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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/05/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda sezione civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di R.G. 1162/2017 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rotundo Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro, CodiceFiscale_2 piazza Le Pera,9, giusta procura in calce all'atto di citazione
- parte attrice -
E in persona del l.r. p.t. (C.F e P.IVA ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Valerio Zimatore (C.F. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_3 presso il suo studio in Catanzaro via Buccarelli, 49 in forza di procura generale a rogito notaio di Bologna del 29.10.2010 rep. 115840/33105 agli atti Per_1
- parte convenuta -
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha chiesto al giudicante la Parte_1 condanna dell' come rappresentata, al pagamento - previo accertamento Controparte_1 dell'inadempimento contrattuale conseguente alla violazione dell'obbligo di buona fede - in suo favore, a titolo di risarcimento, della somma di € 20.000,00, per i danni patrimoniali subìti, e della somma di € 30.000,00, per i danni non patrimoniali subìti o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
oltre interessi legali e rivalutazione. Con vittoria di spese.
A fondamento della spiegata domanda parte attrice assumeva che i rapporti commerciali intrattenuti con l'istituto di credito prima improntati alla massima correttezza e trasparenza si erano inspiegabilmente trasformati divenendo lesivi dei suoi interessi.
1
R.G. n. 1162/2017 Deduceva, in particolare (i) di aver chiesto alla la rideterminazione del tasso di interesse CP_1 applicato sull'affidamento riconosciuto sul proprio conto corrente a far data dall'1.10.2015 e la restituzione delle “maggiori somme trattenute a seguito della concreta variazione del tasso medesimo” (pari ad euro 850,00); (ii) che a seguito di tale richiesta la avrebbe provveduto a rideterminare il CP_1 tasso di interesse, ma non anche a restituire le “maggiori somme trattenute”; (iii) che la non CP_1 avrebbe riscontrato la richiesta di rimodulazione del conto corrente, rendendosi in tal modo inadempiente ai principi di buona fede e correttezza, così costringendo parte attrice a formalizzare una serie di reclami;
(iv) di essersi trovato costretto, dietro convincimento/suggerimento dei funzionari dell'istituto, a versare sul proprio conto corrente l'importo di euro 50.000,00 “al fine di dimostrare la sua solita lealtà e correttezza” e garantire una “più veloce ed efficace gestione della pratica”;
(v) la condotta “omissiva” della anche in considerazione dell'adesione della stessa al CP_1 che avrebbe quale finalità proprio quella di “velocizzare lo svolgimento Controparte_2 delle operazioni di conto corrente, di diminuire e dimezzare i tempi di risposta alle richieste dei correntisti”.
Alla luce della situazione così delineata, l'attore decideva di porre fine al rapporto di conto corrente, con estinzione delle esposizioni mediante bonifico di € 136.500,00.
Costituitosi in giudizio, la convenuta contestava nel merito - per i motivi Controparte_1 specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - la spiegata domanda chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.
Parte convenuta, in particolare, adduceva l'infondatezza della ricostruzione dei fatti fornita dalla parte attrice, in quanto basata su illazioni e congetture senza alcun supporto probatorio. In particolare la banca convenuta deduceva di aver sempre agito in buona fede e con diligenza, rispondendo prontamente alle richieste del signor e mantenendo un comportamento Pt_1 trasparente, senza alcuna condotta "reticente" o "omissiva", rappresentando, inter alia, che la richiesta di rimodulazione del conto corrente fosse stata presa in considerazione tempestivamente, con una riduzione del tasso di interesse, ma che il cliente avesse rifiutato di sottoscrivere il piano di rimodulazione a causa di problematiche personali relative alla fideiussione.
Instauratosi il contraddittorio, conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti e le prove testimoniali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 novembre 2024. Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al
2
R.G. n. 1162/2017 fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "(cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass.
Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib.
n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito, ritiene questo giudice che la vicenda vada esaminata e decisa (i) sulla base dell'accertamento della responsabilità precontrattuale cui sarebbe incorsa o meno la con CP_1 correlata verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1337 c.c. e (ii) sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, evidenziando che la responsabilità precontrattuale costituisce una forma di responsabilità extra-contrattuale, con correlata applicazione delle relative regole.
