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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10171/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250027683456000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18721/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe deducendo la nullità insanabile in ragione della mancata (o radicalmente viziata) notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento presupposto n. 964272330458, presuppatto amministrativo fondamentale che determina e motiva la pretesa tributaria. La corretta notifica dell'atto presupposto costituisce un elemento indefettibile per la legittimità della successiva fase riscossiva.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Riscossione rilevando la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle contestazioni fatte dall'attore e l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è fondato e va accolto non risultando acquisita la prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto con conseguente intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Ed invero l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, rubricato "Notificazioni", disciplina in maniera puntuale le modalità attraverso le quali gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere portati a conoscenza del contribuente, al fine di garantirne l'effettiva ricezione e la piena possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa. Analogamente, l'art. 14 della Legge n. 890/1982 regolamenta la notifica a mezzo posta, prescrivendo specifiche formalità per assicurare la conoscibilità dell'atto.
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che l'avviso di accertamento è stato notificato ad un indirizzo diverso, ovvero alla Indirizzo_1 tr. 7 sita in Giugliano in Campania, anziché alla Indirizzo_2
sita in Giugliano in Campania, residenza storica del Sig. Ricorrente_1. Tale circostanza integra una violazione sostanziale delle norme sulla notificazione,con conseguente nullità dell'atto.
Il ricorso va pertanto accolto con con conseguente revoca della condanna alle spese di cui alla fase cautelare.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 150,00 .
Revoca altresi la condanna alle spese della fase cautelare.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10171/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250027683456000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18721/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe deducendo la nullità insanabile in ragione della mancata (o radicalmente viziata) notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento presupposto n. 964272330458, presuppatto amministrativo fondamentale che determina e motiva la pretesa tributaria. La corretta notifica dell'atto presupposto costituisce un elemento indefettibile per la legittimità della successiva fase riscossiva.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Riscossione rilevando la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle contestazioni fatte dall'attore e l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è fondato e va accolto non risultando acquisita la prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto con conseguente intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Ed invero l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, rubricato "Notificazioni", disciplina in maniera puntuale le modalità attraverso le quali gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere portati a conoscenza del contribuente, al fine di garantirne l'effettiva ricezione e la piena possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa. Analogamente, l'art. 14 della Legge n. 890/1982 regolamenta la notifica a mezzo posta, prescrivendo specifiche formalità per assicurare la conoscibilità dell'atto.
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che l'avviso di accertamento è stato notificato ad un indirizzo diverso, ovvero alla Indirizzo_1 tr. 7 sita in Giugliano in Campania, anziché alla Indirizzo_2
sita in Giugliano in Campania, residenza storica del Sig. Ricorrente_1. Tale circostanza integra una violazione sostanziale delle norme sulla notificazione,con conseguente nullità dell'atto.
Il ricorso va pertanto accolto con con conseguente revoca della condanna alle spese di cui alla fase cautelare.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 150,00 .
Revoca altresi la condanna alle spese della fase cautelare.