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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/05/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2757/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 05/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CALANDRI MARIA GIOVANNELLA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CALANDRI MARIA GIOVANNELLA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale la
1 modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n.1430/2015 pubblicata il
17/06/2015 secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n.1430/2015 pubblicata il 17/06/2015 così
provvede:
1. Revoca ogni obbligo di natura economica dei genitori nei confronti della figlia IA
NN ed in particolare l'obbligo del padre di corrispondere alla figlia mensilmente a titolo di contributo ordinario nel mantenimento l'importo di euro 800,00 mensili (poi indicizzato negli anni) e l'obbligo di entrambi i genitori di concorrere alle spese straordinarie per la figlia IA NN, già previsto per la quota di 2/3 a carico del padre e di 1/3 a carico della madre;
2. Si dà atto che la decorrenza della statuizione di revoca e modifica a far data dal mese di maggio 2025.
3. Si dà atto che tra le parti non sussiste alcuna ragione di credito e debito reciproca,
avendo essi pienamente assolto ogni obbligo contributivo come disposto nella sentenza n.1430/2015.
4. Spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 20/05/2025.
Il Presidente rel-est.
Dott. Daniela Ronzani
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