Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 13 gennaio 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3757/2023
TRA
, nata a [...] il [...], n.q. di amministratore di sostegno Parte_1
di c.f. elettivamente domiciliata in Messina Controparte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Concetta Miasi, che le rappresenta e difende giusta autorizzazione del
Giudice tutelare in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione di inabilità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 7 luglio 2023, nell'interesse di veniva Controparte_1
esposto:
- a causa delle patologie da sofferte, sin dal 2010 era stata sottoposta a terapia Controparte_1
compensativa, su prescrizione del servizio di NPI, nonché a terapia psicologica di sostegno ed alla stessa e nell'ottobre 2012 le era stata attribuita l' indennità di frequenza;
- il beneficio riconosciuto, nel 2014, le era stato revocato in quanto non era stata sottoposta a visita per la revisione prevista;
- nel luglio 2013, il verificarsi di nuove incresciose circostanze aveva determinato la necessità e l'urgenza di trasferire la in altra struttura, per sottoporre la stessa ad una terapia di CP_1
Cont Parte
- in data 18 luglio 2018, tramite l' era stata inoltrata all' di Caltanissetta istanza per accertamenti medico-legali finalizzati al riconoscimento del proprio stato di invalidità civile;
- sottoposta a visita medica collegiale, era stata riconosciuta invalida nella misura del 67%;
- aveva proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., presso codesto Tribunale iscritto al n. r.g.
3227/2019, per l'accertamento del proprio stato di invalidità civile ed il ctu nominato non aveva riconosciuto il requisito sanitario richiesto;
- era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Venivano contestate le conclusioni del ctu, rilevando che non appariva chiaro quali esami fossero stati somministrati alla NN determinando la diagnosi e le conclusioni peritali.
Veniva rilevato che in data 12 dicembre 2019 l'Asp di Caltanissetta aveva diagnosticato alla una schizofrenia semplice cronica mentre il consulente aveva escluso la sussistenza di CP_1
tale patologia ritenendo piuttosto che la fosse affetta da un ritardo mentale moderato, CP_1
causato dalle condizioni socio-ambientali che si era ritrovata, suo malgrado, a vivere.
Veniva, pertanto, richiesto di accertare che lo stato patologico di fosse tale da Controparte_1 integrare i presupposti di legge e per l'effetto di riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
2.- Con atto depositato in data 6 novembre 2023, si costituiva in giudizio l'avv. Parte_1
nella qualità di amministratore di sostegno della signora insistendo
[...] Controparte_1
in atti.
3.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, CP_2
con vittoria di spese e compensi.
4.- Veniva disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp.
5.- L'udienza del 13 gennaio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
6.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso al fine di accertare la sussistenza in capo a del requisito sanitario utile al conseguimento della Controparte_1
pensione di inabilità (giudizio iscritto al RG n. 3227/2019, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, aveva riconosciuto invalida in misura pari al 70% e parte ricorrente aveva espresso il Controparte_1
proprio dissenso. Con il presente giudizio, viene chiesto l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità in capo a Controparte_1
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp.
Il ctu nominato nel presente procedimento ha ritenuto che è affetta da “disabilita Controparte_1
intellettiva di grado modertato con turbe del comportamento. (icd-9 cod.diagn.318 tab. d.m.
02/1992 ). perc. inv. 65%.... psicosi con tratti autistici (icd-9 cod.diagn.298.9 tab. d.m. 02/1992 cod.diagn. 1210 p.a). perc. inv.71%)”
Il consulente, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetta ha concluso Controparte_1 ritenendo che la “può essere dichiarato invalido totale e permanente nella misura del CP_1
100%, con diritto alla pensione d'inabilità, a far data dal mese di febbraio 2019, periodo in cui è stata ricoverata per un scompenso dispercettivo ed in quella sede è stata diagnosticata la patologia psicotica dalla Psichiatria dell'Ospedale di Caltanissetta, come da certificazione agli atti(“Schizofrenia Simplex cronica””).
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle Controparte_1
condizioni sanitarie utili per il riconoscimento della pensione di inabilità dal febbraio 2019, come previsto dal ctu. 7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della decorrenza del requisito sanitario successiva alla presentazione della domanda amministrativa ma anteriore al deposito del ricorso per atp, le spese del procedimento per atp e del presente procedimento vengono compensate per metà e la restante quota viene posta a carico dell' e viene liquidata in dispositivo ex dm 10 CP_2
marzo 2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia, in favore dell'Erario; vengono, altresì, poste in via definitiva a carico dell' le spese di ctu CP_2
separatamente liquidate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento della Controparte_1
pensione di inabilità dal febbraio 2019;
b) condanna l' al pagamento di metà delle spese giudiziali del procedimento per atp liquidate CP_2 nella somma già ridotta di € 584,25, oltre accessori di legge e rimborso spese generali in favore dell'Erario e dichiara compensata la restante quota;
c) condanna l' al pagamento di metà delle spese giudiziali del presente procedimento liquidate CP_2
nella somma già ridotta di € 1347,75, oltre accessori di legge e rimborso spese generali in favore dell'Erario e dichiara compensata la restante quota;
d) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_2
Messina, 14 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga