Art. 35.
Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sara' imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo.
Il bilancio delle societa' e degli enti di cui al comma precedente dovra' essere costituito da:
uno stato patrimoniale;
un conto economico generale a struttura analitica dei costi, ricavi e rimanenze.
A partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, le societa' e gli enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sara' imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo.
Il bilancio delle societa' e degli enti di cui al comma precedente dovra' essere costituito da:
uno stato patrimoniale;
un conto economico generale a struttura analitica dei costi, ricavi e rimanenze.
A partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, le societa' e gli enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.