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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2024, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28 febbraio 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1090/2022 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Cesare Mancini Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'avv. Sabrina De Paola Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 212/2022 del Tribunale del lavoro di Velletri
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 6 giugno 2019 ha convenuto il Parte_1 CP_1
davanti al Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro esponendo che
[...]
con decreto n. 36 del 23 ottobre 2017, previa valutazione del suo curriculum vitae, il locale Sindaco le aveva conferito l'incarico di Direttore dell'Istituzione Organizzazione_1
di ; di avere mantenuto tale incarico fino alla data del 29 gennaio
[...] CP_1
2019, quando le era stato notificato il decreto n. 3 del 28 gennaio 2019, di revoca per asserita giusta causa a firma del del di avere svolto Controparte_2 CP_1
i compiti assegnati, analiticamente elencati, in piena autonomia e con responsabilità di
Pag. 1 di 9 risultato, sottoposta a direttive e istruzioni impartite dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dai suoi preposti, con obbligo di presenza quotidiana e osservanza di un orario di lavoro eterodeterminato dalle ore 8:30 alle ore 16:30 dal lunedì al sabato, senza avere fruito di regolari ferie e percependo una regolare retribuzione;
che la motivazione della revoca dell'incarico, nell'ambito delle celebrazioni del 75° anniversario dello sbarco alleato ad e , era stata la seguente: “Che la stampa Pt_2 CP_1
locale e nazionale ha evidenziato, durante la visita guidata sui luoghi dello sbarco, in occasione degli eventi celebrativi sopra menzionati, la presenza del dott.
[...]
che avrebbe successivamente esternato commenti inneggianti al nazismo ed Per_1
al fascismo, offensivi e irriguardosi dei valori della democrazia e delle Istituzioni, riportati sui social media e pubblicizzati sulla stampa locale e nazionale;
Che tale comportamento ha determinato una grande reazione di sdegno – ripresa dalla stampa locale e nazionale – della comunità locale e dell'amministrazione comunale di e CP_1 del mondo delle istituzioni, regionali e nazionali, considerata l'assoluta gravita dei fatti, per di più verificatesi in occasione di eventi celebrativi e commemorativi dei soldati alleati che sacrificarono la loro vita per liberare il popolo italiano dall'oppressione nazi- fascista;
che il commissario straordinario di , appresa la notizia dagli organi di CP_1
stampa, ha chiesto con nota n° 5787 del 21/01/19, al presidente e al direttore dell'università civica di fornire spiegazioni sulle attività affidate dalla CP_1 medesima con l'indicazione delle motivazioni che Controparte_3 Per_1
Org_ hanno indotto la stessa a scegliere come partner il dott. e l'accademia Per_1 di cui è referente, nonché le motivazioni per cui la presentazione dell'iniziativa denominata “guida ai luoghi dello Sbarco” affidata secondo il progetto, all'associazione
sia stata poi attribuita al dott. ed infine quali specifiche Parte_3 Per_1 iniziative siano state poste dall' atte ad impedire il verificarsi degli Org_1 eventi citati”; che detta revoca, nella quale le era sostanzialmente addebitata un'omissione di vigilanza sulla manifestazione in questione, l'aveva repentinamente privata di ogni mansione e gravemente lesa nella dignità e nella professionalità, con conseguenze anche sul suo stato psichico.
Precisato che nessun codice disciplinare era affisso in luogo accessibile ai lavoratori e sostenuto che “La società resistente al momento dei fatti impiega più di 15 dipendenti”, ha argomentato sull'illegittimità del decreto di revoca per difetto di contestazione e
Pag. 2 di 9 comunque di regolare procedimento disciplinare;
per insussistenza del fatto addebitato e della recisione dell'elemento fiduciario;
per assenza di proporzionalità con la sanzione inflitta, anche in violazione dell'art. 14 del contratto stipulato tra le parti.