Al riguardo, si richiamano i principi espressi, anche di recente, dalla Suprema Corte, secondo cui
“la responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 cod. civ. presuppone anzitutto che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto, inoltre, che una delle parti abbia interrotto le trattative, eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere o a rinunciare ad occasioni più favorevoli” (Cass. 25 settembre 2023, n. 27262).
3
R.G. n. 1162/2017 Nel caso che ci occupa, alla luce della ricostruzione fattuale della vicenda in uno alle risultanze istruttorie, orali e documentali, questo giudice ritiene che non possa considerarsi integrata la responsabilità precontrattuale di cui all'art. 1337 c.c., con correlato rigetto della domanda, ad eccezione di quanto infra, in quanto le trattative in ordine alle operazioni che parte attrice intendeva compiere non erano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto con correlato addebito di responsabilità in capo a chi ne avesse interrotto la conclusione senza un giustificato motivo.
Questo giudice ritiene di poter accogliere la domanda di parte attrice unicamente e limitatamente alla richiesta di restituzione della somma di euro 850,00 oltre interessi dalla data del riconoscimento alla data del soddisfo, a titolo di i “maggiori somme trattenute a seguito della concreta variazione del tasso medesimo”, e ciò in considerazione del pacifico riconoscimento di detta circostanza da parte dell'Istituto di credito che, nei propri scritti difensivi, non fornisce prova di aver corrisposto le dette somme.
Salvo quanto sopra, l'accertata non responsabilità in capo alla assorbe la richiesta di CP_1 risarcimento di danni patrimoniali e non, per i quali in ogni caso era totalmente carente il corredo probatorio a sostegno.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite, in ragione dell'assunta decisione, vengono compensate in ragione di 1/4 e i restanti
¾ seguono il regime della soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi, considerando che la causa non presentava questioni complesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente la domanda di parte attrice, limitatamente alla pretesa restitutoria relativa all'importo di euro 850,00, oltre interessi come in parte motiva.
Compensa le spese di lite in ragione di 1/4
Condanna parte attrice a rifondere alla parte convenuta i restanti ¾ che liquida (detti ¾) in €
2.856,75 oltre rimborso spese generali e oneri di legge.
Catanzaro, 21 maggio 2025
Il G.O.
Dott.ssa Maria Sciarrone
4
R.G. n. 1162/2017
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda sezione civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di R.G. 1162/2017 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rotundo Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro, CodiceFiscale_2 piazza Le Pera,9, giusta procura in calce all'atto di citazione
- parte attrice -
E in persona del l.r. p.t. (C.F e P.IVA ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Valerio Zimatore (C.F. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_3 presso il suo studio in Catanzaro via Buccarelli, 49 in forza di procura generale a rogito notaio di Bologna del 29.10.2010 rep. 115840/33105 agli atti Per_1
- parte convenuta -
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha chiesto al giudicante la Parte_1 condanna dell' come rappresentata, al pagamento - previo accertamento Controparte_1 dell'inadempimento contrattuale conseguente alla violazione dell'obbligo di buona fede - in suo favore, a titolo di risarcimento, della somma di € 20.000,00, per i danni patrimoniali subìti, e della somma di € 30.000,00, per i danni non patrimoniali subìti o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
oltre interessi legali e rivalutazione. Con vittoria di spese.
A fondamento della spiegata domanda parte attrice assumeva che i rapporti commerciali intrattenuti con l'istituto di credito prima improntati alla massima correttezza e trasparenza si erano inspiegabilmente trasformati divenendo lesivi dei suoi interessi.
1
R.G. n. 1162/2017 Deduceva, in particolare (i) di aver chiesto alla la rideterminazione del tasso di interesse CP_1 applicato sull'affidamento riconosciuto sul proprio conto corrente a far data dall'1.10.2015 e la restituzione delle “maggiori somme trattenute a seguito della concreta variazione del tasso medesimo” (pari ad euro 850,00); (ii) che a seguito di tale richiesta la avrebbe provveduto a rideterminare il CP_1 tasso di interesse, ma non anche a restituire le “maggiori somme trattenute”; (iii) che la non CP_1 avrebbe riscontrato la richiesta di rimodulazione del conto corrente, rendendosi in tal modo inadempiente ai principi di buona fede e correttezza, così costringendo parte attrice a formalizzare una serie di reclami;
(iv) di essersi trovato costretto, dietro convincimento/suggerimento dei funzionari dell'istituto, a versare sul proprio conto corrente l'importo di euro 50.000,00 “al fine di dimostrare la sua solita lealtà e correttezza” e garantire una “più veloce ed efficace gestione della pratica”;
(v) la condotta “omissiva” della anche in considerazione dell'adesione della stessa al CP_1 che avrebbe quale finalità proprio quella di “velocizzare lo svolgimento Controparte_2 delle operazioni di conto corrente, di diminuire e dimezzare i tempi di risposta alle richieste dei correntisti”.
