orario previsto in contratto e, inoltre, il relativo pagamento avveniva in modo saltuario, tramite il versamento di meri acconti, per la complessiva somma di € 2.531,00. A causa di
Pagina 2 di 5 R.G. LAV. N. 945/2019
tale comportamento del datore di lavoro, la ricorrente rassegnava le proprie dimissioni in data 31/01/2019.
Il lavoro supplementare svolto non era stato, pertanto, in alcun modo retribuito e, per tale ragione, vantava un credito, per detto istituto contrattuale, di importo complessivo pari ad euro 4.277,40, comprensivo di ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie, permessi non goduti e T.F.R. rideterminato in base al lavoro supplementare espletato (come da conteggi allegati).
Dalla predetta somma andava, tuttavia, dedotto l'importo di euro
1.013,08, atteso che, sussistendone i presupposti, aveva inteso avviare un procedimento monitorio (decreto ingiuntivo) al fine di recuperare l'anzidetto ammontare, conteggiato in busta paga ma non pagato.
La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma di euro 3.264,32, comprensiva di ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie, dei permessi non goduti e del T.F.R.
2. Nonostante la regolarità delle notifiche la resistente CP_1 non si è costituita in giudizio, sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Scrutinando nel merito il ricorso, esso è infondato e deve essere rigettato.
4. Alla luce delle testimonianze assunte, non può infatti ritenersi raggiunta la prova della prestazione del lavoro supplementare che incombeva sulla ricorrente («incombe comunque sul lavoratore che reclama il compenso per le ore di lavoro straordinario dimostrare di averlo effettivamente prestato oltre il normale orario di lavoro e […], in difetto di tale prova sulla sussistenza del diritto, non si può procedere a una liquidazione equitativa del compenso (v. Cass. 28 settembre 1988 n. 5269; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668; Cass. 22 dicembre 1999 n. 14460)» (così, Cass. sent. n. 1389/2003, il cui
Pagina 3 di 5 R.G. LAV. N. 945/2019
principio, stante l'identità di ratio, è senz'altro applicabile anche al lavoro supplementare ovvero al lavoro prestato oltre l'orario di lavoro concordato nel contratto individuale part time ma nei limiti di quello ordinario a tempo pieno).
4.1. Difatti, dei due testi indicati e sentiti, solo uno è stato in grado di confermare (ma con gli insuperabili limiti di attendibilità che saranno subito evidenziati) quanto sostenuto dalla ricorrente.
4.2. Segnatamente, il primo teste escusso, , Testimone_1 qualificatasi come amica della ricorrente, udita all'udienza del
19/03/2024 dal G.o.p. di affiancamento all'uopo delegato, ha potuto confermare solo l'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, senza nulla poter riferire in merito alle ore di lavoro effettivamente prestate, agli orari ed ai giorni, nonché alle ferie, ai permessi e alle festività.
4.3. Il secondo teste escusso, , qualificatasi come Tes_2 collega di lavoro della ricorrente (seppur limitatamente al solo periodo da settembre 2018 ai primi di novembre 2018), udita dal G.o.p. di affiancamento all'udienza del 18/06/2024, ha sì confermato che la prestazione lavorativa della ricorrente superava le 4 ore quotidiane e si svolgeva per n. 6 ore (cap. 3 del ricorso: “Essere vero che la sig.ra
, nel periodo intercorrente tra l'08.09.2018 e il E_
31.01.2019, su richiesta della datrice di lavoro ha CP_1 prestato per tutti i giorni lavorativi, in modo continuativo e stabile, attività lavorativa per sei ore quotidiane dal lunedì al sabato”), ma ha poi aggiunto che « … ma faceva ore in più, si iniziava alle 9.00 del mattino e si finiva la sera alle 21.00 tutti i giorni dal martedì al sabato».
Ed ancora, rispondendo al cap. 4 (“Essere vero che la sig.ra E_
, nel periodo intercorrente tra l'08.09.2018 e il 31.01.2019
[...] ha lavorato per 36 ore settimanali, osservando l'orario di lavoro
12:00-18:00 nei giorni di martedì e giovedì, e 09:00-15:00 nei giorni
Pagina 4 di 5 R.G. LAV. N. 945/2019
di lunedì, mercoledì e sabato”) ha dichiarato: «No, faceva ore in più come ho specificato nella risposta precedente».
4.3.1. Orbene, tali affermazioni rendono del tutto inattendibile la deposizione testimoniale poiché appare scarsamente verosimile che la ricorrente, pur lavorando per ben 12 ore al giorno (quindi 8 ore in più rispetto all'orario contrattuale), tutti i giorni dal martedì al sabato (secondo quanto sostenuto dalla teste ), abbia poi Tes_2 allegato nel ricorso di aver lavorato per sole 2 ore al giorno in più rispetto all'orario concordato, specificando, in modo estremamente preciso, anche la collocazione dell'orario della prestazione lavorativa effettivamente resa: «Invero, l'orario di lavoro coincideva con quello 12:00-18:00 il martedì e il giovedì, e 09:00-15:00 nei rimanenti giorni» (così a pag. 2 del ricorso, poi facendo confluire tale circostanza nel capitolo di prova n. 4).
4.3.2. La palese inattendibilità della teste comporta la inutilizzabilità delle relative dichiarazioni ai fini dell'accoglimento della domanda che, pertanto, è rimasta del tutto sfornita di prova.
5. Nulla si deve stabilire per le spese, stante la mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in data 26 novembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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