Ha concluso con testuale richiesta di “dichiarare la nullità/illegittimità del
Provvedimento di Revoca dell'incarico di Direttore Generale n° 22 del 28/12/18 (recte,
28 gennaio 2019) per giusta causa a firma del Commissario Straordinario alla ricorrente, e per l'effetto ordinare alla convenuta l'immediata riassunzione della Sig.ra nelle Funzione-Mansione di Direttore dell'Istituzione Parte_1 Organizzazione_1
di con diritto alle retribuzioni maturate e maturande. b) Con la
[...] CP_1
rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. c) Condannare la Convenuta al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nelle retribuzioni globali di fatto maturate dal dì dell'illegittima revoca sino all'effettiva reintegra del posto di lavoro, o/o sino a valida risoluzione del rapporto di lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rit. Forf. Del 12.50% da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. e) Condannare parte convenuta al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per risoluzione nulla e/o inefficace e/o illegittimo stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno della revoca sino a quello dell'effettiva reintegra, ed al versamento, in ogni caso in misura non inferiore alle 12 mensilità di retribuzione globale di fatto con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. f) Dichiararsi il comportamento antigiuridico della resistente, come causa dei denunciati danni del ricorrente e per l'effetto condannare la società resistente al pagamento del danno esistenziale che si indica sin d'ora in euro 15.000,00 o secondo la prudente valutazione dell'Ill.mo Sig. Giudice”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il eccependo la Controparte_1
nullità del ricorso introduttivo e il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, ha evidenziato che tra la ricorrente e l' Controparte_4
era stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sino
[...]
Pag. 3 di 9 alla scadenza del mandato del Sindaco, terminato con lo scioglimento del Consiglio comunale a seguito del relativo d.P.R. datato 21 maggio 2018; che l'incarico era stato prorogato una prima volta fino al 31 dicembre 2018 e una seconda volta fino al termine della gestione commissariale a cura del , al fine di garantire la Controparte_2 continuità dell'attività dell'ente; che il rapporto si era svolto senza vincolo di subordinazione e con piena autonomia organizzativa da parte della , con facoltà Pt_1
di risoluzione del rapporto con preavviso di giorni 60; che il corrispettivo concordato di
€ 26.989,14 era stato interamente versato, né la ricorrente poteva fruire di ferie;
che gli avvenimenti accaduti nell'ambito delle celebrazioni organizzate per il 75° anniversario dello sbarco alleato avevano provocato sdegnate reazioni nel mondo politico e nella comunità locale, ciò che aveva indotto il , previa richiesta di Controparte_2
una specifica relazione al Presidente e al Direttore dell'Università con nota n. 5787 del
21 gennaio 2019, a revocare sia l'incarico del Presidente sia la proroga dell'incarico della attesa l'insufficienza del riscontro da parte di costoro;
che ad ogni modo il Pt_1
rapporto di collaborazione con la era proseguito anche dopo la revoca Pt_1 dell'incarico di Direttore, fino alla data del 15 giugno 2019, quando esso era cessato per scadenza naturale del termine, previa erogazione dei relativi compensi;
che, dunque, non vi era stata nessuna illegittima risoluzione del rapporto. Richiesto il rigetto del ricorso, ha formulato domanda riconvenzionale con la quale ha dedotto la causazione di danni all'immagine per la derivanti dalle condotte negligenti sopra cennate, Parte_4 quantificando il pregiudizio nella somma di € 15.000,00 al cui pagamento ha richiesto che la fosse condannata. Pt_1
Con ordinanza adottata fuori udienza il 6 dicembre 2019 il giudice adito ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal ritenendola non dipendente dal titolo CP_1
dedotto in giudizio;
quindi, ammessa la medesima domanda con successiva ordinanza datata 17 novembre 2020, la causa è stata istruita in forma documentale ed è stata decisa con la sentenza n. 212/2022, depositata il 2 marzo 2022, che ha respinto il ricorso e accolto la domanda riconvenzionale, condannando la al pagamento in favore del Pt_1 della somma a titolo risarcitorio di € 5.000,00 e delle spese processuali. CP_1
Con atto depositato presso questa Corte il 3 maggio 2022 la ha presentato Pt_1
tempestivo appello, affidandolo ai seguenti motivi.
Pag. 4 di 9 Con il primo ha censurato l'erroneità della ricostruzione operata dal primo giudice in quanto nel ricorso non si erano proposte solo questioni attinenti alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come avente natura subordinata, ma si era anche stigmatizzata l'illegittimità del provvedimento di revoca atteso che nessun inadempimento poteva esserle addebitato, ciò che riguardava anche le argomentazioni formulate in tema di carenza di giusta causa e di proporzionalità, in detta prospettiva applicabili anche in caso di lavoro autonomo o para-subordinato. Invero, l'art. 14 del contratto stipulato prevedeva che il rapporto potesse essere risolto anticipatamente “in caso di inadempienze”, di guisa che l'assenza di qualsiasi inadempienza rendeva ingiustificata la risoluzione stessa. Ha evidenziato di avere esplicitamente dedotto l'insussistenza di qualsiasi responsabilità a sé ascrivibile e che comunque nessun addebito poteva esserle mosso, non avendo conferito l'Università civica alcun incarico al nell'ambito degli eventi culturali svoltisi in occasione del 75° anniversario Per_1 dello sbarco alleato;
che, al contrario, la partecipazione dell'associazione riconducibile al era stata proposta dallo stesso e approvata dal Consiglio di Per_1 CP_1 amministrazione dell'Università, del quale ella non era membro, in disparte il rilievo che il aveva collaborato a più riprese sia in epoca precedente, sia in epoca Per_1
successiva ad iniziative comunali e che le esternazioni di matrice neofascista erano comparse sui social solo a manifestazione terminata. Ha sostenuto quindi che la condotta del Commissario fosse contraria ai principi fissati negli artt. 1175 e 1375 c.c. e di essere stata ingiustamente sottoposta ad una sorta di gogna mediatica, tanto che aveva dovuto sporgere numerose querele per diffamazione aggravata verso esponenti politici locali, concluse con emissione di decreti penali di condanna. Ha quindi ribadito che “oltre al risarcimento dei danni nella misura dei compensi (retribuzioni) dalla revoca dell'incarico sino alla sua naturale scadenza, ha certamente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito dell'illegittima revoca dell'incarico e della gogna mediatica che ne è conseguita, quantificato da questa difesa in euro 15.000,00”.
Con un secondo motivo ha espresso doglianza per l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal In via preliminare ha sottolineato che il primo CP_1
giudice assegnatario del procedimento aveva rigettato tale domanda con provvedimento espresso del 6 dicembre 2019, avente carattere decisorio e di sentenza, non tempestivamente impugnato. Nel merito, ha lamentato la mancata dimostrazione del
Pag. 5 di 9 preteso e comunque inesistente danno patito dal specie alla luce del fatto che lo CP_1
stesso ente aveva dato corso al pagamento del progetto, specificando nella determina dirigenziale che il “medesimo aveva avuto successo di Pubblico”; che il post del era stato pubblicato solo in un momento successivo alla conclusione delle Per_1 manifestazioni;
che questi non era stato individuato dall'Università, ma dallo stesso
Comune.
Con un terzo motivo ha lamentato la mancata ammissione dei mezzi di prova, il che integrerebbe una manifesta violazione del diritto di difesa.
Con un quarto motivo, erroneamente rubricato “sulla condanna alle spese di lite e CTU” atteso che nessuna consulenza è stata svolta in primo grado, ha impugnato la propria condanna al pagamento delle spese processuali.
Ha quindi concluso per la riforma della sentenza, per l'accoglimento delle domande proposte in ricorso e per il rigetto di quella riconvenzionale, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con distrazione.
Nuovamente radicato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del gravame, del quale ha comunque richiesto il rigetto a causa della sua infondatezza.
All'esito dell'udienza odierna e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Il primo motivo di gravame non merita accoglimento.
Rileva la Corte che il contestato provvedimento emesso dal Commissario CP_2
del il 28 gennaio 2019, che ha revocato il proprio decreto n. 22 del Controparte_1
28 dicembre 2018 con il quale si era disposta la proroga dell'incarico di Direttore dell'Università civica conferito alla “sino a fine mandato di questa gestione Pt_1 commissariale”, in sostanza costituiva in effetti un recesso dal contratto di collaborazione stipulato il 29 dicembre 2017, disciplinato dal punto 14 che prevedeva che “Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le parti, in caso di inadempienze contrattuali, le quali avranno come conseguenza il recesso immediato”.
Pag. 6 di 9 Nondimeno, risulta assorbente la considerazione per la quale, a dispetto della revoca della proroga, la è stata comunque retribuita, come dimostrato dal Comune con la Pt_1 produzione delle relative buste paga e non mai contestato dall'odierna appellante, in ragione dell'importo lordo fisso contrattuale di € 2.249,10 fino al mese di giugno 2019, epoca di scadenza del mandato del e correlata scadenza Controparte_2 dell'incarico conferito all'appellante. Pertanto, la che non ha nemmeno dedotto Pt_1
alcunché al riguardo, essendosi limitata a lamentare l'insussistenza dei presupposti per la revoca, non avrebbe comunque potuto aspirare a che il rapporto si protraesse oltre il mese di giugno 2019, né ad ottenere compensi superiori a quelli percepiti, con la conseguenza che nel caso di specie non si ravvede alcuna lesione patrimoniale tutelabile, peraltro espressamente indicata dalla stessa appellante nelle somme contrattualmente dovute che ella ha già ricevuto.
Né la circostanza che nel periodo tra il 28 gennaio e il giugno 2019 la non abbia Pt_1
più esercitato le sue mansioni direttive è stata oggetto di alcuna richiesta di prova, di guisa che le relative allegazioni sono restate del tutto indimostrate, senza considerare che il ha dedotto, in maniera ugualmente non contestata dalla ricorrente, che il rapporto CP_1
era comunque proseguito fino alla sua naturale scadenza.
Allo stesso modo, non è stata formulata alcuna istanza istruttoria per la dimostrazione dell'esistenza degli ulteriori danni allegati. Infatti, tutti i capitoli di prova vertevano sulla lamentata ingiustificatezza della revoca, segnatamente sulla mancanza di un valido procedimento disciplinare, il che presupponeva la sussistenza di un rapporto di dipendenza, mai intercorso tra le parti. Ciò anche alla luce del rilievo che nessun mezzo di prova al riguardo è stato articolato dalla difesa della e che la prospettazione Pt_1
della ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato risulta essere stata abbandonata in questo grado di giudizio, atteso che nell'atto di gravame l'appellante ha esplicitamente qualificato il rapporto sviluppatosi con il Comune come di lavoro autonomo o comunque para-subordinato.
Né allo scopo sono utili i numerosi articoli di giornale prodotti in atti, atteso che da essi non si rileva quel necessario collegamento causale con le motivazioni dell'atto commissariale che, nella indimostrata prospettiva della avrebbe dato la stura a Pt_1
tutte le reazioni poi verificatesi nel mondo politico locale, reazioni che vanno invece più
Pag. 7 di 9 propriamente messe in relazione con il profondo clamore suscitato sul territorio dalla vicenda in sé, non già dall'avvenuta revoca.
Tanto comporta il rigetto anche del terzo motivo di gravame.
È fondato e merita invece accoglimento, dovendosi sul punto riformare la sentenza di primo grado, il secondo motivo di appello.
Infatti, per un verso il Tribunale con la pronuncia emessa il 6 dicembre 2019, quando la domanda riconvenzionale proposta dal era stata espressamente CP_1 CP_1
rigettata, aveva consumato il proprio potere di decidere in merito, ciò che, a prescindere dalla correttezza o meno di un tale provvedimento, non consentiva al nuovo giudice- persona fisica assegnatario del procedimento di pronunciarsi nuovamente, come invece avvenuto una prima volta con l'ordinanza del 9 novembre 2020 e una seconda volta in sentenza.
Per un altro verso, alla luce della natura decisoria del citato provvedimento del 6 dicembre
2019, non era sufficiente la riserva di appello formulata dal , ma Controparte_1
sarebbe stato necessario proporre comunque appello incidentale avverso la pronuncia per consentire la cognizione sulla domanda riconvenzionale anche in questo grado di giudizio.
Viceversa, il ha nei fatti omesso di coltivare una tale domanda, che non si CP_1
sarebbe più potuta ammettere nel primo grado di giudizio, atteso che, come anticipato, il
Tribunale si era già espressamente pronunciato su di essa con provvedimento definitivo di natura decisoria, autonomamente impugnabile e non più revocabile.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale della quale si discute è stata prima erroneamente ammessa, quindi erroneamente esaminata ed infine erroneamente accolta, mentre non avrebbe più potuto essere vagliata dal Tribunale che, si ripete, aveva consumato il proprio potere decisorio rigettandola con il provvedimento espresso del 6 dicembre 2019.
Ne consegue ulteriormente che tale capo della sentenza va riformato, dovendosi dichiarare non dovuta dall'appellante la somma liquidata nella pronuncia impugnata a titolo risarcitorio in favore del . Controparte_1
L'accoglimento del secondo motivo comporta la fondatezza anche del quarto motivo, in disparte l'inconferenza del riferimento ad una mai espletata consulenza tecnica, in quanto
Pag. 8 di 9 la reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese, non solo del primo grado di giudizio, ma anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 3 maggio 2022 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri n.
212/2022, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello dichiara non dovuta dall'appellante la somma liquidata a titolo di domanda riconvenzionale nella sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 28 febbraio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28 febbraio 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1090/2022 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Cesare Mancini Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'avv. Sabrina De Paola Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 212/2022 del Tribunale del lavoro di Velletri
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 6 giugno 2019 ha convenuto il Parte_1 CP_1
davanti al Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro esponendo che
[...]
con decreto n. 36 del 23 ottobre 2017, previa valutazione del suo curriculum vitae, il locale Sindaco le aveva conferito l'incarico di Direttore dell'Istituzione Organizzazione_1
di ; di avere mantenuto tale incarico fino alla data del 29 gennaio
[...] CP_1
2019, quando le era stato notificato il decreto n. 3 del 28 gennaio 2019, di revoca per asserita giusta causa a firma del del di avere svolto Controparte_2 CP_1
i compiti assegnati, analiticamente elencati, in piena autonomia e con responsabilità di
Pag. 1 di 9 risultato, sottoposta a direttive e istruzioni impartite dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dai suoi preposti, con obbligo di presenza quotidiana e osservanza di un orario di lavoro eterodeterminato dalle ore 8:30 alle ore 16:30 dal lunedì al sabato, senza avere fruito di regolari ferie e percependo una regolare retribuzione;
che la motivazione della revoca dell'incarico, nell'ambito delle celebrazioni del 75° anniversario dello sbarco alleato ad e , era stata la seguente: “Che la stampa Pt_2 CP_1
locale e nazionale ha evidenziato, durante la visita guidata sui luoghi dello sbarco, in occasione degli eventi celebrativi sopra menzionati, la presenza del dott.
[...]
che avrebbe successivamente esternato commenti inneggianti al nazismo ed Per_1
al fascismo, offensivi e irriguardosi dei valori della democrazia e delle Istituzioni, riportati sui social media e pubblicizzati sulla stampa locale e nazionale;
Che tale comportamento ha determinato una grande reazione di sdegno – ripresa dalla stampa locale e nazionale – della comunità locale e dell'amministrazione comunale di e CP_1 del mondo delle istituzioni, regionali e nazionali, considerata l'assoluta gravita dei fatti, per di più verificatesi in occasione di eventi celebrativi e commemorativi dei soldati alleati che sacrificarono la loro vita per liberare il popolo italiano dall'oppressione nazi- fascista;
che il commissario straordinario di , appresa la notizia dagli organi di CP_1
stampa, ha chiesto con nota n° 5787 del 21/01/19, al presidente e al direttore dell'università civica di fornire spiegazioni sulle attività affidate dalla CP_1 medesima con l'indicazione delle motivazioni che Controparte_3 Per_1
Org_ hanno indotto la stessa a scegliere come partner il dott. e l'accademia Per_1 di cui è referente, nonché le motivazioni per cui la presentazione dell'iniziativa denominata “guida ai luoghi dello Sbarco” affidata secondo il progetto, all'associazione
sia stata poi attribuita al dott. ed infine quali specifiche Parte_3 Per_1 iniziative siano state poste dall' atte ad impedire il verificarsi degli Org_1 eventi citati”; che detta revoca, nella quale le era sostanzialmente addebitata un'omissione di vigilanza sulla manifestazione in questione, l'aveva repentinamente privata di ogni mansione e gravemente lesa nella dignità e nella professionalità, con conseguenze anche sul suo stato psichico.
Precisato che nessun codice disciplinare era affisso in luogo accessibile ai lavoratori e sostenuto che “La società resistente al momento dei fatti impiega più di 15 dipendenti”, ha argomentato sull'illegittimità del decreto di revoca per difetto di contestazione e
Pag. 2 di 9 comunque di regolare procedimento disciplinare;
per insussistenza del fatto addebitato e della recisione dell'elemento fiduciario;
per assenza di proporzionalità con la sanzione inflitta, anche in violazione dell'art. 14 del contratto stipulato tra le parti.