Alla luce della situazione così delineata, l'attore decideva di porre fine al rapporto di conto corrente, con estinzione delle esposizioni mediante bonifico di € 136.500,00.
Costituitosi in giudizio, la convenuta contestava nel merito - per i motivi Controparte_1 specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - la spiegata domanda chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.
Parte convenuta, in particolare, adduceva l'infondatezza della ricostruzione dei fatti fornita dalla parte attrice, in quanto basata su illazioni e congetture senza alcun supporto probatorio. In particolare la banca convenuta deduceva di aver sempre agito in buona fede e con diligenza, rispondendo prontamente alle richieste del signor e mantenendo un comportamento Pt_1 trasparente, senza alcuna condotta "reticente" o "omissiva", rappresentando, inter alia, che la richiesta di rimodulazione del conto corrente fosse stata presa in considerazione tempestivamente, con una riduzione del tasso di interesse, ma che il cliente avesse rifiutato di sottoscrivere il piano di rimodulazione a causa di problematiche personali relative alla fideiussione.
Instauratosi il contraddittorio, conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti e le prove testimoniali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 novembre 2024. Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al
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R.G. n. 1162/2017 fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "(cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass.
Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib.
n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito, ritiene questo giudice che la vicenda vada esaminata e decisa (i) sulla base dell'accertamento della responsabilità precontrattuale cui sarebbe incorsa o meno la con CP_1 correlata verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1337 c.c. e (ii) sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, evidenziando che la responsabilità precontrattuale costituisce una forma di responsabilità extra-contrattuale, con correlata applicazione delle relative regole.
Al riguardo, si richiamano i principi espressi, anche di recente, dalla Suprema Corte, secondo cui
“la responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 cod. civ. presuppone anzitutto che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto, inoltre, che una delle parti abbia interrotto le trattative, eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere o a rinunciare ad occasioni più favorevoli” (Cass. 25 settembre 2023, n. 27262).
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R.G. n. 1162/2017 Nel caso che ci occupa, alla luce della ricostruzione fattuale della vicenda in uno alle risultanze istruttorie, orali e documentali, questo giudice ritiene che non possa considerarsi integrata la responsabilità precontrattuale di cui all'art. 1337 c.c., con correlato rigetto della domanda, ad eccezione di quanto infra, in quanto le trattative in ordine alle operazioni che parte attrice intendeva compiere non erano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto con correlato addebito di responsabilità in capo a chi ne avesse interrotto la conclusione senza un giustificato motivo.
Questo giudice ritiene di poter accogliere la domanda di parte attrice unicamente e limitatamente alla richiesta di restituzione della somma di euro 850,00 oltre interessi dalla data del riconoscimento alla data del soddisfo, a titolo di i “maggiori somme trattenute a seguito della concreta variazione del tasso medesimo”, e ciò in considerazione del pacifico riconoscimento di detta circostanza da parte dell'Istituto di credito che, nei propri scritti difensivi, non fornisce prova di aver corrisposto le dette somme.
Salvo quanto sopra, l'accertata non responsabilità in capo alla assorbe la richiesta di CP_1 risarcimento di danni patrimoniali e non, per i quali in ogni caso era totalmente carente il corredo probatorio a sostegno.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite, in ragione dell'assunta decisione, vengono compensate in ragione di 1/4 e i restanti
¾ seguono il regime della soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi, considerando che la causa non presentava questioni complesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente la domanda di parte attrice, limitatamente alla pretesa restitutoria relativa all'importo di euro 850,00, oltre interessi come in parte motiva.
Compensa le spese di lite in ragione di 1/4
Condanna parte attrice a rifondere alla parte convenuta i restanti ¾ che liquida (detti ¾) in €
2.856,75 oltre rimborso spese generali e oneri di legge.
Catanzaro, 21 maggio 2025
Il G.O.
Dott.ssa Maria Sciarrone
4
R.G. n. 1162/2017