Ha concluso con testuale richiesta di “dichiarare la nullità/illegittimità del
Provvedimento di Revoca dell'incarico di Direttore Generale n° 22 del 28/12/18 (recte,
28 gennaio 2019) per giusta causa a firma del Commissario Straordinario alla ricorrente, e per l'effetto ordinare alla convenuta l'immediata riassunzione della Sig.ra nelle Funzione-Mansione di Direttore dell'Istituzione Parte_1 Organizzazione_1
di con diritto alle retribuzioni maturate e maturande. b) Con la
[...] CP_1
rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. c) Condannare la Convenuta al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nelle retribuzioni globali di fatto maturate dal dì dell'illegittima revoca sino all'effettiva reintegra del posto di lavoro, o/o sino a valida risoluzione del rapporto di lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rit. Forf. Del 12.50% da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. e) Condannare parte convenuta al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per risoluzione nulla e/o inefficace e/o illegittimo stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno della revoca sino a quello dell'effettiva reintegra, ed al versamento, in ogni caso in misura non inferiore alle 12 mensilità di retribuzione globale di fatto con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. f) Dichiararsi il comportamento antigiuridico della resistente, come causa dei denunciati danni del ricorrente e per l'effetto condannare la società resistente al pagamento del danno esistenziale che si indica sin d'ora in euro 15.000,00 o secondo la prudente valutazione dell'Ill.mo Sig. Giudice”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il eccependo la Controparte_1
nullità del ricorso introduttivo e il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, ha evidenziato che tra la ricorrente e l' Controparte_4
era stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sino
[...]
Pag. 3 di 9 alla scadenza del mandato del Sindaco, terminato con lo scioglimento del Consiglio comunale a seguito del relativo d.P.R. datato 21 maggio 2018; che l'incarico era stato prorogato una prima volta fino al 31 dicembre 2018 e una seconda volta fino al termine della gestione commissariale a cura del , al fine di garantire la Controparte_2 continuità dell'attività dell'ente; che il rapporto si era svolto senza vincolo di subordinazione e con piena autonomia organizzativa da parte della , con facoltà Pt_1
di risoluzione del rapporto con preavviso di giorni 60; che il corrispettivo concordato di
€ 26.989,14 era stato interamente versato, né la ricorrente poteva fruire di ferie;
che gli avvenimenti accaduti nell'ambito delle celebrazioni organizzate per il 75° anniversario dello sbarco alleato avevano provocato sdegnate reazioni nel mondo politico e nella comunità locale, ciò che aveva indotto il , previa richiesta di Controparte_2
una specifica relazione al Presidente e al Direttore dell'Università con nota n. 5787 del
21 gennaio 2019, a revocare sia l'incarico del Presidente sia la proroga dell'incarico della attesa l'insufficienza del riscontro da parte di costoro;
che ad ogni modo il Pt_1
rapporto di collaborazione con la era proseguito anche dopo la revoca Pt_1 dell'incarico di Direttore, fino alla data del 15 giugno 2019, quando esso era cessato per scadenza naturale del termine, previa erogazione dei relativi compensi;
che, dunque, non vi era stata nessuna illegittima risoluzione del rapporto. Richiesto il rigetto del ricorso, ha formulato domanda riconvenzionale con la quale ha dedotto la causazione di danni all'immagine per la derivanti dalle condotte negligenti sopra cennate, Parte_4 quantificando il pregiudizio nella somma di € 15.000,00 al cui pagamento ha richiesto che la fosse condannata. Pt_1
Con ordinanza adottata fuori udienza il 6 dicembre 2019 il giudice adito ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal ritenendola non dipendente dal titolo CP_1
dedotto in giudizio;
quindi, ammessa la medesima domanda con successiva ordinanza datata 17 novembre 2020, la causa è stata istruita in forma documentale ed è stata decisa con la sentenza n. 212/2022, depositata il 2 marzo 2022, che ha respinto il ricorso e accolto la domanda riconvenzionale, condannando la al pagamento in favore del Pt_1 della somma a titolo risarcitorio di € 5.000,00 e delle spese processuali. CP_1
Con atto depositato presso questa Corte il 3 maggio 2022 la ha presentato Pt_1
tempestivo appello, affidandolo ai seguenti motivi.
Pag. 4 di 9 Con il primo ha censurato l'erroneità della ricostruzione operata dal primo giudice in quanto nel ricorso non si erano proposte solo questioni attinenti alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come avente natura subordinata, ma si era anche stigmatizzata l'illegittimità del provvedimento di revoca atteso che nessun inadempimento poteva esserle addebitato, ciò che riguardava anche le argomentazioni formulate in tema di carenza di giusta causa e di proporzionalità, in detta prospettiva applicabili anche in caso di lavoro autonomo o para-subordinato. Invero, l'art. 14 del contratto stipulato prevedeva che il rapporto potesse essere risolto anticipatamente “in caso di inadempienze”, di guisa che l'assenza di qualsiasi inadempienza rendeva ingiustificata la risoluzione stessa. Ha evidenziato di avere esplicitamente dedotto l'insussistenza di qualsiasi responsabilità a sé ascrivibile e che comunque nessun addebito poteva esserle mosso, non avendo conferito l'Università civica alcun incarico al nell'ambito degli eventi culturali svoltisi in occasione del 75° anniversario Per_1 dello sbarco alleato;
che, al contrario, la partecipazione dell'associazione riconducibile al era stata proposta dallo stesso e approvata dal Consiglio di Per_1 CP_1 amministrazione dell'Università, del quale ella non era membro, in disparte il rilievo che il aveva collaborato a più riprese sia in epoca precedente, sia in epoca Per_1
successiva ad iniziative comunali e che le esternazioni di matrice neofascista erano comparse sui social solo a manifestazione terminata. Ha sostenuto quindi che la condotta del Commissario fosse contraria ai principi fissati negli artt. 1175 e 1375 c.c. e di essere stata ingiustamente sottoposta ad una sorta di gogna mediatica, tanto che aveva dovuto sporgere numerose querele per diffamazione aggravata verso esponenti politici locali, concluse con emissione di decreti penali di condanna. Ha quindi ribadito che “oltre al risarcimento dei danni nella misura dei compensi (retribuzioni) dalla revoca dell'incarico sino alla sua naturale scadenza, ha certamente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito dell'illegittima revoca dell'incarico e della gogna mediatica che ne è conseguita, quantificato da questa difesa in euro 15.000,00”.
Con un secondo motivo ha espresso doglianza per l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal In via preliminare ha sottolineato che il primo CP_1
giudice assegnatario del procedimento aveva rigettato tale domanda con provvedimento espresso del 6 dicembre 2019, avente carattere decisorio e di sentenza, non tempestivamente impugnato. Nel merito, ha lamentato la mancata dimostrazione del
Pag. 5 di 9 preteso e comunque inesistente danno patito dal specie alla luce del fatto che lo CP_1
stesso ente aveva dato corso al pagamento del progetto, specificando nella determina dirigenziale che il “medesimo aveva avuto successo di Pubblico”; che il post del era stato pubblicato solo in un momento successivo alla conclusione delle Per_1 manifestazioni;
che questi non era stato individuato dall'Università, ma dallo stesso
Comune.
Con un terzo motivo ha lamentato la mancata ammissione dei mezzi di prova, il che integrerebbe una manifesta violazione del diritto di difesa.
Con un quarto motivo, erroneamente rubricato “sulla condanna alle spese di lite e CTU” atteso che nessuna consulenza è stata svolta in primo grado, ha impugnato la propria condanna al pagamento delle spese processuali.
Ha quindi concluso per la riforma della sentenza, per l'accoglimento delle domande proposte in ricorso e per il rigetto di quella riconvenzionale, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con distrazione.
Nuovamente radicato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del gravame, del quale ha comunque richiesto il rigetto a causa della sua infondatezza.
All'esito dell'udienza odierna e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Il primo motivo di gravame non merita accoglimento.
Rileva la Corte che il contestato provvedimento emesso dal Commissario CP_2
del il 28 gennaio 2019, che ha revocato il proprio decreto n. 22 del Controparte_1
28 dicembre 2018 con il quale si era disposta la proroga dell'incarico di Direttore dell'Università civica conferito alla “sino a fine mandato di questa gestione Pt_1 commissariale”, in sostanza costituiva in effetti un recesso dal contratto di collaborazione stipulato il 29 dicembre 2017, disciplinato dal punto 14 che prevedeva che “Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le parti, in caso di inadempienze contrattuali, le quali avranno come conseguenza il recesso immediato”.
Pag. 6 di 9 Nondimeno, risulta assorbente la considerazione per la quale, a dispetto della revoca della proroga, la è stata comunque retribuita, come dimostrato dal Comune con la Pt_1 produzione delle relative buste paga e non mai contestato dall'odierna appellante, in ragione dell'importo lordo fisso contrattuale di € 2.249,10 fino al mese di giugno 2019, epoca di scadenza del mandato del e correlata scadenza Controparte_2 dell'incarico conferito all'appellante. Pertanto, la che non ha nemmeno dedotto Pt_1
alcunché al riguardo, essendosi limitata a lamentare l'insussistenza dei presupposti per la revoca, non avrebbe comunque potuto aspirare a che il rapporto si protraesse oltre il mese di giugno 2019, né ad ottenere compensi superiori a quelli percepiti, con la conseguenza che nel caso di specie non si ravvede alcuna lesione patrimoniale tutelabile, peraltro espressamente indicata dalla stessa appellante nelle somme contrattualmente dovute che ella ha già ricevuto.
Né la circostanza che nel periodo tra il 28 gennaio e il giugno 2019 la non abbia Pt_1
più esercitato le sue mansioni direttive è stata oggetto di alcuna richiesta di prova, di guisa che le relative allegazioni sono restate del tutto indimostrate, senza considerare che il ha dedotto, in maniera ugualmente non contestata dalla ricorrente, che il rapporto CP_1
era comunque proseguito fino alla sua naturale scadenza.
Allo stesso modo, non è stata formulata alcuna istanza istruttoria per la dimostrazione dell'esistenza degli ulteriori danni allegati. Infatti, tutti i capitoli di prova vertevano sulla lamentata ingiustificatezza della revoca, segnatamente sulla mancanza di un valido procedimento disciplinare, il che presupponeva la sussistenza di un rapporto di dipendenza, mai intercorso tra le parti. Ciò anche alla luce del rilievo che nessun mezzo di prova al riguardo è stato articolato dalla difesa della e che la prospettazione Pt_1
della ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato risulta essere stata abbandonata in questo grado di giudizio, atteso che nell'atto di gravame l'appellante ha esplicitamente qualificato il rapporto sviluppatosi con il Comune come di lavoro autonomo o comunque para-subordinato.
Né allo scopo sono utili i numerosi articoli di giornale prodotti in atti, atteso che da essi non si rileva quel necessario collegamento causale con le motivazioni dell'atto commissariale che, nella indimostrata prospettiva della avrebbe dato la stura a Pt_1
tutte le reazioni poi verificatesi nel mondo politico locale, reazioni che vanno invece più
Pag. 7 di 9 propriamente messe in relazione con il profondo clamore suscitato sul territorio dalla vicenda in sé, non già dall'avvenuta revoca.
Tanto comporta il rigetto anche del terzo motivo di gravame.
È fondato e merita invece accoglimento, dovendosi sul punto riformare la sentenza di primo grado, il secondo motivo di appello.
Infatti, per un verso il Tribunale con la pronuncia emessa il 6 dicembre 2019, quando la domanda riconvenzionale proposta dal era stata espressamente CP_1 CP_1
rigettata, aveva consumato il proprio potere di decidere in merito, ciò che, a prescindere dalla correttezza o meno di un tale provvedimento, non consentiva al nuovo giudice- persona fisica assegnatario del procedimento di pronunciarsi nuovamente, come invece avvenuto una prima volta con l'ordinanza del 9 novembre 2020 e una seconda volta in sentenza.
Per un altro verso, alla luce della natura decisoria del citato provvedimento del 6 dicembre
2019, non era sufficiente la riserva di appello formulata dal , ma Controparte_1
sarebbe stato necessario proporre comunque appello incidentale avverso la pronuncia per consentire la cognizione sulla domanda riconvenzionale anche in questo grado di giudizio.
Viceversa, il ha nei fatti omesso di coltivare una tale domanda, che non si CP_1
sarebbe più potuta ammettere nel primo grado di giudizio, atteso che, come anticipato, il
Tribunale si era già espressamente pronunciato su di essa con provvedimento definitivo di natura decisoria, autonomamente impugnabile e non più revocabile.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale della quale si discute è stata prima erroneamente ammessa, quindi erroneamente esaminata ed infine erroneamente accolta, mentre non avrebbe più potuto essere vagliata dal Tribunale che, si ripete, aveva consumato il proprio potere decisorio rigettandola con il provvedimento espresso del 6 dicembre 2019.
Ne consegue ulteriormente che tale capo della sentenza va riformato, dovendosi dichiarare non dovuta dall'appellante la somma liquidata nella pronuncia impugnata a titolo risarcitorio in favore del . Controparte_1
L'accoglimento del secondo motivo comporta la fondatezza anche del quarto motivo, in disparte l'inconferenza del riferimento ad una mai espletata consulenza tecnica, in quanto
Pag. 8 di 9 la reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese, non solo del primo grado di giudizio, ma anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 3 maggio 2022 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri n.
212/2022, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello dichiara non dovuta dall'appellante la somma liquidata a titolo di domanda riconvenzionale nella sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 28 febbraio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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